Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 24 luglio 2006 |
Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto; Decreta: Art. 1. 1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:
----> vedere tabella a pag. 19 della G.U. <----
(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante. (2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature: -- rulli vibranti con operatore a piedi; -- piastre vibranti (P> 3kW); -- vibrocostipatori; -- apripista (muniti di cingoli d'acciaio); -- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW); -- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; -- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione; -- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30); -- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o = 50, L > 70). I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II. (3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II. Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero piu' vicino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2006 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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