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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre  misure di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata  dalla  legge  n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza  e  ordine  pubblico  (Pos.  n.  21438).  (Deliberazione n. 06/431). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 nella seduta del 19 luglio 2006;
 Considerato
 1.  che  l'attivita'  di  vigilanza privata e' un servizio pubblico essenziale,  ai  sensi  e  per  gli effetti della legge n. 146/1990 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella  parte  in cui e' funzionale  e/o  strumentale  ai  diritti costituzionalmente tutelati alla  vita,  alla  salute,  alla  liberta' e sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico;
 2) che,  per  le  astensioni  collettive del personale addetto alle attivita'   di   vigilanza   svolte  dalle  guardie  particolari,  le associazioni  datoriali e le organizzazioni sindacali interessate non hanno   ancora   sottoposto   alla  Commissione  un  accordo  per  la valutazione di idoneita';
 3) che anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000,  che ha modificato e integrato la legge n. 146/1990, si e' resa necessaria   l'introduzione   di  una  disciplina  delle  prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
 4) che  con  nota  del 29 aprile 2005 la Commissione ha invitato le parti  ad  un'audizione  al  fine  di  verificare  la  sussistenza di concrete possibilita' di pervenire alla predisposizione di un accordo di settore;
 5) che,  nel  corso  dell'audizione  tenuta il 10 maggio 2005, alla quale   hanno   partecipato  esclusivamente  i  rappresentanti  delle associazioni  datoriali,  la Commissione ha ribadito la necessita' di predisporre  una disciplina adeguata a quanto disposto dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche;
 6) che,  successivamente,  la  Commissione  non ha ricevuto notizie circa la disponibilita' delle parti al raggiungimento di un accordo;
 7) che  il  decreto-legge  27 luglio  2005  n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005,  n. 155, ha ampliato i servizi  di  vigilanza in particolare con riferimento ad attivita' in precedenza svolte da appartenenti alle forze di polizia;
 8) che, nella seduta del 26 aprile 2006, la Commissione ha adottato una  «Proposta  di  regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n.  146/1990,  come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore della  vigilanza,  sicurezza e ordine pubblico, il testo della quale, come  prevede  la  normativa  vigente,  e'  stato  inviato,  sia alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, sia alle parti sociali affinche' formulassero le proprie osservazioni;
 9) che,  in  data  3  e  9 maggio  2006,  sono  pervenuti  i pareri favorevoli delle associazioni degli utenti UNC e ADOC;
 10) che  la Commissione, prima di procedere all'adozione definitiva della Regolamentazione provvisoria, ha convocato nuovamente le parti, in data 13 giugno 2006, in apposita audizione, alla quale hanno preso parte  le  associazioni  datoriali e, in separata sede, l'OS FISASCAT CISL;
 11) che,  al  fine  di  poter  sentire anche delle altre OO.SS. non intervenute alla suddetta audizione, e, precisamente, la FILCAMS-CGIL e  la  UILTUCS, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore  convocazione  per  il  7 luglio  2006,  data  nella quale, tuttavia,   ha   dovuto  constatare  l'assenza  delle  organizzazioni sindacali suindicate;
 Formula ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 e ss. mod. la seguente regolamentazione provvisoria:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 La  presente  disciplina  si  applica  alle  attivita' di vigilanza svolte  dalle  guardie  particolari previste negli articoli 133 e ss. del  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e ulteriormente regolate dal   decreto-legge   27 luglio   2005   n.   144,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005,  n.  155,  per  quanto concerne  la  tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza  della  persona,  dell'ambiente  e  del  patrimonio storico artistico  e,  comunque,  ove fornite a soggetti erogatori di servizi pubblici   essenziali   salvo   espressa  previsione  nella  relativa disciplina.
 |  |  |  | Art. 2. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
 I   soggetti   che   intendono   proclamare   uno  sciopero  devono preventivamente  richiedere per iscritto al datore di lavoro, in caso di  conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori di lavoro, in caso  di  conflitto ultraziendale, l'espletamento di una procedura di raffreddamento e di conciliazione.
 L'impresa  o  l'associazione che riceve la richiesta deve convocare il  soggetto  richiedente ad un incontro da tenersi entro tre giorni. Scaduto tale termine la procedura si intende espletata.
 |  |  |  | Art. 3. Ripetizione delle procedure
 La  procedura  non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza  per  un  periodo di centoventi giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di effettuazione degli scioperi
 I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni la  durata,  le  modalita'  di  attuazione  e  le  motivazioni  dello sciopero.
 |  |  |  | Art. 5. Comunicazione della sospensione del servizio
 La  comunicazione  deve essere data sia alle imprese che erogano il servizio,  sia  all'autorita'  competente  ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, sia alla Commissione di garanzia.
 Le  imprese  almeno  cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero devono  informare  i  rispettivi  utenti  comunicando la durata dello sciopero  e  le  prestazioni eventualmente assicurate nel corso dello stesso.
 |  |  |  | Art. 6. D u r a t a
 La  durata  del  primo  sciopero  non  puo' essere superiore ad una giornata.
 La  durata  degli  scioperi  successivi  al primo nell'ambito della medesima vertenza non puo' superare due giornate.
 |  |  |  | Art. 7. Intervallo tra azioni di sciopero
 Tra  l'effettuazione di uno sciopero e quella del successivo, anche da parte di soggetti sindacali diversi, incidente sullo stesso bacino di  utenza  deve  intercorrere  un  intervallo  non inferiore a dieci giorni.
 |  |  |  | Art. 8. Prestazioni indispensabili
 Nel   corso  dello  sciopero  devono  essere  assicurate  tutte  le prestazioni  necessarie  ad  evitare  un pericolo di danno grave alla sicurezza  e  alla  salute  delle  persone e agli altri beni indicati nell'art.   1.   Tali  prestazioni  sono  definite  mediante  accordi aziendali  e,  nelle  more  di  questi,  con regolamenti di servizio, tenuto  conto di quanto previsto nella seconda parte della lettera a) dell'art.  13  della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.
 Nei.   casi   in  cui  l'attivita'  di  vigilanza  sia  fornita  ad amministrazioni  o  aziende  erogatrici  di  servizi essenziali, tali soggetti,  unitamente  alle  imprese  di  vigilanza, stipulano con le organizzazioni sindacali del personale di vigilanza accordi congiunti per  la  definizione di prestazioni indispensabili di tale personale. Nelle  more  della  stipulazione di detti accordi le prestazioni sono definite  con  regolamento  delle suddette amministrazioni e aziende, tenuto  conto di quanto previsto nella seconda parte della lettera a) dell'art.  13  della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.
 |  |  |  | Art. 9. R i n v i o
 Per   tutto   quanto  non  espressamente  previsto  nella  presente disciplina  si  applica  la  legge  n.  146  del  1990  e  successive modifiche.
 Dispone: la   notifica   della   presente   delibera  alle  associazioni  Lega Cooperative,    Confcooperative/Federlavoro,    Agci    /   Acososel, Assvigilanza, Univ, Ass.I.V. ed alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil;
 Dispone inoltre: la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.
 Dispone altresi': la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana,   nonche'   sul  sito  internet  della commissione.»
 
 Roma, 19 luglio 2006
 
 Il presidente: Martone
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