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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 20 luglio 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Grana  Padano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di produzione;
 Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n. 510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  commissione  del 12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  Grana  Padano,  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;
 Vista   l'istanza  presentata  dal  consorzio  per  la  tutela  del formaggio   Grana  Padano,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  della disciplina  produttiva  della denominazione di origine protetta Grana Padano;
 Vista  la nota protocollo n. 64566 del 19 luglio 2006, con la quale il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  15 dicembre  2005, con la quale il consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato  italiano,  e  per  esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di  origine protetta Grana Padano, ricadendo la stessa sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  Grana  Padano  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di origine protetta Grana Padano, secondo le modifiche richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Grana Padano che recepisce le modifiche richieste dal  consorzio  per  la  tutela  del  formaggio Grana Padano e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta Grana Padano, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | ----> vedere allegato da pag. 25 a pag. 41 della G.U. <---- |  |  |  |  |