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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 luglio 2006 |  | Ammissione  di  progetti  autonomi  al finanziamento del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca,  per  un  impegno  di  spesa pari a Euro 8.192.185,00. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto  il  decreto-legge  del  18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la  mobilita' dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto  ministeriale  dell'8 agosto  2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del  15 febbraio  2006,  29 marzo  2006  e  riportate  nei rispettivi resoconti sommari:
 Visto   il   programma   operativo   nazionale  «Ricerca,  sviluppo tecnologico    ed    alta   formazione»   2000/2006   nelle   regioni dell'obiettivo 1 dei territorio nazionale (di seguito PON);
 Visto  il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in  data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visti  in particolare; i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti  di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della  ricerca  e  dello  sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;
 Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Vista  la disponibilita' fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 I   seguenti   progetti  di  ricerca,  presentati  ai  sensi  degli articoli 5,  6, 8 e 9 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593  di  cui  alle  premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla  citata  normativa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate,  per  ciascuno,  nelle  schede allegate al presente decreto (allegato 1);
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni generali
 1.  Gli  interventi,  di  cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma  35  dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
 4.  Per  i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito    agevolato    e    contributo   nella   spesa   la   durata dell'ammortamento e' stabilito come segue:
 progetti  che  prevedono  una durata fino a ventiquattro mesi (ai netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo  comma del  presente articolo nonche'   di  eventualiulteriori  proroghe)  il  periodo  di ammortamento  e'  fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva conclusione della ricerca;
 progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a  quarantotto  mesi  (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma  del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il   periodo  di  ammortamento  e'  fissato  in  nove  anni  in  rate semestrali,   costanti.   posticipate,  comprensive  di  capitale  ed interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;
 progetti  che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a  sessanta  mesi  (al  netto  della  eventuale  maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e' fissato  in  otto  anni  in  rate  semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza  semestrale  successiva  alla  data di effettiva conclusione della ricerca.
 5. Il Ministero, con successiva documentazione, fomira' alla banca, ai   fini'   della   stipula   del  contratto  di  finanziamento,  la ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente  del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
 6.  La  durata  del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente   decreto   sono   determinate   complessivamente   in  Euro 8.192.185,00,  di  cui  Euro  5.475.480,00  nella forma di contributo nella  spesa  per  attivita' di ricerca, gravano sulle disponibilita' del  fondo per le agevolazioni alla ricerca, utilizzando gli appositi finanziamenti  del  fondo  europeo  di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste  nell'ambito  del  programma  operativo  nazionale «Ricerca, sviluppo  tecnologico  ed  alta  formazione»  2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla commissione europea  in  data  8 agosto 9000 ed Euro 2.716.705,00 nella forma del credito  agevolato,  gravano  sulle  disponibilita'  del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 luglio 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato da pag. 57 a pag. 62 della G.U. <----
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