IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13, 14, 50 e 52 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero; Visto l'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di conferma delle disposizioni del predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e della loro applicabilita' ai medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, ferma restando la necessita', per l'introduzione nel territorio nazionale di questi ultimi prodotti, di un'autorizzazione del Ministero della salute; Vista la lista delle sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale prevista dall'International Narcotics Control Board (INCB) in applicazione della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, nella quale e' iscritto il delta-9-tetraidrocannabinolo e le sue varianti stereochimiche; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 10 marzo 2006 concernente «Importazione, per motivi terapeutici, di farmaci registrati all'estero contenenti principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo»; Considerato che la procedura di inserimento delle sostanze delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo nella tabella II del testo unico prevede l'acquisizione del previsto parere del Consiglio Superiore di Sanita', attualmente in fase di ricostituzione; Considerato che i medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo sono somministrati, come sintomatici, a pazienti affetti da patologie fortemente invalidanti; Ritenuto di dover continuare a garantire l'approvvigionamento nel territorio nazionale di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo a tutela dei pazienti che dovessero avere bisogno di tali medicinali; Ordina Nelle more della conclusione della procedura di inserimento delle sostanze delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo nella tabella II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e comunque non oltre il 30 novembre 2006, l'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute puo' autorizzare l'importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo o trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per la somministrazione, a scopo terapeutico, in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che necessitano di tali medicinali. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 240 |