Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243 |
Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565; Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56; Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206; Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalita' di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006; Ravvisata la necessita' di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 262: «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. - 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.». Per il comma 565 della stessa legge, vedi nella nota al titolo. - La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche». - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata». - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e' intitolato «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata». - Si riporta il testo dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): «Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale. 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997. 4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. 5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967. 6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu' favorevoli. 7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ",anche di natura colposa,". 8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge medesima. 9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata"; b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata"». - Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, reca «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata». - Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, reca «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero». - La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». Nota all'art. 1: - Per la legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, la legge 23 novembre 1998, n. 407 e la legge 3 agosto 2004, n. 206, vedi nota alle premesse.
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| Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo. 2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.
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| Art. 3. Termini e modalita' delle procedure 1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime. 2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo identico criterio. 3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2. 4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilita' finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali puo' farsi luogo alla corresponsione. 5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva. 6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 e' comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4. 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, vedi nota alle premesse.
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| Art. 4. Ordine di corresponsione delle provvidenze 1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non gia' attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302: 1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidita', pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti; 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15; b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti; 2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288; 3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4; c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206: 1) possibilita' di rivalutazione delle percentuali di invalidita', gia' riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonche' quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennita' da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8. 2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. «Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.». «Art. 15 (Esenzione dai ticket sanitari). - 1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407: «Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalita' organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato. 3. (omissis). 4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 5. - 6. (omissis). - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni: «2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.». «Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. - Si riporta il testo degli articoli 6, commi 1 e 2, e 8 della legge 3 agosto 2004, n. 206: «Art. 6. - 1. Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004. 2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.». «Art. 8. - 1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. 2. L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.».
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| Art. 5. Percentualizzazione della invalidita' permanente 1. La percentualizzazione della invalidita' permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. 2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 reca «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti». - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, reca «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali».
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| Art. 6. Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni ambientali od operative 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza. 2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita', di cui all'articolo 5. 3. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante. 4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilita' delle infermita' dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni. 5. Il parere di cui al comma 4 e' motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato. 6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4. 7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza. 8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.
Note all'art. 6: - Per l'art. 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, vedi nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: «Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. - Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 6 e quello degli articoli 10, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. «Art. 6. (Commissione). - 1. La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa. 2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza. 4. La Commissione, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. 5. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione. 6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista. 7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'art. 8, comma 1, il verbale e' inviato direttamente al Comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8. 8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'. 9. La data di effettuazione della visita e' comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 12. Il presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa. 13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.». «Art. 10 (Comitato di verifica per le cause di servizio). - 1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio. 2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche' tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e' di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due. 3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il presidente del comitato. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di vice presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature. 6. Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici. 7. Il presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi. 8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unita', appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze. 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalita' di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalita' e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10. 12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificita' di materia o analogia di cause di servizio o infermita'. A supporto dell'attivita' dei Comitati speciali e' utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri. 13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'art. 4.». «Art. 11 (Pareri del Comitato). - 1. Il Comitato accerta la riconducibilita' ad attivita' lavorativa delle cause produttive di infermita' o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermita' o lesione. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione. 3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal presidente e dal segretario. 4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo' richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall'art. 6 o ad una delle Commissioni di cui all'art. 9, scelta in modo da assicurare la diversita' dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica e' effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica e' trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.». «Art. 14 (Termini e competenza). - 1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'art. 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato. 2. Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed e' notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni. 3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, e' adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento. 4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale per la quale e' stato concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo gia' concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento. 5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento e' del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.».
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| Art. 7. Clausola di salvaguardia 1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Parisi, Ministro della difesa Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 321
Nota all'art. 7: - Per l'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.
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