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| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243 |  | Regolamento  concernente  termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze  alle  vittime  del  dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini  della  progressiva  estensione  dei  benefici  gia' previsti in favore  delle  vittime  della  criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
 Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
 Vista   la   legge   23 novembre   1998,   n.   407,  e  successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
 Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  ed  in  particolare l'articolo 82;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.   461,   recante   semplificazione   dei   procedimenti   per   il riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
 Visto  il  decreto-legge  4 febbraio  2003,  n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
 Visto  il  decreto-legge  28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
 Ritenuto  di  dover  disciplinare  i  termini  e  le  modalita'  di attuazione  dell'articolo 1  della  citata legge 23 dicembre 2005, n. 266,  relativamente  ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della  progressiva  estensione  dei  benefici gia' previsti in favore delle  vittime  della  criminalita' e del terrorismo alle vittime del dovere,   come  individuate  in  disposizione,  ovvero  ai  familiari superstiti,  nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;
 Ravvisata   la   necessita'   di   acquisire,   per   la   puntuale identificazione  dei  beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Emana
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 a) per  benefici  e  provvidenze  le  misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
 b) per  missioni  di  qualunque natura, le missioni, quali che ne siano   gli   scopi,  autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
 c) per   particolari   condizioni  ambientali  od  operative,  le condizioni  comunque  implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente  a  maggiori  rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
 
 
 
 NOTE
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 565 della
 legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2006):
 «565.  Con  regolamento da emanare entro novanta giorni
 dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge ai
 sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
 il  Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  sono disciplinati i termini e le modalita'
 per  la  corresponsione  delle provvidenze, entro il limite
 massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui
 ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   87  della  Costituzione  della  Repubblica
 italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
 Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
 decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge».
 - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564
 della legge 23 dicembre 2005, n. 262:
 «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
 gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
 del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
 sensi  dei  commi 563  e 564, e' autorizzata la spesa annua
 nel  limite  massimo  di 10 milioni di euro a decorrere dal
 2006.
 -  563.  Per  vittime  del  dovere  devono intendersi i
 soggetti  di  cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o
 che  abbiano  subito un'invalidita' permanente in attivita'
 di  servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto
 per  effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
 eventi verificatisi:
 a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
 b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
 c) nella   vigilanza   ad   infrastrutture  civili  e
 militari;
 d) in operazioni di soccorso;
 e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
 f) a  causa  di  azioni  recate nei loro confronti in
 contesti    di    impiego    internazionale   non   aventi,
 necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
 564.  Sono  equiparati  ai soggetti di cui al comma 563
 coloro  che  abbiano  contratto  infermita' permanentemente
 invalidanti  o alle quali consegua il decesso, in occasione
 o  a  seguito  di  missioni di qualunque natura, effettuate
 dentro   e   fuori   dai  confini  nazionali  e  che  siano
 riconosciute   dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le
 particolari condizioni ambientali od operative.».
 Per il comma 565 della stessa legge, vedi nella nota al
 titolo.
 -  La  legge  13 agosto  1980,  n.  466, reca «Speciali
 elargizioni  a favore di categorie di dipendenti pubblici e
 di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».
 -  La  legge  20 ottobre  1990,  n.  302, reca «Norme a
 favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
 organizzata».
 -  La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca «Nuove norme
 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
 organizzata».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
 1999,  n.  510,  e'  intitolato  «Regolamento recante nuove
 norme  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e della
 criminalita' organizzata».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  82  della  legge
 23 dicembre  2000,  n. 388, (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2001):
 «Art.  82  (Disposizioni  in  favore  delle vittime del
 terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata).  -  1. Al
 personale  di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
 466,  ferito  nell'adempimento del dovere a causa di azioni
 criminose,  ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
 nelle  medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della
 legge  20 ottobre  1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
 dal  1° gennaio  1990, l'applicazione dei benefici previsti
 dalla   citata   legge  n.  302  del  1990  e  dalla  legge
 23 novembre 1998, n. 407.
 2.  Non  sono  ripetibili le somme gia' corrisposte dal
 Ministero  dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
 in  esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
 delle  persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
 riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno
 bianca".  Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
 limite  complessivo  di  6.500  milioni di lire, a definire
 consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
 in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
 danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
 al medesimo gruppo criminale.
