Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 20 giugno 2006
Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (modifiche e integrazioni dell'articolo 14 del testo integrato della qualita' dei servizi elettrici). (Deliberazione n. 122/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 giugno 2006
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente modificata e integrata, e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualita);
la relazione tecnica alla deliberazione n. 4/04;
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2005, n. 250/05, (di seguito deliberazione n. 250/05) in materia di determinazione dei recuperi di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2004;
il documento per la consultazione dell'Autorita' 11 aprile 2006 «Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico» (di seguito: documento per la consultazione 11 aprile 2006);
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 11 aprile 2006.
Considerato che:
con il Testo integrato della qualita' l'Autorita':
ha introdotto l'obbligo per le imprese distributrici con piu' di 5.000 clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) di dotarsi di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico;
tale obbligo e' stato introdotto in quanto e' funzionale alla successiva introduzione di standard individuali di continuita' e indennizzi automatici anche per i clienti BT, attualmente esclusi dalla regolazione individuale delle interruzioni prevista solo per i clienti alimentati in media e alta tensione;
per tenere conto della complessita' di realizzazione di sistemi di rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico l'Autorita' ha introdotto l'obbligo con un particolare anticipo sul termine per l'adeguamento delle imprese distributrici, fissato al 31 dicembre 2007 dall'art. 14, comma 14.3, del Testo integrato per la qualita';
con deliberazione n. 250/2005, l'Autorita' ha accertato, a seguito di verifiche ispettive, che una impresa distributrice (Ae-Ew Bolzano) e' gia' attualmente in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione in qualsiasi condizione di rete, disponendo di un sistema automatico di aggiornamento quotidiano del numero effettivo di clienti BT in servizio; tale impresa e' stata pertanto ammessa a beneficiare del meccanismo di aumento della franchigia per le penalita' previsto per incentivare gia' nel corrente periodo di regolazione la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti;
a seguito delle risultanze delle suddette verifiche ispettive e di sollecitazioni di chiarimenti da parte delle imprese distributrici e di loro associazioni circa l'attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita', gli Uffici dell'Autorita' nel mese di dicembre 2005 hanno avviato una richiesta di informazioni presso le imprese distributrici con piu' di 5.000 clienti BT con lo scopo di acquisire informazioni relative al grado di conoscenza e informatizzazione della rete di bassa tensione (di seguito: rete BT), alle modalita' di esercizio della rete BT e alla metodologia che tali imprese intendono utilizzare per il calcolo dei clienti BT interrotti in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita';
le informazioni pervenute sono state esaminate dagli Uffici dell'Autorita' e sono state utilizzate quale base di partenza per la formulazione delle proposte contenute nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 in materia di:
identificazione e adozione di regimi operativi, convenzionalmente identificati dalle lettere A, B e C e caratterizzati da una progressiva migliore approssimazione e da differenti tempi e modalita' di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;
scelta di ogni impresa distributrice del regime operativo da adottare e dichiarazione all'Autorita' di tale scelta;
utilizzo della metodologia utilizzata per il calcolo dei clienti BT interrotti, in relazione al regime operativo prescelto, anche per il calcolo degli indicatori di continuita' del servizio, in modo particolare per i casi di guasto monofase su linee BT protette da organi di interruzione unipolari;
gradualita' di attuazione e tempi per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
per le imprese che adotteranno il regime operativo C tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, adozione di un regime transitorio per la parte di utenza BT non ancora coperta da telegestione;
estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT;
tempi per la comunicazione all'Autorita' del regime operativo prescelto da parte delle imprese distributrici e casi di proroga;
ulteriori proposte iniziali, da meglio precisare a seguito della consultazione in materia di penalizzazioni in caso di mancata attuazione dei nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita' e di incentivazione del regime operativo C, sotto forma di erogazione una tantum di contributi al costo di integrazione del sistema di telegestione ai fini dell'identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni;
tempi per l'introduzione di standard di continuita' individuali e indennizzi automatici per i clienti BT, sia in relazione al numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT sia in relazione alla durata massima di interruzione per singolo cliente.
