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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale dirigente  dell'area  VI  per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003. |  | 
 |  |  |  | In  data  1° agosto 2006 alle ore 12.00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: 
 L'ARAN:
 
 nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (f.to) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 
 ===================================================================== Organizzazioni        |                      |    Confederazioni Sindacali             |                      |       Sindacali ===================================================================== Epne                  |CGIL FP ...(f.to)     | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |CGIL ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |CGIL FP...(f.to)      | --------------------------------------------------------------------- Epne                  |CISL FPS ...(f.to)    | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |CISL ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |CISL FPS (f.to)       | --------------------------------------------------------------------- Epne                  |UIL PA ...(f.to)      | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |UIL ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |UIL PA ...(f.to)      | --------------------------------------------------------------------- Epne                  |DIRSTAT (f.to)        | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |CONFEDIR (non f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |DIRSTAT ...(f.to)     | --------------------------------------------------------------------- Epne                  |CIDA FENDEP ...(f.to) | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |CIDA ...(f.to) ---------------------------------------------------------------------
 |CIDA/UNADIS MINISTERI | Agenzie Fiscali       |(f.to)                | --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |CONFSAL-UNSA ...(f.to)|CONFSAL (f.to) --------------------------------------------------------------------- Epne                  |RDB PI (f.to)         |RDB CUB (f.to) --------------------------------------------------------------------- Epne                  |ANMI INAIL (f.to)     |
 
 
 
 Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per  il personale dirigente dell'Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
 
 TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1
 Campo di applicazione
 
 1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale  dirigente  di  prima  e di seconda fascia, con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a tempo determinato, appartenente all'Area  VI  della  dirigenza  di  cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto  collettivo  nazionale  quadro del 23 settembre 2004 per la definizione  delle  autonome  aree di contrattazione della dirigenza, dipendente dagli enti e dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti  pubblici  non economici. L'ambito contrattuale comprende anche, secondo  quanto  stabilito  dall'art. 3, comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti  degli  enti  pubblici  non  economici,  i  quali sono collocati,  nel  rispetto  della  distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
 
 2.  Nel  testo  del  presente  contratto  i  riferimenti  al  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come D. Lgs. n. 165 del 2001.
 
 3.  Nella  provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL puo' essere integrato  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  752  del  1976,  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
 4.  Il  presente  contratto  si articola in due parti: la parte prima contiene  le  disposizioni  applicabili ai dirigenti dell'Area VI; la parte  seconda  -  identificata  come  "sezione  separata"  ai  sensi dell'art.  3,  comma  1  del  CCNQ  23  settembre  2004 - contiene le disposizioni  applicabili  ai soli professionisti degli enti pubblici non  economici.  Nella  parte  prima sono dettate, ove specificamente indicato,  disposizioni  speciali per i dirigenti degli enti pubblici non  economici  ovvero  per  i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella parte   seconda,   sono   dettate,   ove   specificamente   indicato, disposizioni  speciali  per il personale dell'area dei professionisti ovvero per il personale dell'area medica.
 Art. 2
 Durata e decorrenza del presente contratto
 
 1.  Il  presente  contratto  concerne  il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, per la parte normativa, e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, per la parte economica.
 
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,   salvo   diverse   decorrenze  previste  dal  presente contratto.  La  stipulazione  si  intende  avvenuta  al momento della sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato  ed  automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta  giorni  dalla  data  di  stipulazione del contratto di cui al comma 2.
 
 4.  Il  presente  contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo.
 
 5.  Per  evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate  con  anticipo  di  almeno  tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla   scadenza  del  contratto,  le  parti  negoziali  non  assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
 
 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di  presentazione  delle piattaforme, se successiva, al personale cui si  applica  il  presente CCNL e' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita', le parti stipulano apposito  accordo  ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 7.  In  sede  di  rinnovo  biennale per la determinazione della parte economica,   ulteriore  punto  di  riferimento  del  negoziato  sara' costituito  dalla  comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva,   intervenuta   nel  precedente  biennio,  secondo  quanto previsto  dall'Accordo  del  23  luglio  del  1993  di  cui  al comma precedente.
 
 
 PARTE I
 DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA
 
 TITOLO II
 SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
 CAPO I
 RELAZIONI SINDACALI
 Art. 3
 Obiettivi e strumenti
 
 1.  Il  sistema  delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli  e  responsabilita' degli enti o agenzie e delle organizzazioni sindacali,   e'   definito   in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di contemperare  l'interesse  ad incrementare l'efficienza, l'efficacia, la   tempestivita'   e   l'economicita'   dei  servizi  erogati  alla collettivita'  con  l'interesse  a  valorizzare  la centralita' della funzione  dirigenziale  nella gestione dei processi di innovazione in atto  e  nel governo degli enti e agenzie, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.
 
 2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un  sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito  a  ciascun  dirigente  in  base alle leggi e ai contratti collettivi,  nonche'  della peculiarita' delle funzioni dirigenziali, improntato   alla   correttezza  dei  comportamenti  delle  parti  ed orientato  alla  prevenzione  dei  conflitti  oltre  che  in grado di favorire  la  piena  collaborazione  della dirigenza al perseguimento delle  finalita'  individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
 
 3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 
 a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
 b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente  o  agenzia,  sulle  materie  e  con  le  modalita' indicate dal presente contratto;
 c) concertazione,   consultazione  ed  informazione,  nonche'  altri istituti di partecipazione;
 d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 Art. 4
 Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente o agenzia
 
 1.  La  contrattazione  integrativa  si svolge a livello nazionale in ciascuno  degli  enti  o  agenzie  dell'Area,  nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:
 
 A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere  esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive  modifiche  ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL;
 B) criteri generali per:
 
 a) la    verifica    della   sussistenza   delle   condizioni   per l'acquisizione  delle  risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;
 b) l'attuazione   della   disciplina  concernente  la  retribuzione direttamente   collegata   ai   risultati,  al  raggiungimento  degli obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti;
 c) le  modalita'  di determinazione della retribuzione direttamente collegata  ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;
 
 C) attuazione  delle  pari  opportunita',  con le procedure indicate dall'art.  10  anche  per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 D) implicazioni    derivanti   dagli   effetti   delle   innovazioni organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione, disattivazione  o  riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei dirigenti;
 E) linee  generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
 
 2.  Fermi  restando  i  principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, decorsi trenta giorni dall'inizio delle  trattative,  le parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere  C), D), E) del comma 1, le rispettive prerogative e liberta' di  iniziativa  e  decisione.  Il  termine  sopraindicato puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
 
 3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con  i  vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  o comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione annuale  e  pluriennale,  dei  bilanci dei singoli enti o agenzie. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 Art. 5
 Tempi e procedure per la stipulazione
 dei contratti collettivi integrativi
 
 1.  I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da  trattarsi  in  un'unica  sessione  negoziale. Sono fatte salve le materie  previste  dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi    di    negoziazione    diversi    o   verifiche   periodiche. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 4 sono determinate   in  sede  di  contrattazione  integrativa  con  cadenza annuale.
 
 2.  L'ente  o  agenzia  provvede a costituire la delegazione di parte pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente contratto  ed  a  convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 13,  comma  2,  per  l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 
 3.  Il  controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva  integrativa  con  i  vincoli  di  bilancio  e la relativa certificazione  degli oneri, ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. n. 165 del  2001, secondo quanto previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 286 del 1999,  e'  effettuato  dal  collegio  dei  revisori dei conti ovvero, laddove  tale  organo  non  sia  previsto,  dai  servizi di controllo interno.  A  tal  fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata al predetto organismo competente per il controllo entro cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata  dall'apposita  relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Il  predetto  organismo si pronuncia entro quindici giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata   positivamente,   l'ipotesi   di   contratto   collettivo integrativo   viene   sottoscritta.   Per   la   parte   pubblica  la sottoscrizione   e'   demandata   al   Presidente  della  delegazione trattante.  In caso di rilievi da parte dell'organismo competente per il controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
 
 4.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3/ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
 
 5.  I  contratti  collettivi  integrativi  devono  contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso  ciascun  ente  o agenzia, dei successivi contratti collettivi integrativi.
 
 6.  Gli  enti  o  agenzie  sono  tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque  giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 Art. 6
 Informazione
 
 1. L'ente o agenzia - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali -  informa  periodicamente  e tempestivamente i soggetti sindacali di cui  all'art.  13,  comma  2  sugli  atti  organizzativi  di  valenza generale,  anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro   dei   dirigenti,   sia  di  prima  che  di  seconda  fascia, l'organizzazione  degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
 
 2.   Nelle   materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede  la contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  o  la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individua  le  altre  materie  in  cui l'informazione e' preventiva o successiva.
 
 3. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza  di  iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 
 4.  L'informazione  preventiva  e'  data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
 
 a) materie  per  le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione;
 b) gestione   delle  iniziative  socio-assistenziali  a  favore  dei dirigenti;
 c) conferimento,  mutamento  e  revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' le relative procedure;
 d) implicazioni   derivanti   dai  processi  di  riorganizzazione  e ristrutturazione interni all'ente o agenzia.
 Art. 7
 Concertazione
 
 1.  La  concertazione  avviene  sui  criteri  generali  relativi alle seguenti materie:
 
 a) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e  alle  connesse  responsabilita'  ai  fini  della  retribuzione  di posizione dei dirigenti;
 b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 c) tutela  in  materia  di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
 d) condizioni,  requisiti  e  limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
 
 2.  La  concertazione  puo'  essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali  di  cui  all'art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6, comma 2; essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto  giorno dalla richiesta. Durante la concertazione, le parti si adeguano,  nei  loro  comportamenti,  ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza.
 
 3.  La  concertazione  si  conclude  nel  termine massimo di quindici giorni   dalla   data   di  inizio  della  stessa.  Dell'esito  della concertazione  e'  redatto  specifico  verbale dal quale risultino le posizioni  delle  parti  e  gli  eventuali  impegni  assunti. Decorso infruttuosamente  tale  termine,  le  parti  riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
 Art. 8
 Consultazione
 
 1.  La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2,  prima  dell'adozione  degli atti interni di organizzazione aventi riflessi  sul  rapporto  di  lavoro  e'  facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente:
 
 a) sull'organizzazione  e  disciplina  di  strutture  ed uffici, ivi compresa   quella   dipartimentale   e  distrettuale,  nonche'  sulla consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
 b) nei  casi  di  cui  all'art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
 Art. 9
 Altre forme di partecipazione
 
 1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle  attivita'  dell'ente  o agenzia, e' prevista la possibilita' di costituire  a  richiesta,  in  relazione alle dimensioni degli stessi enti  o  agenzie  e  senza  oneri  aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in  particolare  concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai  processi  di riorganizzazione degli stessi enti o agenzie nonche' concernenti   l'ambiente,  l'igiene  e  sicurezza  del  lavoro  e  le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il comitato per le  pari  opportunita'  e  quello  per  il mobbing per quanto di loro competenza,  hanno  il  compito  di  raccogliere  dati  relativi alle predette  materie  -  che l'ente o agenzia e' tenuto a fornire - e di formulare  proposte  in  ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati  organismi,  che  non  hanno  funzioni  negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
 
 2.  Presso  ciascun ente o agenzia possono altresi' essere costituiti appositi  comitati  paritetici,  ai  quali  e' affidato il compito di acquisire  elementi  informativi  al  fine  di  formulare proposte in materia  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  per  la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 32.
 Art. 10
 Comitato per le pari opportunita'
 
 1.   Al  fine  di  consentire  una  reale  parita'  uomini-donne,  e' istituito,  presso  ciascun  ente  o agenzia, il comitato per le pari opportunita'  con  il  compito  di  proporre  misure  adatte a creare effettive   condizioni  di  pari  opportunita',  secondo  i  principi definiti  dalla  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  con  particolare riferimento   all'art.   1  della  predetta  legge.  Il  comitato  e' costituito   da   un   componente   designato   da   ciascuna   delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  del presente CCNL e da un pari numero  di  rappresentanti  dell'ente  o  agenzia.  Il presidente del comitato  e'  designato dall'ente o agenzia ed il vicepresidente, dai componenti  di  parte  sindacale.  Per  ogni componente effettivo, e' previsto un componente supplente.
 
 2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
 
 a) raccolta  dei  dati  relativi alle materie di propria competenza, che l'ente o agenzia e' tenuta a fornire;
 b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
 c) promozione   di   iniziative   volte   ad  attuare  le  direttive comunitarie  per  l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
 d) analisi  dei  percorsi  di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia negli enti o agenzie.
 
 3.  Nell'ambito  dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna  delle  materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal  comitato  pari  opportunita',  sono  individuate misure idonee a favorire  effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
 
 - percorsi  di  formazione  mirata del personale sulla cultura delle pari opportunita' in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare  riguardo  allo  sviluppo  della  cultura di genere nella pubblica amministrazione;
 - azioni  positive,  con  particolare riferimento alle condizioni di accesso  ai  corsi  di  formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
 - iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale;
 - processi di mobilita'.
 
 4. L'ente o agenzia assicura l'operativita' del comitato e garantisce tutti   gli   strumenti   idonei  e  le  risorse  necessarie  al  suo funzionamento  in  applicazione  dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del  2001.  In  particolare,  valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il  comitato  e'  tenuto  a  svolgere  una  relazione  annuale  sulle condizioni  delle  dirigenti,  a  cui  deve  essere  data  la massima pubblicita'.
 
 5.  Il  comitato  per  le  pari  opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I  componenti del comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 
 6.  Negli enti o agenzie ove non sia istituito, il comitato di cui al presente  articolo  e'  costituito  entro  60  giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
 Art. 11
 Comitato paritetico per il mobbing
 
 1.  Il  fenomeno  del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica  in  occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un dirigente e' caratterizzato da una  serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel  tempo  in  modo  sistematico  ed  abituale,  aventi connotazioni aggressive,  denigratorie  e vessatorie tali da comportare un degrado delle  condizioni  di  lavoro,  idoneo a compromettere la salute o la professionalita'  o  la  dignita'  del  dirigente  stesso nell'ambito dell'ufficio  di  appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
 
 2.  In  relazione  al  comma  1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose  per  la salute fisica e mentale del dirigente interessato e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 
 3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 e', pertanto,  istituito  presso  ciascun  ente o agenzia, entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente contratto, un comitato paritetico con i seguenti compiti:
 
 a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del  fenomeno  del  mobbing  in  relazione  alle  materie  di propria competenza;
 b) individuazione   delle   possibili   cause   del   fenomeno,  con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c) formulazione  di  proposte  di  azioni  positive  in  ordine alla prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 d) formulazione  di  proposte  per  la  definizione  dei  codici  di condotta.
 
 4.  Le  proposte  formulate  dal  comitato sono presentate all'ente o agenzia  per  i  conseguenti  adempimenti,  tra i quali rientrano, in particolare,  la  costituzione  ed  il  funzionamento di sportelli di ascolto,  nell'ambito  delle strutture esistenti, l'istituzione della figura  del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
 
 5.  In  relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui al comma  3,  il  comitato valuta l'opportunita' di attuare, nell'ambito dei  piani  generali per la formazione, previsti dall'art. 32, idonei interventi  formativi  e  di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 
 a) affermare  una  cultura  organizzativa  che comporti una maggiore consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b) favorire  la coesione e la solidarieta' dei dirigenti, attraverso una   piu'   specifica   conoscenza   dei  ruoli  e  delle  dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il   recupero   della   motivazione   e  dell'affezione  all'ambiente lavorativo.
 
 6.  Il  comitato e' costituito da un componente designato da ciascuna delle  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari  numero di rappresentanti dell'ente o agenzia. Il presidente del comitato  e'  designato dall'ente o agenzia ed il vicepresidente, dai componenti  di  parte  sindacale.  Per  ogni componente effettivo, e' previsto  un  componente  supplente.  Ferma rimanendo la composizione paritetica del comitato, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato   per  le  pari  opportunita',  appositamente  designato  da quest'ultimo,  allo  scopo  di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 
 7.   L'ente   o  agenzia  favorisce  l'operativita'  del  comitato  e garantisce  tutti  gli  strumenti  idonei  al  suo  funzionamento. In particolare  valorizza  e  pubblicizza  con  ogni  mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 
 8.  Il  comitato  di cui al presente articolo rimane in carica per la durata  di  un  quadriennio  e,  comunque, fino alla costituzione del nuovo.   I   componenti   del   comitato   possono  essere  rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 
 CAPO II
 SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA'
 DELLE PREROGATIVE SINDACALI
 Art. 12
 Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
 
 1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono   le   rappresentanze   sindacali   aziendali  (RSA)  costituite espressamente  per  l'area  della  dirigenza,  ai sensi dell'art. 42, comma  2  del  D.  Lgs.  n.  165/2001, dalle organizzazioni sindacali rappresentative   in   quanto   ammesse   alle   trattative   per  la sottoscrizione  dei  CCNL  della  stessa  area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 dello stesso decreto legislativo.
 
 2.   La   disciplina   del  comma  1  trova  applicazione  fino  alla costituzione  delle  specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.
 
 3.  Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo  monte-ore  dei  permessi  sindacali  di  ente  o agenzia previsto  dal  relativo  CCNQ  nel  tempo  vigente,  compete  solo ai seguenti dirigenti sindacali:
 
 - componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1;
 - componenti  delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
 
 4.  Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni    ed    organizzazioni    sindacali    di   categoria rappresentative,  non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non  coincidenti con alcuno dei soggetti di cui al comma 3, competono i soli permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
 
 5.  Ai  fini  della  ripartizione  del  monte  permessi,  il grado di rappresentativita',   delle  organizzazioni  sindacali  ammesse  alle trattative, per la sottoscrizione del presente CCNL, e' accertata, in ciascun  ente  o  agenzia,  sulla  base  del  solo  dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il  versamento  dei  contributi  sindacali,  rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente o agenzia.
 
 6. Per la titolarita' dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali,  si  rinvia  a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato  dai  CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonche' ulteriori  successive  modificazioni.  In  particolare,  si  richiama l'art.  10,  comma  2,  del  CCNQ  del  7  agosto 1998, relativo alle modalita'  di  accredito  dei  soggetti  sindacali  presso gli enti o agenzie.
 Art. 13
 Composizione delle delegazioni
 
 1.  Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente o  agenzia  individua  i  dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
 
 2.  Per  le  organizzazioni  sindacali,  fino alla costituzione delle specifiche   rappresentanze   di   cui   all'art.  12,  comma  2,  la delegazione,  a  livello  nazionale  di  ente  o  agenzia,  e'  cosi' composta:
 
 - da  componenti  delle  rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1;
 - da  rappresentanti  di  ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
 
 3.  Il  dirigente  che  sia  componente  delle  rappresentanze di cui all'art.  12,  non puo' essere titolare di relazioni sindacali, quale parte  della  delegazione  di  parte  pubblica,  in  nome dell'ente o agenzia, per l'area della dirigenza.
 
 4.  Gli  enti  o  agenzie  possono  avvalersi,  nella  contrattazione collettiva  integrativa,  della  attivita' di assistenza dell'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni (A.RA.N.).
 Art. 14
 Contributi sindacali
 
 1.   I  dirigenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega  a  favore dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega  e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'ente o agenzia a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.
 
 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
 
 3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'ente  o  agenzia  di  appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
 
 4.  Le  trattenute  devono  essere operate dai singoli enti o agenzie sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con gli enti o agenzie medesimi.
 