 3.  Il  Ministero  della difesa e' autorizzato, fino al
 limite  complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
 miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
 definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
 di  legge  in  materia,  ogni  lite in corso con le persone
 fisiche  che  hanno  subito  danni  a seguito del naufragio
 della  nave  "Kaider  I  Rades A451" avvenuto nel canale di
 Otranto il 28 marzo 1997.
 4.  Gli  importi  gia' corrisposti a titolo di speciale
 elargizione  di  cui  alla  legge 13 agosto 1980, n. 466, e
 successive   modificazioni,   ai   superstiti  di  atti  di
 terrorismo,  che  per  effetto  di ferite o lesioni abbiano
 subito  una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
 cento  della  capacita'  lavorativa  o  che  comunque abbia
 comportato  la  cessazione  dell'attivita' lavorativa, sono
 soggetti   a   riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento
 previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
 benefici  di  cui  alla  medesima  legge  n.  302 del 1990,
 spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
 in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
 della   legge   13 agosto   1980,   n.  466,  e  successive
 modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
 in  quanto  unici  superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
 infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
 non a carico.
 5.  I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
 302,  e  dalla  legge  23 novembre  1998, n. 407, in favore
 delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
 organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
 6.  Per  la  concessione di benefici alle vittime della
 criminalita'  organizzata  si applicano le norme vigenti in
 materia   per  le  vittime  del  terrorismo,  qualora  piu'
 favorevoli.
 7.  All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
 comma 1,   dopo   le   parole:   "l'eventuale  involontario
 concorso"  sono  inserite  le  seguenti:  ",anche di natura
 colposa,".
 8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
 si  applicano  anche  in  presenza di effetti invalidanti o
 letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
 Stato  in  relazione  al  rischio del verificarsi dei fatti
 delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
 medesima.
 9.  Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
 le seguenti modificazioni:
 a) all'art.  2,  comma 1, dopo le parole: "nonche' ai
 superstiti  delle  vittime  di  azioni  terroristiche" sono
 inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";
 b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli
 orfani  e  ai  figli  delle  vittime  del  terrorismo" sono
 inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata"».
 -  Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito,
 con  modificazioni,  dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, reca
 «Disposizioni   urgenti   in   favore   delle  vittime  del
 terrorismo e della criminalita' organizzata».
 -   Il   decreto-legge   28 novembre   2003,   n.  337,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 dicembre
 2003,  n.  369,  reca «Disposizioni urgenti in favore delle
 vittime   militari   e  civili  di  attentati  terroristici
 all'estero».
 -  La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca «Nuove norme in
 favore  delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
 matrice».
 Nota all'art. 1:
 -  Per  la  legge  13 agosto  1980,  n.  466,  la legge
 20 ottobre  1990, n. 302, la legge 23 novembre 1998, n. 407
 e la legge 3 agosto 2004, n. 206, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione
 1.  Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per la  corresponsione  delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata,   stabilito   dall'articolo 1,  comma 562,  della  legge 23 dicembre  2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate,  come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero  ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo.
 2.  In  attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino  a  nuova  autorizzazione  di  spesa,  con riferimento ad eventi verificatisi   sul   territorio  nazionale  dal  1° gennaio  1961  ed all'estero  dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono  corrisposte  secondo  i  termini  e  le  modalita'  di cui agli articoli 3 e 4.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per  l'art.  1,  commi 562,  563  e 564, della legge
 23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Termini e modalita' delle procedure
 1.  Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda  degli  interessati.  Le  domande  possono  essere presentate direttamente  ovvero  trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
 2.  Le  amministrazioni  riceventi procedono alla definizione delle singole  posizioni  dei  beneficiari, con riguardo alla situazione in essere  dei  componenti  il  nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine  cronologico  di  accadimento degli eventi, a cominciare dal piu'   remoto   nel  tempo  e  fino  a  tutto  il  31 dicembre  2005. Analogamente,  procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli  eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo identico criterio.
 3.  Le  posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse  al  Ministero  dell'interno  - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per  il  primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il   30 marzo  ed  il  30 settembre  per  gli  anni  successivi,  una graduatoria   unica   nazionale  delle  posizioni,  secondo  l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.
