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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006 |  | Disposizioni  urgenti  di protezione civile finalizzate ad assicurare il  soccorso alla popolazione della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici. (Ordinanza n. 3535). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale  si  dispone  che  agli  interventi all'estero del Dipartimento della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 21 luglio  2006  con  il  quale  e'  stato  dichiarato dello stato di criticita'  nel  territorio  della  Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici;
 Ravvisata,  pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso  dello  Stato  italiano  nelle  iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
 Considerato   che   la  consistenza  dell'evento  impone  l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione libanese;
 Considerato  che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza  e  soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di  particolare  gravita',  nonche'  ai  processi  ed alle iniziative diplomatiche  di  composizione  delle  controversie internazionali in atto;
 Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso  e  l'avvio della prima assistenza alla popolazione libanese di  inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed  in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio  in  esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle  componenti  e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottarsi  in  favore  della Repubblica Democratica del Libano, per fronteggiare in un contesto di necessaria  solidarieta'  internazionale  la situazione di criticita' indicata  in  premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso   alla   popolazione,  avvalendosi  delle  risorse  umane  e materiali all'uopo necessarie.
 2.  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa  privata  ovvero  con  affidamenti  diretti, per la pronta acquisizione  di  forniture  di  beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
 3.   Il   Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  mettere  a disposizione  a titolo gratuito delle Autorita' locali e degli Enti e Soggetti  legalmente  riconosciuti, che operano nell'area interessata dalla  situazione  di  criticita', anche trasferendone ove occorra la proprieta', i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo  ritorno  alle  normali condizioni di vita della popolazione interessata.   Per   le  medesime  finalita'  il  Dipartimento  della protezione  civile  e'  autorizzato  a rimborsare le spese sostenute, d'intesa  con  il  medesimo  Dipartimento, dalle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui  agli  articoli 6  e  11  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, coinvolte  nelle  iniziative  poste  in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
 4.  Al  personale  del  Dipartimento  della  protezione  civile non dirigenziale  inviato  nel  territorio  libanese  e' riconosciuta per tutto  il  periodo  di  impiego  in  loco,  una  speciale  indennita' operativa  onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione,  forfetariamente  parametrata  su base mensile a 300 ore di straordinario  festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
 5. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile  direttamente  impiegato  nelle attivita' di cui alla presente ordinanza  ed  individuato dai direttori degli uffici interessati, e' autorizzato,  fino  a  cessate  esigenze,  a  svolgere prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  reso, nel limite massimo di 70 ore  mensili  pro-capite,  oltre  i  limiti  previsti  dalla  vigente legislazione.
 6.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle  attivita'  necessarie  a  fronteggiare  gli eventi di cui alla presente  ordinanza,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' autorizzato  a  stipulare,  sulla  base  di  una  scelta di carattere fiduciario,    sei   contratti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12 comma 4,   della   legge   26 febbraio  1987,  n.  49,  e  successive modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.
 7.  Agli  esperti  incaricati  in  base  ad ordinanze di protezione civile  emanate  ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 per le  esigenze connesse agli interventi all'estero, e' corrisposto, per il  periodo  di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel  sud  est  asiatico  per  lo  svolgimento delle analoghe funzioni previste  dalle  ordinanze  di  protezione  civile  disciplinanti  la specifica missione.
 8.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla  presente  ordinanza, nonche' a stipulare convenzioni con Enti e Soggetti,  legalmente riconosciuti, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 9.  E'  autorizzato  il  rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce Rossa   Italiana   nonche'   dai   datori  di  lavoro  dei  volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione a tutte le  iniziative  connesse  con  l'intervento  umanitario  di  cui alla presente  ordinanza.  Per  tali  finalita'  trovano  applicazione gli articoli 9   e   10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali poste in essere sul  territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  a  derogare,  se  necessario,  sulla  base  di specifica motivazione,  e  nel  rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 28, 33, 37, 41,  42,  55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 118, 220, 221, 224, 225.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede  quanto  a  euro  1.500.000,00  a  carico  del  Fondo  della protezione  civile  che  verra' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 luglio 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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