 5.  Gli  enti  o  agenzie  sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
 
 CAPO III
 RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
 Art. 15
 Interpretazione autentica dei contratti
 
 1.  In  attuazione  dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano  controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,  le parti che l'hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni  dalla  richiesta, per definire consensualmente il significato della  clausola  controversa.  La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
 
 2.  Al  fine  di  cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
 
 3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del  d.lgs.  n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
 
 4.  Per  le  controversie riguardanti l'interpretazione dei contratti collettivi  integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente,  secondo le modalita' ed i tempi previsti dai commi 1 e 2.  L'eventuale  accordo  stipulato  con  le  procedure  previste dal presente  CCNL  sostituisce  la  clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
 Art. 16
 Clausole di raffreddamento
 
 1.  Il  sistema  di  relazioni sindacali e' improntato ai principi di correttezza,  buona  fede  e  trasparenza  dei  comportamenti  ed  e' orientato  alla  prevenzione  dei  conflitti. Entro il primo mese del negoziato  relativo  alla  contrattazione  integrativa  le  parti non assumono  iniziative  unilaterali  ne'  procedono  ad azioni dirette, compiendo  ogni  ragionevole  sforzo  per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
 
 2.   Analogamente,   durante   il  periodo  in  cui  si  svolgono  la concertazione  o  la  consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
 
 
 TITOLO III
 RAPPORTO DI LAVORO
 
 CAPO I
 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 17
 Contratto individuale di lavoro
 
 1.  Il  rapporto  di  lavoro  tra  il dirigente e l'ente o agenzia si costituisce   mediante   contratto  individuale,  che  ne  regola  il contenuto  in  conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione  Europea  e  alle  disposizioni  contenute  nel  presente contratto.
 
 2.  Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma scritta. In  esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
 
 a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale;
 c) durata del periodo di prova;
 d) la sede di prima destinazione.
 
 3.  Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
 
 4.  L'ente  o  agenzia,  prima  di  procedere  all'assunzione, invita l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla normativa  vigente  e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non  inferiore  a  trenta  giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino   a   sessanta   giorni  in  casi  particolari.  Contestualmente l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita' di  non  avere  altri  rapporti  di impiego pubblico o privato, salvo quanto  previsto dall' art. 18, comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle  situazioni  di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del d. lgs. n.165 del 2001. In caso contrario, l'interessato dovra' produrre esplicita   dichiarazione  di  opzione  per  il  rapporto  di  lavoro esclusivo  con  il  nuovo  ente  o  agenzia. Scaduto il termine sopra indicato,  l'ente o agenzia comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
 Art. 18
 Periodo di prova
 
 1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione. Possono essere esonerati  dal  periodo  di  prova  i  dirigenti  che lo abbiano gia' superato    nella   medesima   qualifica   presso   altre   pubbliche amministrazioni.
 
 2.  Ai  fini  del  compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
 
 3.  Il  periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.   In   caso   di  malattia  il  dirigente  ha  diritto  alla conservazione  del  posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il  quale  il  rapporto  di  lavoro  puo'  essere risolto. In caso di infortunio  sul  lavoro  o malattia derivante da causa di servizio il dirigente  in  prova  ha  diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello previsto dall'art. 23, comma 1.
 
 4.  Le  assenze  riconosciute  come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
 
 5.  Decorsa  la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne'  di  indennita'  sostituiva  del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione  previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione  alla  controparte. Il recesso dell'ente o agenzia deve essere motivato.
 
 6.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato  risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 
 7.  In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente la  retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
 
 8.  Il  periodo  di  prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
 
 9. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o  da altro ente o agenzia dell'Area VI ha diritto alla conservazione del  posto per un periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o mancato  superamento  della  prova,  rientra,  a domanda, nell'ente o agenzia  di  appartenenza.  Lo  stesso  diritto viene riconosciuto al dirigente  di  un  ente  o agenzia dell'Area VI assunto, a seguito di pubblico concorso, come dirigente presso una amministrazione di altre aree dirigenziali per l'effettuazione del relativo periodo di prova.
 
 CAPO II
 STRUTTURA DEL RAPPORTO
 Art. 19
 Impegno di lavoro
 
 1.  Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo  dell'ente  o agenzia di appartenenza,  il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed  il  proprio  tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze   della   struttura  cui  e'  preposto  ed  all'espletamento dell'incarico  affidato  alla  sua responsabilita', in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
 
 2.  Qualora,  in  relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione  od  una  riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale   o  comunque  derivante  da  giorni  di  festivita',  al dirigente  deve  essere  comunque  garantito,  una volta cessate tali esigenze  eccezionali,  un  adeguato  recupero  del  tempo  di riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
 Art. 20
 Conferimento incarichi dirigenziali
 
 1.  Tutti i dirigenti, appartenenti alla dotazione organica dell'ente o  agenzia  e  a  tempo  indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L'incarico  viene  conferito,  con provvedimento dell'ente o agenzia, secondo  quanto previsto dall'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. II provvedimento  individua  l'oggetto,  la  durata  dell'incarico e gli obiettivi  da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani ed ai  programmi  definiti  dall'organo  di  vertice  nei propri atti di indirizzo  e  alle  eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
 
 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali:
 
 a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 b) attitudini  e  capacita'  professionale  del  singolo  dirigente, valutate   anche  in  considerazione  dei  risultati  conseguiti  con riferimento   agli  obiettivi  fissati  negli  atti  di  indirizzo  e programmazione degli organi di vertice;
 c) rotazione  degli  incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a garantire  la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in  relazione  ai  mutevoli  assetti funzionali ed organizzativi e ai processi  di  riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti.
 
 3.  Il  conferimento  dell'incarico  avviene  previo confronto con il dirigente   in   ordine  alla  determinazione  delle  risorse  umane, finanziarie,   strumentali,   alla   definizione  degli  obiettivi  e dell'oggetto del provvedimento, nonche' ai risultati da conseguire.
 
 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale  con  il  quale,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti dall'art.  24  del  d.  lgs.  165  del  2001 e di quanto previsto dal presente   CCNL,   viene   definito   il  corrispondente  trattamento economico.
 
 5.  Tutti  gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere  rinnovati. La durata degli stessi e' correlata agli obiettivi prefissati  e  non  puo'  essere inferiore a tre anni ne' superiore a cinque  anni.  Per  gli  incarichi  di  cui all'art. 19, comma 6, del citato  d.  lgs.  165  del  2001  la  durata e' stabilita dal decreto legislativo medesimo.
 
 6.  La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo per  motivate  ragioni  organizzative  e gestionali oppure in seguito all'accertamento   dei   risultati   negativi  di  gestione  o  della inosservanza  delle  direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001.
 
 7.  L'assegnazione  degli  incarichi  non  modifica  le  modalita' di cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di  eta'.  In  tali casi l'incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento  del  predetto  limite,  cessa  automaticamente, anche nelle  ipotesi  previste  dall'art.  16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.
 
 8.  I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca  degli  incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonche' quelli    concernenti    le    relative   procedure,   sono   oggetto dell'informazione  preventiva  di  cui  all'art.  6. Nell'affidamento degli  incarichi l'ente o agenzia, nel rispetto del criterio generale di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti,    tiene   anche   conto   dell'esperienza   professionale complessivamente  acquisita o maturata dagli stessi nell'espletamento di precedenti incarichi conferiti nell'ambito dell'ente o agenzia.
 
 9. Gli  enti  o  agenzie  adottano  procedure dirette a consentire il tempestivo   rinnovo  degli  incarichi  dei  dirigenti,  al  fine  di assicurare  la  certezza  delle  situazioni giuridiche e garantire la continuita'  dell'azione  amministrativa,  nel  rispetto dei principi costituzionali  del  buon andamento e dell'imparzialita' degli stessi enti o agenzie.
 
 10. Ciascun  ente o agenzia deve, altresi', assicurare la pubblicita' ed  il  continuo  aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali  vacanti  e  cio'  anche  al  fine  di  consentire  agli interessati  l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.
 Art. 21
 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
 
 1.  La  valutazione  dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del livello   di   raggiungimento   degli  obiettivi  assegnati  e  della professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
 
 2.  Gli  enti  o  agenzie,  con  gli  atti  previsti  dai  rispettivi ordinamenti,  autonomamente  assunti  in  relazione  anche  a  quanto stabilito  dall'art.  1  del  d.  lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando  nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi  - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
 
 3.  Le  prestazioni,  l'attivita'  organizzativa  dei  dirigenti e il livello  di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i  sistemi,  le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione o da quelli  eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti o agenzie per  i  dirigenti che rispondano direttamente all'organo di direzione politica.
 
 4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell'incarico e i risultati  finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei  dirigenti  interessati.  Gli  enti o agenzie tengono conto degli esiti  della  valutazione  ai  fini della conferma dell'incarico gia' ricoperto ovvero dell'affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
 
 5. Gli enti o agenzie adottano preventivamente i criteri generali che informano   i  sistemi  di  valutazione  della  prestazione  e  delle competenze   organizzative   dei   dirigenti,  nonche'  dei  relativi risultati  di  gestione.  Tali  criteri  sono oggetto di informazione preventiva,  seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all'art. 13, comma 2.
 
 6. La valutazione del dirigente e' improntata ai seguenti principi:
 
 - motivazione  della  valutazione,  oggettivita'  delle metodologie, trasparenza e pubblicita' dei criteri usati e dei risultati;
 - diretta  conoscenza  dell'attivita'  del  valutato  da  parte  del valutatore;
 - partecipazione  al  procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione,  da  parte  dello  stesso  dirigente,  di informazioni (nella  forma,  ad  esempio,  di relazioni o rapporti sulla gestione) sull'attivita'  svolta  e  sulla  corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati;
 - contraddittorio   in   caso   di   valutazione  non  positiva,  da realizzarsi in tempi certi e congrui;
 - previsione  della  prima  e  della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999, cosi' come recepito nei rispettivi ordinamenti.
 
 7. Nel valutare l'operato del dirigente, gli enti o agenzie dovranno, comunque,  tener  conto  in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi  da  perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  effettivamente  poste a disposizione dei dirigenti  medesimi,  anche mediante verifiche intermedie finalizzate al  monitoraggio  dell'attivita'  svolta,  in relazione allo stato di avanzamento   nella   realizzazione   degli   obiettivi  assegnati  e all'eventuale  sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
 
 8.  Qualora,  nel  corso  dell'anno  di valutazione, al dirigente sia stato  conferito  un  diverso  incarico, la valutazione dei risultati riguarda l'attivita' svolta in ciascun periodo di riferimento.
 
 9.  I  criteri  di  valutazione  sono  comunicati  ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
 
 10.  La  valutazione  non  puo' essere svolta dagli organi preposti a servizi   ispettivi   o   di  regolarita'  contabile  o  legittimita' amministrativa.
 
 11.  Le  procedure  ed  i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati  dal  d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
 
 12.  La  valutazione  puo'  essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa  del  dirigente  interessato, nel caso di evidente rischio grave  di  risultato  negativo  della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
 
 CAPO III
 INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
 Art. 22
 Ferie e festivita'
 
 1.  Il  dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di  ferie  retribuito  pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due  giornate  previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
 
 2.   I   dirigenti   assunti   al   primo   impiego   nella  pubblica amministrazione,  dopo  la  stipulazione del presente CCNL ovvero che alla  medesima  data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianita'  di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio  agli  stessi  dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
 
 3. Qualora, presso l'ente o agenzia ovvero presso la struttura cui il dirigente  e'  preposto, l'orario settimanale di servizio si articoli su  sei  giorni  per  settimana,  le  ferie  spettanti sono pari a 32 giornate  lavorative,  ridotte a 30 per i dirigenti di cui al comma 2 assunti  al  primo  impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
 
 4.  Al  dirigente  sono  altresi'  attribuite 4 giornate di riposo da fruire  nell'anno  solare i sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
 
 5.  Le  festivita'  nazionali e la ricorrenza del santo patrono della localita' in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi  e,  se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo  ne'  a  monetizzazione.  Analogo  effetto  si determina nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del santo patrono con una festivita' nazionale.
 
 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata  delle  ferie  e'  determinata  proporzionalmente  al servizio prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
 
 7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi dell' art. 25 conserva il diritto alle ferie.
 
 8.  Le  ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto  al  comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita'  del  dirigente  programmare e organizzare le proprie ferie  tenendo  conto  delle  esigenze  del  servizio a lui affidato, coordinandosi  con  quelle  generali della struttura di appartenenza, provvedendo  affinche' sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie.
 
 9.   In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie  per  impreviste necessita'  di  servizio,  il  dirigente ha diritto al rimborso delle spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di  missione  per  la  durata del medesimo viaggio, applicando quanto previsto  dall'art.  66,  comma 2; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
 
 10.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di 3  giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare  tempestivamente  l'ente  o agenzia, producendo la relativa documentazione sanitaria.
 
 11.  In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano  reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le  ferie  dovranno  essere  fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.   In   caso   di   esigenze   di  servizio  assolutamente indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
 
 12.  Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio,  anche  se  tali  assenze si siano protratte per l'intero anno  solare.  In  tal  caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11.
 
 13.  Fermo  restando  il  disposto  del comma 8, le ferie disponibili all'atto  della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e  non  fruite  dal  dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
 Art. 23
 Assenze per malattia
 
 1.  Il  dirigente  non in prova assente per malattia o per infortunio non  dipendente  da  causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli viene corrisposta  la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo dei  suindicati  diciotto  mesi,  si  sommano  le assenze allo stesso titolo  verificatesi  nei  tre  anni precedenti l'episodio morboso in corso.
 
 2.  Superato  il  periodo  di  diciotto  mesi  di  cui al comma 1, al dirigente  che  ne  abbia  fatto richiesta prima della scadenza dello stesso,  puo'  essere  concesso,  in  casi  particolarmente gravi, di assentarsi  per  un  ulteriore  periodo  di diciotto mesi, durante il quale  non  e'  dovuta  retribuzione.  In  tale  ipotesi,  qualora il dirigente  lo  abbia  richiesto,  l'ente  o  agenzia  ha  facolta' di procedere,  con  le  modalita'  previste  dalle disposizioni vigenti, all'accertamento  delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la   sussistenza   di   eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
 
 3.  Alla  scadenza  dei  periodi di conservazione del posto di cui ai commi   1   e   2,  e  nel  caso  in  cui  il  dirigente,  a  seguito dell'accertamento  di  cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo  a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente o agenzia puo' procedere  alla  risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso.
 
 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2,  non  interrompono  la  maturazione  dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 
 5.  Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
 
 6.  Il  trattamento  economico  spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 e' il seguente:
 
 a) retribuzione intera, per i primi 9 mesi di assenza;
 b) 90%  della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
 c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
 
 7.   La  retribuzione  di  risultato  compete  nella  misura  in  cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 
 8.  Il  dirigente  si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,  alle  norme  di  comportamento che regolano la materia, in particolare  provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria.
 
 9.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante da infortunio non sul lavoro  sia  ascrivibile  a responsabilita' di terzi, il dirigente e' tenuto  a  dare comunicazione di tale circostanza all'ente o agenzia, ai  fini  della  rivalsa  da  parte  di  questi ultimi verso il terzo responsabile,  per  la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante  il  periodo  di  assenza,  ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
 
 10.  In  caso  di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale  dell'azienda  sanitaria  competente  per  territorio, come ad esempio  l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da  HIV/AIDS  nelle  fasi  a  basso  indice  di disabilita' specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre  ai  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o di day-hospital anche quelli  di  assenza  dovuti  alle  terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett. a). La  certificazione, relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere  invalidante  della necessaria terapia, e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
 Art. 24
 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
 
 1. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla  guarigione  clinica.  Per  l'intero periodo al dirigente spetta l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione di posizione fissa  e variabile. La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 
 2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di posizione  fissa  e  variabile,  fino  alla  guarigione  clinica.  La retribuzione  di  risultato  compete  nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 
 3.  Decorso  il  periodo  massimo  di  conservazione del posto di cui all'art.  23,  commi  1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso  art.  23, comma 3. Nel caso in cui l'ente o agenzia decida di non  procedere  alla  risoluzione  del rapporto di lavoro prevista da tale  disposizione,  per  l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
 
 4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo indennizzo e  per  la  risoluzione  del rapporto di lavoro in caso di inabilita' permanente rimane regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive  modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n.  1116  e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349;  DPR  834  del  1981  (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge  23  dicembre  1994,  n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge  23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
 Art. 25
 Assenze retribuite
 
 1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
 
 - partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e corsi  di  aggiornamento  professionale  facoltativi  connessi con la propria  attivita'  lavorativa  entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
 - lutti  per  decesso  del  coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente purche' la stabile convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da certificazione  anagrafica,  in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
 - particolari   motivi   personali  o  familiari,  entro  il  limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
 
 2.  Il  dirigente  ha  altresi'  diritto  ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
 
 3.  Le  assenze  di  cui  ai  commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti dell'anzianita' di servizio.
 
 4.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza,  al  dirigente spetta l'intera retribuzione.
 
 5.  Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000,  non  sono  computate  ai  fini  del  raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
 
 6.   Il   dirigente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le condizioni,  ad  altre  assenze  retribuite  previste  da  specifiche disposizioni  di  legge.  Tra queste ultime, assumono maggior rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13  della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6  marzo  2001,  n.  52,  che  prevedono rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
 Art. 26
 Congedi dei genitori
 
 1.  Ai  dirigenti  si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela  della  maternita' e della paternita' contenute nel d. lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita',  ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui   all'art.   28   del  citato  decreto  legislativo  (congedo  di paternita),  spetta  l'intera  retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione  di  posizione, nonche' quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 
 3.  In  caso  di  parto  prematuro,  al lavoratore o alla lavoratrice spettano  comunque  i  mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita'  o  paternita'  non  goduti  prima della data presunta del parto.
 
 4.  Nell'ambito  del periodo di congedo parentale di cui all'art. 32, comma  1,  del  d.  lgs.  n. 151 del 2001 (congedo parentale), per le lavoratrici  madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta  giorni  di  assenza,  fruibili  anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la  retribuzione  di  posizione,  nonche'  quella di risultato, nella misura  in  cui  l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 
 5.  Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al  compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'art. 47 del  d.  lgs.  n.  151 del 2001 (congedo per la malattia del figlio), alle  lavoratrici  madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti,  per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 4.
 
 6.  I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali  giorni festivi che ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione  anche  nel  caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi  di  assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
 
 7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151  del  2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la   relativa   comunicazione,   con   l'indicazione   della  durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata  anche  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di ricevimento purche'  sia  assicurato  comunque  il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
 
 8.  In  presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano  impossibile  il rispetto della disciplina di cui al comma 7, la  comunicazione  puo'  essere  presentata  entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
 
 9.  Ferma  restando l'applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 151 del 2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo   il   parto,   si  accerti  che  l'espletamento  dell'attivita' lavorativa  comporta  una  situazione  di  danno o di pericolo per la gestazione  o  la  salute  della  lavoratrice madre, l'ente o agenzia provvede,   con   il   consenso   dell'interessata,   al   temporaneo conferimento,   nell'ambito   di   quelle  disponibili,  di  funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico.
 
