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| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  | DECRETO 24 luglio 2006 |  | Modifiche   dell'allegato  I  -  Parte  b,  del  decreto  legislativo 4 settembre  2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle   macchine   ed   attrezzature   destinate   al   funzionamento all'esterno. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Vista  la  direttiva  2005/88/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione   acustica  ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
 Visto  il  decreto  legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione   della   direttiva  2000/14/CE,  concernente  l'emissione acustica  ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  tabella  di  cui  all'allegato  I  - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:
 
 ----> vedere tabella a pag. 19 della G.U. <----
 
 (1) Pel   per   gruppi   elettrogeni   di   saldatura:   corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a  carico  relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.
 (2)  I  valori  delle  fase  II  sono  meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:
 -- rulli vibranti con operatore a piedi;
 -- piastre vibranti (P> 3kW);
 -- vibrocostipatori;
 -- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
 -- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);
 -- carrelli  elevatori  con  motore  a  combustione interna con carico a sbalzo;
 -- vibrofinitrici    dotate   di   rasiera   con   sistema   di compattazione;
 -- martelli  demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30);
 -- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o = 50, L > 70).
 I  valori  definitivi  dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva  a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.
 (3)  Per  le  gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase  I  si  applicano  fino  al  3  gennaio  2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.
 Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero piu' vicino.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il Ministro: Pecoraro Scanio
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