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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  | DELIBERAZIONE 20 luglio 2006 |  | Regolamento concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di  deontologia e di buona condotta in materia di protezione dei dati personali. |  | 
 |  |  |  | IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la  commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli stati membri;
 Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali (articoli 12  e  139  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che demanda  al  Garante,  di  seguito a quanto previsto dalla previgente legge  31 dicembre  1996,  n.  675 (art. 31, comma 1, lettera h)), il compito  di: a) promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione  di  codici  di  deontologia  e  di buona condotta per determinati     settori,    nell'osservanza    del    principio    di rappresentativita'  e  tenendo  conto  dei  criteri  direttivi  delle raccomandazioni  del  Consiglio  d'Europa  sul  trattamento  di  dati personali; b)  verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche  attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
 Viste  le  deliberazioni  con  le  quali  il Garante ha promosso la sottoscrizione  di  alcuni  codici di deontologia e di buona condotta (provv.  10 febbraio  2000  e  10 aprile  2002,  rispettivamente,  in Gazzetta  Ufficiale  25 febbraio 2000, n. 46 e 8 maggio 2002, n. 106, adottati  ai  sensi  dell'art.  31,  comma 1,  lettera h),  legge  n. 675/1996 e dell'art. 20 decreto legislativo n. 467/2001);
 Rilevato   che   alcuni   codici   deontologici   sono  stati  gia' sottoscritti  ed  allegati,  come  previsto  per  legge,  al  decreto legislativo   n.  196/2003,  relativamente  al  trattamento  di  dati personali   nell'esercizio   dell'attivita'   giornalistica   (provv. 29 luglio  1998,  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 agosto 1998, n. 179), effettuato  per  scopi  storici  (provv.  14 marzo 2001, n. 8/P/2001, nella  Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80), a scopi statistici e di  ricerca  scientifica nell'ambito del sistema statistico nazionale (provv.  31 luglio  2002,  n. 13, nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2002,  n.  230),  per  scopi  statistici  e  scientifici  (provv. del 16 giugno  2004,  n. 2, in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190) nonche' per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e puntualita' nei pagamenti (provv.  16 novembre 2004, n. 8, nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);
 Rilevato  altresi'  che per altri codici deontologici il Garante ha promosso  la  ripresa  dei  lavori  (provv.  16 febbraio  2006, nella Gazzetta  Ufficiale  1° marzo  2006,  n. 50, concernente il codice di deontologia  e  di  buona  condotta  relativo  ai  dati  trattati per svolgere  investigazioni  difensive  o  per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria) o si accinge a promuoverla;
 Ritenuta  l'esigenza,  sulla base della proficua esperienza sin qui acquisita,  di  dare compiuta disciplina e pubblicita' alla procedura seguita  dall'Autorita' per svolgere i predetti compiti, tenuto conto del crescente rilievo che i codici di deontologia e di buona condotta assumono nei settori interessati ai fini della liceita' e correttezza dei trattamenti di dati personali e dell'utilizzabilita' dei medesimi dati;
 Considerata la necessita' di consolidare tale procedura con un atto regolamentare  del  Garante  adottato  in base all'art. 156, comma 3, lettera a)  del  Codice,  ai  sensi  del  quale questa Autorita', con propri   regolamenti   pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  definisce  l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio  anche  ai  fini  dello svolgimento dei compiti previsti dall'art.  154  del  medesimo  codice,  fra  i quali figura quello di promuovere  la  sottoscrizione  dei  codici di deontologia e di buona condotta;
 Rilevato  che  tale  procedura  e'  applicabile  anche al codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche e alle sue eventuali modificazioni  e  integrazioni,  salvo quanto specificamente previsto dall'art. 139 del codice;
 Visti gli atti d'ufficio;
 Viste  le  proposte  e  le  osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;
 Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
 Delibera:
 1. E' adottato il regolamento n. 2/2006, concernente la procedura per  la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, riportato  in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai sensi degli articoli 12 e 156,  comma 3,  lettera a),  del  Codice in materia di protezione dei dati personali.
 
 Roma, 20 luglio 2006
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
 
 Il relatore
 Pizzetti
 |  |  |  | Allegato 
 Regolamento concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di  deontologia e di buona condotta in materia di protezione dei dati personali.  (Articoli 12 e 156 decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
 196).