 10.  Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi  parentali,  si  applica  quanto previsto dall'art. 56 del D. Lgs. n. 151/2001.
 Art. 27
 Aspettativa per motivi personali o di famiglia
 
 1.  Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere   concessi,   a   domanda,  compatibilmente  con  le  esigenze organizzative  o  di  servizio,  periodi  di  aspettativa  per motivi personali  o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza decorrenza dell'anzianita',  per  una  durata  complessiva  di dodici mesi in un triennio.
 
 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime  regole previste per le assenze per malattia di cui all'art. 23, comma 1.
 
 3.  L'aspettativa  di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non  si  cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.
 
 4.  Qualora  l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione  e  l'assistenza  dei  figli fino al sesto anno di eta', tali  periodi  pur  non  essendo  utili  ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e  b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
 
 5.  Il  dirigente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di  aspettativa,  anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
 
 6.  L'ente  o  agenzia,  qualora  durante  il  periodo di aspettativa vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione, invita  il  dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.  Il  dirigente,  per  le  stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
 
 7.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto,  senza  diritto  ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo  casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio  alla  scadenza  del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6.
 Art. 28
 Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
 
 1.   Le   aspettative   per  cariche  pubbliche  elettive  e  per  la cooperazione  con  i  paesi  in  via di sviluppo restano disciplinate dalle  vigenti  disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed  integrazioni.  Le  aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono  regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto  1998,  9  agosto  2000  e 18 dicembre 2002. Rimane confermato quanto  previsto  dall'art. 19, comma 6 e dall'art. 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 2.  I  dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,  n.  476  oppure  che usufruiscano delle borse di studio di cui alla  legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva  l'applicazione  dell'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001,  in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
 
 3.  Il  dirigente  con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti  servizio  all'estero,  puo'  chiedere  una aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o il  convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo   trasferimento   nella   localita'   in   questione   anche   in amministrazione di altra Area.
 
 4.  L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 puo' avere una durata corrispondente  al  periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha  originata.  Essa  puo' essere revocata in qualunque momento per imprevedibili  ed  eccezionali  ragioni di servizio, con preavviso di almeno   quindici  giorni,  o  in  difetto  di  effettiva  permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.
 
 5.  Il  dirigente  non puo' usufruire continuativamente di periodi di aspettativa  per  motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi  in  via  di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3, se tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La  disposizione  non  si applica alle altre aspettative previste dal presente  articolo  nonche' alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del 2001.
 Art. 29
 Congedi per motivi di famiglia
 
 1.  Il  dirigente  puo'  chiedere,  per  documentati  e  gravi motivi familiari,  un  periodo  di  congedo  continuativo  o frazionato, non superiore  a  due anni, in conformita' a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.
 
 2.  I  periodi  di  congedo  di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.
 Art. 30
 Congedi per la formazione
 
 1.   Ai   dirigenti   sono  concessi  i  congedi  per  la  formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate esigenze di servizio.
 
 2.  Ai  dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianita'  di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente o agenzia,  possono  essere  concessi,  a  richiesta,  i  congedi senza assegni  di  cui  al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
 
 3.  Per  la  concessione  dei  congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono presentare  all'ente o agenzia di appartenenza una specifica domanda, contenente   l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che  intendono svolgere,  della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale  domanda  deve  essere  presentata  almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
 
 4.  Le  domande  vengono  accolte  secondo  l'ordine  progressivo  di presentazione,  nei  limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
 
 5.  L'ente  o  agenzia  puo'  non  accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 
 a) il  periodo  previsto  di  assenza  superi  la  durata di 11 mesi consecutivi;
 b) non  sia  oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi.
 
 6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse  formativo del dirigente, l'ente o agenzia puo' differire la  fruizione  del  congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione  dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita'  del  servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di preavviso di cui al comma 3.
 
 7.  Al dirigente, durante il periodo di congedo, si applica l'art. 5, comma  3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermita' previsto dallo  stesso  art.  5,  relativamente  al  periodo di comporto, alla determinazione   del   trattamento   economico,   alle  modalita'  di comunicazione  all'amministrazione  ed  ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23.
 Art. 31
 Attivita' didattica di dirigenti presso
 universita' ed istituti di alta formazione
 
 1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed attivita'  lavorative  avanzate,  nell'ambito  di  specifici corsi di universita' ed istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie  connesse  con  le  problematiche dell'ente o agenzia e della contrattazione,  ai  dirigenti  possono essere conferiti incarichi di didattica integrativa o di insegnamento.
 
 2.  Nelle  ipotesi  dei  cui  al  comma  1 i dirigenti interessati, a seconda   dell'impegno   richiesto,   potranno  essere  collocati  in aspettativa  non  retribuita  o svolgere queste attivita' in aggiunta agli   obblighi  ordinari  di  servizio,  previa  autorizzazione  del Ministro  o  dell'organo  sovraordinato  per il dirigente preposto ad ufficio  dirigenziale  generale  e  di  quest'ultimo  per  gli  altri dirigenti.
 
 CAPO IV
 FORMAZIONE
 Art. 32
 Formazione dei dirigenti
 
 1. Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione rivolti   verso  obiettivi  di  modernizzazione  e  di  miglioramento dell'efficienza/efficacia  al  servizio  dei cittadini, la formazione costituisce  un  fattore  decisivo  di successo e una leva strategica fondamentale  per  il  settore pubblico. Con riferimento alla risorsa dirigenziale  tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del   ruolo  della  dirigenza  nella  realizzazione  degli  obiettivi predetti.
 
 2.  In  relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento  professionale  del dirigente sono assunti dagli enti ed  agenzie  come  metodo  permanente  teso ad assicurare il costante adeguamento  delle  competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidamento  di  una  cultura  di gestione orientata al risultato, all'innovazione  ed  al  servizio  ai  cittadini.  Le  iniziative  di formazione  sono  destinate  a  tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco  sindacale.  Tali  iniziative  sono  svolte  con continuita' prevedendo  adeguati  investimenti  finanziari  e garantendo, in ogni caso,  la  misura minima, pari all'1% del corrispondente monte-salari della  dirigenza,  in coerenza con le direttive generali previste dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
 
 3.  Gli  interventi formativi, secondo le specifiche finalita', hanno sia   contenuti  di  formazione  al  ruolo,  per  sostenere  processi evolutivi,  di consolidamento, di mobilita' o di ordinaria rotazione, sia  contenuti  di  formazione orientata allo sviluppo, per sostenere l'inserimento  in  funzioni  di  maggiore  criticita'  emergenti  nei processi di cambiamento.
 
 4.  L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono l'elemento caratterizzante   l'identita'   professionale   del   dirigente,   da consolidare  in  una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze   europee   ed   internazionali.   Entro  tale  quadro  di riferimento  culturale  e  professionale,  gli  interventi  formativi hanno,   in  particolare,  l'obiettivo  di  curare  e  sviluppare  il patrimonio  cognitivo  necessario  a  ciascun dirigente, in relazione alle responsabilita' attribuitegli ed ai processi interni di sviluppo organizzativo,  per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse  umane,  finanziarie,  tecniche  e  di controllo, finalizzato all'accrescimento  dell'efficienza/efficacia  della  struttura  e  al miglioramento della qualita' dei servizi resi.
 
 5.  Le  attivita'  di  formazione di cui al presente articolo possono concludersi  con  l'accertamento  dell'avvenuto  accrescimento  della professionalita'   del   singolo  dirigente,  documentato  attraverso l'attribuzione  di  un apposito attestato rilasciato dai soggetti che l'hanno attuata.
 
 6.  Ciascun  ente  o  agenzia, nell'ambito della propria autonomia di bilancio  e  delle  specifiche  sfere di autonomia e di flessibilita' organizzativa  ed  operativa,  definisce  annualmente  la quota delle risorse  da  destinare  ai programmi di aggiornamento e di formazione dei  dirigenti,  tenendo  conto  dei  propri  obiettivi  di  sviluppo organizzativo,   dell'analisi   dei   fabbisogni  formativi  e  delle direttive  governative  in  materia  di  formazione,  con particolare riferimento  alla  direttiva  n. 14 del 1995, nonche' delle eventuali risorse  aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22/12/1998.
 
 7.  Le  politiche  formative della dirigenza sono definite da ciascun ente  o  agenzia  in  conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo.  Le  iniziative  formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa  con  altre  amministrazioni,  anche  in  collaborazione con universita',  soggetti  pubblici  (quali  la  scuola  superiore della pubblica amministrazione, la scuola superiore dell'economia e finanze ecc.)  o  societa'  private  specializzate  nel settore. Le attivita' formative   devono   tendere,   in   particolare,   a  rafforzare  la sensibilita'  innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative  di  miglioramento  volte  a  caratterizzare  le strutture pubbliche  in termini di dinamismo e competitivita'. Nella formazione al  ruolo  e  nella  formazione  orientata  allo sviluppo, gli enti o agenzie  favoriscono  l'utilizzo  delle  piu' avanzate metodologie di formazione  e  tecniche  didattiche.  A  tal fine, sono privilegiati, oltre  ai  piu' tradizionali metodi espositivi, metodologie orientate al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva dei dirigenti.
 
 8.  La  partecipazione  alle  iniziative  di  formazione, inserite in appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata dall'ente  o  agenzia  con  i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
 
 9.  Il dirigente puo', inoltre, partecipare, senza oneri per l'ente o agenzia,  a  corsi  di  formazione ed aggiornamento professionale che siano,  comunque,  in  linea  con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente puo' essere concesso un periodo di aspettativa  non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
 
 10.  Qualora l'ente o agenzia riconosca l'effettiva connessione delle iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  svolte dal dirigente ai sensi   del   comma  9  con  l'attivita'  di  servizio  e  l'incarico affidatogli,  puo'  concorrere  con  un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
 CAPO V
 MOBILITA'
 Art. 33
 Incarichi presso altre amministrazioni
 
 1.  Al  dirigente  puo'  essere  conferito  un  incarico presso altre pubbliche  amministrazioni,  previo  collocamento  in  comando, fuori ruolo  o altro analogo provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 
 2.  Il  dirigente  puo'  essere  collocato  in  comando  presso altra amministrazione che ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio o  quando  sia  necessaria  una particolare competenza. Il comando e' disposto con il consenso dell'interessato e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all'incarico.
 
 3.  Il  posto  del  dirigente  comandato,  presso l'ente o agenzia di appartenenza,  non puo' essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma  di  mobilita'.  Le  posizioni dirigenziali vacanti, presso gli enti   o  agenzie  di  destinazione,  temporaneamente  ricoperte  dal dirigente   comandato,  sono  considerate  disponibili  sia  ai  fini concorsuali che dei trasferimenti per mobilita'.
 
 4. Al termine dell'incarico, il dirigente puo' chiedere, in relazione alla  disponibilita'  di  posti  in  organico,  il  passaggio diretto all'amministrazione  di  destinazione,  secondo  le  procedure di cui all'art.  30  del  d.lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, qualora l'incarico  non  venga  rinnovato,  il  dirigente  rientra all'ente o agenzia di appartenenza.
 
 5.  Il  trattamento  economico  e'  a  carico dell'amministrazione di destinazione  salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme di legge.
 
 6.  Il comando non pregiudica la posizione del dirigente agli effetti della  maturazione  dell'anzianita'  di  servizio, del trattamento di fine rapporto o fine servizio e di pensione.
 
 7.  Le  disposizioni  dei  presenti  commi  si  applicano  anche agli analoghi  provvedimenti,  comunque  denominati,  che  assolvano  alle medesime finalita' di cui al comma 1.
 
 8.  Resta  confermata,  in  quanto  applicabile  agli  enti o agenzie destinatarie   del  presente  CCNL,  la  disciplina  legislativa  del collocamento  in  fuori  ruolo  disposto  in  relazione a particolari esigenze  dell'amministrazione  di appartenenza per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle attivita' istituzionali della stessa.
 
 9.  Ferma restando l'applicazione dell'art. 23/bis del d. lgs. n. 165 del  2001  ove,  con  il  consenso  del dirigente interessato, ne sia disposta  l'assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico presso   organismi  pubblici  operanti  in  sede  internazionale,  al dirigente   stesso,   nella  definizione  del  trattamento  economico spettante,  puo'  essere  assicurato  oltre  al trattamento economico fondamentale,  comprensivo  della  retribuzione  di  posizione  parte fissa,  anche  una  quota  della  retribuzione  di posizione di parte variabile  nella  misura definita sulla base dei criteri stabiliti in contrattazione  integrativa  in  relazione  alla  disponibilita'  del fondo.
 
 10.  Per  i  dirigenti  di prima fascia, analoga clausola puo' essere disposta  nel  contratto  individuale,  nel  rispetto  dei principi e criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di cui al comma 9.
 Art. 34
 Mobilita'
 
 1.  Per  il personale dirigente resta confermata l'applicazione delle procedure  di mobilita' previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 2.  Laddove  il  dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico  disponibile  nell'ambito  del  proprio  ente  o  agenzia  e quest'ultimo  l'abbia  negato,  decorsi  due  anni  dal  conferimento dell'incarico  ricoperto,  il  dirigente  stesso  ha  la  facolta' di transitare,  con  le  procedure di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 165 del  2001, ad altra pubblica amministrazione. Il consenso dell'ente o agenzia di appartenenza e' sostituito dal preavviso di quattro mesi.
 Art. 35
 Accordi di mobilita'
 
 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, tra gli enti o agenzie e le organizzazioni sindacali firmatarie del  presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilita' dei dirigenti, al fine di:
 
 - prevenire  la  dichiarazione  di eccedenza, favorendo la mobilita' volontaria;
 - dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita'.
 
 2.  Al  fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui al comma 1,  la  parte  interessata  invia  alle  altre  richiesta scritta con lettera raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta.  A decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di mobilita'  di  ufficio  o  di  messa in disponibilita', eventualmente avviati  dagli enti o agenzie nei confronti di propri dirigenti, sono sospesi per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli accordi stipulati resta  comunque  possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva  dei  provvedimenti  di mobilita' di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'ente o agenzia.
 
 4.  Ai  fini  della stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al comma  1,  la delegazione di parte pubblica e' composta dai dirigenti individuati  da  ciascun  ente  o  agenzia.  La  delegazione di parte sindacale  di ciascun ente o agenzia e' composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13, comma 2, secondo alinea.
 
 5. Gli accordi di mobilita', stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed  il  conseguente  bando  devono  contenere le seguenti indicazioni minime:
 
 a) gli   enti   o   agenzie  cedenti  ed  il  numero  dei  dirigenti eventualmente   interessati   alla   mobilita'  in  previsione  della dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarato in esubero;
 b) le  amministrazioni  riceventi  ed  i  posti messi a disposizione dalle medesime;
 c) i  requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le   eventuali  tipologie  di  laurea,  richiesti  al  dirigente  per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
 d) il termine di scadenza del bando di mobilita';
 e) le  forme  di pubblicita' da dare all'accordo ed al bando, tra le quali  deve  essere prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
 
 6.  In  ogni  caso  copia  dell'accordo di mobilita' e del bando deve essere  affissa  negli enti o agenzie cedenti e nelle amministrazioni riceventi, in luogo accessibile a tutti.
 
 7. Gli accordi di mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere di  rappresentanza  di  ciascun  ente  o  agenzia interessata e dalle organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma  4 e sono sottoposti al controllo  preventivo  dei  competenti  organi ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.
 
 8.  I  dirigenti  interessati  alla  mobilita' manifestano la propria adesione,  mediante  comunicazione  scritta  all'ente  o  agenzia  di appartenenza  ed  all'amministrazione di destinazione, entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.
 
 9. Qualora concorrano piu' domande, l'amministrazione di destinazione opera  le  proprie  scelte  motivate  sulla  base  di una valutazione positiva  e  comparata  del  curriculum  professionale  e di servizio presentato  da ciascun candidato, in relazione al posto da ricoprire, tenendo,  altresi',  conto dei criteri previsti dall'art. 19, comma 1 del  d.lgs.  n.  165  del 2001. II dirigente, purche' in possesso dei requisiti  richiesti,  e'  trasferito  entro  il  quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di adesione.
 
 10.   Il   rapporto  di  lavoro  continua,  senza  interruzioni,  con l'amministrazione  di  destinazione  e al dirigente sono garantite la continuita'  della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la posizione  retributiva  maturata  in  base  alle vigenti disposizioni nell'ente o agenzia di appartenenza, se piu' favorevole.
 
 11.  Gli  enti o agenzie che intendono stipulare accordi di mobilita' possono avvalersi dell'attivita' di assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
 Art. 36
 Passaggio diretto ad altre amministrazioni
 dei dirigenti in eccedenza
 
 1.  Fermi  restando  gli accordi di mobilita' di cui all'art. 35 e in relazione a quanto previsto dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, conclusa  la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 33, allo   scopo   di  facilitare  il  passaggio  diretto  dei  dirigenti dichiarati  in  eccedenza  ad altri enti ed agenzie dell'Area VI e di evitare  il  collocamento in disponibilita' dei dirigenti che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'ente o agenzia interessato  comunica  a  tutte  gli  enti  e  agenzie  dell'Area VI, compresi  quelli  che  hanno articolazioni territoriali, l'elenco dei dirigenti   in  eccedenza,  richiedendo  la  loro  disponibilita'  al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.
 
 2.   Analoga   richiesta  viene  rivolta  anche  agli  altri  enti  o amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del  d.lgs 165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di  accertare  ulteriori  disponibilita'  di  posti  per  i  passaggi diretti.
 
 3. Gli enti o agenzie dell'area VI comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entita' dei posti vacanti nella   dotazione   organica,   per   i  quali,  tenuto  conto  della programmazione   dei  fabbisogni,  sussiste  l'assenso  al  passaggio diretto  dei dirigenti in eccedenza. Gli enti e le amministrazioni di altre  aree  dirigenziali,  qualora  interessati, seguono le medesime procedure.
 
 4.  I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono  indicare  le  relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni;   con   la   specificazione   di  eventuali  priorita'; l'amministrazione   dispone   i  trasferimenti  nei  quindici  giorni successivi alla richiesta.
 
 5.  Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso  posto,  l'ente o agenzia di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 
 - dirigenti portatori di handicap;
 - situazione   di  famiglia,  privilegiando  il  maggior  numero  di familiari a carico e/o se il dirigente sia unico titolare di reddito;
 - maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione;
 - particolari  condizioni  di  salute del dirigente, dei familiari e del  convivente  stabile, qualora la stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dirigente;
 - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
 
 La  ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente o agenzia.
 
 CAPO VI
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 37
 Termini di preavviso
 
 1.  Salvo  il  caso  della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'art. 38, comma 1 e del recesso  per  giusta  causa, nei casi previsti dal presente contratto per  la  risoluzione  del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'  sostitutiva  dello  stesso,  i relativi termini sono fissati come segue:
 
 a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
 b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a un  massimo di altri 4 mesi di preavviso; a tal fine viene trascurata la  frazione  di  anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
 
 2.  In  caso  di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
 
 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
 
 4.  La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini  di  cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita'  pari  all'importo  della retribuzione spettante per il periodo  di  mancato  preavviso, calcolata con le modalita' di cui al comma  9.  L'ente  o  agenzia  ha  diritto  di  trattenere, su quanto eventualmente  dovuto  al  dirigente,  un importo corrispondente alla retribuzione  per  il  periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio  per  l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
 
 5.  E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere  anticipatamente il rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
 
 6.  Durante  il  periodo  di preavviso non e' consentita la fruizione delle  ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
 
 7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 
 8.  In  caso  di  decesso del dirigente, l'ente o agenzia corrisponde agli  aventi  diritto  l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto  stabilito  dall'art. 2122 del Codice Civile nonche' una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
 
 9.  L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta  la retribuzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), b) c) e d).
 Art. 38
 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 
 1.  La  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, superato  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24, ha luogo:
 
 a) al  compimento  del  limite  massimo  di eta' o al raggiungimento dell'anzianita'  massima  di  servizio  previsti dalle norme di legge applicabili nell'ente o agenzia;
 b) per dimissioni del dirigente;
 c) per recesso dell'amministrazione;
 d) per decesso del dirigente;
 e) per risoluzione consensuale;
 f) per  perdita  della  cittadinanza,  nel  rispetto della normativa comunitaria in materia.
 
