Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 luglio 2006 |
Modifica del decreto 25 febbraio 2004 relativo alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 58 del 10 marzo 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Visto il decreto n. 64479 del 13 luglio 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 25 febbraio 2004, al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 12 luglio 2006, n. 64413 e allegato al decreto stesso; Considerato che l'Associazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese quale soggetto richiedente su indicazione dei Servizi della Commissione ha ritenuto opportuno modificare la domanda di riconoscimento del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese richiedendo la registrazione come DOP anziche' come IGP e ha provveduto all'adeguamento dell'intero dossier; Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 28 luglio 2006, numero di protocollo n. 64753; Decreta: Art. 1. La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 25 febbraio 2004, alla denominazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 28 luglio 2006, numero di protocollo n. 64753 e allegato al presente decreto. |
| Art. 2. Per le motivazioni addotte nel decreto ministeriale n. 64479 del 13 luglio 2006 citato nelle premesse: 1) e' accordato per cinque anni, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, un periodo di adattamento ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006; 2) nel periodo di cui al precedente comma, l'elaborazione o trasformazione del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese puo' avvenire nelle province di: Alessandria, Biella, Milano, Novara, Pavia e Vercelli. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2006 Il direttore generale: La Torre |
| ----> vedere allegato da pag. 43 a pag. 50 della G.U. <---- |
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