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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 28 luglio 2006 |  | Modifica  del  decreto  25 febbraio  2004 relativo alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», protetta transitoriamente a livello  nazionale  e  per  la  quale  e'  stata inviata istanza alla Commissione  europea  per  la  registrazione  come  denominazione  di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
 Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo transitorio,  la  protezione  a livello nazionale della denominazione trasmessa  per  la  registrazione  e,  se  del  caso,  un  periodo di adattamento;
 Visto  il decreto del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n.  58 del 10 marzo  2004  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata  a livello  nazionale  alla  denominazione  Riso  di Baraggia Biellese e Vercellese  per  la  quale  e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
 Visto  il  decreto  n.  64479  del  13 luglio 2006 che riserva la protezione  nazionale  a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto  del 25 febbraio 2004, al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare  di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 12 luglio 2006, n. 64413 e allegato al decreto stesso;
 Considerato  che  l'Associazione  Riso  di  Baraggia  Biellese  e Vercellese  quale  soggetto  richiedente  su  indicazione dei Servizi della  Commissione  ha  ritenuto  opportuno  modificare la domanda di riconoscimento del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese richiedendo la   registrazione  come  DOP  anziche'  come  IGP  e  ha  provveduto all'adeguamento dell'intero dossier;
 Ritenuta  la  necessita'  di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato  e  trasmesso  al competente organo comunitario con nota del 28 luglio 2006, numero di protocollo n. 64753;
 Decreta:
 Art. 1.
 La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con  decreto  25 febbraio  2004,  alla denominazione Riso di Baraggia Biellese   e   Vercellese   e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in conformita'   al  disciplinare  di  produzione  trasmesso  all'organo comunitario  con  nota  del  28 luglio  2006, numero di protocollo n. 64753 e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Per  le motivazioni addotte nel decreto ministeriale n. 64479 del 13 luglio 2006 citato nelle premesse:
 1)  e'  accordato  per  cinque  anni, a decorrere dalla data di emanazione  del  presente decreto, un periodo di adattamento ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006;
 2)  nel  periodo  di  cui al precedente comma, l'elaborazione o trasformazione  del  Riso  di  Baraggia  Biellese  e  Vercellese puo' avvenire  nelle  province  di:  Alessandria,  Biella, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | ----> vedere allegato da pag. 43 a pag. 50 della G.U. <---- |  |  |  |  |