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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  | DELIBERAZIONE 26 luglio 2006 |  | Regolamento  concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. |  | 
 |  |  |  | IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali (decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, gli articoli 59 e 60;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, in  particolare,  il  capo V  secondo  cui  il diritto di accesso nei confronti  delle  autorita'  di  garanzia si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti (articoli 23 e 24);
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184  e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
 Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento  dell'ufficio del Garante e, in particolare, l'art. 13, comma 2,  che  prevede  l'adozione  di  disposizioni  sull'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio;
 Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento n. 1/2000;
 Vista la documentazione in atti;
 Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
 Delibera:
 E'   adottato   il  regolamento  n.  1/2006  che  individua  misure organizzative  per  garantire  l'esercizio  del diritto di accesso ai documenti  amministrativi  presso  l'ufficio del Garante nel rispetto dei  principi  previsti  dalla  normativa  vigente,  e  individua  le categorie  di  documenti  amministrativi  per  i  quali  l'accesso e' differito o escluso presso il medesimo ufficio.
 Il  regolamento,  adottato  ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 26 della   legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  e integrazioni  e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,   n.   352,   e'   riportato   nell'allegato  A  alla  presente deliberazione,   di   cui  costituisce  parte  integrante  unitamente all'allegato  B,  e  ne  e'  disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 26 luglio 2006
 
 Il presidente: Pizzetti
 
 Il segretario generale: Buttarelli
 
 Il relatore: Pizzetti
 |  |  |  | Allegato A 
 Regolamento  concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
 Capo I
 Esercizio del diritto di accesso
 Art. 1.
 Oggetto del regolamento e definizioni
 1.   Al   fine   di   favorire  la  partecipazione  all'attivita' amministrativa  e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza, il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso ai documenti  amministrativi presso l'ufficio del Garante (articoli 153, comma 7, 154, 155 e 156 del codice; registro n. 1/2000 del Garante) e individua, in particolare:
 a) alcune  misure  organizzative  per  garantire l'esercizio di tale  diritto  presso l'ufficio del Garante nel rispetto dei principi previsti  dalla  normativa  vigente  (art. 23 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni);
 b) le   categorie   di   documenti   amministrativi   sottratti all'accesso,  formati  dall'Autorita'  o  comunque  da  essa detenuti stabilmente  (art.  24  legge  7 agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni  ed  integrazioni;  art. 8 decreto del Presidente della Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352; art. 15 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184).
 2.  Ai  fini dell'applicazione dei seguenti articoli si applicano le  definizioni  elencate  nell'art.  4  del  codice  in  materia  di protezione  dei  dati  personali  (d.lg.  30 giugno  2003,  n. 196) e nell'art.   22  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  successive modificazioni ed integrazioni. Ai medesimi fini, si intende per:
 a) «legge»,   la   medesima  legge  7 agosto  1990,  n.  241  e successive modificazioni ed integrazioni;
 b) «regolamento»,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,  n.  184 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352,  anche  in  relazione a quanto previsto  dall'art.  15, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 184.
 Art. 2.
 Oggetto dell'accesso e legittimazione del richiedente
 1.   Il   diritto   di   accesso   ha  per  oggetto  i  documenti amministrativi   concernenti   l'attivita'   di   pubblico  interesse dell'Autorita', da questa formati o detenuti stabilmente.
 2. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da chiunque abbia un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente ad una situazione  giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed e' consentito in conformita' a quanto previsto dalla legge, dal regolamento, dal codice in materia di protezione dei dati personali e dai seguenti articoli.
 Art. 3.
 Presentazione della richiesta e verifica dell'identita'
 1. La richiesta di accesso e' rivolta all'ufficio del Garante.
 2.  La richiesta puo' essere presentata in conformita' alle leggi in uno dei seguenti modi:
 a) per via telematica;
 b) per via postale;
 c) mediante telefax;
 d) di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso  l'unita'  organizzativa  della  segreteria  generale «Ufficio relazioni con il pubblico».
