Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso in data 27 febbraio 2004 tra la Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco e le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le rappresentanze sindacali aziendali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco (Pos. n. 18317). (Deliberazione n. 06/429). |
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LA COMMISSIONE
Nella seduta del 19 luglio 2006 Premesso: che l'azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco svolge attivita' di trasporto pubblico; che, in data 27 febbraio 2004 la Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco ha concluso con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 30 settembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, in data 16 novembre 2005, l'Adoc ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo urbano (Lecco e Calolziocorte) ed extraurbano sono cosi' individuate: dalle 6,30 alle 9 e dalle 12 alle 15,30; che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, le parti hanno stabilito sia che «gli agenti escono dal deposito di Lecco e Calolziocorte tanti minuti prima della fine dello sciopero quanto ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la ripresa del servizio» e che al termine del servizio «le corse che prevedono la partenza dal capolinea 16 minuti prima dell'orario previsto quale termine dell'effettivo servizio termineranno la corsa fino a capolinea»; che, comunque, in relazione al servizio extraurbano, per meglio conseguire le finalita' di cui sopra potranno essere realizzati «trasferimenti a vuoto»; che, ai sensi dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia delle corse speciali per «passeggeri handicappati» fino alle ore 18; che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di presidi aziendali (in ipotesi di scioperi di 24 ore di un Agente Movimento e un responsabile Ufficio movimento; un meccanico; un addetto all'informazione; in ipotesi di scioperi di durata inferiore alle 24 ore un addetto al Movimento); che il richiamo contenuto nella premessa all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 e alla sola legge n. 146/1990 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di mero errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, pertanto, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le parti si atterranno a quanto previsto dalla legge n. 146/1990 cosi' come modificata dalla legge 83/2000 nonche' a quanto previsto dalla disciplina del settore del Trasporto pubblico locale contenuta nella Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di Garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della Regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima; Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco, concluso in data 27 febbraio 2004 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge 146/1990 e ss. mod. e nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco, alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil, al Prefetto di Lecco, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2006
Il presidente: Martone |
| Verbale di accordo Viste le intese verbali e i comportamenti sempre tenuti in occasione di scioperi nazionali e locali, il giorno 27 febbraio 2004 alle ore 9.00 si sono riuniti presso la sede -sociale ai Linee Lecco S.p.a. i sigg.: Per societa' Linee Lecco S.p.a.: Il presidente rag. Angelo Fortunati; Il responsabile dell'esercizio: dott. Salvatore Cappello. Per le organizzazioni sindacali territoriali: C.G.I.L. sig. Antonio Marucci; C.LS.L. sig. Leonardo Rastelletti; U.I.L. sig. Maurizio Riviera. Per i rappresentanti sindacali aziendali: C.G.I.L. sig. Franco Rusconi; C.G.I.L. sig. Luigi Morstabilini; C.I.S.L. sig. Luciano Vitali; U.I.L. sig. Donato Cornacchia; U.I.L. sig. Marco Saccomanno. Premesso: che in data 12 giugno 1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero; che l'art. 1 della legge 146/1990 considera fra i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto; che in data 7 febbraio 1991 e' stato sottoscritto tra la Federtrasporti, Fenit, Anac e organizzazioni sindacali nazionali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti l'accordo nazionale sulla regolamentazione del diritto allo sciopero in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146; che detto Accordo, oltre a regolamentare l'esercizio dei diritto di sciopero; ha definito negli articoli 2 e 4 procedure e modalita' di rapporto tra le parti; che l'Accordo Nazionale 7 febbraio 1991, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146/1990, e' stato sottoposto all'esame della «Commissione di garanzia» per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali; che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e' stabilita