| In  data  1° agosto 2006 alle ore 12.15 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: 
 L'ARAN:
 
 nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (f.to) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 
 ===================================================================== Organizzazioni        |                      |    Confederazioni Sindacali             |                      |       Sindacali ===================================================================== Epne                  |CGIL FP ...(f.to)     | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |CGIL ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |CGIL FP...(f.to)      | --------------------------------------------------------------------- Epne                  |CISL FPS ...(f.to)    | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |CISL ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |CISL FPS (f.to)       | --------------------------------------------------------------------- Epne                  |UIL PA ...(f.to)      | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |UIL ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |UIL PA ...(f.to)      | --------------------------------------------------------------------- Epne                  |CSA (f.to)            |CISAL (non f.to) --------------------------------------------------------------------- Epne                  |CIDA FENDEP ... (f.to)| ---------------------------------------------------------------------
 |                      |CIDA ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Agenzie Fiscali       |CIDA/UNADIS ...(f.to) | ---------------------------------------------------------------------
 |CONFSAL-UNSA ...      | Agenzie Fiscali       |(f.to)                |CONFSAL ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Epne                  |RDB PI ... (f.to)     |RDB CUB ... (f.to) --------------------------------------------------------------------- Epne                  |ANMI INAIL ... (f.to) |
 
 Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per  il  personale  dirigente  dell'Area  VI per il biennio economico 2004-2005
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
 
 1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale  dirigente  di  prima  e di seconda fascia, con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a tempo determinato, appartenente all'Area  VI  della  dirigenza  di  cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto  collettivo  nazionale  quadro del 23 settembre 2004 per la definizione  delle  autonome  aree di contrattazione della dirigenza, dipendente dagli enti e dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti  pubblici  non economici. L'ambito contrattuale comprende anche, secondo  quanto  stabilito  dall'art. 3, comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti  degli  enti  pubblici  non  economici,  i  quali sono collocati,  nel  rispetto  della  distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
 
 2.  Il  presente  contratto  si articola in due parti: la parte prima contiene  le  disposizioni  applicabili ai dirigenti dell'Area VI; la parte  seconda  -  identificata  come  "sezione  separata"  ai  sensi dell'art.  3,  comma  1  del  CCNQ  23  settembre  2004 - contiene le disposizioni  applicabili  ai soli professionisti degli enti pubblici non economici.
 
 3.  Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre  2005  e  concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 
 4.   Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di stipulazione,  salvo  diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione  si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto   da   parte   dei   soggetti   negoziali   a  seguito  del perfezionamento  delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 5.  Per  quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
 
 PARTE I
 DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA
 Art. 2
 Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
 
 1.  Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi  dell'art. 50 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio  economico 2002-2003 nella misura annua lorda di € 48.989,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza  dalle  date  sottoindicate,  dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 
 - dal 1/1/2004: di € 69,00;
 - dal 1/1/2005: di € 111,00.
 
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  1  il  nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a  regime  dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2005 e' rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilita'.
 
 3. Ai fini della completa applicazione dell'art. 48, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, la   retribuzione   di   posizione   parte   fissa  ivi  definita  e' rideterminata  negli  importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 
 - dal 1/1/2004: in € 32.336,69;
 - dal 1/1/2005: in € 33.633,40.
 
 4.  Resta  confermata la retribuzione individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
 
 5.  Il  trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale, negli importi in  godimento  dai  dirigenti in servizio nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
 Art. 3
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita' alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 
 3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine  rapporto,  dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista  dall'art.  2122  del  cod.  civ.  si  considerano  solo gli scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la  retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli interessati.
 
 4.  All'atto  del  conferimento  di  incarico di livello dirigenziale generale  e'  conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 4
 Fondo per il finanziamento della retribuzione
 di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia
 
 1.  Il fondo di cui all'art. 52 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e' ulteriormente incrementato dei  seguenti  importi  percentuali,  calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di prima fascia:
 
 - 1,36% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 1,41% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 
 2.  Le  risorse  di  cui  al  primo  e  secondo  alinea  del comma 1, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3.
 Art. 5
 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
 
 1.  Lo  stipendio  tabellare, definito ai sensi dell'art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nella  misura  annua  lorda  di € 38.296,98, comprensivo del rateo di tredicesima  mensilita',  e'  incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate,  dei  seguenti  importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 
 - dal 1/1/2004: di € 60,00;
 --dal 1/1/2005: di € 81,00.
 
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  1,  il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2005 e' rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilita'.
 
