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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI PISA |  | DECRETO RETTORALE 24 luglio 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
 Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa, emanato con decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato ed integrato;
 Vista  la delibera n. 427 del 4 ottobre 2006 con la quale il senato accademico,  a  conclusione  di  una  riflessione  sull'istituto  del garante  e  sui  requisiti  minimi dei corsi di studio previsti dalla normativa  ministeriale,  ha  deliberato di istituire una commissione con   il   compito  di  formulare  una  proposta  di  modifica  degli articoli 26-bis, 27, 28, 29 e 49 dello statuto;
 Vista  la proposta di modifica di statuto presentata dalla suddetta commissione  nel  rispetto del mandato conferito, contenente altresi' alcune modifiche al regolamento didattico di Ateneo;
 Viste  le  delibere  n.  83  del  14 febbraio  2006  e  n.  98  del 28 febbraio  2006  con le quali il senato accademico ha approvato con modifiche il testo proposto dalla commissione;
 Vista  la  delibera n. 113 del 21 marzo 2006 con la quale il senato accademico   ha   approvato   definitivamente   le   modifiche  degli articoli 20,  23,  26-bis, 27, 28, 29, 33 e 49 dello statuto, sentito il parere del consiglio degli studenti;
 Vista  la  nota  prot.  n.  2086 del 18 maggio 2006 con la quale il Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha comunicato  di  non avere osservazioni da formulare sulle proposte di modifica dello statuto;
 Constatato  che  le  modifiche  apportate  con  il presente decreto concernono  anche  alcuni  aspetti  della  procedura  di elezione dei presidenti dei corsi di studio;
 Ritenuto   per   ragioni   di  opportunita'  di  dover  fissare  al 1° novembre  2006  l'entrata in vigore delle suddette modifiche, come comunicato al senato accademico il 20 giugno 2006;
 Rilevato  pertanto  che le modifiche apportate dal presente decreto agli  articoli 26-bis,  27,  28  e  29 troveranno applicazione per le procedure  di  elezione  dei  presidenti  dei corsi di studio avviate successivamente al 31 ottobre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Allo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa,  emanato con decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato  ed  integrato,  sono  apportate  le modifiche di cui agli articoli successivi.
 |  |  |  | Art. 2. 1. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
 «1. L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito:
 a) dei corsi di studio attivati secondo la normativa vigente;
 b) dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  per  i  quali  vengono rilasciati i relativi titoli accademici.
 2.  L'istituzione  e  attivazione  di  nuovi  corsi  di  studio  e' disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.
 3.  L'Universita'  inoltre  puo'  attivare corsi di perfezionamento scientifico  e  di alta formazione permanente e ricorrente successivi al  conseguimento  della  laurea  e  della laurea specialistica, alla conclusione  dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'art.  23,  comma 6,  la dizione «Ogni turno di votazione e' valido  solo  se  vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto»  e'  sostituita  con  la dizione «Ogni turno di votazione e' valido  solo  se vi abbiano partecipato almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».
 |  |  |  | Art. 4. 1. L'art. 26-bis «Garanti dei corsi di studio» e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   All'art.   27   sono   apportate  le  modifiche  indicate  nei paragrafi seguenti.
 2.  Al  comma 3  la  parola  «garanti»  e' sostituita con le parole «professori di ruolo e ricercatori».
 3. Al comma 4, la lettera a) e' abrogata.
 4.  Al  comma 4,  lettera b) sono soppresse le parole «anche se non garanti».
 5. Il comma 6 e' abrogato.
 6.  Il  comma 10  e'  sostituito dal seguente: «La composizione del consiglio  di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso e' disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo».
 7.  Dopo il comma 10 e' introdotto il seguente comma 10-bis: «Fatto salvo  quanto  previsto  all'art.  49,  comma 2,  nel  computo per la determinazione  del  numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Universita' di Pisa  e  dei  docenti che non siano titolari di corsi di insegnamento nel corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza».
 |  |  |  | Art. 6. 1.   All'art.   28   sono   apportate  le  modifiche  indicate  nei paragrafi seguenti.
 2.  Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il presidente e' eletto a  scrutinio  segreto fra i professori di ruolo membri del consiglio, che  siano professori di ruolo della facolta' cui il corso appartiene o  di  una  delle facolta' interessate qualora il corso di studio sia interfacolta».
 3. Al comma 4 il periodo «Ogni turno di votazione e' valido solo se vi  abbiano partecipato almeno i due terzi dei garanti» e' sostituito dal  seguente:  «Ogni  turno  di votazione e' valido solo se vi abbia partecipato  almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».
 4.  Al  comma 5  il  periodo  «Il  presidente  puo' avvalersi della collaborazione  di un vicepresidente, da lui scelto fra i garanti che siano professori di ruolo» e' sostituito dal seguente: «Il presidente puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo del corso».
 |  |  |  | Art. 7. 1. All'art. 29, comma 2, la lettera a) e' abrogata.
 2.  All'art.  29,  il  comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per  corso  di  studio.  Nel  caso in cui la commissione didattica e' unificata  essa  e' costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti,  da  un  pari  numero  di  docenti  ed  e'  presieduta  dal presidente  del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse  sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del  relativo  corso  di studio e da un pari numero di docenti e sono presiedute  dal  presidente del consiglio aggregato che puo' delegare il  vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o piu' delle commissioni».
 |  |  |  | Art. 8. 1.  All'art.  33,  comma 4,  la dizione «Ogni turno di votazione e' valido  solo  se  vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto»  e'  sostituita  dalla seguente: «Ogni turno di votazione e' valido  solo  se vi abbiano partecipato almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».
 |  |  |  | Art. 9. 1. All'art. 49, il comma 2-bis e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 10. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  le  modifiche  in  esso contenute entrano in vigore il 1° novembre 2006.
 2.    Le    modifiche   apportate   dal   presente   decreto   agli articoli 26-bis,  27, 28 e 29 si applicano alle procedure di elezione dei  presidenti  dei  corsi  di  studio  avviate  successivamente  al 31 ottobre 2006.
 3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  inoltre  nel  bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.
 Pisa, 24 luglio 2006
 Il rettore: Pasquali
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