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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale  sulle modalita' operative di erogazione dei servizi minimi nelle giornate di sciopero concluso il 26 novembre 2004 fra l'azienda Ferrovie  del  Gargano  di  Foggia  e le Segreterie provinciali delle organizzazioni  sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail,  Ugl-Trasporti  e  Cildi  di Foggia riguardante il personale dipendente  dalla  azienda  Ferrovie  del  Gargano di Foggia (Pos. n. 19269). (Deliberazione n. 06/426). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 Nella seduta del 19 luglio 2006
 Premesso:
 che  l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
 che,  in data 26 novembre 2004, l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia  e  le  Segreterie  provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale dipendente  dall'azienda,  giusta  quanto  previsto  dalla  legge  n. 146/1990   come   modificata   dalla   legge   n.   83/2000  e  dalla regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  in  data  24 dicembre  2004 tale accordo e' stato trasmesso alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che,  in  data  5 gennaio  2005, il Comitato centrale dell'Unione nazionale  consumatori  ha  comunicato  di  non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo;
 Considerato:
 che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
 c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
 procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
 procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
 eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di agitazioni sindacali;
 in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato:
 che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali   deve   essere  garantito  il  servizio  completo  sono  cosi' individuate:  per  tutti  i  servizi dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30  alle  15.30;  per il servizio operai (Melfi e Sofim) dalle ore 4,00  alle  ore  8,00  e  dalle  ore  12,30 alle ore 14,30 (tranne in ipotesi  di  scioperi  della  durata  di  24  ore  per  i quali viene confermata  l'individuazione  delle  fasce dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30);
 che  la diversificazione della collocazione oraria delle fasce di garanzia  risponde  alle  esigenze della particolare fascia di utenza rappresentata  dagli operai in servizio a Melfi e presso la Sofim, in modo tale da garantire il servizio di trasporto di detta categoria di lavoratori  in  coincidenza con l'entrata e l'uscita di costoro dalle fabbriche;
 che  le  parti  hanno  espressamente  specificato che «i tempi di preparazione  e  di  riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa  funzionalita'  del  servizio  nelle  fasce  e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero»;
 che  le  parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal  lavoro sia garantita l'operativita' di un presidio attivo presso l'Officina  - composto da un responsabile, un addetto al rifornimento e  da una squadra di soccorso di due unita' - e di un presidio attivo presso il servizio di guardiania;
 che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente  dalle  Ferrovie  del  Gargano  di  Foggia e le Segreterie provinciali   delle  organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil,  Faisa-Cisal,  Confail,  Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia in data 26 novembre 2004;
 Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano  in  vigore  le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive  modificazioni,  nonche'  alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone la comunicazione della presente delibera alla Ferrovie del Gargano di Foggia,  alle  Segreterie  provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti, Cildi  e  Rdb-Cub  di  Foggia, al prefetto di Foggia, al Ministro dei trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della Commissione;
 Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 luglio 2006
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE 
 L'anno  2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 16.00 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di  Garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  essenziali,  di  cui  alla  nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472,    si   tiene   l'incontro   sindacale   avente   ad   oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero».
 Per l'azienda e' presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco,  nonche' in rappresentanza delle OO.SS., FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, i sigg. ri Valletta F.sco Paolo, Santarcangelo Arturo, Lo  Muzio  Giuseppe,  Molle  Aurelio,  Forcelli Alberto, Tavano Vito, Montereale Antonio.
 Dopo  ampio  ed  approfondito  dibattito,  le  parti,  come sopra costituite,  concordano  sull'adozione  del  presente  regolamento di attuazione. A) Fasce di garanzia.
 Sono  state  individuate  le  fasce di garanzia coincidenti con i periodi  di  massima  richiesta  dell'utenza,  considerata  la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza:
 Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30;
 Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30;
 Sciopero   di   24   ore,   per  tutti  i  servizi:  5,30-8,30; 12,30-15,30. B) Norme di comportamento.
 1)  Si  conferma  che  i  tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero.
 2)  Il  personale  che  non  intende  aderire  allo sciopero deve comunicarlo  al  responsabile  di  settore  entro  le  ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero.
 3)  E'  fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di  fuori  del  programma  di  esercizio.  Pertanto  gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio.
 4)  In  ogni  caso,  i  servizi  in  partenza durante le fasce di garanzia  devono  essere  garantiti  sin  dall'orario di partenza nel rispetto  degli  orari  di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.
 5)  E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza. C) Esclusioni.
 Sono  esclusi  dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative:
 Amministrazione e Uffici;
 Officina  (ad  eccezione  del  responsabile,  di  un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unita).
 Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unita' per turno. 4. Norma finale.
 Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente accordo,   valgono   le   norme   vigenti  di  fonte  legislativa  ed amministrativa   ed   in   particolare  le  previsioni  di  cui  alla Deliberazione  della  commissione  di  Garanzia  02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16.
 Le  parti  concordano,  altresi',  di  delegare il rappresentante aziendale  per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede  della  Commissione  di  Garanzia  di  cui  alla convocazione 22 novembre  2004,  Prot.  n.  14292,  mediante il deposito del presente verbale.
 