 3.   Per   i   dirigenti   di   seconda  fascia  la  retribuzione  di posizione-parte fissa, definita ai sensi dell'art. 53 del CCNL per il quadriennio  normativo  2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nella misura  annua  lorda  di  €  10.339,77,  comprensiva  del rateo della tredicesima  mensilita',  e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi  di  tredicesima  mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 
 - dal 1/1/2004: in € 10.859,77;
 - dal 1/1/2005: in € 11.262,77.
 
 4.  Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli eventuali  assegni  ad  personam,  ove  acquisiti  e spettanti, nella misura in godimento.
 
 5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe  le misure dell'indennita' integrativa speciale, nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.
 
 6.  In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori  dei  concorsi  per  esami  per l'accesso alla qualifica di dirigente  spetta,  sino  al  conferimento  del  primo  incarico,  la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
 Art. 6
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione dell'art. 5 hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita' alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 
 3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti dell'indennita'  di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine  rapporto,  dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista  dall'art.  2122  del  cod.  civ.  si  considerano  solo gli scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la  retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli interessati.
 
 4.   All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica  dirigenziale,  e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 7
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
 e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
 
 1.  Per  gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all'art. 59 del  CCNL  per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003   e'   ulteriormente   incrementato  dei  seguenti  importi percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2003  relativo  ai dirigenti di seconda fascia:
 
 - 1,06% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 1,15% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005.
 
 2.  Le  risorse  di  cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi  della  retribuzione  di  posizione  -  parte fissa di cui all'art. 5, comma 3 e, per la parte residuale, al finanziamento della retribuzione  di  posizione  parte  variabile, secondo i criteri e le modalita'  di  cui  agli artt. 55 e 56 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005  e  biennio economico 2002-2003, nonche' della retribuzione di  risultato  secondo  i  criteri  e le modalita' di cui all'art. 58 dello stesso CCNL.
 
 3.  Per  le agenzie fiscali, il fondo di cui all'art. 59 del CCNL per il  quadriennio  normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e' ulteriormente   incrementato   dei   seguenti   importi  percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
 
 - 0,74% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,83% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 
 4.  Le  risorse  di  cui  al  primo  e  secondo  alinea  del comma 3, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all'art. 5, comma 3.
 Art. 8
 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia
 preposti ad uffici dirigenziali non generali
 
 1.  Gli  enti  o  agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce  -  i  valori  economici  della retribuzione di posizione delle funzioni  dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri  di  cui  all'art.  55  del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
 
 2. In ciascun ente o agenzia, l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni  di  posizione  viene  operata  sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
 
 a) il  rapporto  tra  la  retribuzione di posizione massima e quella minima  attribuite  non  puo'  comunque  essere  inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
 b) la  retribuzione  della  o delle posizioni intermedie deve essere collocata   in  modo  proporzionato  all'interno  delle  retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
 
 3.  La  retribuzione  di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti  valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo  di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 5, comma 3 a un massimo di € 44.832,47.
 Art. 9
 Clausola speciale
 
 1.  Per i dirigenti delle agenzie fiscali, a decorrere dal 31/12/2005 il valore economico del buono pasto di cui all'art. 2 dell'accordo di cui  all'art.  77  del  CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 (relativo all'attribuzione di buoni pasto al   personale   con   qualifica   di   dirigente   dipendente  dalle amministrazioni  del  comparto  dei Ministeri sottoscritto 1'8 aprile 1997) e' rideterminato in € 7,00.
 
 
 PARTE II
 DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI
 DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
 Art. 10
 Incrementi dello stipendio tabellare
 
 1.  Gli  stipendi  tabellari  del  personale ricompreso nell'area dei professionisti  e  nell'area  medica,  come stabiliti rispettivamente dall'art.  102  e dall'art. 108 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005  e  biennio  economico  2002-2003,  sono incrementati degli importi   mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
 
 2.  Gli  importi  annui  lordi  degli  stipendi  tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 Art. 11
 Effetti dei nuovi stipendi
 
 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 10 hanno  effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita' alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 
 2.  I  benefici  economici  risultanti dall'applicazione dell'art. 10 sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,   del   trattamento  di  fine  rapporto,  della  indennita' sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
 3. Si conferma quanto previsto dall'art. 98, comma 3 e dall'art. 104, comma  3  del  CCNL  per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
 Art. 12
 Fondo dell'area dei professionisti
 
 1. Il Fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 101 del CCNL per  il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e' incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo all'area dei professionisti:
 
 a) 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
 b) ulteriore 0,80% a decorrere dal 01/01/2005.
 