 2.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto,  senza  diritto  ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti  in  servizio  o  non  riprenda  servizio  alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
 Art. 39
 Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
 
 1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo   di   eta'  avviene  automaticamente  al  verificarsi  della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto e' comunque comunicata per iscritto dall'ente o agenzia. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima di servizio o  del  limite  massimo di eta', l'ente o agenzia risolve il rapporto senza  preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.
 
 2.   Nel   caso  di  dimissioni  del  dirigente,  questi  deve  darne comunicazione  scritta  all'ente  o  agenzia rispettando i termini di preavviso.
 Art. 40
 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
 
 1.  L'ente  o  agenzia ovvero il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
 
 2.  Ai  fini di cui al comma 1, gli enti o agenzie, previa disciplina delle  condizioni,  dei  requisiti  e  dei  limiti,  possono  erogare un'indennita'     supplementare     nell'ambito    della    effettiva disponibilita'  dei  propri  bilanci.  La misura dell'indennita' puo' variare  fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
 
 3.  I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'ente o agenzia per  la  risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7.
 
 4.  Per  il  periodo di erogazione della predetta indennita' non puo' essere  conferito  ad  altro  dirigente  l'incarico  per  un posto di funzioni  equivalenti a quello del dirigente per cui si e' verificata la   risoluzione   consensuale.   Ai  fini  del  presente  comma,  si considerano   "posti   di   funzione  equivalenti"  anche  posti  non coincidenti  con quello per il quale si e' verificata la risoluzione, purche'  complessivamente  sia  assicurato  un  risparmio  pari  agli importi erogati a titolo di indennita'.
 
 5.  Gli  effetti  dell'indennita'  supplementare di cui al comma 2 ai fini  del  trattamento  previdenziale  ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
 Art. 41
 Recesso dell'ente o agenzia
 
 1.  Nel  caso  di  recesso  dell'ente  o  agenzia,  quest'ultimo deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i  motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
 
 2.  Il recesso per giusta causa e' regolato dall'art. 2119 del Codice Civile.  Costituiscono  giusta  causa  di recesso dell'ente o agenzia fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravita'   tale  da  essere  ostativi  alla  prosecuzione,  sia  pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
 
 3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e 2, prima di formalizzare il recesso,   l'ente   o   agenzia  contesta  per  iscritto  l'addebito, convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il    dirigente   puo'   farsi   assistere   da   un   rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale  di  sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente o agenzia, in  concomitanza  con  la contestazione, puo' disporre la sospensione dal  lavoro  del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con  la  corresponsione  del  trattamento  economico  complessivo  in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio.
 
 4.  Avverso  gli  atti  applicativi  dei  precedenti  commi 1 e 2, il dirigente puo' attivare le procedure disciplinate dall'art. 43, salvo il caso di cui al comma 5.
 
 5.  La  responsabilita'  particolarmente  grave,  accertata secondo i sistemi  di  valutazione di cui all'art. 21, costituisce giusta causa di  recesso.  L'annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilita' fa venir meno il recesso.
 
 6.  Resta  fermo  quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001.
 
 7.  Non  puo'  costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e gestionale  nelle  situazioni  di  esubero;  in  tali  situazioni  si applicano  prioritariamente  le  vigenti  procedure di mobilita', ivi compresa quella di cui all'art. 35.
 
 8.  Le  parti  convengono  di porre in essere una azione congiunta di verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni contenute   nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di  eventuali modifiche  legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
 Art. 42
 Tentativo obbligatorio di conciliazione
 
 1.  Nelle  controversie  individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del  2001  ovvero  quello  di  cui  all'art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe, modifiche o integrazioni.
 
 2. Ove la conciliazione di cui all'art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non  riesca il dirigente puo' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero,  a  prescindere  dalla  sede  di  conciliazione prescelta tra quelle indicate al comma 1, concordare di deferire la controversia ad un  arbitro  unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe, modifiche o integrazioni.
 Art. 43
 Procedure di arbitrato in caso di recesso
 
 1.  Avverso  gli atti applicativi di cui all'art. 41, commi 1 e 2, il dirigente,  ove  non  ritenga  giustificata  la  motivazione  fornita dall'ente  o agenzia o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata   contestualmente   alla  comunicazione  del  recesso,  puo' ricorrere  alle  procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal contratto  collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato  sottoscritto il 23/1/2001 e successive proroghe, modifiche e  integrazioni,  nel rispetto delle modalita', delle procedure e dei termini  stabiliti  negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L'avvio delle  procedure  del  presente  comma  non ha effetti sospensivi sul recesso.
 
 2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'ente o agenzia assuma  l'obbligo  di  riassumere  il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
 
 3.  Qualora  l'arbitro,  con  motivato  giudizio, accolga il ricorso, dispone  a  carico  dell'ente  o agenzia una indennita' supplementare determinata,   in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e  delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
 
 4.  L'indennita'  supplementare  di cui al comma 3 e' automaticamente aumentata,  ove  l'eta'  del  dirigente  sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
 
 - 7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
 - 6   mensilita'  in  corrispondenza  del  50esimo  e  52esimo  anno compiuto;
 - 5   mensilita'  in  corrispondenza  del  49esimo  e  53esimo  anno compiuto;
 - 4   mensilita'  in  corrispondenza  del  48esimo  e  54esimo  anno compiuto;
 - 3   mensilita'  in  corrispondenza  del  47esimo  e  55esimo  anno compiuto;
 - 2   mensilita'  in  corrispondenza  del  46esimo  e  56esimo  anno compiuto.
 
 5.  Nelle  mensilita'  di  cui  ai commi 3 e 4 e' ricompresa anche la retribuzione  di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
 
 6.  Il  dirigente  che  accetti  l'indennita'  supplementare non puo' successivamente   adire   l'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di accoglimento  del  ricorso,  l'ente o agenzia non puo' assumere altro dirigente  nel  posto  precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo   corrispondente   al   numero   di  mensilita'  riconosciute dall'arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
 
 7.   Il   dirigente,   il   cui   licenziamento  sia  stato  ritenuto ingiustificato  dall'arbitro,  per  un  periodo  pari  ai mesi cui e' correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con decorrenza  dalla  pronuncia  di cui sopra, puo' essere trasferito ad altro ente o agenzia dell'area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta  dell'ente  o agenzia di appartenenza, ne' obbligo di preavviso. Qualora  si  realizzi  il  trasferimento  ad altro ente o agenzia, il dirigente  ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
 Art. 44
 Nullita' del licenziamento
 
 1.  Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro e, in particolare:
 
 a) se  e'  dovuto  a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
 b) se  e'  intimato,  senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di sospensione   previsti  dall'art.  2110  del  Codice  Civile  e  come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29.
 
 2.  In  tutti  i  casi  di  licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
 Art. 45
 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 
 1.  Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale  e'  sospeso obbligatoriamente dal servizio, con privazione della  retribuzione,  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 
 2. L'ente o agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di  restrizione  della liberta' personale, puo' prolungare il periodo di  sospensione  del  dirigente,  fino  alla sentenza definitiva alle medesime  condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della  sussistenza  di  effetti  negativi  che  conseguirebbero dalla riammissione   in  servizio  nella  comparazione  tra  gli  interessi pubblici   coinvolti   e   le   esigenze  di  tutela  della  dignita' professionale dello stesso dirigente.
 
 3. Il dirigente puo' essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione  anche  nel  caso in cui venga sottoposto a procedimento penale  che  non  comporti  la  restrizione  della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al  rapporto  di  lavoro  o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell'art. 41.
 
 4.  Resta  fermo  l'obbligo  di sospensione per i casi previsti dalla legge  n.  55  del  1990  e  successive modificazioni e integrazioni, all'art.  15, commi 1 lett. a), lett. b) limitatamente all'art. 316 e 316  bis  del  codice  penale,  lett.  c),  lett.  f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
 
 5.  Nel  caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma  1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo  stesso  art.  3.  Per  i  medesimi delitti, qualora intervenga condanna  anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale  della  pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l'applicabilita' dell'art. 41.
 
 6.  La  sospensione  disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia,  se  non  revocata,  per un periodo non superiore a cinque anni.  Decorso  tale  ultimo  termine  il  dirigente  e' riammesso in servizio,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'ente  o  agenzia di recedere secondo quanto previsto dall'art. 41.
 
 7. Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo e' corrisposta un'indennita'  pari  al 50% della retribuzione tabellare, nonche' gli assegni  del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione  individuale  di anzianita', ove spettanti.
 
 8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di  assoluzione  o  di proscioglimento,  pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non  costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto  dovuto al dirigente se fosse  rimasto  in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all'atto della sospensione.
 
 9.  In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto  dall'art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente  che  ne  faccia richiesta si applica anche quanto previsto per  le  sentenze definitive di proscioglimento indicate dall'art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004  convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza i  legittimi  eredi  hanno  diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati  attribuiti  al  dirigente  nel  periodo  di  sospensione  o di licenziamento  ai  sensi  del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.
 
 10.  In  caso  di  riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione,  ai  sensi  dei  commi  6  e  9, il dirigente ha diritto all'affidamento  di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
 
 11.  In  caso  di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653  c.p.p.  Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato  nel  rispetto delle procedure di cui dall'art. 41. E' fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 Art. 46
 Ricostituzione del rapporto di lavoro
 
 1.  Il  dirigente  il  cui  rapporto  di lavoro si sia interrotto per effetto  di  dimissioni  o  per risoluzione per motivi di salute puo' richiedere,  entro  5  anni  dalla  data  delle dimissioni stesse, la ricostituzione  del rapporto di lavoro. L'ente o agenzia si pronuncia motivatamente,   entro   60   giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di accoglimento,  il  dirigente  e' ricollocato nel ruolo e nella fascia cui,  ai  sensi  dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
 
 2.  La  stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dirigente, senza limiti  temporali,  nei  casi  previsti  dalle  disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione  con  la  perdita  o  il  riacquisto  della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
 
 3.  Nei  casi  previsti  dai  precedenti commi, la ricostituzione del rapporto  di  lavoro  avviene  nel  rispetto  delle  procedure di cui all'art.  39  della  legge  449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni,  nonche'  delle  disposizioni  di  legge  in materia di assunzioni  ed  e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente o agenzia ed al mantenimento del  possesso  dei  requisiti  generali per l'assunzione da parte del richiedente  nonche'  del positivo accertamento dell'idoneita' fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
 
 4.   Qualora  per  effetto  di  dimissioni,  il  dipendente  goda  di trattamento  pensionistico  si  applicano  le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
 
 CAPO VII
 CODICI DI CONDOTTA
 Art. 47
 Codice di condotta relativo
 alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
 
 1.  Gli enti o agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui  al  presente  CCNL,  adottano  con  proprio  atto,  il codice di condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla raccomandazione   della   Commissione   del   27  novembre  1991,  n. 92/131/CEE.  Le  parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.
 
 
 TITOLO IV
 TRATTAMENTO ECONOMICO
 
 CAPO I
 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
 Art. 48
 Disposizioni generali
 
 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si  applicano  ai  dirigenti  di  prima e di seconda fascia, ai sensi degli  artt.  19  e  24  del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto del principio dell'art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
 
 2.  In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per  i  dirigenti  di  prima  fascia  tali clausole vanno intese come parametri  di  base  del  contratto individuale che determinera' "gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilita'  attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".
 
 3.  In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di  prima  fascia, l'applicazione del richiamato art. 24, comma 2, e' avviata  nel  presente  CCNL  e  si  completera'  nel secondo biennio economico   2004-2005  al  termine  della  graduale  rideterminazione dell'importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
 Art. 49
 Struttura della retribuzione
 
 1.  La  struttura  della  retribuzione  dei  dirigenti  di prima e di seconda fascia si compone delle seguenti voci:
 
 a) stipendio tabellare;
 b) retribuzione individuale di anzianita', maturato economico annuo, assegni  ad  personam,  ove  acquisiti  e  spettanti  in  relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
 c) retribuzione di posizione parte fissa;
 d) retribuzione di posizione parte variabile;
 e) retribuzione di risultato.
 
 2.  Il  trattamento  economico  di  cui  al comma 1 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
 
 CAPO II
 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
 Art. 50
 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
 
 1.  Il  trattamento  economico fisso dei dirigenti di prima fascia si compone   delle   seguenti  voci  retributive:  stipendio  tabellare, retribuzione  di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianita'.
 
 2.  Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi  del  CCNL  del  5  aprile  2001  nella misura annua lorda di € 46.259,04,  comprensiva  del  rateo  di  tredicesima  mensilita',  e' incrementato,  con  decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 
 - dal 01/01/2002 di € 102,00;
 - dal 01/01/2003 di € 108,00.
 
 3.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  2  il  nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a  regime  dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 e' rideterminato nella misura annua lorda di € 48.989,04 per 13 mensilita'.
 
 4.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 48, comma 3, la retribuzione di  posizione  parte  fissa  definita ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett.  c)  del  CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001), nella misura  annua  lorda  di  €  23.652,69,  che comprende ed assorbe gli incrementi  previsti  dall'art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio  economico  2000-2001), e' rideterminata negli importi annui lordi,  comprensivi  di  tredicesima  mensilita', ed alle scadenze di seguito indicati:
 
 - dal 01/01/2002 in € 26.278,69;
 - dal 01/01/2003 in € 30.022,69.
 
 5.  Resta  confermata la retribuzione individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
 
 6.  Il  trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale, negli importi in  godimento  dai dirigenti in servizio, nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
 Art. 51
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.  Le  retribuzioni  risultanti dall'applicazione dell'art. 50 hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita' alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 
 3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine  rapporto,  dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista  dall'art.  2122  del  Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la  retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli interessati.
 
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica  dirigenziale  o al conferimento   di   incarico  di  livello  dirigenziale  generale  e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 52
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
 retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia
 
 1.  Presso  ciascun  ente  o  agenzia  e'  confermato il fondo per la retribuzione  di  posizione  (fissa  e  variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
 
 2.  Il  finanziamento  del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   storiche  come determinate  al  31  dicembre  2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalita' ivi previste.
 
 3.  Per  ciascun  esercizio  finanziario  il fondo continua ad essere alimentato come segue:
 
 a) i  compensi  derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall'art. 61, comma 2;
 b) l'importo   della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  dei dirigenti cessati dal servizio;
 c) eventuali  risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997;
 d) limitatamente  alle  agenzie  fiscali, le risorse di cui all'art. 59,  comma  4,  lettera  c),  del  d.  lgs.  30  luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione;
 e) altre  eventuali  risorse  previste da specifiche disposizioni di legge,  quali,  ad  esempio, quelle di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti cui si applica tale disciplina.
 
 4.  In  relazione  al  comma  3,  lett.  b),  l'intero  importo delle retribuzioni  individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti cessati dal servizio,  confluisce,  in  via  permanente,  nel  fondo  a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno  in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun  dirigente  cessato,  un importo pari alle mensilita' residue della  RIA  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima  mensilita',  le  frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo  accantonato  confluisce nel fondo con decorrenza dall'anno successivo.
 
 5.  Il  fondo  e'  ulteriormente  incrementato  dei  seguenti importi percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  relativo  ai dirigenti di prima fascia:
 
 - 1,63% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003
 
 6.   Le   risorse  di  cui  al  comma  5  concorrono  interamente  al finanziamento  degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all'art. 50, comma 4.
 
 7.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi di riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento   stabile   delle   relative   dotazione   organiche,   le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei  fabbisogni  di  cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i  maggiori  oneri  derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle   funzioni  dirigenziali  direttamente  coinvolte  nelle  nuove attivita'  e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
 
 CAPO III
 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
 Art. 53
 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
 
 1.  Il trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si compone   delle   seguenti  voci  retributive:  stipendio  tabellare, retribuzione  di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianita'.
 
 2.  Lo  stipendio  tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001  nella  misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate,  dei  seguenti  importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 
 - dal 01/01/2002 di € 86,00;
 - dal 01/01/2003 di € 79,00.
 
 3.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  2  il  nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 e' rideterminato nella misura annua lorda di € 38.296,98 per 13 mensilita'.
 
 4.  Per  i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte  fissa,  definita  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL  del  5  aprile  2001  (biennio  economico  2000-2001)  in  euro 8.779,77,  e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 
 - dal 01/01/2002 in € 9.143,77;
 - dal 01/01/2003 in € 10.339,77.
 
 5.  Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli eventuali  assegni ad personam di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.
 
 6. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe  le misure dell'indennita' integrativa speciale, nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio all'entrata in vigore del CCNL del 5 aprile 2001.
 
 7.  In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori  dei  concorsi  per  esami  per l'accesso alla qualifica di dirigente  spetta,  sino  al  conferimento  del  primo  incarico,  la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
 Art. 54
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.  Le  retribuzioni  risultanti dall'applicazione dell'art. 53 hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita' alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 
 3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine  rapporto,  dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista  dall'art.  2122  del  Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la  retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli interessati.
 
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica  dirigenziale  o al conferimento   di   incarico  di  livello  dirigenziale  generale  e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 55
 Graduazione delle posizioni dirigenziali
 
 1.  Nell'ambito  del  "Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione  di  risultato",  finanziato  con  le  modalita'  di cui all'art.  59,  la  retribuzione di posizione e' definita, presso ogni ente  o  agenzia,  al  fine  di assegnare ai dirigenti un trattamento economico   correlato   alle  funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'.
 
 2.  Gli  enti  o  agenzie  determinano  la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui e' correlato il trattamento economico di posizione, ai  sensi  dell'art.  24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduate  tenendo  conto di criteri generali connessi alle dimensioni della  struttura, alla collocazione ed alla tipologia della posizione nell'organizzazione    dell'ente   o   agenzia,   alla   complessita' organizzativa,  alle  responsabilita' derivanti dalla posizione ed al rischio gestionale assunto.
 
 3. I criteri generali di cui al comma 2 sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7.
 
 4.  In  base  alle  risultanze  della  graduazione gli enti o agenzie attribuiscono  un  valore  economico  ad  ogni posizione dirigenziale prevista  nell'assetto  organizzativo  degli enti o agenzie medesimi, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 56.
 Art. 56
 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia
 preposti ad uffici dirigenziali non generali
 
 1.  Gli  enti  o  agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce  -  i  valori  economici  della retribuzione di posizione delle funzioni  dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all'art. 55.
 
 2.  In ciascun ente o agenzia l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni  di  posizione  viene  operata  sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
 
 a) il  rapporto  tra  la  retribuzione di posizione massima e quella minima  attribuite  non  puo'  comunque  essere  inferiore  a 1,4 ne' superiore a 3,5;
 b) la retribuzione della o delle posizioni di fascia intermedia deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera a).
 
