| IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli  articoli 2,  13,  14,  50  e  52  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni  ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;
 Visto   il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1997  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, recante modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero;
 Visto  l'art.  158,  commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  di  conferma delle disposizioni del predetto decreto ministeriale   11 febbraio   1997  e  della  loro  applicabilita'  ai medicinali  sottoposti  alla  disciplina  del  testo  unico di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, ferma  restando  la  necessita',  per  l'introduzione  nel territorio nazionale   di  questi  ultimi  prodotti,  di  un'autorizzazione  del Ministero della salute;
 Vista  la  lista  delle  sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale  prevista  dall'International  Narcotics Control Board (INCB)  in  applicazione  della Convenzione sulle sostanze psicotrope del  1971,  nella quale e' iscritto il delta-9-tetraidrocannabinolo e le sue varianti stereochimiche;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del 10 marzo 2006 concernente   «Importazione,   per  motivi  terapeutici,  di  farmaci registrati       all'estero      contenenti      principi      attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo»;
 Considerato   che   la  procedura  di  inserimento  delle  sostanze delta-9-tetraidrocannabinolo   e   trans-delta-9-tetraidrocannabinolo nella  tabella II del testo unico prevede l'acquisizione del previsto parere  del  Consiglio  Superiore  di Sanita', attualmente in fase di ricostituzione;
 Considerato che i medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e   trans-delta-9-tetraidrocannabinolo   sono   somministrati,   come sintomatici, a pazienti affetti da patologie fortemente invalidanti;
 Ritenuto  di  dover continuare a garantire l'approvvigionamento nel territorio      nazionale     di     medicinali     a     base     di delta-9-tetraidrocannabinolo  e  trans-delta-9-tetraidrocannabinolo a tutela dei pazienti che dovessero avere bisogno di tali medicinali;
 Ordina
 Nelle  more  della conclusione della procedura di inserimento delle sostanze                delta-9-tetraidrocannabinolo                e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo  nella  tabella II del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e  comunque  non  oltre il 30 novembre 2006, l'Ufficio Centrale Stupefacenti    del   Ministero   della   salute   puo'   autorizzare l'importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo o trans-delta-9-tetraidrocannabinolo  per  la somministrazione, a scopo terapeutico,  in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che necessitano di tali medicinali.
 Il  presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 luglio 2006
 
 Il Ministro: Turco
 
 Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 240
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