 2.   Le   indennita'   dei  professionisti  legali  e  le  indennita' professionali  dei professionisti di area diversa da quella legale di cui  all'art.  101,  comma  5  del  CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005  e  biennio  economico  2002-2003, corrisposte a carico del fondo  di  cui  al  presente articolo, sono incrementate, a decorrere dall'1/1/2004, di un importo annuo lordo pari a € 703,30.
 Art. 13
 Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli
 differenziati di professionalita'
 
 1.  I  contingenti  di  cui  all'art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi  ai  livelli  di professionalita', sono cosi' rideterminati, con oneri a carico del presente CCNL:
 
 a) livello base: 10%;
 b) primo livello differenziato: 50%;
 c) secondo livello differenziato: 40%.
 
 2.  La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalita', contrattualmente  finanziata,  implica lo svolgimento delle procedure di  cui  all'art.  85,  comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005  e biennio economico 2002-2003 per il conferimento di tutte le posizioni attribuibili nel primo e nel secondo livello.
 
 3.  In relazione a quanto previsto al comma 2, gli enti definiscono i criteri  e  le  procedure di cui all'art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio  normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, entro sei  mesi  dalla  sottoscrizione  del  presente  CCNL. Qualora non vi provvedano  nel  termine  indicato, in sede di prima applicazione del presente  CCNL,  le  selezioni  sono  effettuate  utilizzando  i soli criteri  di  cui all'art. 85, comma 5, lett. a) e comma 6, lett. a) e b)  del  CCNL  per  il  quadriennio  normativo  2002-2005  e  biennio economico 2002-2003.
 
 4. In sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli enti   -  con  decorrenza  31/12/2005  e  a  valere  dall'1/1/2006  - attribuiscono  i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo espletamento delle relative procedure.
 
 5. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 10/7/1997, che viene pertanto disapplicato.
 Art. 14
 Fondo dell'area medica
 
 1.  Il  Fondo  dell'area  medica  di cui all'art. 107 del CCNL per il quadriennio  normativo  2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003 e' incrementato  dei  seguenti  importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo all'area medica:
 
 - 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,93% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 
 2.  Le  componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici - nei  valori  di cui all'art. 107, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo  2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003 - corrisposte a carico  del  fondo  di cui al presente articolo, sono incrementate, a decorrere  dall'1/1/2004,  di  un  importo  annuo  lordo  per  dodici mensilita' pari a € 649,20.
 
 Tabella A
 
 Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
 
 =====================================================================
 |    Posizione    | dal 1° gennaio  |  dal 1° gennaio
 Area     |    economica    |      2004       |       2005 =====================================================================
 |  II livello -   |                 |
 |   tempo pieno   |      63,80      |      92,60 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |      pieno      |      50,50      |      73,30 ---------------------------------------------------------------------
 MEDICA    |                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |  II livello -   |                 |
 | tempo definito  |      47,80      |      69,30 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |    definito     |      36,20      |      52,50 ---------------------------------------------------------------------
 |   II livello    |                 |
 |  differenziato  |      66,60      |      96,70 --------------------------------------------------------------------- PROFESSIONISTI|                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |    I livello    |                 |
 |  differenziato  |      56,70      |      80,80 ---------------------------------------------------------------------
 |  Livello base   |      44,50      |      63,50
 
 Tabella B
 
 Nuova retribuzione tabellare annua Valori in Euro per 12 mensilita'
 
 =====================================================================
 |    Posizione    | dal 1° gennaio  |  dal 1° gennaio
 Area     |    economica    |      2004       |       2005 =====================================================================
 |  II livello -   |                 |
 |   tempo pieno   |    37.207,21    |    38.318,41 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |      pieno      |    29.460,88    |    30.340,48 ---------------------------------------------------------------------
 MEDICA    |                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |  II livello -   |                 |
 | tempo definito  |    27.862,08    |    28.693,68 ---------------------------------------------------------------------
 |I livello - tempo|                 |
 |    definito     |    21.090,40    |    21.720,40 ---------------------------------------------------------------------
 |   II livello    |                 |
 |  differenziato  |    37.945,42    |    39.105,82 --------------------------------------------------------------------- PROFESSIONISTI|                 |                 | ---------------------------------------------------------------------
 |    I livello    |                 |
 |  differenziato  |    31.742,86    |    32.712,46 ---------------------------------------------------------------------
 |  Livello base   |    24.945,27    |    25.707,27
 |