 3.  La  retribuzione  di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti  valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo  di € 10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 53, comma 4 ad un massimo complessivo di € 43.909,47.
 Art. 57
 Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia
 incaricati di funzioni dirigenziali generali
 
 1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali   compete,   limitatamente  alla  durata  dell'incarico,  la retribuzione  stabilita  per  i  dirigenti  di  prima fascia ai sensi dell'art.  50,  fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
 Art. 58
 Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
 
 1.   Al  fine  di  sviluppare,  all'interno  degli  enti  o  agenzie, l'orientamento  ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota  della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della  retribuzione  di  risultato  per  tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 59,  comunque  in  misura  non  inferiore  al  15%  del  totale delle disponibilita'.
 
 2.  Le  risorse  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione di risultato   devono   essere  integralmente  utilizzate  nell'anno  di riferimento.  Ove  cio'  non  sia possibile, le eventuali risorse non spese  sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
 
 3.  Gli  enti o agenzie definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di  seconda fascia. Nella definizione dei criteri, gli enti o agenzie devono  prevedere  che  la  retribuzione  di  risultato  possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi  annuali,  nel  rispetto  dei  principi di cui all'art. 14, comma  1,  del  d.  lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazione  dei  risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di cui all'art. 21.
 
 4.  L'importo  annuo individuale della componente di risultato di cui al  presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al 20% del  valore  annuo  della retribuzione di posizione in atto percepita nei  limiti  delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita'.
 Art. 59
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
 e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
 
 1.  Presso  ciascun  ente  o  agenzia,  e' confermato il fondo per la retribuzione  di  posizione  (fissa  e  variabile) e di risultato dei dirigenti di seconda fascia.
 
 2.  Il  finanziamento  del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   storiche  come determinate  al  31  dicembre  2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalita' ivi previste.
 
 3.  Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua, altresi', ad essere  alimentato,  sia  per  gli  enti  pubblici che per le agenzie fiscali, come segue:
 
 a) i  compensi  derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall'art. 61, comma 2;
 b) l'importo   della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  dei dirigenti cessati dal servizio;
 c) eventuali  risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997;
 d) ulteriori  risorse  derivanti  da maggiori entrate od economie di gestione,    subordinatamente    all'accertamento   delle   effettive disponibilita';
 e) limitatamente agli enti pubblici non economici, eventuali risorse di  cui  all'art.  3,  comma  2 del CCNL relativo all'Area I, biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 5/4/2001;
 f) limitatamente  alle  agenzie  fiscali, le risorse di cui all'art. 59,  comma  4,  lettera  c),  del  d.  lgs.  30  luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione;
 g) altre  eventuali  risorse  previste da specifiche disposizioni di legge,  quali,  ad  esempio, quelle di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti cui si applica tale disciplina.
 
 4.  In  relazione  al  comma  3,  lett.  b),  l'intero  importo delle retribuzioni  individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti cessati dal servizio,  confluisce,  in  via  permanente,  nel  fondo  a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio, e' accantonato, per ciascun  dirigente  cessato,  un importo pari alle mensilita' residue della  RIA  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima  mensilita',  le  frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo  accantonato  confluisce nel fondo con decorrenza dall'anno successivo.
 
 5.  Per  gli enti pubblici non economici, il fondo di cui al presente articolo   e'   ulteriormente   incrementato   dei  seguenti  importi percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  relativo  ai dirigenti di seconda fascia:
 
 - 1,18% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 2,04% a decorrere dal 01/01/2003.
 
 6.  Le  risorse  di  cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi  della  retribuzione  di  posizione  -  parte fissa di cui all'art.  53,  comma  4  e,  per la parte residuale, al finanziamento della  retribuzione di posizione parte variabile, secondo i criteri e le modalita' di cui agli artt. 55 e 56.
 
 7.  Per  le  agenzie fiscali, il fondo di cui al presente articolo e' ulteriormente   incrementato   dei   seguenti   importi  percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
 
 - 0,55% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003.
 
 8.  Le  risorse  di  cui al comma 7 concorrono al finanziamento degli incrementi   della  retribuzione  di  posizione-parte  fissa  di  cui all'art. 53, comma 4.
 
 9.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi di riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento  stabile  delle  relative  dotazione organiche, gli enti o agenzie,  nell'ambito  della  programmazione  annuale e triennale dei fabbisogni  di  cui  all'art.  39,  comma  1,  della legge n. 449/97, valutano  anche  l'entita'  delle  risorse necessarie per sostenere i maggiori  oneri  derivanti  dalla  rimodulazione  e nuova graduazione delle   funzioni  dirigenziali  direttamente  coinvolte  nelle  nuove attivita'  e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
 
 10.  Le  risorse  destinate  al  finanziamento  della retribuzione di posizione  devono  essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che  a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  secondo  i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 
 CAPO IV
 CLAUSOLE SPECIALI DI PARTE ECONOMICA
 Art. 60
 Clausole speciali
 
 1.  In  caso di ritardo dell'ente o agenzia nel rinnovo dell'incarico al  dirigente,  fatti  salvi i casi previsti dall'art. 21 del d. lgs. 165  del  2001  e  dall'art.  63,  viene  corrisposto  il trattamento economico in godimento in relazione all'attivita' svolta.
 
 2.  Il dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs.  n.  165  del  2001, collocato quale componente del Comitato dei Garanti  in  posizione  di  fuori  ruolo,  mantiene per la durata del mandato il trattamento economico complessivo in godimento.
 
 CAPO V
 PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
 Art. 61
 Incarichi aggiuntivi
 
 1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti  in  ragione  del  loro ufficio o comunque attribuiti dagli enti  o  agenzie presso cui prestano servizio o su designazione degli stessi,  i  relativi  compensi  dovuti  dai  terzi  sono  corrisposti direttamente agli enti o agenzie e confluiscono sui fondi di cui agli artt.  52  e  59,  per  essere  destinati  al  trattamento  economico accessorio,  sulla  base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 2.  Allo  scopo  di remunerare i maggiori oneri e responsabilita' dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato  che  viene  loro  corrisposta  e'  incrementata in ragione dell'impegno  richiesto.  Tale  quota  viene  definita,  in  sede  di contrattazione  integrativa, in una misura ricompresa tra il 50% e il 66%  dell'importo  disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'ente o agenzia.
 
 3.  Gli  enti o agenzie conferiscono gli incarichi di cui al presente articolo  nel  rispetto  del  principio  della  rotazione  al fine di garantire le medesime opportunita' di valorizzazione delle specifiche professionalita',  tenendo,  altresi',  conto del numero e del valore degli incarichi gia' assegnati allo stesso dirigente.
 
 4.  L'attribuzione  degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:
 
 - competenze e capacita' professionali dei singoli dirigenti;
 - natura   e   caratteristiche   dell'incarico  con  riferimento  ai programmi da realizzare;
 - correlazione  con  la  tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20.
 
 5.  L'ente  o  agenzia, nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica  che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico di cui all'art. 20, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
 
 6.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti o agenzia forniscono alle  organizzazioni  sindacali, ai sensi dell'art. 6, l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.
 Art. 62
 Sostituzione del dirigente
 
 1.  Nelle  ipotesi  di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente   titolare   dell'incarico,   assente   con   diritto  alla conservazione   del  posto,  la  reggenza  dell'ufficio  puo'  essere affidata  ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim.
 
 2.  Il  dirigente,  durante  il  periodo  di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
 
 3.  Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di  sostituzione,  e'  integrato,  nell'ambito  della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura puo' variare dal 15% al  25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito.
 
 4.  La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al  comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli  incarichi  ricoperti,  livello di responsabilita' attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.
 Art. 63
 Clausola di salvaguardia
 
 1.  Gli  enti  o agenzie che, in mancanza di una espressa valutazione negativa,  alla  scadenza dell'incarico non intendano riconfermare lo stesso,  conferiscono  al  dirigente un altro incarico di pari valore economico.
 
 2.  In  relazione  al  comma  1,  ove non siano disponibili posizioni dirigenziali  vacanti  di  pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso  di  specifici  titoli  di  studio e professionali, l'ente o agenzia regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale  incarico  di  importo  inferiore  sulla  base di criteri e termini   definiti   nella  contrattazione  integrativa,  secondo  le modalita'   di   cui   all'art.   4.   Tra  i  criteri,  e'  prevista l'attribuzione  di  una  retribuzione  di  posizione  il  cui  valore economico  non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.
 
 3.  La  medesima  disciplina  di  cui ai precedenti commi, si applica anche  nelle  ipotesi  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione  che comportino  la  modifica  o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione.
 Art. 64
 Tredicesima mensilita'
 
 1. L'ente o agenzia corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita' nel  mese  di  dicembre  di  ogni  anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra  una  festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
 
 2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari:
 
 a) un  tredicesimo  dello stipendio tabellare di cui agli artt. 50 e 53  e  della  retribuzione  di  posizione  parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
 b) al  rateo  della  retribuzione  individuale  di  anzianita',  ove acquisita;
 c) al rateo del maturato economico, ove spettante.
 
 3.  La  tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
 
 4.  Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in   caso   di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno,  la tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un trecentosessantesimo,  per  ogni giorno di servizio prestato nel mese ed e' calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
 
 5.  I  ratei  della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e contrattuali vigenti.
 
 6.   Per   i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione  del trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita', relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali vigenti.
 Art. 65
 Trattamento di trasferta
 
 1.  Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la  propria  attivita'  lavorativa  in localita' diversa dalla dimora abituale  e  distante piu' di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel  caso  in  cui  il  dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso  tra  la  localita'  sede  di  servizio  e  quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta.
 
 2.  Ai  dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
 
 a) il  rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,  aereo,  nave,  ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi  veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
 b) il  rimborso  delle  spese  per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
 c) il   rimborso   delle   spese   autostradali,   di  parcheggio  e dell'eventuale   custodia   del   mezzo   nei   casi  preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
 
 3.  Il  dirigente  inviato  in  trasferta  puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto.
 
 4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il  rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria  quattro  stelle,  secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68,  della  L.  662  del  1996,  e  della  spesa  per uno o due pasti giornalieri,  nel  limite  di  €  30,55  per  il  primo  pasto  e  di complessivi  €  61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore  e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita',  di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso  della  spesa  per  il  pernottamento in residenza turistico alberghiera   di   categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per l'albergo,   sempreche'   risulti   economicamente  piu'  conveniente rispetto  al  costo  medio  della categoria consentita nella medesima localita'.
 
 5.  Il  dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha  diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
 
 6.  Gli  enti  o  agenzie  stabiliscono,  con  gli  atti previsti dai rispetti   ordinamenti   ed   in   funzione  delle  proprie  esigenze organizzative  e previa informazione preventiva ai soggetti sindacali di  cui  all'art.  13, comma 2, la disciplina della trasferta per gli aspetti   di   dettaglio   o  non  regolati  dal  presente  articolo, individuando,  in  particolare, il sistema di calcolo delle distanze, la  documentazione  necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali,  con  particolare  riferimento  all'uso dei taxi e degli altri  mezzi  di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in  sede  in presenza di particolari esigenze di servizio, i limiti e le  modalita'  attuative  della disciplina dell'art. 66. Le trasferte all'estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.
 
 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti o  agenzie  per  tale  specifica  finalita',  ad  invarianza di spesa complessiva.
 Art. 66
 Trattamento di trasferimento
 
 1. Al dirigente trasferito ad altra sede dello stesse ente o agenzia, per  motivi  organizzativi  o  di  servizio,  quando il trasferimento comporti  un  cambio  della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
 
 a) indennita' di trasferta per se' ed i familiari;
 b) rimborso  spese  di  viaggio  per  se'  ed i familiari nonche' di trasporto di mobili e masserizie;
 c) rimborso  forfetario  di  spese  di  imballaggio,  presa e resa a domicilio ecc.;
 d) indennita' chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprieta' per se' ed i familiari;
 e) indennita' di prima sistemazione.
 
 2.   Limitatamente   all'applicazione   del  presente  articolo,  per l'importo dell'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua  a  fare  riferimento  all'art.  4,  comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.
 
 3.  Il  dirigente  che  versa  nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresi',  titolo  al  rimborso  delle eventuali spese per anticipata risoluzione  del  contratto  di  locazione  della propria abitazione, regolarmente registrato.
 
 4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo, si fa fronte nei limiti  delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie per tale specifica finalita'.
 Art. 67
 Responsabilita' civile e patrocinio legale
 
 1. E' attivata per tutti i dirigenti un'assicurazione contro i rischi professionali  e  le responsabilita' civili, senza diritto di rivalsa verso  il  dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente e' coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
 
 2.  A  tal fine e' destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
 
 3.  Ciascun ente o agenzia sceglie la societa' di assicurazione entro quattro  mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e - salvo quanto eventualmente  previsto  dagli ordinamenti degli enti o agenzie - con apposita  gara, che prevede comunque la possibilita' per il dirigente
 |  |  |  | di  aumentare  massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 
 4.  In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'ente o agenzia  provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
 
 5.  Nel  caso  in  cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la polizza  assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono  destinati,  per  il  solo  anno  di  competenza,  alle  risorse utilizzate per la retribuzione di risultato.
 
 6.  Ai  fini  della  stipula  dell'assicurazione  di  cui al presente articolo, gli enti o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire  ad  una  convenzione  gia'  esistente,  nel  rispetto  della normativa vigente.
 
 7.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.
 Art. 68
 Indennita' di bilinguismo
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  70,  comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti  degli  uffici  della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici   della  provincia  di  Trento  aventi  competenza  regionale, continua  ad  essere  erogata  l'indennita'  di bilinguismo secondo i criteri e le modalita' vigenti.
 
 2.  In  relazione  a  quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella  struttura della retribuzione di cui all'art. 49, e' confermata la voce retributiva "indennita' di bilinguismo".
 
 3.  A decorrere dall'1/1/2003, la misura economica dell'indennita' di bilinguismo  di  cui  al comma 1 e' rideterminata in € 209,23 mensili per dodici mensilita'.
 
 4.   Per  i  dirigenti  degli  uffici  della  Regione  Valle  d'Aosta l'indennita'  di  bilinguismo e' fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
 Art. 69
 Diritti derivanti da invenzione industriale
 
 1.  Qualora  il  dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui  una  invenzione  industriale,  si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Codice Civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.
 
 2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attivita' istituzionale dell'ente o agenzia, la contrattazione integrativa puo' individuare  i criteri ai fini della definizione di speciali compensi nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
 Art. 70
 Modalita' di applicazione di particolari istituti economici
 
 1.  Al  dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato  per  causa  di  servizio continua ad essere riconosciuto un incremento  percentuale,  nella  misura  rispettivamente  del 2,50% e dell'1,25%  del  trattamento  tabellare  in  godimento  alla  data di presentazione  della  domanda,  a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una  sola  volta  nella  misura  massima,  a  titolo  di retribuzione individuale di anzianita'.
 
 2.  La  disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei   dirigenti   che  abbiano  conseguito  il  riconoscimento  della invalidita'  con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto  di  lavoro.  In  tal caso la domanda puo' essere presentata dall'interessato,  o  eventualmente  dagli  eredi, entro i successivi sessanta  giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come  base  di  calcolo  corrisponde  a  quello  dell'ultimo  mese di servizio.
 
 3.  Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale  e  non  contrattuale  sin  qui  applicata  dagli enti o agenzie  spettante  ai  mutilati  e  agli  invalidi  di  guerra  e ai congiunti  dei  caduti  di  guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
 
 4.   I  gettoni  di  presenza  non  sono  ricompresi  nel  regime  di onnicomprensivita' del trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
 Art. 71
 Personale in particolari posizioni di stato
 
 1.  Ai  dirigenti  sindacali  si  applica l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998   relativo   alle   modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
 
 2.  Ai  dirigenti  che  fruiscono  dei  distacchi sindacali di cui al citato   CCNQ   7.8.1998  compete  la  retribuzione  tabellare  e  la retribuzione  di  posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento   del   distacco  od  altra  di  pari  valenza,  in  caso  di individuazione   o   rideterminazione  delle  posizioni  dirigenziali successivamente al distacco.
 
 3.  A  detto  personale  compete  anche la retribuzione di risultato, nella misura media prevista dal singolo ente o agenzia.
 
 
 TITOLO V
 DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
 Art. 72
 Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
 
 1.   In  tema  di  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  previdenza complementare,  si  applica  quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
 
 2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo  di  esplicitazione  in  tema  di  costituzione  dei fondi pensione complementari firmato l'8/5/2001.
 
 3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del CCNQ 29/7/1999 e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello  stesso CCNQ. Le parti concordano che la quota di contribuzione da  porre  a  carico  del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo   sia  determinata  nella  misura  dell'1%  dell'ammontare  dei compensi   presi   a  base  di  calcolo  per  la  determinazione  del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
 
 
 TITOLO VI
 DIPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE PRIMA
 
 CAPO I
 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI
 DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
 
 Art. 73
 Disposizioni speciali per i dirigenti
 degli enti pubblici non economici
 
 1.  Le  disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti degli enti pubblici non economici.
 Art. 74
 Incentivi alla mobilita' territoriale dei dirigenti
 
 1.   La  contrattazione  integrativa  degli  enti  con  articolazioni organizzative  sul  territorio  puo'  prevedere  la corresponsione di speciali  incentivi  alla  mobilita'  territoriale,  fermi restando i trattamenti   di  trasferimento  previsti  dal  presente  CCNL,  alle condizioni previste dai successivi commi 2 e 3.
 
 2.  Per la finalita' di cui al comma 1, la contrattazione integrativa puo'  costituire  uno  speciale  fondo per la mobilita' territoriale, utilizzando  risorse certe e stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e 59,  in  misura  non  superiore  al  5%  delle risorse destinate alla retribuzione  di  risultato;  la  stessa  contrattazione  stabilisce, inoltre,  i  criteri  generali  di  corresponsione degli incentivi da erogare.
 
 3.  Gli  incentivi  di  cui al presente articolo sono corrisposti nei limiti  del  fondo  per  la mobilita' territoriale di cui al comma 2. Eventuali  risorse  del  predetto  fondo non utilizzate al termine di ciascun  anno,  tornano  nella  disponibilita'  della  contrattazione integrativa.
 
 4.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 9 del CCNL dell'Area I sottoscritto il 18/11/2004, che viene, pertanto, disapplicato.
 
 Art. 75 Conferma discipline precedenti
 
 1.  Ai  dirigenti  in  posizione  di  comando o di fuori ruolo presso organismi  esterni all'ente di appartenenza continua ad applicarsi la speciale  disciplina  di cui all'art. 48, comma 2 del CCNL 11/10/1996 che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.
 
 2.  In continuita' con quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del CCNL 11/10/1996, nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti normative,  abbia chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto enti  pubblici  non  economici  che abbia dato il proprio assenso, il nulla-osta dell'ente di appartenenza e' sostituito dal preavviso di 4 mesi comunicato a quest'ultimo.
 
 3.  Nei confronti dei dirigenti trasferiti d'ufficio in altra citta', resta  ferma la disciplina di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 88/1989, che viene pertanto recepita nel presente CCNL.
 
