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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale  concluso  in  data  27 febbraio  2004 tra la Azienda Linee Lecco   S.p.A.   di   Lecco   e   le  Segreterie  territoriali  delle organizzazioni  sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le rappresentanze  sindacali  aziendali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil in relazione  alle  prestazioni  indispensabili  da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco (Pos. n. 18317). (Deliberazione n. 06/429). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 Nella seduta del 19 luglio 2006
 Premesso:
 che  l'azienda  Linee  Lecco  S.p.a. di Lecco svolge attivita' di trasporto pubblico;
 che,  in  data  27 febbraio 2004 la Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco ha concluso con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali  Filt-Cigl,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil  di  Lecco  e le RR.SS.AA. Filt-Cigl,  Fit-Cisl, Uilt-Uil un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale dipendente  dall'azienda,  giusta  quanto  previsto  dalla  legge  n. 146/1990  come  modificata  dalla  legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  in  data 30 settembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che,   in  data  16 novembre  2005,  l'Adoc  ha  espresso  parere favorevole sul contenuto dell'accordo;
 Considerato:
 che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una Regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo e dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione  delle  fasce  orarie  durante  le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
 c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
 procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla ripresa del servizio;
 procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 criteri,  procedure  e  garanzie  da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 garanzia   dei   presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli impianti e dei mezzi;
 eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di agitazioni sindacali;
 in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato:
 che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali  deve  essere  garantito  il  servizio completo urbano (Lecco e Calolziocorte) ed extraurbano sono cosi' individuate: dalle 6,30 alle 9 e dalle 12 alle 15,30;
 che  al  fine  di  rendere  effettiva  la  durata  delle fasce di garanzia  e  la  pronta  riattivazione  del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, le  parti  hanno stabilito sia che «gli agenti escono dal deposito di Lecco  e  Calolziocorte  tanti minuti prima della fine dello sciopero quanto ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la ripresa  del  servizio»  e  che al termine del servizio «le corse che prevedono  la  partenza  dal  capolinea  16  minuti prima dell'orario previsto  quale termine dell'effettivo servizio termineranno la corsa fino a capolinea»;
 che,  comunque,  in  relazione  al servizio extraurbano, per meglio conseguire  le  finalita'  di  cui  sopra  potranno essere realizzati «trasferimenti a vuoto»;
 che,  ai  sensi dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria, le parti  sociali  hanno  previsto  la garanzia delle corse speciali per «passeggeri handicappati» fino alle ore 18;
 che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro  sia garantita l'operativita' di presidi aziendali (in ipotesi di  scioperi  di  24  ore  di  un  Agente Movimento e un responsabile Ufficio  movimento;  un  meccanico;  un  addetto all'informazione; in ipotesi  di  scioperi  di  durata inferiore alle 24 ore un addetto al Movimento);
 che  il richiamo contenuto nella premessa all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 e alla sola legge n. 146/1990   non   deve  essere  tenuto  in  considerazione  in  quanto manifestamente  frutto  di  mero  errore  materiale, atteso che detto accordo  risulta  da  tempo  superato  sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  pertanto,  per  tutto  quanto  non espressamente previsto dal presente Accordo le parti si atterranno a quanto previsto dalla legge n.  146/1990  cosi'  come  modificata  dalla  legge 83/2000 nonche' a quanto  previsto  dalla disciplina del settore del Trasporto pubblico locale  contenuta  nella  Regolamentazione  provvisoria  approvata da questa  Commissione  di Garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della  Regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle previsioni  di  cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima;
 Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente  Azienda  Linee  Lecco  S.p.a.  di Lecco, concluso in data 27 febbraio  2004 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali  Filt-Cigl,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil  di  Lecco  e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil;
 Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge 146/1990 e ss. mod. e nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone la  comunicazione  della  presente  delibera alla Azienda Linee Lecco S.p.A.  di  Lecco,  alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali  Filt-Cigl,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil  di  Lecco  e le RR.SS.AA. Filt-Cigl,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, al Prefetto di Lecco, al Ministro dei trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della Commissione;
 Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 luglio 2006
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Verbale di accordo Viste  le  intese  verbali  e  i  comportamenti  sempre tenuti in occasione  di scioperi nazionali e locali, il giorno 27 febbraio 2004 alle  ore 9.00 si sono riuniti presso la sede -sociale ai Linee Lecco S.p.a. i sigg.:
 Per societa' Linee Lecco S.p.a.:
 Il presidente rag. Angelo Fortunati;
 Il responsabile dell'esercizio: dott. Salvatore Cappello.
 Per le organizzazioni sindacali territoriali:
 C.G.I.L. sig. Antonio Marucci;
 C.LS.L. sig. Leonardo Rastelletti;
 U.I.L. sig. Maurizio Riviera.
 Per i rappresentanti sindacali aziendali:
 C.G.I.L. sig. Franco Rusconi;
 C.G.I.L. sig. Luigi Morstabilini;
 C.I.S.L. sig. Luciano Vitali;
 U.I.L. sig. Donato Cornacchia;
 U.I.L. sig. Marco Saccomanno.