 Art. 1
 Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 a) per  «Codice»,  il  Codice  in  materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 b) per  «codici»,  i codici di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 12 del Codice;
 c) per  «soggetti  rappresentativi»,  i  soggetti  che  risultano dotati   di   rappresentativita'   delle  categorie  di  titolari  di trattamento   operanti   nei  settori  nei  quali  i  codici  trovano applicazione;
 d) per  «soggetti  interessati»,  i soggetti per i quali ai sensi dell'art. 12 del Codice sussiste un interesse qualificato nei settori nei quali i codici trovano applicazione.
 2.  Ai  medesimi  fini  si  applicano anche le definizioni elencate nell'art. 4 del Codice.
 Art. 2.
 Casi nei quali il Garante promuove i codici
 1.  Il  Garante  promuove  la  sottoscrizione dei codici nei casi espressamente  previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 12 del Codice il  Garante  puo'  promuovere  la  sottoscrizione di altri codici non espressamente  previsti  per  legge,  nei  settori  nei quali ravvisi l'esigenza   di  regole  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per contribuire  all'applicazione di disposizioni normative in settori di particolare  interesse  generale  nei  quali,  anche  sulla  base  di eventuali    richieste    formulate   nell'ambito   delle   categorie interessate, emergano specifiche problematiche meritevoli di apposita considerazione,  tenendo conto, in particolare, della natura dei dati o  del  loro  trattamento  o della necessita' di rendere effettive le garanzie  per gli interessati. Si tiene altresi' conto dell'eventuale opportunita' di prendere in contestuale considerazione piu' categorie interessate,  nonche'  dell'evoluzione  dei  predetti settori e delle tecnologie applicate.
 2. La sottoscrizione dei codici di cui al comma 1 e' promossa dal Garante  con  propria  deliberazione,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Con  la deliberazione sono indicati i criteri generali in base ai quali   l'Autorita'   verifica   il   rispetto   del   principio   di rappresentativita'  (art.  12  del  Codice)  e  i soggetti pubblici e privati  appartenenti  alle  categorie interessate e che ritengano di avere  titolo  a sottoscrivere i codici in base al medesimo principio sono  invitati  a  darne comunicazione all'Autorita' entro un termine prefissato,  e  a  fornire  informazioni  e  documentazione  idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentativita'.
 3.  Con  la  deliberazione  di  cui  al  comma 2  il Garante puo' invitare  altri  soggetti  che  si  ritengano  interessati  ai  sensi dell'art.  12  del  Codice  a  darne  comunicazione all'Autorita' e a fornire   informazioni  e  documentazione  idonee  a  comprovare,  in particolare, il proprio interesse qualificato nella materia.
 Art. 3.
 Esame preliminare
 1.  Le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 2 sono esaminate preliminarmente  dall'Autorita',  unitamente al materiale prodotto, e valutate  dal  Garante,  anche  sulla  base  della deliberazione gia' adottata ai sensi del medesimo articolo, esaminando in particolare:
 a) l'appartenenza  alle  categorie  interessate degli organismi che  intendono  sottoscrivere  un  codice  in  qualita'  di  soggetti rappresentativi,   nonche'   la  sussistenza  del  presupposto  della rappresentativita'  anche  in  relazione  ai  settori determinati nei quali il codice dovrebbe operare;
 b) la  sussistenza  di  un  interesse  qualificato  in  capo ai soggetti interessati.
 2. Le valutazioni di cui al comma 1 possono essere formulate dopo l'inizio  dei  lavori  per la redazione del codice, qualora ricorrano particolari  esigenze  inerenti  anche  alla  necessita'  di svolgere ulteriori   approfondimenti   relativi   alla   rappresentativita'  o all'interesse qualificato.
 3.  Eventuali  comunicazioni  pervenute  da  categorie o soggetti interessati dopo il termine prefissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono   essere  esaminate  fino  alla  sottoscrizione  del  codice, valutando parimenti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
 4.  L'esito della valutazione effettuata dal Garante ai sensi dei commi 1  e 3 e' comunicata a ciascun soggetto od organismo informando tutti  coloro  che hanno inviato comunicazioni all'Autorita' ai sensi dell'art. 2.
 5.   I  criteri  per  individuare  le  categorie  interessate  in relazione  al  settore  determinato  per  il  quale  il codice verra' sottoscritto,  e  per  valutare  la  rappresentativita' o l'interesse qualificato    dei   soggetti   che   hanno   inviato   comunicazioni all'Autorita',  sono  definiti  dal  Garante  in  relazione a ciascun codice,   tenendo  conto  della  specificita'  del  settore  e  delle particolari caratteristiche del trattamento.
 Art. 4.