 3. Il richiedente deve motivare la richiesta e:
 a) indicare  gli  elementi  che  consentono  di  individuare  i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;
 b) dimostrare  la propria identita' e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi in conformita' al comma 4;
 c) specificare  in  conformita'  alla legge e al regolamento il proprio  interesse  diretto, concreto e attuale, comprovandolo quando occorre.
 4.  L'identita'  del  richiedente  e' verificata dall'ufficio del Garante  sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti  o  documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un  documento  di riconoscimento. La persona che agisce per conto del richiedente  esibisce  o  allega  copia  della  procura, ovvero della delega  sottoscritta  in  presenza  di un incaricato dell'ufficio del Garante,  oppure  sottoscritta  e  presentata  unitamente  alla copia fotostatica  anche  non autenticata di un documento di riconoscimento del  richiedente.  Se l'accesso e' richiesto per conto di una persona giuridica,  un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona   fisica   legittimata  in  base  ai  rispettivi  statuti  od ordinamenti.
 5.  Per  determinare la data di ricezione delle richieste in caso di  inoltro  a  mezzo posta, anche ai fini del decorso del termine di trenta  giorni  per il riscontro alla richiesta previsto dalla legge, fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, quella del timbro di protocollo apposto dall'ufficio del Garante.
 Art. 4.
 Responsabile del procedimento di accesso
 1.  Le richieste presentate all'ufficio relazioni con il pubblico sono  esaminate  ed  accolte  presso  la  medesima unita' nei casi di accesso  informale. In tali casi, il responsabile del procedimento di accesso  e'  il  dirigente  o  il funzionario preposto a tale unita', oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.
 2.   Il   segretario  generale  assegna  le  richieste  pervenute all'ufficio  del  Garante  ai  sensi  dell'art. 14 del regolamento n. 1/2000   del   Garante,   comprese  quelle  inoltrate  dal  dirigente dell'ufficio relazioni con il pubblico e che non possono essere evase presso  tale  unita',  all'unita'  organizzativa competente a formare l'atto  conclusivo  del procedimento, oppure a detenerlo stabilmente. In  tali  casi,  responsabile  del  procedimento  di  accesso  e'  il dirigente  o il funzionario preposto all'unita' organizzativa, oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.
 Art. 5. Regolarizzazione,   esame  della  richiesta  informale  e  formale  e
 determinazioni sul suo accoglimento
 1.  La  competente  unita'  organizzativa invita il richiedente a regolarizzare  le  richieste  irregolari o incomplete, in conformita' alla legge e al regolamento.
 2.    L'esame    e   la   motivata   determinazione   in   ordine all'accoglimento  o  meno  della  richiesta  di  accesso avvengono in conformita'  a  quanto  previsto  nella legge e nel regolamento per i casi di accesso informale o formale.
 Art. 6.
 Controinteressati
 1. I soggetti che intendono far differire o sottrarre all'accesso documenti  formati,  o  comunque detenuti stabilmente dall'Autorita', presentano    all'ufficio    del    Garante    un'istanza   indicante specificamente  sia  i  documenti,  o  loro  parti,  sia  i motivi di segretezza o riservatezza che giustificano tale istanza. Quest'ultima e'   unita  o  annotata  a  margine  dei  documenti,  ai  fini  delle valutazioni  che  l'ufficio  effettua in caso di presentazione di una richiesta  di accesso, la quale puo' essere accolta in tali casi solo mediante accesso formale, in conformita' al regolamento.
 2. Si procede, altresi', mediante accesso formale in tutti i casi in cui l'ufficio riscontri l'esistenza di soggetti controinteressati, a prescindere dalla presentazione di un'istanza ai sensi del comma 1. In  tali  casi,  l'avvio del procedimento di accesso e' comunicato ai medesimi  controinteressati,  individuati  tenendo  anche  conto  del contenuto  di  atti  connessi  di  cui all'art. 7, comma 4, e le loro eventuali deduzioni sono esaminate in conformita' al regolamento.