 4.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica sicurezza,   dopo   aver  verificato  la  compatibilita'  finanziaria generale  con  il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto  disponibili,  trasmette  alle  amministrazioni  di appartenenza delle  vittime  l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali puo' farsi luogo alla corresponsione.
 5.  Le  eventuali  posizioni  in  soprannumero  vanno  a collocarsi immediatamente  sopra  alla  prima  delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.
 6.  Le  amministrazioni  di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della ragioneria   generale  dello  Stato,  l'ammontare  delle  risorse  da inserire  in  bilancio  sui singoli stati di previsione della spesa e necessari  alla  corresponsione  delle provvidenze. In relazione agli eventi  verificatisi  dal  1° gennaio  2006  e' comunque riservata la somma  di  500.000 euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito  dall'articolo 1,  comma 562, della legge finanziaria 2006, per  le  provvidenze  da  corrispondere  sempre  nell'ordine previsto dall'articolo 4.
 7.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  presente  articolo, si osservano,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  l'art.  1,  comma 562,  della  legge 23 dicembre
 2005,  n.  266 e il decreto del Presidente della Repubblica
 28 luglio 1999, n. 510, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Ordine di corresponsione delle provvidenze
 1.  A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui  all'articolo 1,  comma 1,  lettera a),  ove  non gia' attribuite interamente  ad  altro  titolo,  sono  corrisposte  in  ragione della successione  temporale  delle  leggi  vigenti in favore delle vittime della  criminalita'  e  del  terrorismo,  fino  ad  esaurimento delle risorse  annuali  disponibili,  secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
 a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
 1)  liquidazione  della  speciale  elargizione  in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto  percentuale di invalidita', pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al  31 dicembre  2005  e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti  ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi,  si  procede  a  corresponsione  per  quelli  relativi  a fatti anteriori  alla  data  del  1°  gennaio  2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
 2)   esenzione  dal  pagamento  di  ticket  per  ogni  tipo  di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
 b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
 1)  assegno  vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila  lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si  procede  a  corresponsione  per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
 2)  i  benefici  in  materia  di  assunzioni  dirette,  con  le prerogative  e  le  modalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
 3)   i   benefici  in  materia  di  borse  di  studio,  di  cui all'articolo 4;
 c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
 1)   possibilita'   di   rivalutazione   delle  percentuali  di invalidita',    gia'    riconosciute    ed   indennizzate,   di   cui all'articolo 6, comma 1;
 2)  il  riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
 3)   il   beneficio   dell'esenzione   dall'imposta  di  bollo, relativamente   ai   documenti   e   agli  atti  delle  procedure  di liquidazione    dei    benefici,    nonche'   quello   dell'esenzione dell'erogazione  delle  indennita'  da  ogni  tipo di imposta, di cui all'articolo 8.
 2.  Ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti dalla  vigente normativa in favore delle vittime della criminalita' e del  terrorismo,  alle  integrazioni  ed  alla  corresponsione  delle ulteriori  provvidenze  di  cui  alle  leggi  indicate al comma 1, si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Si  riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 15
 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
 «Art.  1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
 un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni
 riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi nel territorio
 dello   Stato   di   atti  di  terrorismo  o  di  eversione
 dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso
 non  abbia  concorso  alla  commissione degli atti medesimi
 ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
 codice  di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
 fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
 invalidita'  riscontrata,  con  riferimento  alla capacita'
 lavorativa,  in  ragione  di  1,5  milioni  per  ogni punto
 percentuale.».
 «Art.  15  (Esenzione  dai  ticket  sanitari).  -  1. I
 cittadini  italiani  che abbiano subito ferite o lesioni in
 conseguenza  degli  atti  di cui all'art. 1 sono esenti dal
 pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.
 2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  il  Ministro della sanita'
 stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con
 il   Ministro  dell'interno,  le  modalita'  di  attuazione
 dell'esenzione di cui al comma 1.».
