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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Disposizioni  applicative  dei  commi  8, 10 e 11 dell'articolo 1-bis della  legge  11 marzo  2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 Vista  la  legge  n.  81  dell'11 marzo 2006 che ha convertito, con modificazioni,  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2,  recante interventi     urgenti     per     i     settori    dell'agricoltura, dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in materia di fiscalita' d'impresa;
 Visto  l'art.  1-bis,  comma 7, della medesima legge, che prevede a favore  degli  allevatori  avicoli,  delle  imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso, talune agevolazioni fiscali e previdenziali;
 Visto  l'art.  1-bis, comma 12, della richiamata legge, che dispone che  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali e il Ministro della  salute  adottino,  con decreto di natura non regolamentare, le disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 della legge medesima;
 Sentito  il  parere  della  Conferenza  Permanente tra lo Stato, le Regioni   e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano  espresso nell'adunanza del 20 aprile 2006;
 Decretano:
 Art. 1.
 1. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, e' concessa   la  sospensione  dei  termini  relativi  a  adempimenti  e versamenti tributari nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di  previdenza  e  assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei  dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, a favore di:
 a) imprese  di  allevamento  avicolo  anche della filiera avicola rurale,  biologica, e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi e i centri di imballaggio delle uova;
 b) imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola;
 c) imprese mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole.
 2.  Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate  delle  operazioni  creditizie  e di finanziamento, ivi comprese quelle  poste  in  essere  dall'istituto  di  servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
 3.  Le imprese di cui al comma 1, possono accedere ad operazioni di consolidamento   dell'indebitamento.   Il   calcolo  dell'equivalente sovvenzione   sviluppata   dal   prestito   agevolato  concorre  alla determinazione   degli  indennizzi  erogati  ai  sensi  del  presente decreto.  Il  prestito  agevolato  consente di accedere alle garanzie previste al comma 2 dell'art. 2.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Gli interventi previsti dal comma 8, lettera a), dell'art. 1-bis della  legge  11 marzo  2006,  n.  81,  devono  essere  conformi agli Orientamenti  comunitari  (C244  del  1° ottobre 2004). Le aziende in possesso  dei requisiti previsti dalla procedura semplificata, di cui al   punto   30   dei   citati   Orientamenti,  possono  accedere  ad un'anticipazione  finanziaria per un importo massimo corrispondente a quanto  risultante  dalla formula di calcolo prevista dall'allegato I dei  medesimi  Orientamenti.  I  relativi adempimenti istruttori sono curati da ISA S.p.a.
 2.  Per le micro, piccole e medie imprese possono essere effettuate operazioni  di ristrutturazione del debito in applicazione del regime di   aiuto  di  cui  alla  Decisione  comunitaria  C (2006)  643  Def dell'8 marzo  2006. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),    possono    accedere    ad   operazioni   di   consolidamento dell'indebitamento.    Il    calcolo   dell'equivalente   sovvenzione sviluppato  dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi erogati ai sensi del presente decreto.
 3.  Per gli interventi previsti dal presente articolo e' utilizzata la  somma di 10 milioni di euro di cui 5 milioni per le misure di cui al comma 1 e 5 milioni per le misure di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ai  sensi  del comma 8, lettera b), dell'art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81 sono concesse:
 a) nell'ambito   di   programmi   di  prevenzione,  controllo  ed eradicazione dell'influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale, alle imprese agricole che esercitano attivita' di  allevamento  avicolo,una indennita' compensativa della perdita di reddito  o  delle  maggiori  spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento nella misura prevista ai sensi dell'art. 7;
 b) a  favore  delle  imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento  avicolo  sottoposte  a  restrizioni della movimentazione degli  animali  o  a  fermo  produttivo  a  seguito  di provvedimenti sanitari, una indennita' per danni indiretti nella misura prevista ai sensi dell'art. 8.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  L'aiuto  di  cui  al  comma 8, lettera c) dell'art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81, e' concesso agli imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135 del codice civile, che esercitano un'attivita' di allevamento avicolo compresi anche agricoltori della filiera agricola rurale,   biologica   e   della   fauna  selvatica,  che  abbandonino l'attivita' produttiva di allevamento avicolo. z  2.   L'abbandono  comporta  la  cessazione  dell'intera  capacita' produttiva  avicola che fa capo all'allevatore medesimo, identificata attraverso   il   codice   ASL.  Il  beneficiario  dovra'  dimostrare l'effettivo  e  totale abbandono sotto il profilo oggettivo, mediante la cancellazione dal pertinente registro o anagrafe.