 Art. 7.
 Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
 1.  L'atto  con  cui  la  richiesta di accesso e' accolta, quando l'ufficio  non  provvede  per  via  telematica,  telefax  o  servizio postale,  indica l'unita' organizzativa dell'ufficio dove recarsi per visionare il documento ed estrarne eventualmente copia, il periodo di tempo  non inferiore a quindici giorni e l'orario nel quale l'accesso puo' avvenire, nonche' ogni altra informazione a tal fine necessaria.
 2.  L'accesso  e'  consentito  limitatamente  ad alcune parti dei documenti,  anziche'  per  intero, quando per le ragioni indicate nel capo II  ricorre  l'esigenza  di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi.
 3.  Il  responsabile  del procedimento di accesso, valutato anche l'interesse  vantato  dal  richiedente,  verifica  se  l'accesso puo' essere  esercitato  nel caso concreto mediante visione diretta, anche parziale,  dell'atto, senza estrarne copia, sempreche' tale modalita' soddisfi   l'interesse   dell'istante   e   consenta   una   migliore utilizzazione  delle  risorse  dell'ufficio.  L'accesso  puo'  essere consentito  anche mediante la sola visione di una copia del documento originale.
 4.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso ad un documento comporta la facolta' di accedere ai documenti nello stesso richiamati e  appartenenti  al  medesimo  procedimento,  salvo  sia diversamente previsto  da  disposizioni  normative  e salvo diversa determinazione assunta    anche    a    seguito   delle   deduzioni   di   eventuali controinteressati.
 Art. 8.
 Costi di riproduzione e di eventuale spedizione
 1. L'esame dei documenti e' gratuito.
 2.  Il  rilascio  di  copie presuppone il preventivo rimborso dei costi di riproduzione, dei diritti di ricerca e visura e dell'imposta di  bollo  in  caso di richiesta di copia conforme, nonche' dei costi dell'invio  a  mezzo posta quando il responsabile del procedimento si avvale del servizio postale.
 3.  Gli  importi  di  cui  al  comma 2  e  le  modalita' del loro versamento sono stabiliti con determinazione del segretario generale.
 Art. 9.
 Relazioni con il pubblico
 1.  L'Autorita'  fornisce,  in  particolare  attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico, elementi informativi utili per l'esercizio del   diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  anche  in riferimento  a  quanto  previsto  dall'art. 8, e rende disponibile un modello per le richieste.
 Capo II
 Differimento e casi di esclusione dell'accesso
 Art. 10.
 Differimento
 1.  Il  responsabile  del  procedimento di accesso puo' differire l'accesso  se occorre tutelare temporaneamente gli interessi indicati negli  articoli da  12  a  17,  oppure  per  salvaguardare specifiche esigenze  dell'amministrazione  specie  nella  fase  preparatoria dei provvedimenti,  in  relazione  a  documenti  la  cui  conoscenza puo' compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
 2.  L'accesso  e' differito altresi', oltre che nei casi previsti espressamente  da  una  disposizione normativa, se riguarda documenti formati  da una pubblica amministrazione che risulti, anche a seguito di eventuale consultazione, averne differito l'accesso.
 3.  L'atto  che  dispone  il differimento ne indica la durata. Il differimento   puo'  essere  disposto  nuovamente  se  permangono  le esigenze di cui al comma 1.