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
 23 novembre 1998, n. 407:
 «Art.  2.  -  1.  A  chiunque,  per effetto di ferite o
 lesioni  riportate  in  conseguenza  degli eventi di cui ai
 commi 1,  2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
 n.   302,  come  modificati  dall'art.  1,  comma 1,  della
 presente  legge,  subisca  una  invalidita'  permanente non
 inferiore  ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
 ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
 criminalita'    organizzata   e'   concesso,   oltre   alle
 elargizioni  di  cui  alla citata legge n. 302 del 1990, un
 assegno  vitalizio,  non  reversibile,  di  lire  500  mila
 mensili,  soggetto  alla  perequazione  automatica  di  cui
 all'art.  11  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 503,  e  successive  modificazioni.  Per  l'attuazione  del
 presente  comma e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.993
 milioni  per  l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
 1-bis.   L'assegno  vitalizio  di  cui  al  comma 1  e'
 corrisposto  ai  soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
 del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
 Repubblica  28 luglio  1999,  n.  510,  anche in assenza di
 sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
 chiara  evidenza  risultando  univocamente  e concordemente
 dalle  informazioni  acquisite e dalle indagini eseguite la
 natura  terroristica  o eversiva dell'azione, ovvero la sua
 connotazione   di   fatto   ascrivibile  alla  criminalita'
 organizzata,  nonche'  il  nesso di causalita' tra l'azione
 stessa e l'evento invalidante o mortale.
 2.  Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
 le  persone  di  cui al primo comma dell'art. 6 della legge
 13 agosto  1980,  n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
 legge   4 dicembre  1981,  n.  720,  secondo  l'ordine  ivi
 indicato.
 3. (omissis).
 4.  L'assegno  vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
 indennizzo  ed  e'  esente  dall'imposta  sul reddito delle
 persone fisiche (IRPEF).
 5. - 6. (omissis).
 -  Si  riporta  il testo degli articoli 1, comma 2, e 4
 della   legge   23 novembre  1998,  n.  407,  e  successive
 modificazioni:
 «2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre
 1990,  n.  302,  come  modificato  dal comma 1 del presente
 articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
 fratelli  conviventi  e  a  carico  qualora siano gli unici
 superstiti,  dei  soggetti  deceduti o resi permanentemente
 invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di
 cui  alle  vigenti disposizioni legislative, con precedenza
 rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita'
 di  titoli.  Per  i  soggetti  di  cui  al  presente comma,
 compresi  coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa,
 le  assunzioni  per  chiamata  diretta  sono previste per i
 profili  professionali  del personale contrattualizzato del
 comparto  Ministeri  fino  all'ottavo  livello retributivo.
 Ferme  restando le percentuali di assunzioni previste dalle
 vigenti  disposizioni,  per i livelli retributivi dal sesto
 all'ottavo    le    assunzioni,   da   effettuarsi   previo
 espletamento  della  prova  di idoneita' di cui all'art. 32
 del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
 n.  487,  come  sostituito  dall'art.  4  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  18 giugno  1997, n. 246, non
 potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di
 vacanze nell'organico.».
 «Art.   4.   -  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico
 1997-1998  e  dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite
 borse  di  studio  riservate  ai soggetti di cui all'art. 1
 della  legge  20 ottobre  1990,  n.  302,  come  modificato
 dall'art.  1,  comma 1,  della presente legge, nonche' agli
 orfani  e  ai  figli  delle  vittime del terrorismo e della
 criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
 e   secondaria,   inferiore   e   superiore,   e  di  corso
 universitario.  Tali  borse  di  studio sono esenti da ogni
 imposizione   fiscale.   Per   l'attuazione   del  presente
 articolo e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.000 milioni
 annue a decorrere dall'anno 1998.
 -  Si riporta il testo degli articoli 6, commi 1 e 2, e
 8 della legge 3 agosto 2004, n. 206:
 «Art.  6.  -  1.  Le  percentuali  di  invalidita' gia'
 riconosciute  e  indennizzate  in  base  ai  criteri e alle
 disposizioni  della  normativa vigente alla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge  sono rivalutate tenendo
 conto  dell'eventuale  intercorso aggravamento fisico e del
 riconoscimento  del danno biologico e morale. Per le stesse
 finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di  300.000 euro per
 l'anno 2004.
 2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
 tale  matrice  e ai loro familiari e' assicurata assistenza
 psicologica   a   carico   dello  Stato.  A  tale  fine  e'
 autorizzata  la  spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno
 2004.».