 3.  Il  beneficiario  dovra'  presentare  domanda,  alla  Regione o Provincia  Autonoma  di  Trento  e  Bolzano in cui ha sede l'impresa, entro   quarantacinque   giorni   dal  termine  di  cui  al  comma 4, identificando  le  particelle catastali su cui insistono le strutture dedite  all'allevamento  cessato. Il vincolo riguardante le strutture si  applica  anche  in  caso  di  alienazione  a terzi, limitatamente all'allevamento avicolo.
 4.   Con   provvedimento  dell'autorita'  sanitaria  regionale,  da adottare  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto,  sono  individuate  le  zone  ad  alta  densita'  produttiva avicola, dove l'intervento e' attivabile, in considerazione di motivi di carattere sanitario o ambientale.
 5.  L'aiuto  concedibile e' calcolato in base alla media del numero di  capi  allevati dal beneficiano nell'ultimo triennio, moltiplicato per il valore medio a capo risultante dai bollettini ISMEA, del primo semestre  2005, aumentato del 20% a titolo di incentivo, ai sensi del punto  9.6  degli  Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo.  In  ogni caso l'aiuto non potra' superare 130.000 Euro per beneficiario. In assenza delle rilevazioni ISMEA, si applica quanto  previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198).
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Ai  sensi  del comma 8, lettera d), dell'art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81, e' concesso:
 a) il  rimborso  del 100% delle spese sanitarie sostenute ai fini della prevenzione dell'influenza aviaria, a far data dal 1° settembre 2005. Sono oggetto di rimborso le spese sostenute per la vaccinazione delle  specie  avicole  ai sensi del programma di vaccinazione contro l'influenza   aviaria   approvato   dalla   Commissione  europea  con Decisione 2005/926  del  21 dicembre 2005, nonche' le spese sostenute per  i  test di monitoraggio sierologico, per l'attuazione di sistemi di   tracciabilita'   di  filiere  ed  etichettatura,  come  previsto dall'O.M. del 26 agosto 2005;
 b) agli  imprenditori  esercenti  attivita'  di  allevamento  dei soggetti   delle   specie   sensibili,  agli  imprenditori  esercenti attivita'  di incubazione ed agli imprenditori esercenti attivita' di macellazione  e trasformazione delle carni avicole, un contributo per le  spese sostenute nell'anno 2006 per l'applicazione delle misure di biosicurezza indicate dal Ministero della salute.
 2.   Le   spese  sanitarie  di  cui  al  comma 1,  lettera a)  sono riconosciute   a   fronte  di  documentazione  comprovante  le  spese sostenute;  le  spese  sostenute per il rafforzamento delle misure di biosicurezza  urgenti  di  cui  al  comma 1,  lettera b) del presente articolo sono  riconosciute a fronte di documentazione comprovante le spese  sostenute.  Il finanziamento pubblico, espresso in percentuale del  volume  dell'investimento  puo'  essere  corrisposto fino al 50% nelle zone svantaggiate; qualora gli investimenti siano effettuati da giovani   agricoltori   entro  cinque  anni  dall'insediamento,  tali massimali  possono  essere  elevati fino al 55%. In ogni caso l'aiuto non potra' superare 75.000 Euro per beneficiario.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Ai  sensi  del comma 8, lettera e), dell'art. 1-bis della legge 11 marzo  2006,  n.  81,  e'  concessa un'indennita' pari al 100% del valore  degli  animali e delle uova non incubabili per gli interventi effettuati  ai  fini  del  benessere degli animali per il periodo dal 26 agosto 2005 al 31 dicembre 2006.
 2.   Le  indennita'  sono  corrisposte  agli  imprenditori  avicoli esercenti attivita' di allevamento delle filiere intensiva e rurale e agli incubatoi per le specie e tipologie di seguito elencate, nonche' per  l'allevamento  della  fauna  selvatica,  in  seguito  a verifica documentale  da  parte  delle  autorita'  sanitaria competente per il territorio:
 a) uova da cova avviate alla trasformazione o alla distruzione;
 b) soggetti soppressi per sovraffollamento della struttura;
 c) riproduttori macellati anticipatamente o soppressi;
 d) fermo produttivo per motivi di benessere animale.
