| 
| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | CIRCOLARE 3 agosto 2006, n. 2 |  | Applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005. |  | 
 |  |  |  | Alle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
 All'Unioncamere
 Al Ministero dei trasporti
 Al Ministero dell'interno
 Al   Ministero   del   lavoro  e  della
 previdenza sociale
 e, per conoscenza
 Alla Confindustria
 All'Anfia
 All'UNRAE
 Alla Federaicpa
 Alla Confartigianato
 Alla C.N.A.
 
 L'introduzione   nell'Unione  europea  del  cosiddetto  «tachigrafo digitale» e' stata disposta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  consiglio, nella parte in cui si prevedeva  che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo  ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee dell'atto da adottare in virtu'  dell'art.  17,  paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...)  dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle  disposizioni  di  cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La data di tale introduzione, in virtu' dell'emanazione del regolamento  (CE)  n.  1360/2002  della commissione (pubblicato nella G.U.C.E.  del  5 agosto  2002)  che  adeguava per la settima volta al progresso  tecnico  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del consiglio relativo  all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su strada,  era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro  mesi  dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al  5 agosto  2004. Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare il  predetto  art.  2, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 2135/1998,  ha  previsto che dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione,  i  veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno  essere  muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni  di  cui  all'allegato  I  B  del  regolamento  (CEE) n. 3821/85.
 La  predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, e' entrata in vigore il 1° maggio 2006.
 Nelle  more  dell'entrata  in  vigore della predetta disciplina, il decreto  ministeriale  21 febbraio  2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  73  del  28 marzo  2006,  in considerazione   della   non   preventivabilita'  dei  tempi  tecnici necessari  per gli operatori ai fini dell'adempimento delle procedure per  il  rilascio  della autorizzazioni ai centri tecnici di cui agli articoli 6  e  7 del decreto 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 108 dell'11 maggio 2005, recante modalita'   e   condizioni   per   il   rilascio  delle  omologazioni dell'apparecchio  di  controllo  e  delle carte tachigrafiche nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ha  dettato  disposizioni  integrative  del predetto decreto 11 marzo 2005,   prevedendo,  tra  l'altro  che  «il  possesso  dei  necessari requisiti  di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun  tecnico  puo'  essere  altresi'  attestato, relativamente ai tachigrafi   digitali   di   ciascun  fabbricante,  dalle  Camere  di commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi   dettati   dall'Unioncamere,  anche  mediante  le  proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le  loro  aziende  speciali,  le  cui  sedi  siano  accreditate  allo svolgimento  di  attivita'  di  formazione  alle  imprese  secondo la legislazione regionale».
 Cio'  premesso,  in considerazione della predetta entrata in vigore delle  disposizioni  di  rango  comunitario,  e  con riferimento alla necessita'  di  consentire  agli  operatori  di  poter adempiere agli obblighi  ivi  previsti,  occorre  evidenziare  che le prime esigenze applicative  hanno  gia'  manifestato  taluni  profili  problematici, riferiti,  in  particolare, agli effetti restrittivi della situazione di mercato derivante dalla frammentazione delle attivita' autorizzate ai  centri  tecnici  per  i  prodotti dei diversi fabbricanti, con la conseguente   drastica   riduzione   delle   officine  effettivamente utilizzabili  dagli  operatori,  che ha determinato la scelta, invero non  ottimale dal punto di vista degli operatori economici nazionali, di  consentire  il  possibile  utilizzo  alternativo  dei  tachigrafi digitali e analogici.
 Si  pone  pertanto  l'esigenza  di  disciplinare e limitare al piu' breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovra' comunque   eccedere   la   fine   del  corrente  anno,  in  relazione all'esigenza  di  favorire la rapida attivazione di una completa rete sul  territorio nazionale e la conseguente, tempestiva, piena entrata a regime della nuova disciplina entro il predetto termine.
 Sulla  base  delle  pregresse  considerazioni,  si specifica quanto segue:
 1) Al  fine  di  permettere un iter autorizzativo che si realizzi nei tempi piu' brevi possibili:
 a) la  fase  di  esame  dell'istanza  da parte della competente Camera  di  commercio  sara'  svolta  in  parallelo  con  quella  del Ministero  dello  sviluppo economico che, al ricevimento da parte del predetto   ente   di  una  copia  della  istanza  di  autorizzazione, comunichera' il codice identificativo del centro tecnico;
 b) la  Camera  di  commercio,  sulla  base  della  richiesta di emissione    della    carta   dell'officina   presentata   unitamente all'istanza,   provvedera'  all'esame  tecnico  e  contemporaneamente all'inoltro della richiesta della carta dell'officina;
 c) quanto  sopra  e' finalizzato a consentire il rilascio della carta  dell'officina al richiedente, del quale sia stato accertato il diritto,  entro  un  termine  che non dovra' superare, salvo motivate eccezioni  per singola pratica, un massimo di venti giorni dalla data di presentazione della domanda;
 2)  al  fine  di  assicurare  l'effettiva  operativita' di centri tecnici per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 12 ed ai capitoli  V  e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, le  domande di autorizzazione dei centri tecnici, oltre a specificare i  tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali si richiede l'autorizzazione,  dovranno  richiedere  l'effettuazione di tutti gli interventi  tecnici  come  definiti di cui all'art. 2, lettera h) del precitato decreto 11 marzo 2005;
 3) al  fine  di consentire l'adempimento dell'obbligo comunitario da  parte  degli operatori che abbiano proceduto all'immatricolazione di   veicoli  dotati  dell'apparecchio  di  controllo  conforme  alle disposizioni  di  cui  all'allegato  I  B  del  regolamento  (CEE) n. 3821/85,  fino  al  31 dicembre 2006 i soggetti che siano autorizzati per lo svolgimento di tutti gli interventi tecnici di cui all'art. 2, lettera h),  del decreto 11 marzo 2005, per il tachigrafo digitale di un  fabbricante,  possono  effettuare  le operazioni di «calibratura» definite  al capitolo I, lettera f) dell'allegato I B del regolamento (CEE)   n.   3821/85   e   successive   modificazioni,   compresa  la determinazione  degli  errori  di  cui  al capitolo VI, numero 5, del precitato   regolamento  (CEE),  anche  sui  tachigrafi  digitali  di fabbricanti   diversi   da   quello   per   il   quale   e'  concessa l'autorizzazione,   comunque   utilizzando   strumenti  sottoposti  a controlli legali;
 4)  fermo  restando  quanto disposto al punto 1, i centri tecnici autorizzati,  in ragione della conoscenza tecnica gia' in possesso di ciascun  responsabile tecnico e di ciascun tecnico, potranno svolgere le  operazioni  descritte  al  precedente  punto  3 sin dalla data di pubblicazione della presente circolare;
 5)  tali  misure  sono  da  considerarsi  transitorie  e  tese  a consentire l'entrata in vigore di una completa ed organica disciplina della materia entro il 31 dicembre 2006.
 
 Roma, 3 agosto 2006
 
 Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani
 |  |  |  |  |