 «Art. 8. - 1. I documenti e gli atti delle procedure di
 liquidazione  dei  benefici  previsti  dalla presente legge
 sono esenti dall'imposta di bollo.
 2.  L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da
 ogni imposta diretta o indiretta.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Percentualizzazione della invalidita' permanente
 1.  La  percentualizzazione  della  invalidita'  permanente,  viene valutata  in  base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita'  d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanita' in  data  5 febbraio  1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta   Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  e  successive modificazioni.
 2.  La  percentualizzazione  del  danno biologico viene valutata in base  alla  tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale  in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  25 luglio 2000, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 5 febbraio
 1992 reca  «Approvazione  della  nuova  tabella  indicativa
 delle   percentuali  d'invalidita'  per  le  minorazioni  e
 malattie invalidanti».
 - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
 sociale  12 luglio  2000,  reca  «Approvazione  di "Tabella
 delle  menomazioni";  "Tabella indennizzo danno biologico";
 "Tabella  dei coefficienti"; relative al danno biologico ai
 fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e
 le malattie professionali».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni ambientali od operative
 1.  L'accertamento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio, per particolari  condizioni  ambientali  od  operative di missione, delle infermita'  permanentemente  invalidanti  o  alle  quali  consegue il decesso,  nei  casi  previsti  dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre  2005,  n. 266, e' effettuato secondo le procedure di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
 2.  Le  Commissioni  mediche  ospedaliere  di cui all'articolo 165, comma primo,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  nella  composizione  e  con  le  modalita' previste dall'articolo 6   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 29 ottobre  2001,  n.  461,  esprimono  il  giudizio  sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita', di cui all'articolo 5.
 3. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari  condizioni  ambientali  od  operative  di missione, solo quando  le  straordinarie  circostanze  e  i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.
 4.  Il  Comitato  di  verifica  per  le  cause  di  servizio di cui all'articolo 10   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 29 ottobre  2001,  n.  461,  di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilita' delle  infermita'  dipendenti  da  causa di servizio alle particolari condizioni  ambientali  od  operative  di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
 5. Il parere di cui al comma 4 e' motivato specificamente in ordine alla  ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
 6.  Nell'esame  delle  pratiche  in cui le infermita' non risultino ancora  riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di  cui  all'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.
 7.  Per  l'esame  delle  pratiche  finalizzate alla concessione dei benefici  di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato di volta  in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra  esperti  della  materia,  dell'arma,  corpo o amministrazione di appartenenza.
 8.  Sulle  domande  per  le  quali  vengono  accertati  i requisiti previsti   dal  comma  564  della  citata  legge  n.  266  del  2005, l'amministrazione   adotta,  nei  termini  e  secondo  le  competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre  2001,  n.  461,  il provvedimento di riconoscimento della dipendenza   da   causa   di  servizio,  per  particolari  condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente invalidanti,  percentualizzandole  ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per l'art. 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005,
 n.  266  e  per  il decreto del Presidente della Repubblica
 29 ottobre 2001, n. 461, vedi nota alle premesse.
 -  Si  riporta il testo dell'art. 165, primo comma, del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
 n. 1092:
 «Art.  165  (Commissioni  mediche  ospedaliere).  -  Il
 giudizio   sanitario   sulle  cause  e  sull'entita'  delle
 menomazioni  dell'integrita'  fisica  del dipendente ovvero
 sulle  cause  della sua morte e' espresso dalle commissioni
 mediche ospedaliere istituite:
 a) presso   gli   ospedali   militari   principali  o
 secondari dei comandi militari territoriali di regione;
 b) presso   gli  ospedali  militari  marittimi  e  le
 infermerie autonome militari marittime;
 c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
 militare.
 - Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 6 e quello
 degli articoli 10, 11 e 14 del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
 «Art.    6.    (Commissione).    -   1.   La   diagnosi
 dell'infermita'  o lesione, comprensiva possibilmente anche
 dell'esplicitazione  eziopatogenetica,  nonche' del momento
 della  conoscibilita'  della patologia, e delle conseguenze
 sull'integrita'    fisica,   psichica   o   sensoriale,   e
 sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione
 territorialmente  competente  in  relazione  all'ufficio di
 ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente
 e'  pensionato  o  deceduto, alla residenza rispettivamente
 del  pensionato  o  dell'avente  diritto.  Per  coloro  che
 risiedono  all'estero  la  visita e' effettuata, per delega
 della  Commissione,  da  un collegio di due medici nominati
 dalla   locale   autorita'   consolare  ovvero  dal  medico
 fiduciario dell'autorita' stessa.
 2.  La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
 di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
 legale   e  delle  assicurazioni.  Assume  le  funzioni  di
 presidente  il  direttore  dell'Ente  sanitario  militare o
 l'ufficiale  superiore  medico  da  lui delegato o, in loro
 assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
 o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
 3.   La   Commissione,   quando  deve  pronunciarsi  su
 infermita'  o  lesioni  di  militari  appartenenti  a forze
 armate  diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
 ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici,
 di  cui  uno con funzioni di presidente identificato con le
 modalita'  indicate  al comma 2, e di un ufficiale medico o
 funzionario    medico   della   forza   armata,   corpo   o
 amministrazione di appartenenza.
 4.   La   Commissione,   per   esigenze   legate   alla
 complessita'  dell'accertamento  sanitario, puo' richiedere
 la  partecipazione  alla visita, con voto consultivo, di un
 medico specialista.
 5.  L'interessato  puo'  essere  assistito  durante  la
 visita,  senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
 fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
 6.  La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
 degli  atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
 tramite  di almeno un componente e redige processo verbale,
 firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
 generalita'  del  dipendente,  la  qualifica e la firma dei
 componenti  della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
 accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
 determinazione    della    data    di    conoscibilita'   o
 stabilizzazione   dell'infermita'   da   cui   derivi   una
 menomazione  ascrivibile  a  categoria di compenso, nonche'
 l'indicazione   della  categoria  stessa,  il  giudizio  di
 idoneita'  al  servizio  od  altre  forme di inabilita', le
 eventuali  dichiarazioni  a  verbale  del  medico designato
 dall'interessato,  i  motivi  di  dissenso  del  componente
 eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
 specialista.
 7.   Il   verbale   e'   trasmesso  all'Amministrazione
 competente  entro  quindici giorni dalla conclusiva visita.
 In  caso  di  accertamento conseguente alla trasmissione di
 certificazione  medica  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1, il
 verbale   e'   inviato   direttamente   al  Comitato  dalla
 commissione,    che    provvede    a   dare   comunicazione
 all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.
 8.  In caso di accertamento diagnostico di infezione da
 HIV  o  di AIDS, il presidente della Commissione interpella
 l'interessato    per    il   consenso,   da   sottoscrivere
 specificamente  a  verbale,  circa l'ulteriore prosecuzione
 del  procedimento;  il  presidente impartisce le necessarie
 disposizioni,  anche  organizzative,  in  aggiunta a quanto
 previsto  dall'art.  3  del  decreto  legislativo 11 maggio
 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
 dei   contenuti  del  verbale,  in  modo  da  limitarne  la
 conoscibilita'.
 9.  La data di effettuazione della visita e' comunicata
 al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
 caso  di  mancata  partecipazione, per giustificato motivo,
 del   medico  designato  dal  dipendente  alla  visita,  e'
 convocata  una  nuova  visita  da  effettuarsi entro trenta
 giorni dalla prima.
 10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
 visita,  la Commissione convoca il dipendente per una nuova
 visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
 11.  In  caso  di ingiustificata assenza del dipendente
 alla  visita,  la  Commissione  redige  processo  verbale e
 restituisce  gli  atti  all'Amministrazione  nel termine di
 quindici giorni.
 12.   Il  presidente  della  Commissione,  in  caso  di
 comprovato  e permanente impedimento fisico del dipendente,
 puo'  disporre  l'esecuzione  della  visita  domiciliare da
 parte di un componente della Commissione stessa.
 13.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
 difesa,  dell'interno  e  della  salute, da adottarsi entro
 trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 regolamento,  sono  definiti  i  criteri  organizzativi per
 l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
 sanitario  di  cui all'art. 9 ed e' approvato il modello di
 verbale  utilizzabile,  anche  per  le  trasmissioni in via
 telematica,   con  le  specificazioni  sulle  tipologie  di
 accertamenti   sanitari   eseguiti  e  sulle  modalita'  di
 svolgimento dei lavori.».