 3.  Il  valore  dell'indennita'  sara'  determinato per gli animali sulla  base  del  listino  pubblicato  da ISMEA valido per il calcolo degli  indennizzi di cui alla legge n. 218/1988 e per le uova da cova sulla  base  della circolare n. 12/2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa alle modalita' di indennizzo delle uova avviate  alla  trasformazione  o  alla distruzione. I parametri della circolare sono aumentati del 15%. In assenza delle rilevazioni ISMEA, si  applica  quanto  previsto  dall'art.  5  del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198).
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Ai  sensi del comma 10, dell'art. 1-bis della legge 11 marzo n. 81,  e'  concessa  una indennita' compensativa per il mancato reddito causati   dalla   sospensione   dell'attivita'   di  allevamento  per provvedimenti sanitari.
 2.  L'indennita'  concedibile  e'  pari all'80% del mancato reddito agli  allevatori  avicoli  che  a  conclusione  del  ciclo produttivo abbiano   dovuto   interrompere  l'attivita'  per  imposizione  della pubblica  autorita'  in  quanto  le loro aziende ricadono in «Area di restrizione della attivita' e della movimentazione"».
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Ai  sensi  del  comma 11,  dell'art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81, a seguito di provvedimenti sanitari, e' concessa:
 a)  agli  imprenditori  esercenti  attivita' di allevamento delle specie  avicole,  ivi  comprese quelle della fauna selvatica, ed agli incubatoi  -  -  con  esclusione  degli svezzatori e dei commercianti facenti   parte  della  filiera  rurale  -  un'indennita'  per  fermo produttivo  determinata  dal prolungamento del vuoto biologico di cui all'Allegato  A,  capitolo  «Pulizie  e  disinfezioni»,  punti  3 e 4 dell'O.M. del 10 ottobre 2005 fino ad un massimo di ulteriori ventuno giorni,    determinati   dalla   Regione   competente,   sentite   le organizzazioni rappresentative della pertinente filiera. L'indennita' massima  ammissibile  per  giorni di fermo o per uovo non incubato e' determinata nell'80% del mancato reddito;
 b) agli svezzatori della filiera avicola e rurale, per il periodo dal  26 agosto  2005  al 31 dicembre 2006, un'indennita' compensativa della  perdita  di reddito a seguito dei provvedimenti restrittivi di cui  all'O.M.  26 agosto  2005 e successive modifiche, oltre a quelli adottati   su  base  locale.  L'indennita'  massima  ammissibile  per soggetto e' determinata nell'80% del mancato reddito.
 6.2.  Le  Regioni potranno disporre il fermo programmato prolungato fino   a  sei  mesi  per  le  imprese  di  allevamento  delle  specie maggiormente  sensibili all'influenza aviaria situate in zone ad alta densita'  avicola  o  situate in zone considerate ad alto rischio, in quanto interessate dalle rotte migratorie dei volatili selvatici.
 3.  Le  misure  di  cui  al  comma 1, lettera a) e del comma 2 sono alternative.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il  presente decreto e' notificato alla Commissione europea per la  verifica  della  compatibilita'  con  la normativa sugli aiuti di Stato;  per  le  misure di aiuto riguardanti l'indennizzo per mancato reddito si applicano i regimi di aiuto n. N808/2002, n. N289/A/2003 e n. N82/2004.
 2.  Il  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenuto  conto  della consistenza  numerica dei capi allevati e del volume della produzione del comparto avicolo, provvede con decreto al riparto dell'importo di 90  milioni di euro del «Fondo per l'emergenza avicola» da trasferire alle  Regioni per l'attuazione delle misure di cui agli articoli da 3 ad  8.  Al  trasferimento  sui  conti  correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.
 3.  Le somme erogate, nell'ambito delle misure di cui agli articoli da  2  a  8 sono registrati, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni.
 4.  L'AGEA,  con  propri provvedimenti, disciplina le modalita' per l'effettuazione delle registrazioni di cui al comma 3.
 |  |  |  | Art. 10. 1. Le risorse non utilizzate confluiscono al «Fondo per l'emergenza avicola» di cui al comma 8 dell'art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n.  81  ed  utilizzare per un ulteriore riparto tra le Regioni che ne abbiano giustificato e documantato la necessita'.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti per gli adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 maggio 2006
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 343
 
 Avvertenza:
 L'efficacia  delle  disposizini  del  presente  decreto  rimane condizionata dall'approvazione da parte della Commissione UE.
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