dall'art. 3 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 e che lo stesso prevede l'emanazione dei Regolamenti di servizio (art. 3, allegato 1), che la Commissione di garanzia, nella seduta del 14 marzo 1991 ha espresso una valutazione di idoneita' sull'Accordo nazionale; che, a tale fine, occorre individuare le Fasce giornaliere, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per totale di sei ore; Convengono: 1. in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 lettera d), comma 2 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, sono le seguenti: legge n. 146 del 12 giugno 1990 - Servizi minimi previsti. Servizi urbani di Lecco e di Calolziocorte 1. Le fasce orarie ritenute valide ai fini dei servizio minimo garantito sono state individuate come segue: dalle ore 6.30 alle ore 9; dalle ore 12.00 alle ore 15.30. 2. Gli orari indicati al punti 1), s'intendono regolamentati come di seguito: a) gli agenti escono dal deposito di Lecco e Calolziocorte tanti minuti prima della fine dello sciopero quanti ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la ripresa del servizio; b) al termine dei servizio le corse che prevedono la partenza dal capolinea 16 minuti prima dell'orario previsto quale termine dell'effettivo servizio termineranno interamente la corsa fino al capolinea e, quindi, rientreranno a vuoto; c) i tempi di pre e post previsti per le entrate e le uscite oltre a quelli previsti per il trasferimento alla fermata di ripresa del servizio saranno considerati tempi di lavoro effettivo; 3. Durante le fasce di servizio saranno rispettati gli orari indicati nelle singole tabelle di marcia in atto nel periodo di effettuazione. 4. Il servizio deve essere svolto interamente dall'assegnatario del turno di servizio. 5. E' consentito, previa segnalazione all'Ufficio Movimento, che un agente prosegua nei servizio in luogo di un altro agente, qualora il turno sia prossimo a terminare o a iniziare. 6. Quanto descritto al punto 5) puo' avvenire solo dopo autorizzazione dell'Ufficio movimento e previo accordo fra gli Agenti interessati al medesimo servizio. 7. Il computo delle ore e dei minuti di lavoro sara' calcolato, per ciascun agente, sull'effettivo orario di servizio, cioe' dall'ora di uscita all'ora di entrata in deposito oltre ai tempi di pre e post previsti. Servizio extraurbano Per il servizio extraurbano in aggiunta ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, sara' consentito, nei casi in cui la partenza della corsa dal capolinea esterno coincide con l'orario di inizio della fascia dei servizio minimo garantito, il trasferimento, a vuoto, al capolinea stesso. Il trasferimento potra' essere effettuato, secondo le esigenze di servizio, immediatamente dopo o prima dell'orario di fascia del servizio minimo garantito. Il tempo impiegato sara' calcolato come orario di servizio. Servizio handicappato Verra' in ogni caso garantito il servizio di corse speciali, per passeggeri handicappati fino alle ore 18. Al fine della sicurezza e informazioni verranno garantiti in occasione di scioperi le seguenti presenze: Sciopero di 24 ore Per garantire la sicurezza durante l'intero orario di servizio l'Ufficio Movimento dovra' essere presenziato dal turno mattinale e serale da un Agente di movimento e nella fascia centrale della giornata da un responsabile dell'Ufficio movimento. Chi presenzia l'ufficio dovra' predisporre le uscite e le entrate delle varie fasce di servizio minimo garantito. Officina Per garantire la sicurezza durante l'intero orario di servizio l'Officina dovra' essere presenziata da almeno un meccanico. Il Responsabile dell'Officina dovra' essere presente nel proprio orario di sevizio. In caso intenda effettuare lo sciopero dovra' delegare altra persona. Uffici Per garantire la necessaria informazione all'esterno si ritiene necessaria la presenza di un addetto. Scioperi inferiori alle 24 ore cosi' limitate: un addetto al movimento. Quanto sopra concordato, in applicazione dell'art. 2, comma 2 legge n. 146/1990 e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 lettera «i» dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991, verra' recepito in uno specifico regolamento di servizio. Copia del presente accordo e' inviato alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Per Societa' Linee Lecco S.p.a. rag. Angelo Fortunati .... dott. Salvatore Cappello .... Per le OO.SS. Territoriali .... sig. Antonio Marucci .... sig. Leonardo Rastelletti .... sig. Maurizio Riviera .... Per i rappresentanti sindacali aziendali: sig. Franco Rusconi .... sig. Luigi Morstabilini .... sig. Luciano Vitali .... sig. Donato Cornacchia .... sig. Marco Saccomanno .... |
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