 4.  In  materia  di  retribuzione  di  posizione  e  di risultato dei dirigenti  di  enti  associati  o  federati, anche con riferimento ai rapporti  tra  i  predetti  enti  e  quelli  associanti  o federanti, continua  a  trovare  applicazione  la  speciale  disposizione di cui all'art.  46,  comma  2  del  CCNL  11/10/1996,  che viene, pertanto, recepita nel presente CCN.
 
 5.  Continua  a trovare applicazione il rinvio previsto dall'art. 48, comma   1   del   CCNL  sottoscritto  l'11/10/1996,  con  particolare riferimento  alla  mensa, all'attribuzione di buoni pasto sostitutivi ed  ai  benefici assistenziali e sociali. Sono fatte salve le materie di cui al citato art. 48 disciplinate nel presente CCNL.
 
 CAPO II
 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI DELLE AGENZIE FISCALI
 Art. 76
 Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali
 
 1.  Le  disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti delle agenzie fiscali.
 Art. 77
 Conferma discipline precedenti
 
 1.  Per  la  corresponsione  dei  buoni  pasto,  continua  a  trovare applicazione  la  disciplina prevista dall'accordo per l'attribuzione di  buoni  pasto  al  personale con qualifica di dirigente dipendente dalle    amministrazioni   del   comparto   ministeri,   sottoscritto l'8/4/1997, la quale viene, pertanto, recepita nel presente CCNL
 
 
 PARTE II
 SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI
 DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
 
 TITOLO VII
 INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
 Art. 78
 Nota introduttiva alla Sezione
 
 1.  La  presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si  applica  ai  professionisti degli enti pubblici non economici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art.  3,  comma  1  del CCNQ 23 settembre 2004. In coerenza con i precedenti  CCNL, i professionisti destinatari della presente Sezione includono  il  personale dell'area dei professionisti ed il personale dell'area  medica, secondo le indicazioni di cui all'art. 51 del CCNL sottoscritto il 11/10/1996.
 
 2.   L'espressione   "professionista/i",  salvo  diversa  previsione, designa  d'ora  in  avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto,  il personale dipendente di cui al comma 1. Le espressioni "personale  dell'area  dei  professionisti"  e  "personale  dell'area medica",   salvo   diversa   previsione,  designano  invece  le  piu' specifiche   tipologie   professionali  destinatarie  della  presente Sezione.
 
 3.  I  professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari  della  dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli  obiettivi  degli  enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice  profilo  di  "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari  responsabilita',  essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
 
 4.   Di   qui   l'inclusione   dei   professionisti   in  un'area  di contrattazione   comune   con   la   dirigenza,   ferma  restando  la fondamentale  distinzione  di  ruoli  e  di funzioni e la conseguente necessita' di una distinta disciplina contrattuale.
 
 5.  La  particolare  natura,  lo  spessore delle responsabilita' e il grado  di  autonomia  che  caratterizzano  lo  svolgimento  di  dette funzioni  sottolineano  l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti  esplicano  attraverso  la  prestazione  degli apporti specialistici  secondo  la  rispettiva  professione da essi garantita all'ente  a  garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attivita' di patrocinio, rappresentanza e assistenza.
 
 6.  L'attivita'  dei  professionisti  all'interno  degli  enti, sotto questo  primo  e  fondamentale profilo, si svolge in conformita' alle normative  ed  alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle  rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'.
 
 7.  Il  rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi  Ordini  professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista.
 
 8.  Cio'  posto,  le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi  restando  gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto  unitario  che  deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi istituzionali.
 
 9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la  necessita'  che  l'attivita'  del  professionista,  nel  rigoroso rispetto  degli  ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attivita' dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono.
 
 10.  Sotto  questo  profilo i professionisti si raccordano ai diversi livelli   della   struttura  organizzativa  per  l'individuazione  di obiettivi e priorita', in modo da garantire quella piena sintonia che e'  indispensabile  per  la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per  la  migliore  tutela  dell'interesse  pubblico  cui  l'attivita' istituzionale e' finalizzata.
 
 
 TITOLO VIII
 RELAZIONI SINDACALI
 Art. 79
 Obiettivi e strumenti
 
 1.  La  peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di  appartenenza,  evidenziata  nella premessa alla presente Sezione, sottolinea  l'esigenza,  nell'ambito  del sistema delle relazioni tra gli  enti  e  le  organizzazioni sindacali, di favorire, nel rispetto delle   prerogative   professionali,   il   concorso  responsabile  e consapevole  dei  professionisti  alla  realizzazione degli obiettivi degli enti per il miglioramento dell'attivita' istituzionale, sotto i profili     del    potenziamento    dell'efficienza    operativa    e dell'accrescimento  dei  livelli  di efficacia e di qualita'. In tale ottica, si ribadisce l'esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della  categoria  anche  nelle scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque,    incidono   sull'identificazione   degli   obiettivi   da perseguire.
 
 2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza  delle  procedure,  i  momenti  di confronto non negoziali, espressione   dei  diritti  di  informazione,  di  consultazione,  di concertazione  e  di  partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali.  Il  sistema  delle relazioni sindacali, ferma restando la sua  unicita'  per tutto il personale destinatario del presente CCNL, mira  ad  assicurare  l'integrazione  della risorsa professionale nel contesto  unitario  dell'ente,  nella  consapevolezza della peculiare rilevanza  e  criticita'  della risorsa stessa ai fini dell'efficacia complessiva  dell'azione  amministrativa.  A  tal  fine,  il  sistema garantisce  ai soggetti sindacali legittimati, ai sensi dell'art. 13, comma  2,  un'adeguata  presenza nei momenti piu' significativi della vita istituzionale.
 
 3.   In  coerenza  con  le  linee  indicate  nei  commi  1  e  2,  la contrattazione  collettiva  integrativa  di  cui  all'art.  4,  fermi restando  i  tempi  e  le  procedure di cui all'art. 5, disciplina in apposita  separata  Sezione  le  materie riguardanti i professionisti previste nella presente Sezione del CCNL.
 
 4.  In coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunita' di  cui  all'art.  10,  il comitato per il mobbing di cui all'art. 11 nonche'  gli  altri organismi istituiti nell'ambito delle altre forme di   partecipazione  di  cui  all'art.  9  sono  unici  per  tutti  i destinatari   del  presente  CCNL.  Nell'ambito  degli  stessi,  sono affrontate   le   problematiche   concernenti   i   dirigenti   ed  i professionisti.
 
 5.  Per  quanto  concerne gli obblighi di contrattazione integrativa, informazione  e concertazione, si applicano rispettivamente gli artt. 80, 81 e 82.
 
 6. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni del titolo II.
 Art. 80
 Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente
 
 1.  Con  riferimento  ai  professionisti  destinatari  della presente Sezione,  la  contrattazione  integrativa di cui all'art. 4 si svolge sui criteri generali per:
 
 a) la  ripartizione  del  fondo  dell'area dei professionisti di cui all'art. 101 fra le varie finalita' di utilizzo;
 b) la  ripartizione  del  fondo dell'area medica di cui all'art. 107 fra le varie finalita' di utilizzo;
 c) l'attribuzione  dei  compensi  di cui all'art. 90, comma 1, lett. b),  punti  b1,  b2  e  b3 del CCNL 11/10/1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 101, comma 3;
 d) l'attuazione  della  disciplina  concernente  la  retribuzione di risultato  del  personale  dell'area  dei  professionisti,  ai  sensi dell'art.  91,  commi 1 e 2 del CCNL 11/10/1996 e dell'art. 19, comma 11 del CCNL 10/7/1997;
 e) l'attuazione  della  disciplina  concernente  la  retribuzione di risultato  del  personale  dell'area  medica,  ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
 f) la   definizione   delle   forme   e  modalita'  per  l'esercizio dell'attivita'  libero-professionale  del  personale dell'area medica prevista  dall'art.  8  del  CCNL  del 14/4/1997 relativo all'accordo attuativo  dell'art.  94  del  CCNL  dell'11/10/1996,  nonche' per la definizione  delle ulteriori iniziative e degli interventi, correlati ad   incentivazioni   economiche,   per  valorizzare  le  prestazioni professionali dello stesso personale;
 g) la  destinazione  delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all'art.  1  commi  4 e 5 del CCNL dell'8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti  dall'attuazione  dell'art.  43  della  legge  n. 449/1997, all'incentivazione  delle  prestazioni  del  personale  dell'area dei professionisti   incaricati   dello   svolgimento   delle  specifiche attivita', ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
 h) la  destinazione  delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all'art.  2  commi  4 e 5 del CCNL dell'8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti  dall'attuazione  dell'art.  43  della  legge  n. 449/1997, all'incentivazione  delle  prestazioni del personale dell'area medica incaricato dello svolgimento delle specifiche attivita', ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
 i) la  rivalutazione  degli  importi dell'indennita' di specificita' medica  e  della componente fissa della retribuzione di posizione dei medici ai sensi dell'art. 3, comma 2 del CCNL dell'8/1/2003;
 j) la  rivalutazione  degli  importi  massimi  della retribuzione di posizione  del personale dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 4 del CCNL dell'8/1/2003;
 k) la   razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  dei  fondi dell'area dei professionisti e dell'area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 5 del CCNL dell'8/1/2003;
 l) la   destinazione   al  finanziamento  del  fondo  dell'area  dei professionisti  di  cui all'art. 101 degli introiti e dei risparmi di cui all'art. 6, comma 2 del CCNL dell'8/1/2003;
 m) l'assunzione  degli  oneri  connessi  alla copertura assicurativa della    responsabilita'   civile   del   personale   dell'area   dei professionisti  e  dell'area  medica  esposto  ai relativi rischi, ai sensi dell'art. 86 e dell'art. 91;
 n) gli  indirizzi  generali  relativi  all'attivita' di formazione e aggiornamento  professionale  dei  professionisti  destinatari  della presente Sezione, in linea con i processi di innovazione;
 o) le   implicazioni   derivanti  dagli  effetti  delle  innovazioni organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione, disattivazione  o  riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei professionisti destinatari della presente Sezione;
 p) la   disciplina   della   concessione   dei  benefici  di  natura assistenziale  e sociale ai professionisti destinatari della presente Sezione, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/2/2001;
 q) la disciplina per la organizzazione dei turni, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 14/2/2001.
 
 2.  Fermi  restando  i  principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, decorsi trenta giorni dall'inizio delle  trattative,  le parti riassumono, nelle materie non implicanti direttamente  l'erogazione  di  trattamenti  economici, le rispettive prerogative   e  liberta'  di  iniziativa  e  decisione.  Il  termine sopraindicato puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
 
 3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con  i  vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  o comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione annuale  e  pluriennale,  dei  bilanci  dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 Art. 81
 Informazione
 
 1.  L'ente  -  allo  scopo  di  rendere  trasparente e costruttivo il confronto  tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa  periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art.  13,  comma  2 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei professionisti,    l'organizzazione   degli   uffici,   la   gestione complessiva  delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
 
 2.   Nelle   materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede  la contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  o  la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individua  le  altre  materie  in  cui l'informazione e' preventiva o successiva.
 
 3. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza  di  iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 
 4.  L'informazione  preventiva  e'  data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
 
 a) materie  per  le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione;
 b) durata  degli  incarichi  di  coordinamento dell'art. 72 del CCNL 11/10/1996;
 c) definizione  delle aree di applicazione per la partecipazione dei medici  previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attivita' didattica  di  docenza,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7  del CCNL 14/4/1997;
 d) individuazione  dei  servizi  ove  la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, ai sensi dell'art. 89, comma 3;
 e) piano   triennale   dei   fabbisogni   di  personale  e  relativi aggiornamenti  annuali, con riferimento al personale dell'area medica ed al personale dell'area dei professionisti.
 Art. 82
 Concertazione
 
 1.  Con  riferimento  ai  professionisti  destinatari  della presente Sezione,  la  concertazione  di  cui all'art. 7 si svolge sui criteri generali per:
 
 a) le   selezioni   per   l'accesso   ai  livelli  differenziati  di professionalita' del personale dell'area dei professionisti, ai sensi dell'art. 85;
 b) l'affidamento  e  la  revoca  degli incarichi di coordinamento al personale  dell'area  dei  professionisti,  ai sensi dell'art. 72 del CCNL 11 /10/1996;
 c) i   sistemi   di   valutazione   del   personale   dell'area  dei professionisti, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999;
 d) l'affidamento  e la revoca degli incarichi al personale dell'area medica, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
 e) i sistemi di valutazione del personale dell'area medica, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
 f) la  graduazione delle funzioni del personale dell'area medica, di cui all'art. 17, comma 2 del CCNL 14/4/1997.
 
 2.  La  concertazione  puo'  essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali  di  cui  all'art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 81,  comma  2; essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il  quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione, le parti si  adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza.
 
 3.  La  concertazione  si  conclude  nel  termine massimo di quindici giorni   dalla   data   di  inizio  della  stessa.  Dell'esito  della concertazione  e'  redatto  specifico  verbale dal quale risultino le posizioni  delle  parti  e  gli  eventuali  impegni  assunti. Decorso infruttuosamente  tale  termine,  le  parti  riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
 
 4.   Sono  disapplicate  le  disposizioni  dei  precedenti  CCNL  che prevedono  l'esame  o l'incontro a seguito di informazione, quali, ad esempio, l'art. 55 del CCNL 11/10/1996.
 
 
 TITOLO IX
 RAPPORTO DI LAVORO
 
 CAPO I
 AREA DEI PROFESSIONISTI
 Art. 83
 Premessa al presente capo
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano al personale ricompreso nell'area dei professionisti.
 
 2.  In coerenza con i principi enunciati all'art. 78, il personale di cui  al  presente  capo,  nel  concreto  svolgersi dell'attivita', si attiene  altresi'  agli  indirizzi  del competente coordinatore della specifica branca professionale al fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo   dell'attivita'  professionale  in  relazione  alle  linee programmatiche e gestionali dell'ente medesimo.
 
 3.  In  un  contesto  generale di relazioni organizzative ispirate ai principi  del  coordinamento  e  della integrazione funzionale, nella definizione degli indirizzi di cui al comma 2 sono garantiti adeguati momenti   di   partecipazione,   che   coinvolgano  i  professionisti destinatari degli stessi.
 Art. 84
 Impegno di lavoro e obblighi relativi
 
 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti assicurano   la   propria   presenza   in   servizio   e  la  propria disponibilita'   per   il   regolare   svolgimento  delle  attivita', organizzando   i   propri   impegni  di  lavoro,  anche  esterni,  in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilita' connesse  all'incarico  professionale,  nel  rispetto degli indirizzi organizzativi  generali e in armonia con le istanze di coordinamento, ai  vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti pongono in essere  misure  atte  ad  assicurare la continuita' dell'attivita' di consulenza  e  la  presenza nella struttura operativa compatibilmente con  il  calendario  degli impegni esterni e specifiche modalita' che tengano conto delle peculiari esigenze dell'area legale.
 Art. 85
 Livelli differenziati di professionalita'
 
 1.  E'  confermata, per il personale dell'area professionisti, con le modifiche  ed  integrazioni di cui al presente articolo, la struttura dei   livelli   differenziati   di   professionalita',   con  accesso dall'esterno  al  livello  base e successivo sviluppo nel primo e nel secondo livello.
 
 2.  Il  livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di specifiche  competenze  professionali  e  di  esperienza nei concreti contesti    operativi,    propedeutico    al    successivo   sviluppo professionale.
 
 3.  Per  lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i seguenti requisiti:
 
 a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2 anni nel livello iniziale per l'accesso al primo differenziato e in   6   anni  nel  primo  differenziato  per  l'accesso  al  secondo differenziato;
 b) l'assenza di valutazioni negative.
 
 4.  Le  procedure  ed  i  criteri  di  selezione,  nonche'  eventuali ulteriori  requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell'art. 82.
 
 5.  Nella  definizione dei criteri di cui al comma 4 per il passaggio dal  livello  base  al  primo  livello differenziato, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3:
 
 a) dell'esperienza acquisita nel livello base;
 b) degli   esiti   della   valutazione   dell'attivita'  svolta  dal professionista ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999;
 c) di  altri  eventuali  elementi  rilevanti  nella specifica branca professionale di appartenenza.
 
 6.  Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal  primo  al  secondo  livello,  si  tiene  conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3:
 
 a) dell'esperienza acquisita nel primo livello;
 b) del   conseguimento   di   titoli  professionali  attinenti  alla specifica branca professionale di appartenenza;
 c) degli   esiti   della   valutazione   dell'attivita'  svolta  dal professionista   ai  sensi  dell'art.  36  del  CCNL  16/2/1999,  con riferimento ad un periodo pluriennale;
 d) di  altri  eventuali  elementi  rilevanti  nella specifica branca professionale di appartenenza.
 
 7.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 87 del CCNL 11/10/1996, che viene pertanto disapplicato.
 Art. 86
 Integrazioni alla disciplina su responsabilita' civile
 e patrocinio legale
 
 1. Il presente articolo integra l'art. 37 del CCNL 16/2/1999.
 
 2. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui all'art. 37  del  CCNL  16/2/1999,  gli enti possono associarsi in convenzione ovvero  aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.
 
 3. Nella scelta della societa' di assicurazione gli enti si attengono ai  medesimi criteri di cui all'art. 67, anche attraverso l'indizione di una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo in ogni caso la possibilita', per il professionista, di  aumentare  massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
 
 4.  In  attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al presente  articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali  affrontate  dai  professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
 Art. 87
 Obiettivi e strumenti della formazione
 e dell'aggiornamento professionale
 
 1.  La  formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dagli enti   come   metodo   permanente  teso  ad  assicurare  il  costante adeguamento   delle  competenze  professionali  all'evoluzione  delle specifiche discipline e dei relativi contesti di riferimento, nonche' ai  mutamenti  organizzativi e tecnologici interni, nell'obiettivo di arricchire    il    patrimonio   cognitivo   necessario   a   ciascun professionista,  in relazione alle responsabilita' attribuitegli, per la    piu'    efficace    esplicazione   dell'apporto   professionale nell'interesse dell'ente.
 
 2.  L'ente  definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad  iniziative  di  formazione  ed  aggiornamento dei professionisti, anche  in  relazione alle direttive impartite in materia dal ministro per la funzione pubblica.
 
 3.  L'ente  definisce  le  politiche  di  aggiornamento e formazione, relative  a  ciascun'area  professionale, in conformita' alle proprie linee  strategiche  e  di  sviluppo.  Le  iniziative  formative  sono realizzate,  nel  rispetto  dei  criteri  generali stabiliti ai sensi dell'art.  80,  anche  in  collaborazione  con  soggetti  pubblici  o societa' specializzate nel settore.
 
 4.  La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale, inserite  in  appositi percorsi, anche individuali, in coerenza con i criteri  di  cui  al  comma  3,  viene  concordata  dall'ente  con  i professionisti  interessati  ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
 
 5. Il professionista puo' partecipare, senza oneri per l'ente, per un periodo  massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento  professionale  che  siano  in  linea  con le finalita' indicate  nei  commi  1  e  3.  Al professionista puo' inoltre essere concesso  un  periodo  di  aspettativa  non  retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
 
 6.  Qualora  riconosca  l'effettiva  connessione  delle iniziative di aggiornamento  professionale  svolte  dal professionista ai sensi del comma  5 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, l'ente puo'  concorrere  con  un  proprio  contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
 7.  Il presente articolo sostituisce l'art. 38 del CCNL 16/2/1999, il quale risulta pertanto disapplicato.
 CAPO II
 AREA MEDICA
 Art. 88
 Premessa al presente capo
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano al personale ricompreso nell'area medica.
 
