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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 21 giugno 2006, n. 244 |  | Regolamento  recante  identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati   e  delle  relative  operazioni  effettuate  dal  Ministero dell'interno,  in  attuazione  degli  articoli  20  e  21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Visti  gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a)  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di  protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Considerata  la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di dati    sensibili    e   giudiziari   trattati   dall'Amministrazione dell'interno  e  le finalita' di interesse pubblico perseguite, fatti salvi  i  trattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 Ritenuta  la necessita' di provvedere ad individuare, altresi', i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal «Fondo di assistenza per  il  personale  della  pubblica  sicurezza»,  istituito con legge 12 novembre  1964, n. 1279 e dall"'«Opera nazionale di assistenza per il  personale  del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, posti sotto la vigilanza del Ministero dell'interno;
 Acquisite  le  indicazioni dei titolari degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture - - Uffici territoriali del Governo;
 Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche'  interamente  mediante  i  siti  web o volte a definire in forma   completamente  automatizzata  profili  o  personalita'  degli interessati,  le  interconnessioni  e  i raffronti tra banche di dati gestite  da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
 Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni,  quelle  che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato ed  in  particolare  le  operazioni  di  comunicazione  a  terzi,  di interconnessione, raffronti e diffusione;
 Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le operazioni  ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere  per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione, organizzazione,     conversazione,    consultazione,    elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
 Verificato,  per  quanto  concerne  i  trattamenti di cui sopra, il rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice  in  materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento  alla  pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle  finalita' perseguite,  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni per il perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
 Considerato  che  le  disposizioni  di  legge, citate nella parte descrittiva delle fonti normative delle allegate schede, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati   personali   del  30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
 Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di soggetti  pubblici,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
 Acquisito  in  data  28 aprile  2006 il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;
 Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2006, n. 5367/06;
 Visto  il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilasciato con nota n. 5306 del 14 giugno 2006;
 
 Adotta
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Oggetto del regolamento
 Il  presente  regolamento,  in attuazione del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  identifica  i  tipi  di  dati sensibili e giudiziari  e  le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno  nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonche'  dal  «Fondo  di  assistenza  per il personale della pubblica sicurezza»,   istituito   con  legge  12 novembre  1964,  n.  1279  e dall"'«Opera  nazionale  di  assistenza  per  il  personale del Corpo nazionale  dei  Vigili  del  fuoco"» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  riporta  il testo degli articoli 20, commi 2 e 3,
 21,  comma 2,  22,  53,  154,  comma 1, lettera. g), e 181,
 comma 1,  lettera a),  del  decreto  legislativo  30 giugno
 2003,  n.  196  (Codice  in  materia di protezione dei dati
 personali):
 «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
 la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
 di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
 trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
 dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
 dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
 alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
 rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
 natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
 espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
 lettera g), anche su schemi tipo».
 3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
 una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
 richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
 quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
 perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
 le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
 dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
 Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
 provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
 di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.».
 «2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
 applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
 «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
 sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
 conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
 secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
 delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
 dell'interessato.
 2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
 che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
 effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
 3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
 sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
 attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
 caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
 dati personali di natura diversa.
 4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
 regola, presso l'interessato.
 5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
 lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
 periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
 sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
 completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
 alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
 riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
 iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
 giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
 compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
 specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
 dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
 eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
 essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
 a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
 contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
 dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
 riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
 direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
 6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
 registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
 strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
 cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
 identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
 numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
 temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
 ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
 solo in caso di necessita'.
 7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
 vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
 personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
 utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
 cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
 registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
 elettronici.
 8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
 possono essere diffusi.
 9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
 indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
 sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
 trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
 finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
 quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
 vigilanza, di controllo o ispettivi.
 10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
 trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
 definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
 operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
 nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
 sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
 scritta dei motivi.
 11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
 al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
 diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
 e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
 disposizione di legge.
 12.  Le  disposizioni  di  cui  al presente art. recano
 principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
 ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
 della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
 della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
 «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
 trattamenti).   -  1.  Al  trattamento  di  dati  personali
 effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
 pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
 a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di
 pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
 di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,
 prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati,
 effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che
 preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le
 seguenti disposizioni del codice:
 a) articoli 9,  10,  12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
 commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
 b) articoli da 145 a 151.
 2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
 individuati,   nell'allegato   C)  al  presente  codice,  i
 trattamenti  non  occasionali  di cui al comma 1 effettuati
 con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
 «Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da
 specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
 dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
 compito di:
 a) - f) (omissis);
 g) esprimere pareri nei casi previsti;».
 Art.  181  (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
 trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
 a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
 dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
 articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
 mancante, entro il 31 dicembre 2006.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3. Con  decreto ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale».
 - La   legge   12 novembre   1964,   n.   1279,   reca:
 «Istituzione  del  Fondo  di assistenza per il personale di
 pubblica sicurezza».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
 1959,  n.  630, reca: «Opera Nazionale di Assistenza per il
 personale   dei   Servizi  antincendi  e  della  Protezione
 civile».
 - Il   provvedimento   generale   del  Garante  per  la
 protezione   dei   dati   personali,   del  30 giugno  2005
 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 170 del
 23 luglio  2005),  reca:  «Trattamento  dei  dati sensibili
 nella pubblica amministrazione».
 Note all'art. 1:
 - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 giugno
 2003, n. 196, vedi nelle note alle premesse.
 - Per  l'argomento  della  legge  12 novembre  1964, n.
 1279, vedi nelle note alle premesse.
 - Per   l'argomento  del  Presidente  della  Repubblica
 30 giugno 1959, n. 630, vedi nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
 1.  Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1  a  28,  sono  parte  integrante  del  presente  regolamento.  Esse identificano  i  tipi  di  dati  sensibili  e  giudiziari  per cui e' consentito  il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in  riferimento  alle  specifiche  finalita'  di  rilevante interesse pubblico  perseguite  nei  singoli  casi  ed  individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 2.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza, completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite nei  singoli  casi,  specie  nel  caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
 3.  Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se  indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in  volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse  pubblico  specificate  e  nel  rispetto delle disposizioni rilevanti  in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 4.  I  raffronti  e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili  e  giudiziarie  detenute dall'Amministrazione dell'interno sono   consentite   soltanto   previa  verifica  della  loro  stretta indispensabilita'  nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che  ne  giustificano  l'effettuazione.  Le  predette  operazioni, se effettuate  utilizzando  banche  di  dati  di  diversi  titolari  del trattamento,  nonche'  la  diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono  ammesse  esclusivamente  previa  verifica  della  loro  stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
 5.  Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati  in  violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il Ministro: Amato
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 266
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 giugno
 2003, n. 196, vedi nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 35 del S.O. <----
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