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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 1 agosto 2006 |  | Abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello  sviluppo e adolescenza», ad istituire e ad attivare nella sede di  Reggio  Emilia  un  corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi  del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'Universita'
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in   psicoterapia   dello   sviluppo   e   adolescenza»   ha  chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione  in  psicoterapia in Reggio Emilia - Palazzo Caffari via  Emilia  S.  Stefano,  25/E  per  un numero massimo degli allievi ammissibili  a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
 Vista  la  favorevole  valutazione tecnica di congruita' in merito, all'istanza  presentata  dallo  Istituto sopra indicato, espressa dal predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema universitario  nella riunione dell'11 gennaio 2006 trasmessa con nota prot. 20 del 12 gennaio 2006;
 Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 luglio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto   11 dicembre   1998,   n.   509,   l'istituto   «Scuola   di specializzazione  in  psicoterapia  dello  sviluppo e adolescenza» e' abilitato  ad istituire e ad attivare nella sede principale di Reggio Emilia  - Palazzo Caffari via Emilia S. Stefano, 25/e, ai sensi delle disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso, successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
 2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2006
 Il direttore generale: Masia
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