 Organizzazione e svolgimento dei lavori
 1.  L'Autorita',  effettuata  la comunicazione di cui all'art. 3, comma 4,  fermo restando quanto previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, invita i soggetti appartenenti alle categorie interessate a partecipare  ad una prima riunione di lavoro, anche presso gli uffici del  Garante,  e  ne  comunica  la data anche agli altri soggetti che risultano interessati i quali possono prendervi parte.
 2. Nell'esercitare il compito di promuovere la sottoscrizione del Codice l'Autorita' incoraggia la proficua cooperazione tra i soggetti appartenenti  alle  categorie  interessate  e  la  collaborazione dei soggetti  interessati  nell'organizzazione  e  nello  svolgimento dei lavori  di redazione del codice, fornendo, salva diversa loro scelta, un  supporto anche logistico e tecnico o da parte di esperti, nonche' nell'utilizzo  di  strumenti  elettronici,  anche  per  agevolare  lo scambio  delle  informazioni  e  il confronto e la condivisione delle proposte e dei contributi fra i partecipanti.
 Art. 5.
 Schema preliminare del codice
 1.   Al   termine   della   prima   fase  dei  lavori,  i  soggetti rappresentativi  che  vi  hanno  partecipato  redigono e sottopongono all'Autorita'   uno   schema   preliminare   di  codice,  tenendo  in considerazione il contributo dato dai soggetti interessati.
 Art. 6.
 Verifica preliminare di conformita' del codice
 1.  Lo  schema  preliminare  di  codice  e'  oggetto  di un esame istruttorio anche sulla base di eventuali richieste di chiarimento ed e'  volto  a  rilevare  da  parte  del  Garante l'eventuale manifesta sussistenza di profili di non conformita' alla normativa vigente.
 2.  Nei  casi  in  cui  non  e'  necessario  invitare  i soggetti rappresentativi  a  riesaminare  lo  schema preliminare, in quanto lo stesso risulta conforme in base ad una prima verifica alle leggi e ai regolamenti,  il  Garante  ne  da' diffusione inserendolo nel proprio sito  Internet  al  fine  di  raccogliere  eventuali  osservazioni di «soggetti  interessati» ai sensi dell'art. 12 del Codice, ed invita a tal  fine  soggetti  rappresentativi  o  interessati  a  darne  ampia pubblicita'.  Il Garante dispone altresi' la trasmissione all'Ufficio pubblicazioni  leggi  e  decreti  del Ministero della giustizia di un avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  volto  a  rendere  nota l'inserzione dello schema sul sito Internet  e  ad invitare i soggetti interessati a formulare eventuali osservazioni entro un termine prefissato.
 3. Scaduto tale termine, le osservazioni pervenute sono esaminate e   trasmesse  ai  soggetti  rappresentativi  o  interessati  per  le valutazioni del caso.
 Art. 7.
 Schema finale del codice
 1. I soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni ricevute ai  sensi  dell'art.  6,  comma 3,  e  tenendo  in  considerazione il contributo  dei  soggetti  interessati, redigono lo schema finale del codice e lo trasmettono al Garante.
 2.  Il  codice  individua  la  data  a  decorrere  dalla quale e' applicabile e le eventuali disposizioni transitorie.
 Art. 8.
 Verifica finale di conformita' del codice e sua sottoscrizione
 1. Il Garante esamina lo schema finale del codice completando gli eventuali  approfondimenti  circa  la  rappresentativita'  di  alcuni organismi e, qualora non riscontri profili di non conformita' a norme di  legge  o  di  regolamento,  invita  a  sottoscrivere  il codice i soggetti  rappresentativi,  disponendone  la pubblicazione al termine delle  operazioni  di  sottoscrizione e la comunicazione al Ministero della giustizia per la sua allegazione al Codice.
 2. I soggetti interessati possono manifestare la loro adesione ai principi  affermati dal codice. L'adesione e' indicata in un allegato distinto dal documento dove e' apposta la sottoscrizione dei soggetti rappresentativi.
 3.  Il Garante esamina la richiesta di soggetti rappresentativi o interessati  volta  ad apporre le sottoscrizioni o le adesioni di cui ai  commi 1  e  2  in epoca successiva all'adozione del codice. Se la richiesta  e'  accolta,  ne  e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Art. 9.
 Pubblicazione del codice
 1.  Il codice sottoscritto e' trasmesso all'Ufficio pubblicazioni leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  12,  comma 2,  del  Codice. Il codice e' pubblicato altresi' sul Bollettino del Garante.
 2.  Il  codice  sottoscritto  e'  comunicato  al  Ministero della giustizia  ai  fini  della  sua  allegazione al Codice previo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, del predetto Codice.
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