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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 27 luglio 2006 |  | Ammissione  di  progetti di ricerca al finanziamento del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca  per  un  impegno  di  spesa  pari a euro 22.701.005,00. (Prot. n. 1590/Ric.). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto  il  decreto-legge  del  18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli artt. 5  e  7  che  prevedono  l'istituzione  di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000,  n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal   decreto   legislativo   del  27 luglio  1999,  n.  297»  e,  in particolare,   le  domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  13  che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  Comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'universita' e della  ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca  (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Vista  la deliberazione Cipe n. 17/2003 che in via programmatica ha assegnato  140  milioni di euro per il finanziamento di iniziative di ricerca   nel   mezzogiorno   in   partenariato   tra   il   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le regioni;
 Vista   la   deliberazione   Cipe   n.  81/2004  che  ha  assegnato definitivamente  il  predetto  importo  di 140 milioni di euro per la realizzazione  di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di distretti   tecnologici  nelle  regioni  del  Mezzogiorno  attraverso accordi di programma;
 Visto   l'Accordo   di  Programma  Quadro  in  materia  di  ricerca scientifica  ed  innovazione  tecnologica  stipulato tra il Ministero dell'economia    e    delle   finanze,   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  la  regione  Abruzzo  in data 22 dicembre 2005;
 Visto   l'Accordo   di  Programma  Quadro  in  materia  di  ricerca scientifica  ed  innovazione  tecnologica  stipulato tra il Ministero dell'economia    e    delle   finanze,   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  la regione Basilicata in data 22 dicembre 2005;
 Visto   l'Accordo   di  Programma  Quadro  in  materia  di  ricerca scientifica  ed  innovazione  tecnologica  stipulato tra il Ministero dell'economia    e    delle   finanze,   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  la  regione  Sardegna in data 27 dicembre 2005;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 maggio 2006, 31 maggio 2006, e riportate nel relativo stralcio del verbale;
 Vista  le  disponibilita'  del  Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  seguenti  progetti  di  ricerca sono ammessi agli interventi previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella misura,  le  modalita'  e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30% dell'intervento concesso.
 Ove  detta  anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra'   essere   garantita   da   fidejussione  bancaria  o  polizza assicurativa di pari importo.
 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
 4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 5.  La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita in un periodo non superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
 6.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti, posticipate,  comprensive  di  capitale  ed  interessi  con  scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con  la  seconda  scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
 7. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 8.  Il  ministero  fornira'  alla  banca, ai fini della stipula del contratto  di  finanziamento,  la  ripartizione  per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e' della relativa quota di contributo.
 9.  La  durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto stabilito all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente   decreto   sono   determinate   complessivamente   in  euro 22.701.005,00  di  cui  euro 17.472.192,00  nella forma di contributo nella  spesa ed euro 5.228.813,00 nella forma del credito agevolato e graveranno  sulle  disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006 destinate alle aree depresse.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 luglio 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
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