 Premesso:
 che  in  data  12 giugno  1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
 che  l'art.  1  della  legge  146/1990  considera  fra  i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto;
 che  in  data  7 febbraio  1991  e'  stato  sottoscritto  tra  la Federtrasporti,  Fenit,  Anac e organizzazioni sindacali nazionali di categoria  Filt-Cgil,  Fit-Cisl  e  Uiltrasporti  l'accordo nazionale sulla  regolamentazione del diritto allo sciopero in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146;
 che  detto Accordo, oltre a regolamentare l'esercizio dei diritto di  sciopero;  ha definito negli articoli 2 e 4 procedure e modalita' di rapporto tra le parti;
 che  l'Accordo  Nazionale  7 febbraio 1991, ai sensi dell'art. 13 della   legge  n.  146/1990,  e'  stato  sottoposto  all'esame  della «Commissione di garanzia» per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali;
 che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e' stabilita dall'art. 3 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 e che lo stesso  prevede  l'emanazione  dei  Regolamenti  di servizio (art. 3, allegato 1),
 che la Commissione di garanzia, nella seduta del 14 marzo 1991 ha espresso una valutazione di idoneita' sull'Accordo nazionale;
 che,  a  tale  fine,  occorre  individuare  le Fasce giornaliere, coincidenti   con   i   periodi  di  massima  richiesta  dell'utenza, nell'ambito  delle  quali  deve essere garantito il servizio completo per totale di sei ore;
 Convengono:
 1.  in  applicazione  di  quanto previsto dall'art. 3 lettera d), comma 2  dell'Accordo  nazionale  7 febbraio 1991 che le fasce orarie durante  le  quali deve essere garantito il servizio completo in caso di  sciopero,  sono  le  seguenti:  legge n. 146 del 12 giugno 1990 - Servizi minimi previsti.
 Servizi urbani di Lecco e di Calolziocorte
 1.  Le  fasce  orarie ritenute valide ai fini dei servizio minimo garantito sono state individuate come segue:
 dalle ore 6.30 alle ore 9;
 dalle ore 12.00 alle ore 15.30.
 2. Gli orari indicati al punti 1), s'intendono regolamentati come di seguito:
 a) gli  agenti  escono  dal  deposito  di Lecco e Calolziocorte tanti  minuti  prima  della fine dello sciopero quanti ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la ripresa del servizio;
 b) al  termine  dei servizio le corse che prevedono la partenza dal  capolinea  16  minuti  prima  dell'orario previsto quale termine dell'effettivo  servizio  termineranno  interamente  la corsa fino al capolinea e, quindi, rientreranno a vuoto;
 c) i  tempi  di  pre e post previsti per le entrate e le uscite oltre  a quelli previsti per il trasferimento alla fermata di ripresa del servizio saranno considerati tempi di lavoro effettivo;
 3. Durante  le  fasce  di  servizio  saranno rispettati gli orari indicati  nelle  singole  tabelle  di  marcia  in atto nel periodo di effettuazione.
 4.  Il  servizio deve essere svolto interamente dall'assegnatario del turno di servizio.
 5. E'  consentito, previa segnalazione all'Ufficio Movimento, che un  agente prosegua nei servizio in luogo di un altro agente, qualora il turno sia prossimo a terminare o a iniziare.
 6. Quanto   descritto   al  punto  5)  puo'  avvenire  solo  dopo autorizzazione dell'Ufficio movimento e previo accordo fra gli Agenti interessati al medesimo servizio.
 7. Il  computo  delle ore e dei minuti di lavoro sara' calcolato, per ciascun agente, sull'effettivo orario di servizio, cioe' dall'ora di uscita all'ora di entrata in deposito oltre ai tempi di pre e post previsti.
 Servizio extraurbano
 Per  il servizio extraurbano in aggiunta ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5  - 6 - 7, sara' consentito, nei casi in cui la partenza della corsa dal  capolinea  esterno  coincide con l'orario di inizio della fascia dei   servizio  minimo  garantito,  il  trasferimento,  a  vuoto,  al capolinea stesso.
 Il trasferimento potra' essere effettuato, secondo le esigenze di servizio,  immediatamente  dopo  o  prima  dell'orario  di fascia del servizio minimo garantito.
 Il tempo impiegato sara' calcolato come orario di servizio.
 Servizio handicappato
 Verra'  in ogni caso garantito il servizio di corse speciali, per passeggeri handicappati fino alle ore 18.
 Al  fine  della  sicurezza  e  informazioni verranno garantiti in occasione di scioperi le seguenti presenze:
 Sciopero di 24 ore
 Per  garantire  la  sicurezza durante l'intero orario di servizio l'Ufficio  Movimento  dovra' essere presenziato dal turno mattinale e serale  da  un  Agente  di  movimento  e  nella fascia centrale della giornata da un responsabile dell'Ufficio movimento.
 Chi presenzia l'ufficio dovra' predisporre le uscite e le entrate delle varie fasce di servizio minimo garantito.
 Officina
 Per  garantire  la  sicurezza durante l'intero orario di servizio l'Officina dovra' essere presenziata da almeno un meccanico.
 Il  Responsabile dell'Officina dovra' essere presente nel proprio orario di sevizio.
 In  caso  intenda  effettuare  lo  sciopero dovra' delegare altra persona.
 Uffici
 Per  garantire  la necessaria informazione all'esterno si ritiene necessaria la presenza di un addetto.
 Scioperi inferiori alle 24 ore cosi' limitate:
 un addetto al movimento.
 Quanto  sopra  concordato,  in  applicazione dell'art. 2, comma 2 legge  n.  146/1990  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute nell'art.  3  lettera  «i»  dell'Accordo  nazionale  7 febbraio 1991, verra' recepito in uno specifico regolamento di servizio.
 Copia  del  presente  accordo  e'  inviato  alla  Commissione  di Garanzia  per  l'attuazione  della  legge  sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
 Per Societa' Linee Lecco S.p.a.
 rag. Angelo Fortunati ....
 dott. Salvatore Cappello ....
 Per le OO.SS. Territoriali ....
 sig. Antonio Marucci ....
 sig. Leonardo Rastelletti ....
 sig. Maurizio Riviera ....
 Per i rappresentanti sindacali aziendali:
 sig. Franco Rusconi ....
 sig. Luigi Morstabilini ....
 sig. Luciano Vitali ....
 sig. Donato Cornacchia ....
 sig. Marco Saccomanno ....
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