Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 3 agosto 2006, n. 2 |
Applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005. |
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Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'Unioncamere Al Ministero dei trasporti Al Ministero dell'interno Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per conoscenza Alla Confindustria All'Anfia All'UNRAE Alla Federaicpa Alla Confartigianato Alla C.N.A.
L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto «tachigrafo digitale» e' stata disposta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2135/98 del consiglio, nella parte in cui si prevedeva che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'atto da adottare in virtu' dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La data di tale introduzione, in virtu' dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adeguava per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004. Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare il predetto art. 2, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 2135/1998, ha previsto che dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. La predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, e' entrata in vigore il 1° maggio 2006. Nelle more dell'entrata in vigore della predetta disciplina, il decreto ministeriale 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2006, in considerazione della non preventivabilita' dei tempi tecnici necessari per gli operatori ai fini dell'adempimento delle procedure per il rilascio della autorizzazioni ai centri tecnici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2005, recante modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ha dettato disposizioni integrative del predetto decreto 11 marzo 2005, prevedendo, tra l'altro che «il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico puo' essere altresi' attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati dall'Unioncamere, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attivita' di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale». Cio' premesso, in considerazione della predetta entrata in vigore delle disposizioni di rango comunitario, e con riferimento alla necessita' di consentire agli operatori di poter adempiere agli obblighi ivi previsti, occorre evidenziare che le prime esigenze applicative hanno gia' manifestato taluni profili problematici, riferiti, in particolare, agli effetti restrittivi della situazione di mercato derivante dalla frammentazione delle attivita' autorizzate ai centri tecnici per i prodotti dei diversi fabbricanti, con la conseguente drastica riduzione delle officine effettivamente utilizzabili dagli operatori, che ha determinato la scelta, invero non ottimale dal punto di vista degli operatori economici nazionali, di consentire il possibile utilizzo alternativo dei tachigrafi digitali e analogici. Si pone pertanto l'esigenza di disciplinare e limitare al piu' breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovra' comunque eccedere la fine del corrente anno, in relazione all'esigenza di favorire la rapida attivazione di una completa rete sul territorio nazionale e la conseguente, tempestiva, piena entrata a regime della nuova disciplina entro il predetto termine. Sulla base delle pregresse considerazioni, si specifica quanto segue: 1) Al fine di permettere un iter autorizzativo che si realizzi nei tempi piu' brevi possibili: a) la fase di esame dell'istanza da parte della competente Camera di commercio sara' svolta in parallelo con quella del Ministero dello sviluppo economico che, al ricevimento da parte del predetto ente di una copia della istanza di autorizzazione, comunichera' il codice identificativo del centro tecnico; b) la Camera di commercio, sulla base della richiesta di emissione della carta dell'officina presentata unitamente all'istanza, provvedera' all'esame tecnico e contemporaneamente all'inoltro della richiesta della carta dell'officina; c) quanto sopra e' finalizzato a consentire il rilascio della carta dell'officina al richiedente, del quale sia stato accertato il diritto, entro un termine che non dovra' superare, salvo motivate eccezioni per singola pratica, un massimo di venti giorni dalla data di presentazione della domanda; 2) al fine di assicurare l'effettiva operativita' di centri tecnici per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 12 ed ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, le domande di autorizzazione dei centri tecnici, oltre a specificare i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali si richiede l'autorizzazione, dovranno richiedere l'effettuazione di tutti gli interventi tecnici come definiti di cui all'art. 2, lettera h) del precitato decreto 11 marzo 2005; 3) al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo comunitario da parte degli operatori che abbiano proceduto all'immatricolazione di veicoli dotati dell'apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, fino al 31 dicembre 2006 i soggetti che siano autorizzati per lo svolgimento di tutti gli interventi tecnici di cui all'art. 2, lettera h), del decreto 11 marzo 2005, per il tachigrafo digitale di un fabbricante, possono effettuare le operazioni di «calibratura» definite al capitolo I, lettera f) dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, compresa la determinazione degli errori di cui al capitolo VI, numero 5, del precitato regolamento (CEE), anche sui tachigrafi digitali di fabbricanti diversi da quello per il quale e' concessa l'autorizzazione, comunque utilizzando strumenti sottoposti a controlli legali; 4) fermo restando quanto disposto al punto 1, i centri tecnici autorizzati, in ragione della conoscenza tecnica gia' in possesso di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico, potranno svolgere le operazioni descritte al precedente punto 3 sin dalla data di pubblicazione della presente circolare; 5) tali misure sono da considerarsi transitorie e tese a consentire l'entrata in vigore di una completa ed organica disciplina della materia entro il 31 dicembre 2006.
Roma, 3 agosto 2006
Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani |
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