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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria e l'O.S. SILT-Pavia  in  data  5 novembre  2002, in relazione alle prestazioni indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  riguardante il personale  dipendente  dall'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria (Pos. n. 14118). (Deliberazione n. 06/427). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 Nella seduta del 19 luglio 2006
 Premesso:
 che  l'azienda  ARFEA  S.p.a.  di Alessandria svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
 che,  in  data  23 giugno  1992, questa Commissione ha dichiarato idoneo  l'accordo  aziendale  contenente  la  regolamentazione  delle prestazioni  indispensabili  concluso  tra  l'azienda ARFEA S.p.a. di Alessandria e la Silt-Cisal di Pavia;
 che,   in   data  5 novembre  2002,  l'azienda  ARFEA  S.p.A.  di Alessandria  e  l'O.S. SILT-Pavia hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che, in data 8 gennaio 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che,  in  data  22 gennaio 2003, il Comitato centrale dell'Unione nazionale  consumatori  ha  espresso  parere  favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
 Considerato:
 che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una Regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
 c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
 procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
 procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
 eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di agitazioni sindacali;
 in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato:
 che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali   deve   essere  garantito  il  servizio  completo  sono  cosi' individuate:  dalle  ore  5  alle  ore 8,30 e dalle ore 12 e alle ore 14,30;
 che  al  fine  di  rendere  effettiva  la  durata  delle fasce di garanzia  le  parti  hanno previsto che le corse «il cui orario e' in tutto  o  in  parte  incluso  nelle  fasce  orarie»  andranno portate comunque a termine;
 che  le  parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal  lavoro sia garantita l'operativita' di due presidi aziendali (un responsabile del personale di movimento; un responsabile e due operai addetti all'officina; un addetto agli uffici);
 che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della  Regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle previsioni  di  cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima;
 Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dell'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria, concluso in data 5 novembre 2002, con l'O.S. SILT-Pavia;
 Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano  in  vigore  le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e ss.  mod.,  nonche'  alla menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone la  comunicazione della presente delibera all'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria,  all'O.S.  SILT-Pavia,  al  Prefetto  di Alessandria, al Ministro dei Trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
 Dispone inoltre
 la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 luglio 2006
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Verbale di accordo 
 Premesso
 
 Che  in  data  12  giugno1990  e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
 che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, lettera b) della legge n. 146/90, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono  servizio  pubblico  essenziale  volto  a  garantire il diritto  delle  persone  costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione;
 che  in  data 11 aprile 2000 e' stata approvata la legge n. 83 di modifica  ed  integrazione  della  legge  12 giugno  1990, n. 146, in materia  di  esercizio  dei  diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali    e   di   salvaguardia   dei   diritti   della   persona costituzionalmente tutelati;
 che  l'entrata  in  vigore della legge n. 83/2000 ha portato alla necessita'  di pervenire ad un accordo in sostituzione del precedente datato  7 febbraio 1991 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia nella  seduta  del  14 marzo  1991,  come modificato dall'accordo del 23 marzo  1999  valutato  parzialmente  idoneo  dalla Commissione con delibera n. 99/287 del 29 aprile 1999;
 che  in  data  31 gennaio  2002  la  Commissione  di  Garanzia ha adottato  la  delibera n. 02/13 di provvisoria regolamentazione delle prestazioni   indispensabili   secondo   la   facolta'   surrogatoria attribuitale   dall'art.  13,  comma 1,  lettera a)  della  legge  n. 146/1990  come  modificata dalla legge n. 83/2000, in caso di mancato accordo tra le parti;
 che  tra  la  ditta  ARFEA  - Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.A.  e l'Organizzazione sindacale SILT-CISAL e' stato stipulato un accordo  ritenuto  idoneo  dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 23 giugno 1992;
 che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della delibera n.  02/13 le aziende devono attivarsi al fine di avviare un confronto con le OO.SS. locali onde emanare i regolamenti di servizio;
 tra
 l'azienda  ARFEA  -  Aziende  Riunite  Filovie e Autolinee S.p.a. avente sede legale in Alessandria, viale Milite Ignoto n. 26/28 ed il sindacato autonomo S.I.L.T. - Pavia si conviene quanto segue:
 1. Le   fasce   orarie,  in  applicazione  di  quanto  previsto dall'art.  11, lettera B) e C) e dall'art. 15 della delibera n. 02/13 della  Commissione  di  Garanzia,  durante  le  quali  dovra'  essere garantito  il  servizio  completo  secondo  l'ordinario  programma di esercizio, in caso di sciopero, sono:
 5  - 8,30; 12 - 14,30 (per un totale di 6 ore) di ogni giorno di servizio compreso i giorni festivi.
 2.  Al termine dello sciopero, e all'interno delle fasce, saranno rispettati gli orari delle corse.
 3.  Il  servizio  va  effettuato  garantendo  la  sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
 4.  Verranno assicurati percorsi secondo l'ordinario programma di esercizio,  delle corse il cui orario e' in tutto o in parte, incluso nelle fasce orarie definite al punto 1).
 5. Al fine di garantire l'effettuazione del ser-vizio, cosi' come precedentemente  specificato,  l'azienda  adottera'  i normali turni, garantendo,   d'intesa   con   la  commissione  tecnica,  l'eventuale riconoscimento  di  tempi di trasferimento per la ripresa delle corse interessanti le fasce orarie concordale.
 6.  Al  fine  di garantire la completa funzionalita' del servizio nelle  fasce orarie definite al punto 1), la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti  dei  lavoratori,  degli  impianti  e  dei  mezzi, deve essere assicurata  -  in  ogni  caso  - la presenza in servizio del seguente personale:
 a) personale di movimento:
 un responsabile del movimento del gruppo di Alessandria;
 b) altro personale:
 uffici: un addetto alle informazioni al pubblico
 officina: un responsabile, due operai.
 7.  Le parti non hanno previsto ne' forme alternative di sciopero o  di  agitazione  sindacale  ne'  aziende  che  possano garantire un servizio alternativo.
 Copia del presente verbale di accordo e' inviato alla Commissione di  garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
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