 «Art.   10  (Comitato  di  verifica  per  le  cause  di
 servizio).  -  1.  Il Comitato per le pensioni privilegiate
 ordinarie  assume,  a  decorrere  dalla  data di entrata in
 vigore   del  presente  regolamento,  la  denominazione  di
 Comitato di verifica per le cause di servizio.
 2.  Il  Comitato  e' formato da un numero di componenti
 non  superiore  a  venticinque  e non inferiore a quindici,
 scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse
 magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico
 dei  dirigenti  dello  Stato,  nonche' tra ufficiali medici
 superiori  e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e
 tra  funzionari  medici  delle amministrazioni dello Stato.
 Per   l'esame   delle   domande   relative   a  militari  o
 appartenenti  a  corpi  di  polizia,  anche  ad ordinamento
 civile,  il  Comitato  e' di volta in volta integrato da un
 numero   di  ufficiali  o  funzionari  dell'arma,  corpo  o
 amministrazione di appartenenza non superiore a due.
 3.  I  componenti,  nominati  con  decreto del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  per un periodo di quattro
 anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
 collocati  in  posizione di comando o fuori ruolo presso il
 Comitato,  previa  autorizzazione  del  relativo  organo di
 autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3,
 del  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001, n. 317, senza
 aggravi  di  oneri  e  restando  a carico dell'organismo di
 provenienza  la  spesa  relativa  al  trattamento economico
 complessivo.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze  e'  nominato,  tra  i  componenti magistrati della
 Corte dei conti, il presidente del comitato.
 5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze   possono  essere  affidate  le  funzioni  di  vice
 presidente  a  componenti  del  Comitato  provenienti dalle
 diverse magistrature.
 6.  Il  Comitato,  quando  il  presidente  non  ravvisa
 l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
 sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che
 le  presiedono,  e  da quattro membri, dei quali almeno due
 scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
 7.  Il  presidente  del  Comitato segnala al Ministro i
 casi  di  inosservanza dei termini procedurali previsti dai
 commi 2  e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con
 proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
 responsabili di inadempienze o ritardi.
 8.  Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia
 e  delle  finanze e si avvale di una segreteria, costituita
 da   un   contingente  di  personale,  non  superiore  alle
 cinquanta    unita',    appartenente    all'Amministrazione
 dell'economia e delle finanze.
 9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze    sono    stabiliti   criteri   e   modalita'   di
 organizzazione  interna della segreteria del Comitato e dei
 relativi   compiti   di   supporto,   anche   in  relazione
 all'individuazione  di  uffici  di livello dirigenziale non
 superiori  a  tre, nell'ambito della dotazione di personale
 dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
 sono  definiti modalita' e termini per la conclusione delle
 procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
 predetta  segreteria  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
 10.  Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi
 del  presente  regolamento, continua ad operare il Comitato
 di  cui  all'art.  166  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  29 dicembre  1973,  n. 1092, nella composizione
 prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
 entrata in vigore del presente regolamento.
 11.  Le domande pendenti alla data di entrata in vigore
 del  presente  regolamento sono trattate dal Comitato entro
 un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
 la   sollecita   definizione   delle  domande  predette  il
 presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
 e  dispone  la  ripartizione  dei  carichi di lavoro tra le
 sezioni  costituite  a  norma  del  comma 6, fermo restando
 quanto previsto dal comma 10.
 12.   Per   l'accelerato   smaltimento  delle  pratiche
 arretrate,   possono  essere  costituiti  con  decreto  del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in aggiunta al
 Comitato  di verifica, speciali Comitati stralcio, composti
 di  non  oltre  cinque  componenti, scelti tra appartenenti
 alle  categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
 al  comma 3  e  con  i  criteri  di  composizione di cui al
 comma 6,  per  la trattazione, entro dodici mesi dalla data
 di  entrata  in vigore del presente regolamento, di domande
 ancora   pendenti   presso  il  Comitato  per  le  pensioni
 privilegiate  ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
 secondo  criteri  di  ripartizione  definiti  negli  stessi
 decreti  di  costituzione,  su  proposta del Presidente del
 Comitato  di  verifica  in  relazione  alla specificita' di
 materia  o  analogia  di  cause di servizio o infermita'. A
 supporto dell'attivita' dei Comitati speciali e' utilizzato
 l'ufficio  di  cui  al  comma 8,  il cui contingente, a tal
 fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri.