 4.  Si  intendono  ricompresi  tra  i  documenti  per  i quali e' previsto  il  differimento ai sensi del comma 1 anche i documenti che non possono essere resi temporaneamente accessibili:
 a) quando  risulta  una necessita' oggettivamente comprovata di non   pregiudicare  la  predisposizione  o  l'attuazione  di  atti  e provvedimenti   anche   in  relazione  ad  attivita'  di  verifica  o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni;
 b) in conformita' alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
 c) in  quanto  inerenti a procedure concorsuali, selettive o di avanzamento,   quando   il   differimento   e'   necessario  per  non pregiudicare o ritardare il loro svolgimento;
 d) contenendo  dati  personali  per  i quali, in conformita' al codice   in   materia  di  protezione  dei  dati  personali,  risulti necessario  differire l'accesso ai medesimi dati per non pregiudicare lo  svolgimento  di investigazioni difensive o l'attivita' necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
 e) i  documenti  concernenti l'attivita' svolta dal servizio di controllo interno, fino alla conclusione dei relativi procedimenti.
 Art. 11.
 Casi di esclusione del diritto di accesso stabiliti dalla legge
 1.   Il   diritto   di   accesso   e'  escluso  per  i  documenti amministrativi:
 a) oggetto  di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive  modificazioni,  o  di altro segreto o divieto  di  divulgazione  espressamente  previsti  dalla  legge, dal regolamento  o  da  altra  normativa  vigente,  anche in relazione ai rapporti   del   Garante  con  organi  costituzionali  o  di  rilievo costituzionale  o  alla  registrazione  di  atti nel protocollo degli affari di carattere riservato, o sottratti all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;
 b) concernenti   procedimenti   tributari,  ferme  restando  le particolari norme che li regolano;
 c) concernenti   l'attivita'   della  pubblica  amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione  e  di  programmazione,  ferme restando le particolari norme che ne regolano la formazione;
 d) contenenti   informazioni   di  carattere  psicoattitudinale relativi a terzi nell'ambito di procedimenti selettivi.
 Art. 12. Documenti  esclusi  dall'accesso  per motivi inerenti alla sicurezza, alla   difesa   e   alla   sovranita'   nazionale  e  alle  relazioni
 internazionali
 1.  Sono esclusi dall'accesso, fuori dei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), i documenti dalla cui divulgazione puo' derivare una  lesione,  specifica  e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,   all'esercizio   della   sovranita'   nazionale   e  alla continuita'  o  alla  correttezza delle relazioni internazionali, con particolare  riferimento  alle  ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione.
 2.  Si  intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del comma 1 anche:
 a) i  documenti  inerenti  ai  rapporti  tra  l'Autorita'  e le istituzioni  dell'Unione  europea, nonche' tra l'Autorita' ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione  di  visite,  dei quali non sia autorizzata la divulgazione anche  a  seguito  di un interpello a cura dell'Autorita' conseguente alla richiesta di accesso;
 b) i  documenti  relativi  ai particolari accertamenti previsti dall'art. 160 del codice in materia di protezione dei dati personali, riferiti  ai  trattamenti di dati personali in ambito giudiziario, da parte  di forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato disciplinati  nei titoli I, II e III della parte seconda del medesimo codice.
 Art. 13. Documenti  esclusi  dall'accesso  per  motivi  inerenti alla politica
 monetaria e valutaria
 1.  Sono  esclusi  dall'accesso i documenti quando l'accesso puo' arrecare  pregiudizio  ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
 Art. 14. Documenti  esclusi  dall'accesso  per  motivi  inerenti  alla  tutela dell'ordine   pubblico,   alla   prevenzione   e   repressione  della
 criminalita' o alla sicurezza di beni.
 1.   Sono   esclusi   dall'accesso  i  documenti  riguardanti  le strutture,   i   mezzi,  le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni strettamente  strumentali  alla  tutela  dell'ordine  pubblico,  alla prevenzione  e alla repressione dei reati con particolare riferimento alle   tecniche   investigative,   all'identita'   delle   fonti   di informazione  o  alla  sicurezza  dei beni e delle persone coinvolte, nonche'  all'attivita'  di  polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.