 L.C.S.
 
 per le OO.SS.           per l'Azienda
 (Firmato)               (Firmato)
 
 VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE
 L'anno  2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 17.30 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di  Garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  essenziali,  di  cui  alla  nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472,    si   tiene   l'incontro   sindacale   avente   ad   oggetto «Regolamentazione  aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero».
 Per l'azienda e' presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco, nonche' in rappresentanza della O.S., FAISA-CISAL, i Sigg.ri: Vivoli Antonio, Delli Carri Raffaele e D'Ettorres Pasquale.
 Dopo  ampio  ed  approfondito  dibattito,  le  parti,  come sopra costituite,  concordano  sull'adozione  del  presente  regolamento di attuazione. A) Fasce di garanzia.
 Sono  state  individuate  le  fasce di garanzia coincidenti con i periodi  di  massima  richiesta  dell'utenza,  considerata  la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza:
 Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30;
 Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30;
 Sciopero   di   24   ore,   per  tutti  i  servizi:  5,30-8,30; 12,30-15,30. B) Norme di comportamento.
 1)  Si  conferma  che  i  tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero.
 2)  Il  personale  che  non  intende  aderire  allo sciopero deve comunicarlo  al  responsabile  di  settore  entro  le  ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero.
 3)  E'  fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di  fuori  del  programma  di  esercizio.  Pertanto  gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio.
 4)  In  ogni  caso,  i  servizi  in  partenza durante le fasce di garanzia  devono  essere  garantiti  sin  dall'orario di partenza nel rispetto  degli  orari  di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.
 5)  E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza. C) Esclusioni.
 Sono  esclusi  dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative:
 Amministrazione e Uffici;
 Officina  (ad  eccezione  del  responsabile,  di  un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unita).
 Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unita' per turno. 4. Norma finale.
 Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente accordo,   valgono   le   norme   vigenti  di  fonte  legislativa  ed amministrativa   ed   in   particolare  le  previsioni  di  cui  alla Deliberazione  della  commissione  di  Garanzia  02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16.
 Le  parti  concordano,  altresi',  di  delegare  il  rappresentante aziendale  per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede  della  Commissione  di  Garanzia  di  cui  alla convocazione 22 novembre  2004,  Prot.  n.  14292,  mediante il deposito del presente verbale.
 L.C.S.
 
 per le OO.SS.         per l'Azienda
 (Firmato)             (Firmato)
 
 VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE
 
 L'anno  2004,  il  giorno 26 del mese di novembre alle ore 18.30 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di  Garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  essenziali,  di  cui  alla  nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472,    si   tiene   l'incontro   sindacale   avente   ad   oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero».
 Per  l'azienda  e' presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco,    nonche'   in   rappresentanza   delle   OO.SS.,   CONFAIL, UGL-TRASPORTI  e  CILDI i Sigg.ri: Forcella Antonio, Viscio Vincenzo, Sepe Giovanni, Papale Aldo e Buonfiglio Rosario.
 Dopo   ampio  ed  approfondito  dibattito,  le  parti,  come  sopra costituite,  concordano  sull'adozione  del  presente  regolamento di attuazione. A) Fasce di garanzia.
 Sono  state  individuate  le  fasce di garanzia coincidenti con i periodi  di  massima  richiesta  dell'utenza,  considerata  la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza:
 Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30;
 Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30;
 Sciopero   di   24   ore,   per  tutti  i  servizi:  5,30-8,30; 12,30-15,30. B) Norme di comportamento.
 1)  Si  conferma  che  i  tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero.
 2)  Il  personale  che  non  intende  aderire  allo sciopero deve comunicarlo  al  responsabile  di  settore  entro  le  ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero.
 3)  E'  fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di  fuori  del  programma  di  esercizio.  Pertanto  gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio.
 4)  In  ogni  caso,  i  servizi  in  partenza durante le fasce di garanzia  devono  essere  garantiti  sin  dall'orario di partenza nel rispetto  degli  orari  di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.
 5)  E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza. C) Esclusioni.
 Sono  esclusi  dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative:
 Amministrazione e Uffici;
 Officina  (ad  eccezione  del  responsabile,  di  un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unita).
 Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unita' per turno. 4. Norma finale.
 Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente accordo,   valgono   le   norme   vigenti  di  fonte  legislativa  ed amministrativa   ed   in   particolare  le  previsioni  di  cui  alla Deliberazione  della  commissione  di  Garanzia  02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16.
 Le  parti  concordano,  altresi',  di  delegare  il  rappresentante aziendale  per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede  della  Commissione  di  Garanzia  di  cui  alla convocazione 22 novembre  2004,  Prot.  n.  14292,  mediante il deposito del presente verbale.
 L.C.S.
 
 per le OO.SS.         per l'Azienda
 (Firmato)             (Firmato)
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