Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle modalita' operative di erogazione dei servizi minimi nelle giornate di sciopero concluso il 26 novembre 2004 fra l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia e le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia riguardante il personale dipendente dalla azienda Ferrovie del Gargano di Foggia (Pos. n. 19269). (Deliberazione n. 06/426). |
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LA COMMISSIONE
Nella seduta del 19 luglio 2006 Premesso: che l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia svolge attivita' di trasporto pubblico locale; che, in data 26 novembre 2004, l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia e le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 e dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 24 dicembre 2004 tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, in data 5 gennaio 2005, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono cosi' individuate: per tutti i servizi dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30; per il servizio operai (Melfi e Sofim) dalle ore 4,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30 (tranne in ipotesi di scioperi della durata di 24 ore per i quali viene confermata l'individuazione delle fasce dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30); che la diversificazione della collocazione oraria delle fasce di garanzia risponde alle esigenze della particolare fascia di utenza rappresentata dagli operai in servizio a Melfi e presso la Sofim, in modo tale da garantire il servizio di trasporto di detta categoria di lavoratori in coincidenza con l'entrata e l'uscita di costoro dalle fabbriche; che le parti hanno espressamente specificato che «i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero»; che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di un presidio attivo presso l'Officina - composto da un responsabile, un addetto al rifornimento e da una squadra di soccorso di due unita' - e di un presidio attivo presso il servizio di guardiania; che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalle Ferrovie del Gargano di Foggia e le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia in data 26 novembre 2004; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nonche' alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla Ferrovie del Gargano di Foggia, alle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti, Cildi e Rdb-Cub di Foggia, al prefetto di Foggia, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2006
Il presidente: Martone |
| VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE
L'anno 2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 16.00 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472, si tiene l'incontro sindacale avente ad oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero». Per l'azienda e' presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco, nonche' in rappresentanza delle OO.SS., FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, i sigg. ri Valletta F.sco Paolo, Santarcangelo Arturo, Lo Muzio Giuseppe, Molle Aurelio, Forcelli Alberto, Tavano Vito, Montereale Antonio. Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento di attuazione. A) Fasce di garanzia. Sono state individuate le fasce di garanzia coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, considerata la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza: Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30; Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30; Sciopero di 24 ore, per tutti i servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30. B) Norme di comportamento. 1) Si conferma che i tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero. 2) Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero. 3) E' fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di fuori del programma di esercizio. Pertanto gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio. 4) In ogni caso, i servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia. 5) E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza. C) Esclusioni. Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative: Amministrazione e Uffici; Officina (ad eccezione del responsabile, di un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unita). Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unita' per turno. 4. Norma finale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16. Le parti concordano, altresi', di delegare il rappresentante aziendale per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede della Commissione di Garanzia di cui alla convocazione 22 novembre 2004, Prot. n. 14292, mediante il deposito del presente verbale.
L.C.S.
per le OO.SS. per l'Azienda (Firmato) (Firmato)
VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE L'anno 2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 17.30 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472, si tiene l'incontro sindacale avente ad oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero». Per l'azienda e' presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco, nonche' in rappresentanza della O.S., FAISA-CISAL, i Sigg.ri: Vivoli Antonio, Delli Carri Raffaele e D'Ettorres Pasquale. Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento di attuazione. A) Fasce di garanzia. Sono state individuate le fasce di garanzia coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, considerata la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza: Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30; Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30; Sciopero di 24 ore, per tutti i servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30. B) Norme di comportamento. 1) Si conferma che i tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero. 2) Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero. 3) E' fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di fuori del programma di esercizio. Pertanto gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio. 4) In ogni caso, i servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia. 5) E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza. C) Esclusioni. Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative: Amministrazione e Uffici; Officina (ad eccezione del responsabile, di un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unita). Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unita' per turno. 4. Norma finale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16. Le parti concordano, altresi', di delegare il rappresentante aziendale per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede della Commissione di Garanzia di cui alla convocazione 22 novembre 2004, Prot. n. 14292, mediante il deposito del presente verbale. L.C.S.
per le OO.SS. per l'Azienda (Firmato) (Firmato)
VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE
L'anno 2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 18.30 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472, si tiene l'incontro sindacale avente ad oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero». Per l'azienda e' presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco, nonche' in rappresentanza delle OO.SS., CONFAIL, UGL-TRASPORTI e CILDI i Sigg.ri: Forcella Antonio, Viscio Vincenzo, Sepe Giovanni, Papale Aldo e Buonfiglio Rosario. Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento di attuazione. A) Fasce di garanzia. Sono state individuate le fasce di garanzia coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, considerata la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza: Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30; Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30; Sciopero di 24 ore, per tutti i servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30. B) Norme di comportamento. 1) Si conferma che i tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero. 2) Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero. 3) E' fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di fuori del programma di esercizio. Pertanto gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio. 4) In ogni caso, i servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia. 5) E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza. C) Esclusioni. Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative: Amministrazione e Uffici; Officina (ad eccezione del responsabile, di un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unita). Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unita' per turno. 4. Norma finale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16. Le parti concordano, altresi', di delegare il rappresentante aziendale per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede della Commissione di Garanzia di cui alla convocazione 22 novembre 2004, Prot. n. 14292, mediante il deposito del presente verbale. L.C.S.
per le OO.SS. per l'Azienda (Firmato) (Firmato) |
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