 2.  Si intendono ricompresi, tra i documenti esclusi dall'accesso ai  sensi del comma 1, anche quelli comunque detenuti dall'ufficio la cui  conoscenza  puo'  pregiudicare  azioni  od  operazioni  a tutela dell'ordine  pubblico  o  della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione  dei reati, ovvero di difesa o sicurezza dello Stato o lo svolgimento   dell'attivita'   giudiziaria.   Si  intendono  altresi' ricompresi i documenti relativi all'attivita' e agli impianti volti a garantire  la  sicurezza  delle  unita' occupate dall'Autorita' o dei relativi sistemi informativi.
 Art. 15. Documenti  esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla riservatezza di   persone   fisiche,   persone   giuridiche,   gruppi,  imprese  e
 associazioni
 1.  Sono  esclusi  dall'accesso  i  documenti  inerenti alla vita privata  o  alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese  ed  associazioni,  con particolare riferimento agli interessi    epistolare,   sanitario,   professionale,   finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari.
 2.  Si  intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del comma 1 anche:
 a) i  pareri  legali,  relativi  a controversie potenziali o in atto,   e   la   inerente   corrispondenza,   salvo  che  gli  stessi costituiscano presupposto logico-giuridico richiamato in atti emanati dal Garante non esclusi dall'accesso;
 b) gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'Autorita' in  quanto  non  scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque,  gli  atti  che  non  abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
 c) i  documenti  contenenti  dati  sensibili  o  giudiziari  se l'accesso  non  e'  strettamente  indispensabile per la tutela di cui all'art.  2,  comma 2  e, se si tratta di dati relativi allo stato di salute  o  alla  vita sessuale, nei termini previsti dall'art. 60 del codice in materia di protezione dei dati personali;
 d) note e documenti caratteristici o accertamenti medico-legali relativi  al  personale anche in quiescenza; altri documenti relativi al  medesimo  personale,  attinenti  anche  al  trattamento economico individuale  o  a  rapporti  informativi  o  valutativi o a documenti matricolari,   nelle   parti   inerenti  alla  vita  privata  o  alla riservatezza;
 e) la  documentazione  attinente  a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonche' concernente procedure conciliative o arbitrali.
 Art. 16. Documenti   esclusi   dall'accesso   per   motivi   di  segretezza  e
 riservatezza dell'Autorita'
 1. Sono esclusi dall'accesso:
 a) i  verbali  delle  riunioni  del  collegio,  e  le  connesse osservazioni  del  segretario generale, nelle parti riguardanti atti, documenti   ed   informazioni  sottratti  all'accesso  o  di  rilievo puramente  interno  all'Autorita'  anche in relazione ai rapporti tra persone od organi;
 b) gli  atti  connessi  alla  difesa  in giudizio del Garante o dell'ufficio e i rapporti rivolti alla magistratura contabile;
 c) annotazioni, appunti e bozze preliminari;
 d) i      documenti     inerenti     all'attivita'     relativa all'informazione,  alla  consultazione  e  alla  concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.
 Capo III
 Garanzie per i richiedenti
 Art. 17.
 Conoscenza necessaria dei documenti
 1.  Nei  casi  di cui agli articoli 15 e 16, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza  sia  necessaria  per  curare  o  per  difendere  i propri interessi giuridici.
 Capo IV
 Disposizioni finali
 Art. 18.
 Entrata in vigore
 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Allegato B 
 Recapiti dell'ufficio del Garante presso cui far pervenire
 le richieste di accesso a documenti amministrativi
 
 I  recapiti  presso i quali possono essere inoltrate le richieste di accesso a documenti amministrativi sono i seguenti:
 Ufficio  del  Garante  per  la  protezione dei dati personali - Piazza   di   Monte   Citorio   n.   121   -  00186  Roma  -  e-mail: urp@garanteprivacy.it - n. telefax: (+39) 06/69677785.
 Le  eventuali  modifiche  di tali recapiti verranno rese note con determinazione  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web www.garanteprivacy.it
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