Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 24 luglio 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Vista la delibera n. 427 del 4 ottobre 2006 con la quale il senato accademico, a conclusione di una riflessione sull'istituto del garante e sui requisiti minimi dei corsi di studio previsti dalla normativa ministeriale, ha deliberato di istituire una commissione con il compito di formulare una proposta di modifica degli articoli 26-bis, 27, 28, 29 e 49 dello statuto;
Vista la proposta di modifica di statuto presentata dalla suddetta commissione nel rispetto del mandato conferito, contenente altresi' alcune modifiche al regolamento didattico di Ateneo;
Viste le delibere n. 83 del 14 febbraio 2006 e n. 98 del 28 febbraio 2006 con le quali il senato accademico ha approvato con modifiche il testo proposto dalla commissione;
Vista la delibera n. 113 del 21 marzo 2006 con la quale il senato accademico ha approvato definitivamente le modifiche degli articoli 20, 23, 26-bis, 27, 28, 29, 33 e 49 dello statuto, sentito il parere del consiglio degli studenti;
Vista la nota prot. n. 2086 del 18 maggio 2006 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle proposte di modifica dello statuto;
Constatato che le modifiche apportate con il presente decreto concernono anche alcuni aspetti della procedura di elezione dei presidenti dei corsi di studio;
Ritenuto per ragioni di opportunita' di dover fissare al 1° novembre 2006 l'entrata in vigore delle suddette modifiche, come comunicato al senato accademico il 20 giugno 2006;
Rilevato pertanto che le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 26-bis, 27, 28 e 29 troveranno applicazione per le procedure di elezione dei presidenti dei corsi di studio avviate successivamente al 31 ottobre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui agli articoli successivi.
 
Art. 2.
1. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
«1. L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito:
a) dei corsi di studio attivati secondo la normativa vigente;
b) dei corsi di dottorato di ricerca per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.
2. L'istituzione e attivazione di nuovi corsi di studio e' disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.
3. L'Universita' inoltre puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.».
 
Art. 3.
1. All'art. 23, comma 6, la dizione «Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto» e' sostituita con la dizione «Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».
 
Art. 4.
1. L'art. 26-bis «Garanti dei corsi di studio» e' abrogato.
 
Art. 5.
1. All'art. 27 sono apportate le modifiche indicate nei paragrafi seguenti.
2. Al comma 3 la parola «garanti» e' sostituita con le parole «professori di ruolo e ricercatori».
3. Al comma 4, la lettera a) e' abrogata.
4. Al comma 4, lettera b) sono soppresse le parole «anche se non garanti».
5. Il comma 6 e' abrogato.
6. Il comma 10 e' sostituito dal seguente: «La composizione del consiglio di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso e' disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo».
7. Dopo il comma 10 e' introdotto il seguente comma 10-bis: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Universita' di Pisa e dei docenti che non siano titolari di corsi di insegnamento nel corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza».
 
Art. 6.
1. All'art. 28 sono apportate le modifiche indicate nei paragrafi seguenti.
2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il presidente e' eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo membri del consiglio, che siano professori di ruolo della facolta' cui il corso appartiene o di una delle facolta' interessate qualora il corso di studio sia interfacolta».
3. Al comma 4 il periodo «Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno i due terzi dei garanti» e' sostituito dal seguente: «Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbia partecipato almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».
4. Al comma 5 il periodo «Il presidente puo' avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i garanti che siano professori di ruolo» e' sostituito dal seguente: «Il presidente puo' avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo del corso».
 
Art. 7.
1. All'art. 29, comma 2, la lettera a) e' abrogata.
2. All'art. 29, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica e' unificata essa e' costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti ed e' presieduta dal presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti e sono presiedute dal presidente del consiglio aggregato che puo' delegare il vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o piu' delle commissioni».
 
Art. 8.
1. All'art. 33, comma 4, la dizione «Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto» e' sostituita dalla seguente: «Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».
 
Art. 9.
1. All'art. 49, il comma 2-bis e' abrogato.
 
Art. 10.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entrano in vigore il 1° novembre 2006.
2. Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 26-bis, 27, 28 e 29 si applicano alle procedure di elezione dei presidenti dei corsi di studio avviate successivamente al 31 ottobre 2006.
3. Il presente decreto e' pubblicato inoltre nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.
Pisa, 24 luglio 2006
Il rettore: Pasquali
 
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