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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 luglio 2006 |  | Programma  straordinario  oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  l'art.  1,  comma 302,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria  2006)  che  dispone,  allo scopo di favorire la ricerca oncologica   finalizzata   alla   prevenzione,   diagnosi,   cura   e riabilitazione, che lo Stato destini risorse aggiuntive e promuova un programma  straordinario  a  carattere  nazionale  per  l'anno  2006, comprensivo  anche  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  e  di progetti di collaborazione internazionale;
 Visto  l'art. 1, comma 303, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cui dispone che sono adottate con decreto del Ministro della salute,  da  emanare  entro il 15 febbraio 2006 le linee generali del programma  di  cui  al  comma 302,  le  modalita'  di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni,  nonche'  l'individuazione  dei  soggetti  pubblici  e privati attraverso cui il programma straordinario e' realizzato;
 Visto  l'art. 1, comma 304, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266,  con  cui  si  prevede  che  per  la realizzazione del programma straordinario   a   carattere   nazionale  di  cui  al  comma 302  e' autorizzata  la  spesa  di  100  milioni  di euro per l'anno 2006, da assegnare  ai  soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della  salute  di  cui  al  comma 303,  previa  stipula  di  apposite convenzioni con il Ministero della salute;
 Ritenuto  che  le  tematiche  per  l'oncologia previste sono quelle della   prevenzione,   della   cura,   della   riabilitazione,  della innovazione tecnologica e i progetti di collaborazione internazionale cosi'  come  previsto  dal  citato  art.  1,  comma 302,  della legge 23 dicembre 2005;
 Considerata  la  coerenza delle suddette tematiche con il programma di ricerca sanitaria del 4 agosto 2005, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive modificazioni,  approvato  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del  30 giugno  2005  e  al  Piano Sanitario Nazionale (2006-2008);
 Considerato  che  si e' ritenuto opportuno finanziare i soggetti di cui  all'art.  12  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  23 febbraio 2006, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006, recante «Individuazione  dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e   individuazione   dei   soggetti  capofila  cui  e'  destinato  lo stanziamento  di  100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute»,  emanato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 303,  della  legge 23 dicembre 2005, n 266;
 Considerato  che  il predetto decreto ministeriale 23 febbraio 2006 e' stato impugnato per conflitto di attribuzione dalla Regione Emilia Romagna  presso  la  Corte costituzionale nonche' presso il Tribunale amministrativo  del  Lazio  da  parte  della  Regione  Veneto e della Regione  Campania  per  violazione  dell'art. 118, primo comma, della Costituzione,   in  relazione  all'art.  12-bis  del  citato  decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e al principio di   leale  collaborazione,  nonche'  degli  articoli 97  e  3  della Costituzione;
 Ritenuto  che  alcuni dei motivi individuati dalle Regioni appaiono meritevoli  di  attenta  valutazione  e  tenendo altresi' conto della esigenza  di  predisporre un programma coerente con le considerazioni sollevate dalle predette Regioni;
 Ravvisata  la  necessita'  di acquisire il parere della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria sulla individuazione dei programmi strategici e sulla ripartizione delle risorse;
 Decreta:
 Art. 1.
 Revoca
 Per  i  motivi  esposti  in  premessa  e'  revocato  il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Individuazione dei programmi strategici ripartizione delle risorse
 Lo  stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della  salute  e'  utilizzato  per  finanziare  progetti  inerenti le materie di seguito elencate:
 
 ---->  Vedere Elenco a pag. 18 della G.U.  <----
 
 1.  I  soggetti destinatari sono quelli previsti dall'art. 12 del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive modificazioni.
 2. Il bando pubblico e' approvato dalla Commissione nazionale per la  ricerca  sanitaria  ed  emanato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 3. I progetti hanno durata triennale.
 4.  La  Commissione  nazionale per la ricerca sanitaria opera una preselezione dei progetti presentati.
 5.  I  progetti  selezionati  saranno sottoposti alla valutazione definitiva  da  parte  di  esperti esterni alla commissione nazionale della ricerca individuati con le modalita' previste nel bando.
 6.  Il  Ministro  della  salute  con  proprio  decreto  approva i progetti e il relativo finanziamento.
 |  |  |  | Art. 3. Rete nazionale solidale e collaborazioni internazionali
 
 ---->  Vedere Elenco a pag. 19 della G.U.  <----
 
 1.  L'Istituto superiore di sanita' e' destinatario dei fondi per la rete nazionale solidale e le collaborazioni internazionali.
 2. L'Istituto  coordina  l'attivita'  dell'Associazione  alleanza contro il cancro.
 3.  Ogni  anno  il Presidente dell'ISS riferisce alla Commissione nazionale della ricerca sullo stato di attuazione dei progetti.
 |  |  |  | Art. 4. Monitoraggio dei progetti
 1.  Il  monitoraggio dei progetti e' assicurato dalla commissione nazionale della ricerca.
 2. Spetta   alla   commissione  vigilare  sulla  rispondenza  del progetti  di  ricerca,  sviluppati  nei dettagli dal destinatario, al programma originale.
 3.  Ogni anno riferisce al Ministro sullo stato di attuazione dei progetti.
 |  |  |  | Art. 5. Convenzioni
 1.  Per  rendere  esecutivi i programmi di ricerca sono stipulate apposite  convenzioni  con  il  Ministero  della  salute su specifici progetti  ai  sensi  dell'art.  1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Allegato  alle  relative  convenzioni  e'  incluso  il  piano dettagliato di sviluppo del progetto e il relativo piano finanziario.
 3.  Qualsiasi controversia tra i destinatari e il Ministero della salute  relativa  alla  implementazione  definitiva  del programma e' risolta dalla commissione nazionale della ricerca.
 
 Roma, 21 luglio 2006
 
 Il Ministro: Turco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 249
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