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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 31 luglio 2006 |  | Diniego  dell'abilitazione all'istituto «CSPPNI S.r.l. - Centro studi di  psicomotricita'  psicologia  e  neuropsichiatria  infantile»,  ad istituire   e   ad   attivare  nella  sede  di  Milano  un  corso  di specializzazione  in  psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'Universita'
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per  la  valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Visto  il  decreto  in  data  16 marzo  2005  con il quale e' stata respinta  l'istanza  di riconoscimento proposta dall'istituto «scuola di psicoterapia infantile»;
 Vista  l'istanza  di  reiterazione  con la quale l'istituto «CSPPNI S.r.l.    -    Centro   studi   di   psicomotricita'   psicologia   e neuropsichiatria  infantile»  ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in  Milano,  viale  Marche,  93,  per  un  numero  massimo di allievi ammissibili  a  ciascun  anno  di  corso  pari a dodici unita' e, per l'intero corso, a quarantotto unita';
 Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
 Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione  del  14 luglio  2006,  ha ratificato il parere espresso dal precedente  organo  consultivo  il  quale,  esaminata la reiterazione dell'istanza   di   riconoscimento,  a  conclusione  della  attivita' istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che 1'esame della documentazione   evidenzia   la   natura   a  specifica  del  modello presentato,  riferito  in  modo  non  sufficientemente  organico alla generale   tradizione  psicodinamica.  Inoltre,  il  predetto  organo consultivo  rileva  che il corpo docente non risulta sufficientemente qualificato  in  senso  analitico-psicodinamico  e  che non risultano evidenze relative all'efficacia degli interventi ispirati dal modello descritto;
 Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «CSPPNI S.r.l. - Centro   studi   di  psicomotricita'  psicologia  e  neuropsichiatria infantile»  con  sede  in Milano, viale Marche, 93, per i fini di cui all'art.  4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509  e respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 luglio 2006
 Il direttore generale: Masia
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