 2. In materia di aggiornamento professionale, didattica e ricerca del personale  destinatario  del  presente  capo,  continua ad applicarsi l'art.  4  del  CCNL  14/4/1997, con la specifica integrazione di cui all'art. 3, comma 5 del CCNL 8/1/2003.
 Art. 89
 Orario di lavoro
 
 1.  Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo  dell'Ente, il personale dell'area medica assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni correlandoli  in  modo  flessibile  alle  esigenze  della struttura e all'espletamento dell' incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.
 
 2.  L'orario di lavoro e' stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare  l'efficienza  dei  servizi  e per favorire lo svolgimento delle  attivita'  gestionali  correlate all'incarico affidato nonche' quelle  di  aggiornamento, di didattica e ricerca. L'orario di lavoro dei medici previdenziali a tempo definito e' stabilito in 28 ore e 30 minuti settimanali.
 
 3.   Per  i  medici  della  Croce  Rossa  Italiana,  la  presenza  in particolari   servizi   dell'ente  e/o  del  territorio  deve  essere assicurata  nell'arco  delle  24  ore  e  per  tutti  i  giorni della settimana,  mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva  articolazione  degli  orari  e dei turni di presenza. Con l'articolazione  del  normale orario di lavoro, la presenza medica e' destinata  a  far  fronte  alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano  nel  medesimo  periodo  orario.  Utilizzando  le procedure dell'informazione  preventiva  di cui all'art. 81, l'ente individua i servizi  ove  la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
 
 4.  Nello svolgimento dell'orario previsto per i medici previdenziali e  per  gli  altri  medici  e  veterinari,  quattro  ore  dell'orario settimanale  sono  destinate  ad  attivita'  di aggiornamento nonche' didattica  e  ricerca sulle materie di competenza istituzionale degli enti,  ivi  compresa  la  prevenzione  e  sicurezza  sul lavoro. Tale riserva  di  ore  non  puo'  essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione   di   anno   ovvero  utilizzata  anche  per  l'aggiornamento facoltativo  in  aggiunta  alle assenze retribuite di cui all'art. 19 del CCNL 6/7/1995. Tale riserva, va resa in ogni caso compatibile con le  esigenze funzionali e organizzative dell'ente e non puo' in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
 
 5.  Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale,  individuano  le  attivita'  per  lo svolgimento delle quali  e'  consentito  eventualmente  l'eccezionale  ricorso a ore di lavoro straordinario.
 
 6.  Il  presente articolo sostituisce l'art. 3 del CCNL 14/4/1997, il quale viene pertanto disapplicato.
 Art. 90
 Collocazione funzionale
 
 1.  Si  conferma la collocazione del personale dell'area medica nelle due fasce funzionali di cui all'art. 7 del CCNL 14/4/1997:
 
 a) nella   prima   fascia   funzionale,  corrispondente  a  funzioni professionali  di supporto e di collaborazione, con riconoscimento di precisi  ambiti  di  autonomia  e responsabilita', nella struttura di appartenenza,  ovvero  di coordinamento e/o di direzione di strutture di  minore  complessita',  da attuarsi nel rispetto degli obiettivi e delle   priorita'   stabilite   dalla  dirigenza  responsabile  della tecnostruttura e delle direttive ricevute;
 
 b) nella  seconda  fascia  funzionale,  corrispondente  ad incarichi apicali  di  coordinamento  e organizzazione dell'attivita' sanitaria e/o  di  direzione  della  struttura  complessa  ad essa preposta, da attuarsi,  nel rispetto degli obiettivi e delle priorita' di cui alla precedente  lettera a), anche mediante direttive a tutto il personale operante  nella  stessa,  necessarie per il corretto espletamento del servizio;  la  predetta fascia funzionale e' configurabile unicamente presso  gli  enti  in  cui siano presenti in organico almeno quindici medici.
 
 2.  Gli  enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale,  definiscono  procedure e requisiti per l'accesso alle fasce  funzionali di cui al comma 3, ivi comprese le specializzazioni necessarie,  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti in materia di reclutamento.  Nello  stesso ambito, i medesimi enti definiscono, per ciascuna fascia funzionale, le tipologie di incarico da attribuire ai medici   predetti,   nonche'  relativi  requisiti  e  procedure,  con riferimento  alle  funzioni  indicate  al  comma  1, lettere a) e b), secondo la propria specifica realta' istituzionale ed organizzativa.
 
 3.  Il  presente articolo sostituisce l'art. 7 del CCNL 14/4/1997, il quale viene pertanto disapplicato.
 Art. 91
 Integrazioni alla disciplina su responsabilita' civile
 e patrocinio legale
 
 1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art. 3, comma 6 del CCNL 8/1/2003,  ai  fini della stipula della copertura assicurativa di cui all'art.  37  del  CCNL  16/2/1999  ivi  richiamato, gli enti possono associarsi  in  convenzione  ovvero  aderire  ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.
 
 2. Nella scelta della societa' di assicurazione gli enti si attengono ai  medesimi criteri di cui all'art. 67, anche attraverso l'indizione di una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL,  prevedendo  in  ogni  caso  la  possibilita', per il personale dell'area  medica,  di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
 
 3.  In  attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al presente  articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali  affrontate dal personale dell'area medica, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
 
 CAPO III
 NORME DISCIPLINARI
 Art. 92
 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
 
 1.  Nel  caso  di  commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza  penale  l'ente  inizia  il  procedimento  disciplinare  ed inoltra  la  denuncia  penale.  Il  procedimento  disciplinare rimane tuttavia  sospeso  fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione e'  disposta  anche  nel  caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.
 
 2.  Al  di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza  dell'esistenza  di  un  procedimento  penale a carico del dipendente,   per   i   medesimi   fatti   oggetto   di  procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.
 
 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo, e' riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
 
 4.  Per  i  casi  previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e' riattivato  entro  90  giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza  definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
 
 5.  L'applicazione  della sanzione prevista dall'art. 28 del CCNL del 6/71995,  come  conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett.  f)  e  7,  lett.  c) e d), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 
 6.  In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 653, comma   1,  c.p.p.  Ove  nel  procedimento  disciplinare  sospeso  al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia  stata  assoluzione,  siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
 
 7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
 
 8.  In  caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
 
 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera f) e comma 7, lett. c) e d) del CCNL 6/7/1995, e successivamente assolto a  seguito  di  revisione  del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede  o  in  altra,  su  sua  richiesta, anche in soprannumero, nella medesima   qualifica   e  con  decorrenza  dell'anzianita'  posseduta all'atto del licenziamento.
 
 10.  Il  dipendente  riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato, nell'area,  nel  livello  o  nella  fascia  in  cui  e'  confluita la qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 
 11. L'art. 28, comma 7, lett. c), punto 1) del CCNL 6/7/1995 e' cosi' riformulato:  "1)  per i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-sepies,  lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16/1992". Alla stessa lett. c), dopo il punto 2), e' inoltre aggiunto il seguente punto: "3) per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001".
 Art. 93
 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
 
 1.  Il  professionista  che  sia  colpito da misura restrittiva della liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della  retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
 
 2.  L'ente,  ai  sensi  del  presente  articolo,  cessato lo stato di restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo di sospensione  del  dipendente,  fino  alla  sentenza  definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.
 
 3. Il professionista puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale,   quando   sia   stato   rinviato  a  giudizio  per  fatti direttamente  attinenti  al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7 del CCNL 6/7/1995.
 
 4.  Resta  fermo l'obbligo di sospensione per i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
 
 5.  Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97 del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione  di  cui  al  presente articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.
 
 6.  Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art.  92,  in  tema  di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
 
 7.  Al  dipendente  sospeso,  ai  sensi  dei  commi  da  1  a 5, sono corrisposti  un'indennita'  pari al 50% dello stipendio tabellare del livello  o  della  fascia  funzionale  di  appartenenza,  nonche' gli assegni  del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione  individuale  di anzianita', ove spettanti.
 
 8.  Nel  caso  di  sentenza  definitiva  di  assoluzione o in caso di proscioglimento,   ai  sensi  dell'art.  92,  commi  6  e  7,  quanto corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se fosse  rimasto  in  servizio,  escluse le indennita' o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio  disciplinare  riprenda  per  altre infrazioni, ai sensi del medesimo  art.  92,  comma  6,  secondo periodo, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
 
 9.  In  tutti  gli  altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una   sanzione   diversa   dal   licenziamento,   al   professionista precedentemente  sospeso  verra'  conguagliato quanto dovuto se fosse stato  in  servizio,  escluse  le indennita' o compensi per servizi e funzioni  speciali  o  per  prestazioni  di  carattere  straordinario nonche'  i  periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
 
 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento  penale,  la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale  termine  la  sospensione  cautelare e' revocata di diritto e il dipendente  e'  riammesso  in  servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.
 
 11.  La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella contenuta  nell'art.  30  del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene, pertanto, disapplicata.
 Art. 94
 Norma di rinvio
 
 1.  In  materia  di  conciliazione  e  arbitrato,  si rinvia a quanto previsto   dall'art.   6  CCNQ  del  23  gennaio  2001  e  successive modificazioni, integrazioni o proroghe.
 Art. 95
 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali
 nei luoghi di lavoro
 
 1.  Il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta  contro  le  molestie  sessuali  nei  luoghi  di  lavoro di cui all'art.  47,  viene  adottato  anche  con  riferimento  al personale disciplinato nella presente Sezione.
 
 
 TITOLO X
 TRATTAMENTO ECONOMICO
 
 CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'AREA DEI PROFESSIONISTI
 Art. 96
 Premessa al presente capo
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  riguardano  il trattamento economico del personale ricompreso nell'area dei professionisti.
 Art. 97
 Struttura della retribuzione dell'area dei professionisti
 
 1.  La retribuzione dei professionisti disciplinati nel presente capo -   tenuto  conto  del  conglobamento  della  indennita'  integrativa speciale  nello  stipendio  tabellare  di  cui al successivo art. 98, comma 3 - si articola nelle seguenti voci:
 
 1) stipendio tabellare;
 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 3) indennita' per incarichi di coordinamento;
 4) retribuzione di risultato;
 5) indennita'  e  altre  competenze,  come  previsto  da  specifiche disposizioni;
 6) altri  emolumenti  accessori  previsti  dal  contratto collettivo nazionale.
 
 2.   Il   presente   articolo   sostituisce   l'art.   83   del  CCNL dell'11/10/1996, il quale e', pertanto, disapplicato.
 Art. 98
 Incrementi dello stipendio tabellare dell'area dei professionisti
 
 1.   Gli   stipendi   tabellari  dell'area  dei  professionisti  sono incrementati  tenendo  conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei  due  anni  costituenti  il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto  tra  inflazione  reale  e  programmata del biennio precedente nonche'  delle  ulteriori  risorse  destinate  al  trattamento  fisso derivanti  dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
 
 2.  Ai  sensi  del  comma  1,  gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art.  2  comma  2  del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
 
 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale (IIS)   cessa   di   essere   corrisposta  come  singola  voce  della retribuzione  ed  e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento  non  ha  effetti  diretti  o indiretti sul trattamento economico  complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
 
 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1,  2  e  3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B.
 Art. 99
 Effetti dei nuovi stipendi
 
 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 98 hanno  effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita' alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
 2.  I  benefici  economici  risultanti dall'applicazione dell'art. 98 sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   del   trattamento  di  fine  rapporto,  della  indennita' sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
 3.   II   conglobamento  sullo  stipendio  tabellare  dell'indennita' integrativa  speciale,  di cui all'art. 98, non modifica le modalita' di  determinazione  della  base  di  calcolo  in atto del trattamento pensionistico,  anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
 
 4.  La  disposizione  di  cui  all'art.  98,  comma  3 ha effetti nei confronti   dei  soli  professionisti  destinatari  della  disciplina dell'indennita'  di  anzianita'  di  cui  all'art.  13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con riferimento  ai professionisti in servizio al 1/1/2003 presso ciascun ente,  ai  quali  non  si  applica la predetta disciplina, perche' in regime  di  trattamento  di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale  calcolata  ai  fini  di cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite per tredici mensilita', e' destinata, con decorrenza 1/1/2003,  ad  incrementare  il fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 101.
 Art. 100
 Tredicesima mensilita'
 
 1.  L'ente  corrisponde al personale dell'area dei professionisti con rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita' nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno  stabilito ricorra una festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
 
 2.   L'importo  della  tredicesima  mensilita',  fatto  salvo  quanto previsto  nei commi successivi, e' pari alla retribuzione individuale mensile,  spettante  al  professionista  nel  mese  di  dicembre.  La predetta   retribuzione   e'  costituita  dallo  stipendio  tabellare corrispondente   a   ciascun   livello   di  professionalita',  dalla retribuzione  individuale  di  anzianita'  ove  acquisita  e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati.
 
 3.  Nel  caso  dei  passaggi  di  livello  di  cui  all'art. 85 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
 
 4.  La  tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
 
 5.  Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in   caso   di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno,  la tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un trecentosessantesimo,  per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa  e'  calcolata  con  riferimento alle voci retributive di cui al comma  2  spettanti  al  professionista  nel mese contiguo a servizio intero.
 
 6.  I  ratei  della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e contrattuali vigenti.
 
 7.   Per   i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione  del trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita', relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali vigenti.
 
 8.  La  disciplina  di  cui  al  presente articolo sostituisce quanto previsto  in  materia di tredicesima mensilita' dall'art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.
 Art. 101
 Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell'area dei professionisti
 
 1.  Sono  confermate,  con  le  integrazioni  e  modifiche  di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'art. 42 del CCNL del 16  febbraio  1999 - come integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001  e  dagli artt. 1 e 6, comma 2 del CCNL dell'8 gennaio 2003 - in ordine   alle  modalita'  e  ai  criteri  per  la  quantificazione  e l'utilizzo delle risorse del Fondo dell'area dei professionisti.
 
 2.  Il  Fondo  dell'area  dei  professionisti  di  cui  al comma 1 e' incrementato  dei  seguenti  importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo all'area dei professionisti:
 
 - 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003.
 
 3.  Per  finalita' di semplificazione della struttura retributiva, la contrattazione  integrativa di cui all'art. 80 puo' stabilire criteri e  modalita' per la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennita' previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3 del   CCNL   11/10/1996   -   di   un'unica  indennita'  di  funzione professionale,   connessa   con   l'esercizio   delle   funzioni   di professionista,  finalizzata  a  remunerarne  le  responsabilita',  i rischi,  gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti.
 
 4.  L'indennita'  di  funzione  professionale di cui al comma 3 viene erogata  a  carico  del  fondo di cui al presente articolo. A seguito della   sua  istituzione  cessano  di  essere  corrisposte  le  altre indennita' richiamate nel comma 3.
 
 5.  Le indennita' dei professionisti legali di cui all'art. 19, comma 6  del  CCNL  10/7/1997,  nonche'  le  indennita'  professionali  dei professionisti  di  area diversa da quella legale di cui all'art. 19, comma  7  dello stesso CCNL, corrisposte a carico del fondo di cui al presente  articolo,  sono  incrementate  dei  seguenti  importi annui lordi:
 
 - € 686,40 a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore importo di € 969,80 a decorrere dal 01/01/2003.
 
 CAPO II
 TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'AREA MEDICA
 Art. 102
 Premessa al presente capo
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  riguardano  il trattamento economico del personale ricompreso nell'area medica.
 Art. 103
 Struttura della retribuzione dei medici
 
 1. La retribuzione dei medici disciplinati nel presente capo - tenuto conto  del  conglobamento della indennita' integrativa speciale nello stipendio  tabellare  di  cui  al  successivo  art. 104, comma 3 - si articola nelle seguenti voci:
 
 1) stipendio tabellare;
 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 3) indennita' di specificita' medica;
 4) retribuzione di posizione;
 5) specifico  trattamento  economico  per i medici di seconda fascia con incarico quinquennale;
 6) retribuzione di risultato;
 7) compensi relativi alle condizioni di lavoro nei casi previsti dal CCNL;
 8) altri emolumenti accessori previsti sulla base del presente CCNL.
 
 3. Il presente articolo sostituisce l'art. 11 del CCNL del 14/4/1997, il quale e', pertanto, disapplicato.
 Art. 104
 Incrementi dello stipendio tabellare dei medici
 
 1.  Gli stipendi tabellari dei medici sono incrementati tenendo conto dell'inflazione  programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio  2002-2003,  del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata  del  biennio  precedente nonche' delle ulteriori risorse destinate  al  trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art.  33,  comma  1  della  legge  n.  289  del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
 
 2.  Ai  sensi  del  comma  1,  gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art.  2  comma  2  del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
 
 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale (IIS)   cessa   di   essere   corrisposta  come  singola  voce  della retribuzione  ed  e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento  non  ha  effetti  diretti  o indiretti sul trattamento economico  complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
 
 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1,  2  e  3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B.
 Art. 105
 Effetti dei nuovi stipendi
 
 1.  Le  misure  degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104  hanno  effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine  servizio,  sul  trattamento  di  fine rapporto, sull'indennita' alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
 2.  I  benefici  economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   del   trattamento  di  fine  rapporto,  della  indennita' sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
 3.   Il   conglobamento  sullo  stipendio  tabellare  dell'indennita' integrativa  speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalita' di  determinazione  della  base  di  calcolo  in atto del trattamento pensionistico,  anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
 
 4.  La  disposizione  di  cui  all'art.  104,  comma 3 ha effetti nei confronti    dei    soli    medici   destinatari   della   disciplina dell'indennita'  di  anzianita'  di  cui  all'art.  13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai medici in servizio al 1/1/2003 presso ciascun ente, ai quali  non  si  applica  la predetta disciplina, perche' in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite per  tredici  mensilita',  e'  destinata, con decorrenza 1/1/2003, ad incrementare il fondo dell'area medica di cui all'art. 107.
 Art. 106
 Tredicesima mensilita'
 
 1.  L'ente  corrisponde  ai  medici  con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato  o  a  tempo determinato una tredicesima mensilita' nel mese  di  dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una   festivita'  od  un  sabato  non  lavorativo,  il  pagamento  e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
 
 2.   L'importo  della  tredicesima  mensilita',  fatto  salvo  quanto previsto  nei commi successivi, e' pari alla retribuzione individuale mensile,  spettante  al  medico  nel  mese  di  dicembre. La predetta retribuzione e' costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna   fascia   funzionale,  dalla  retribuzione  individuale  di anzianita'  ove  acquisita  e  da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati.
 
 3.  La  tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
 
 4.  Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in   caso   di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno,  la tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un trecentosessantesimo,  per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa  e'  calcolata  con  riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero.
 
 5.  I  ratei  della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e contrattuali vigenti.
 
 6.   Per   i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione  del trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita', relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali vigenti.
 
 7.  La  disciplina  di  cui  al  presente articolo sostituisce quanto previsto  in  materia di tredicesima mensilita' dall'art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001.
 Art. 107
 Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell'area medica
 
 1.  Sono  confermate,  con  le  integrazioni  e  modifiche  di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'art. 43 del CCNL del 16  febbraio  1999 - come integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001  e dagli artt. 2, 3 e 5 del CCNL dell'8 gennaio 2003 - in ordine alle modalita' e ai criteri per la quantificazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo dell'area medica.
 