 13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per
 l'attivazione dell'art. 4.».
 «Art.  11  (Pareri  del  Comitato).  -  1.  Il Comitato
 accerta  la  riconducibilita' ad attivita' lavorativa delle
 cause  produttive  di  infermita' o lesione, in relazione a
 fatti  di  servizio  ed  al  rapporto causale tra i fatti e
 l'infermita' o lesione.
 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il
 Comitato,  nel  giorno  fissato  dal presidente, sentito il
 relatore,  si  pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o
 lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro
 quindici giorni all'amministrazione.
 3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal presidente e
 dal segretario.
 4.  Entro  venti  giorni dal ricevimento degli atti, il
 Comitato   puo'   richiedere  supplementi  di  accertamenti
 sanitari  alla Commissione medica prevista dall'art. 6 o ad
 una  delle Commissioni di cui all'art. 9, scelta in modo da
 assicurare  la  diversita' dell'organismo rispetto a quello
 che  ha  reso  la  prima  diagnosi;  la  visita  medica  e'
 effettuata  nel  rispetto  dei termini e delle procedure di
 cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di
 ulteriore  corso  del  procedimento  ai  sensi dell'art. 6,
 commi 8  e  11, il verbale della visita medica e' trasmesso
 direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato
 si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla
 ricezione del verbale.».
 «Art. 14 (Termini e competenza). - 1. L'Amministrazione
 si  pronuncia  sul  solo  riconoscimento  di  infermita'  o
 lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere
 del  Comitato,  anche  nel  caso  di  intempestivita' della
 domanda  di  equo  indennizzo  ai  sensi dell'art. 2, entro
 venti  giorni  dalla  data  di ricezione del parere stesso.
 Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate
 ragioni,  non  ritenga  di  conformarsi  a  tale parere, ha
 l'obbligo  di  richiedere ulteriore parere al Comitato, che
 rende  il  parere entro trenta giorni dalla ricezione della
 richiesta;  l'Amministrazione  adotta  il provvedimento nei
 successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere
 del Comitato.
 2. Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei
 termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed
 e'  notificato  o comunicato, anche per via amministrativa,
 all'interessato nei successivi quindici giorni.
 3.  In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo
 prima   della  espressione  del  parere  del  Comitato,  e'
 adottato   un  unico  provvedimento  di  riconoscimento  di
 dipendenza  da  causa  di  servizio  e  concessione di equo
 indennizzo;   per   i   procedimenti   non  concorrenti  di
 concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed
 i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.
 4.  Entro  cinque  anni dalla data di comunicazione del
 provvedimento  di cui al comma 3, il dipendente, in caso di
 aggravamento  della  menomazione  della  integrita' fisica,
 psichica o sensoriale per la quale e' stato concesso l'equo
 indennizzo,    puo'    per    una   sola   volta   chiedere
 all'Amministrazione  la revisione dell'equo indennizzo gia'
 concesso,   secondo  le  procedure  indicate  dal  presente
 regolamento.
 5.   La   competenza   in   ordine   all'adozione   dei
 provvedimenti   finali  dell'Amministrazione  previsti  dal
 presente  regolamento  e'  del responsabile dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale  competente  in ordine allo
 stato  giuridico  del  dipendente,  salvo  delega  ad altro
 dirigente  dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa
 amministrazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Clausola di salvaguardia
 1.  Il  Ministero  dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa  ed  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dalle  misure  del  presente regolamento,  che  devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  pari  a 10 milioni di euro annui. Cio' ai fini, nel caso di eventuali  eccedenze  di  spesa,  della  adozione  delle  conseguenti correzioni  del  regolamento  medesimo  per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 7 luglio 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno
 Parisi, Ministro della difesa
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 321
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Per  l'art.  1,  comma 562,  della legge 23 dicembre
 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
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