Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici. (Ordinanza n. 3535).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006 con il quale e' stato dichiarato dello stato di criticita' nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici;
Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerato che la consistenza dell'evento impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione libanese;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita', nonche' ai processi ed alle iniziative diplomatiche di composizione delle controversie internazionali in atto;
Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione libanese di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica Democratica del Libano, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale la situazione di criticita' indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
3. Il Dipartimento della protezione civile puo' mettere a disposizione a titolo gratuito delle Autorita' locali e degli Enti e Soggetti legalmente riconosciuti, che operano nell'area interessata dalla situazione di criticita', anche trasferendone ove occorra la proprieta', i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
4. Al personale del Dipartimento della protezione civile non dirigenziale inviato nel territorio libanese e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza ed individuato dai direttori degli uffici interessati, e' autorizzato, fino a cessate esigenze, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
6. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12 comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.
7. Agli esperti incaricati in base ad ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 per le esigenze connesse agli interventi all'estero, e' corrisposto, per il periodo di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel sud est asiatico per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste dalle ordinanze di protezione civile disciplinanti la specifica missione.
8. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza, nonche' a stipulare convenzioni con Enti e Soggetti, legalmente riconosciuti, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.
9. E' autorizzato il rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce Rossa Italiana nonche' dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione a tutte le iniziative connesse con l'intervento umanitario di cui alla presente ordinanza. Per tali finalita' trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 2.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali poste in essere sul territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 28, 33, 37, 41, 42, 55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 118, 220, 221, 224, 225.
 
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede quanto a euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che verra' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: Prodi
 
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