 2.  Il  Fondo  dell'area medica di cui al comma 1 e' incrementato dei seguenti  importi  percentuali,  calcolati sul monte salari anno 2001 relativo all'area medica:
 
 - 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003.
 
 3.  Le  componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici - nei  valori  di  cui  all'art.  34,  comma  1, lett. a) e b) del CCNL 10/7/1997,  tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del CCNL  8/1/2003  -  corrisposte  a carico del fondo di cui al presente articolo,  sono  incrementate  dei  seguenti  importi annui lordi per dodici mensilita':
 
 - € 633,60 a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore importo di € 895,20 a decorrere dal 01/01/2003.
 
 
 TITOLO XI
 DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE SECONDA
 Art. 108
 Conferma di discipline precedenti
 
 1.   Al   professionista  riconosciuto,  con  provvedimento  formale, invalido  o  mutilato  per  causa  di  servizio  continua  ad  essere riconosciuto  un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del  2.50%  e  dell'1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data  di presentazione della domanda, a seconda che l'invalidita' sia stata  ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime   due.   Il   predetto  incremento  non  riassorbibile,  viene corrisposto,  per  una  sola  volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.
 
 2.  La  disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei  professionisti  che  abbiano  conseguito il riconoscimento della invalidita'  con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto  di  lavoro.  In  tal caso la domanda puo' essere presentata dall'interessato,  o  eventualmente  dagli  eredi, entro i successivi sessanta  giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come  base  di  calcolo  corrisponde  a  quello  dell'ultimo  mese di servizio.
 
 3.  Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale   e  non  contrattuale  sin  qui  applicata  dagli  enti spettante  ai  mutilati  e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti  di  guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
 
 4.  Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei  sottoelencati CCNL nelle parti  non  disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative  specifiche  tipologie  professionali  quadriennio normativo 1994-1997  e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996; accordo  attuativo  dell'art.  94  del  CCNL  relativo all'area della dirigenza  e  delle  specifiche  tipologie  professionali ricompresse nella  stessa  area  di  contrattazione,  sottoscritto il 14/04/1997; accordo  per  l'adeguamento  della  normativa  in  materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del  ccnl  6/7/1995,  sottoscritto  il  24/4/1997; CCNL personale con qualifica  dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali biennio   economico   1996-1997,   sottoscritto  il  10/7/1997;  CCNL personale  non  dirigente  quadriennio  normativo 1998-2001 e biennio economico  1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del  CCNL  personale  non  dirigente  del  16/2/1999, sottoscritto il 14/2/2001;  CCNL personale non dirigente biennio economico 2000-2001, sottoscritto   il   14/3/2001;   contratto   collettivo   integrativo sottoscritto   l'8/1/2003   relativo   al   personale  dell'area  dei professionisti  e  dell'area  medica del comparto degli enti pubblici non  economici  in  attuazione  dell'art.  33  del  CCNL stipulato il 16/02/1999.
 
 Tabella A
 
 Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
 
 =====================================================================
 |    Posizione    | dal 1° gennaio  |  dal 1° gennaio
 Area     |    economica    |      2002       |       2003 =====================================================================
 |  II livello -   |                 |
 |   tempo pieno   |      96,30      |      90,10 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |      pieno      |      76,30      |      71,40 ---------------------------------------------------------------------
 MEDICA    |                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |  II livello -   |                 |
 | tempo definito  |      72,10      |      67,50 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |    definito     |      54,60      |      51,10 ---------------------------------------------------------------------
 |   II livello    |                 |
 |  differenziato  |     100,70      |      94,20 --------------------------------------------------------------------- PROFESSIONISTI|                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |    I livello    |                 |
 |  differenziato  |      84,20      |      78,80 ---------------------------------------------------------------------
 |  Livello base   |      66,20      |      61,90
 
 Tabella B
 
 Nuova retribuzione tabellare annua Valori in Euro per 12 mensilita'
 
 =====================================================================
 |    Posizione    | dal 1° gennaio  |  dal 1° gennaio
 Area     |    economica    |      2002       |     2003 (*) =====================================================================
 |  II livello -   |                 |
 |   tempo pieno   |    28.312,97    |    36.441,61 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |      pieno      |    21.379,69    |    28.854,88 ---------------------------------------------------------------------
 MEDICA    |                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |  II livello -   |                 |
 | tempo definito  |    19.701,42    |    27.288,48 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |    definito     |    13.619,82    |    20.656,00 ---------------------------------------------------------------------
 |   II livello    |                 |
 |  differenziato  |    29.024,77    |    37.146,22 --------------------------------------------------------------------- PROFESSIONISTI|                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |    I livello    |                 |
 |  differenziato  |    23.271,76    |    31.062,46 ---------------------------------------------------------------------
 |  Livello base   |    16.982,74    |    24.411,27
 
 (1)   Il  valore  a  decorrere  dal  1.1.2003  comprende  ed  assorbe l'Indennita' Integrativa Speciale.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
 Le parti, in analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL  del  5  aprile  2001,  confermano  che  gli enti o agenzie, nel conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  dovranno  attenersi ai criteri generali di cui all'art. 20, commi 2 e 8.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 
 Con riferimento all'art. 10, le parti auspicano che venga valutata la possibilita'  di  una operativita' congiunta dei comitati per le pari opportunita'  istituiti  per  il  personale  del  comparto  e  per la dirigenza.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 
 Con  riferimento  all'art.  25,  comma  1,  primo  alinea,  le  parti precisano  che  gli  otto  giorni  di  assenza  dallo stesso previsti possono  essere  fruiti  anche in caso di partecipazione a congressi, convegni,  seminari  in  qualita' di relatore oppure per attivita' di formazione.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 
 Con  riferimento  all'art.  35, le parti si danno reciprocamente atto che,  fra  i  tentativi  da  esperire per evitare le dichiarazioni di eccedenza,  assumono particolare rilievo, nel rispetto delle esigenze di  tutela dei dirigenti, quelli diretti a rinvenire prioritariamente incarichi  vacanti  nelle  altre  strutture  degli enti o agenzie o a favorire  il  collocamento  fuori  ruolo  o  in  comando presso altre pubbliche amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero, infine,  a  valutare  la  possibilita'  del  ricorso alla risoluzione consensuale.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 
 Le  parti, tenuto conto che la disciplina del recesso di cui all'art. 41 richiede ulteriori approfondimenti, prendono atto della necessita' di   riesaminare  la  materia  nella  prossima  tornata  contrattuale (2006-2009)  al  fine di verificare l'esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali   eventualmente  consolidatisi  al  riguardo  e  di rinvenire  una soluzione concordata che sia rispettosa della tutela e delle  garanzie dei dirigenti pubblici, nonche' della funzionalita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
 
 In  relazione  all'art.  62,  le  parti  si  danno  atto  che, con la locuzione    "livello    dirigenziale",    hanno   inteso   riferirsi all'articolazione  dei  dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d. lgs. n.165/2001.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 
 Le  parti  prendono  atto dell'opportunita' che siano previste idonee azioni positive al fine di contrastare la diffusione del fenomeno del mobbing.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 
 In  relazione  a quanto previsto in materia di norme disciplinari dei professionisti  dall'art. 40, comma 2 del CCNL 16/2/1999, le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di adeguare ed aggiornare le relative  disposizioni,  anche  al fine di tener conto delle funzioni dei professionisti e delle specifiche condizioni di svolgimento della loro  attivita'.  In  relazione  a  quanto sopra e tenuto conto della necessita'  di effettuare mirati approfondimenti sul tema, concordano sul rinvio ad apposita sessione negoziale, da avviare entro 90 giorni dalla   sottoscrizione   del   presente   CCNL,  della  revisione  ed aggiornamento  della  relativa disciplina, in coerenza con l'esigenza indicata.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
 
 In  relazione  agli  incrementi sui fondi della dirigenza di cui agli artt. 52 comma 5 e 59, comma 5, le parti chiariscono che, ai fini del calcolo  del  monte  salari  sui  cui  applicare  le  percentuali  di incremento  indicate,  sono  considerati anche, in quanto destinatari del  presente contratto, gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
 
 Con  riferimento  all'art.  45,  comma  2,  le  parti  concordano nel ritenere  che,  ai fini del prolungamento della sospensione, l'ente o agenzia  debba  tenere in particolare conto l'eventuale intervento di una sentenza di assoluzione prima della pronuncia definitiva.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
 
 Le  parti concordano nel ritenere che, ai fini della liquidazione del trattamento  di  fine  servizio  comunque  denominato,  il  dirigente transitato  nei  ruoli  di  altro ente o amministrazione a seguito di concorso  pubblico,  corso-concorso,  conferimento  di incarico o per altre cause diverse dalla mobilita', ha diritto a far valere l'intera anzianita'  di servizio, previa riunione delle anzianita' di servizio complessivamente   riconosciute.   Per   le  finalita'  anzidette,  i trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti possono essere riversati   dal  dirigente  all'ente  di  appartenenza,  al  lordo  e maggiorati dell'interesse legale.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
 
 Le parti concordano nel ritenere che gli enti pubblici non economici, nel  disciplinare  la  corresponsione dei compensi professionali agli avvocati ai sensi dell'ad. 6, comma 1 del CCNL 8/1/2003, utilizzino i criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
 
 Le parti riconfermano l'obiettivo, da conseguire nel prossimo rinnovo contrattuale  relativo al quadriennio 2006-2009, della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
 
 Le  parti  si  danno  reciprocamente atto della esigenza di procedere alla definizione di un testo unificato delle disposizioni relative ai professionisti,  con  particolare  riferimento al personale dell'area medica,  che consenta una raccolta sistematica delle disposizioni dei precedenti  CCNL  ad  essi  applicabili,  con eventuale ricorso ad un gruppo di esperti.
 
 ALLEGATO N. 1
 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
 NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
 Art.1
 (Definizione)
 
 1.  Per  molestia  sessuale  si  intende  ogni  atto  o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
 Art. 2
 (Principi)
 
 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
 
 a) e'  inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 b) e'  sancito  il  diritto  delle  lavoratrici  e dei lavoratori ad essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria liberta' personale;
 c) e'   sancito   il  diritto  delle  lavoratrici/dei  lavoratori  a denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
 d) e'  istituita  la  figura  della  Consigliera/del  Consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94,  e  denominata/o  d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene  garantito  l'impegno  degli  enti  o  agenzie a sostenere ogni dirigente   che  si  avvalga  dell'intervento  della  Consigliera/del Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire, mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
 e) viene  garantito  l'impegno  dell'ente  o dell'agenzia a definire preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere  gli enti o le agenzie individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
 f) e'   assicurata,   nel   corso   degli  accertamenti,  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
 g) nei  confronti  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  autori di molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili   ed  i  presupposti,  un'apposita  tipologia  di  infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti  sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
 h) l'ente  o  l'agenzia  si  impegna  a  dare  ampia informazione, a fornire   copia   ai   propri   dirigenti,  del  presente  Codice  di comportamento  e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
 
 2.  Per  i dirigenti e per i professionisti il predetto comportamento costituisce  elemento  negativo  di  valutazione  con  le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
 Art. 3
 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
 
 1.  Qualora  si  verifichi  un atto o un comportamento indesiderato a sfondo  sessuale  sul  posto di lavoro la dirigente/il dirigente o il professionista  potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
 
 2.  L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi in   tempi   ragionevolmente   brevi  in  rapporto  alla  delicatezza dell'argomento affrontato.
 
 3.   La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve  possedere  adeguati requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli  Enti  o dalle agenzie, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dirigente/al dirigente o al professionista oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
 Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
 
 1.  La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente o il professionista  oggetto  di  molestie  sessuali lo ritenga opportuno, interviene  al  fine  di  favorire il superamento della situazione di disagio  per  ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche'  offende,  crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
 
 2.  L'intervento  della  Consigliera/del  Consigliere  deve  avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
 Art. 5
 (Denuncia formale)
 
 1.  Ove  la  dirigente/il dirigente o il professionista oggetto delle molestie  sessuali  non  ritenga  di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento   indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale denuncia,  con  l'assistenza  della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al  dirigente  o  responsabile dell'ufficio di appartenenza che  sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
 
 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
 
 3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
 
 4.  Nel  rispetto  dei  principi  che informano la legge n. 125/1991, qualora  l'ente o l'agenzia, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con  le  OO.SS.  e  sentita  la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative  ritenute  di  volta  in  volta  utili  alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente  di  lavoro  in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
 
 5.  Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e  nel  caso  in  cui  l'ente  o l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare  ritenga  fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha  la  possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di  essere  trasferito  altrove  in  una  sede  che  non gli comporti disagio.
 
 6.  Nel  rispetto  dei  principi  che  informano  la legge n. 125/91, qualora  l'ente  o  l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare non  ritenga  fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle Organizzazioni  Sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
 Art. 6
 (Attivita' di sensibilizzazione)
 
 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli enti o  le  agenzie dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
 
 2.   L'ente  o  l'agenzia  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
 
 3.  Sara' cura degli enti o delle agenzie promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
 
 4.  Verra'  inoltre  predisposto  del materiale informativo destinato alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
 
 5.  Sara'  cura  dell'ente  o  dell'agenzia  promuovere  un'azione di monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
 
 6.  L'ente o l'agenzia e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per  l'adozione  del  presente  Codice si impegnano ad incontrarsi al termine  del  primo  anno  per  verificare  gli  esisti  ottenuti con l'adozione  del  Codice  di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere   alle  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  ritenute necessarie.
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 
 L'ANMI  INAIL,  preso  atto dell'inadeguatezza del presente contratto che,  anche  contraddicendo  l'atto  di  indirizzo  del  comitato  di settore,  non  fornisce  indispensabili  chiarimenti  in  ordine allo status   giuridico   del   personale  medico  dipendente  degli  enti previdenziali;  ritenuto  che  la  negoziazione  non ha consentito un adeguato  approfondimento  omettendo  di  presentare l'articolato nel tavolo  tecnico  appositamente costituito, appone la propria firma in calce  allo stesso al solo fine di tutelare i propri iscritti in sede di  contrattazione  decentrata  e  di  ridurre al minimo i gravissimi disagi che ne potranno conseguire in sede di applicazione.
 
 L'articolato   contrattuale,   infatti,  non  tiene  in  alcun  conto l'evoluzione  del  ruolo  degli  enti  previdenziali, e dell'INAIL in particolare,  nell'integrazione  con  il Servizio Sanitario Nazionale relativamente  alla  prevenzione, reinserimento sociale ed erogazione di  prestazioni  di  alto  profilo  sanitario  per  i  lavoratori e i cittadini tutti.
 
 L'ANMI  si  riserva  di verificare in ogni sede la legittimita' delle previsioni   contrattuali   ed   eventualmente   di  percorrere  ogni iniziativa   politica   e   giudiziaria   al   fine  di  evitare  che rappresentino  un  grave  pregiudizio per gli interessi legittimi dei lavoratori degli enti. Nello specifico l'ANMI INAIL contesta:
 
 - la  genericita'  e  l'indeterminatezza  dell'articolo  90, comma 2 laddove,  nel  richiamare  le  norme  vigenti  non ne fornisce alcuna indicazione;
 - la  contraddittorieta'  dell'art.  80,  comma 3 nella parte in cui limita   i   contratti   collettivi  integrativi  agli  strumenti  di contrattazione  annuale  e  pluriennale  pur  riferendosi  ad  epoche storiche gia' ampiamente trascorse.
 
 F.to
 Alfredo Cristiano
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 
 La  RDB  PI-FEMEPA,  preso atto del testo liquidato dall'ARAN, per la parte attinente l'area medica, testo che peraltro non risulta congruo con  quanto  indicato  dal  comitato  di  settore,  reputa  del tutto inadeguato il contratto collettivo nazionale di lavoro ed i contenuti contrattuali e normativi in esso contenuti.
 
 Reputa  di  difficile  applicazione in sede di contrattazione di ente codesto  CCNL privo di puntuali riferimenti allo status giuridico, al reclutamento,  e  agli  ulteriori  elementi  qualificanti il percorso professionale  dei  medici, ritenendolo non completo ed inapplicabile alla realta' organizzativa e funzionale degli enti.
 
 L'articolato   contrattuale,   infatti,  non  tiene  in  alcun  conto l'evoluzione   del   ruolo   dei   medici   all'interno   degli  enti previdenziali,  nel  riferimento  al  Servizio Sanitario Nazionale ed alle  norme  che  hanno regolato, sinora, il percorso di carriera dei medici previdenziali.
 
 Analoghe   considerazioni   vengono   espresse   per  quanto  attiene l'insufficiente  articolato  relativo alla sezione dei professionisti con specifico riferimento ai livelli ed ai relativi contingentamenti.
 
 RDB  PI,  comunque, reputa di dover sottoscrivere il presente accordo al  solo  fine di partecipazione e tutela dei propri iscritti in sede di  trattativa  decentrata e nell'estensione di quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 14
 F.to
 Francesco Ammaturo
 Massimo Briguori
 
 CONFEDIR
 
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dirigenza Area VI
 agenzie fiscali ed enti pubblici non economici
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 
 La  CONFEDIR  non  sottoscrive  il  contratto collettivo nazionale di lavoro  dei dirigenti delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici  in  quanto ritiene che la contrattazione non abbia risolto alcuni  nodi  fondamentali  del  rapporto  di  lavoro delle categorie dirigenziali   interessate.   Tale  situazione  e'  stata  certamente determinata  dalla  non  omogenea composizione dell'area contrattuale che  la  CONFEDIR  evidenzio'  con  una  specifica  nota a verbale in occasione   dell'Accordo   quadro   sulla   composizione  delle  aree contrattuali della dirigenza del 23 settembre 2004.
 
 Tra gli aspetti di maggiore rilevanza, la CONFEDIR ritiene che:
 
 - non  sia  stato  risolto  il  problema della proroga dell'incarico dirigenziale alla sua naturale scadenza;
 - si  sia  voluto  normare,  anziche'  eliminare,  con l'art.62, una patologia  della  pubblica  amministrazione,  consentendo  il  doppio lavoro   del  dirigente  a  fronte  di  un  irrisorio  riconoscimento economico;
 - la clausola di salvaguardia prevista dall'art.63 non configuri una tutela  reale  in  quanto consente all'amministrazione di imporre una mobilita' discrezionale e, quindi, pericolosa;
 - la   tutela   del  dirigente,  nell'ipotesi  di  recesso  prevista dall'art.41,  sia  insufficiente,  come riconosciuto da una specifica dichiarazione congiunta,-
 - non  sia  stata  chiarita  l'autonomia  anche  organizzativa delle strutture professionali;
 - si  sarebbe dovuta attuare la ricollocazione dei Professionisti su due   livelli  come  previsto  anche  dalla  dichiarazione  congiunta formulata nel precedente CCNL 8 gennaio 2003;
 - si   sarebbe   dovuto   superare   il   vincolo   dei  contingenti nell'organico   dei   livelli   dei  Professionisti  che  attualmente impedisce  il  naturale  sviluppo  della carriera e si sarebbe dovuta rivedere per intero la disciplina per il conferimento degli incarichi di coordinamento;
 - il  rapporto  di  lavoro  dei  medici  debba essere raccordato con quello  dei  colleghi  del  SSN  per  diversi aspetti tra i quali, ad esempio, l'ECM;
 
 La CONFEDIR, quindi, non sottoscrive il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
 Roma 1° agosto 2006
 
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Roberto Confalonieri
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