Considerate:
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di:
utilizzare metodologie differenti per il calcolo del numero dei clienti interrotti e il calcolo degli indicatori di continuita' del servizio relativi alla durata di interruzione per cliente, in particolare per i casi di guasto monofase e bifase su linee BT protette da interruttori unipolari;
non avviare un regime transitorio per le imprese distributrici che adotteranno il regime operativo C per la parte di utenza BT non coperta da telegestione;
prevedere tempi piu' lunghi per le imprese distributrici per la comunicazione all'Autorita' circa il regime operativo prescelto, subordinando tale comunicazione alle forme di incentivazione che l'Autorita' introdurra';
ulteriori osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di:
non prevedere penalizzazioni per il mancato avvio da parte delle imprese distributrici delle attivita' necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita';
introdurre forme di incentivazione anche del regime operativo B;
prevedere l'erogazione di una tantum per l'adozione dei regimi operativi B e C, anche qualora tali adozioni abbiano luogo nel corso di periodi di regolazione successivi al terzo;
differire al terzo periodo di regolazione l'introduzione di standard sul numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT e sulla durata massima di interruzione per singolo cliente BT.
Ritenuto che:
sia necessario confermare il rilievo della disposizione di cui all'art. 14, comma 14.3 del Testo integrato della qualita', che e' funzionale all'introduzione di standard individuali di qualita' e indennizzi automatici anche per i clienti BT, come peraltro indicato nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 nel quale viene delineata la tempistica di utilizzo dei dati di continuita' per singolo cliente BT a tali fini (cap. 7 del documento citato);
in relazione al rilievo dell'obiettivo complessivo sopra indicato, in termini sia di protezione dei clienti con eccessivo numero di interruzioni sia di miglioramento complessivo della qualita' del servizio, sia opportuno procedere immediatamente alla modifica e integrazione dell'art. 14 del Testo integrato della qualita', al fine di rendere disponibili alle imprese distributrici gli elementi necessari ad attuare nei tempi previsti gli obblighi di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni attraverso uno dei possibili regimi operativi descritti, di cui il regime A e' da considerare come quello minimo per l'intero terzo periodo di regolazione, ferma restando la possibilita' per le imprese di adottare regimi operativi con requisiti funzionali non inferiori a quelli del regime operativo A;
sia opportuno confermare, anche alla luce delle osservazioni pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel documento per la consultazione 11 aprile 2006, concernenti in particolare:
l'identificazione e l'adozione di regimi operativi caratterizzati da una progressiva migliore approssimazione e da differenti tempi e modalita' di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;
la possibilita' che le imprese distributrici adottino regimi operativi non codificati dall'Autorita', purche' caratterizzati da errori di approssimazione ridotti e decrescenti nel tempo e da tempi e modalita' di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT non peggiori di quelli identificati per il regime operativo A;
l'introduzione di forme di gradualita' di attuazione e di tempi di entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
l'estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT con adeguata gradualita';
i casi di proroga per le imprese distributrici con piu' di 100.000 clienti BT che adotteranno fin da subito il regime operativo B o C senza ausilio della telegestione e per quelle che hanno in corso fusioni o acquisizioni rilevanti;
sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati, prevedendo che per il terzo periodo di regolazione sara' concesso tenere conto, in proporzione al numero di fasi interessate, del minor numero di clienti coinvolti in caso di guasto monofase o bifase su linee BT protette da interruttori unipolari ai fini del calcolo dell'indicatore di continuita' del servizio relativo alla durata media di interruzione per cliente;
sia opportuno, in considerazione delle osservazioni pervenute circa il rischio di dilazionamento dei piani di installazione dei misuratori telegestiti per via della proposta di adozione, da parte delle imprese che adotteranno il regime operativo C con telegestione, di un regime transitorio per la parte di utenza BT non coperta da telegestione, formulare una disposizione che minimizzi il rischio segnalato ma nello stesso tempo garantisca la possibilita' di applicare dall'inizio del terzo periodo di regolazione almeno standard di qualita' sul tempo massimo di ripristino dell'alimentazione e relativi indennizzi automatici a clienti BT che subiscono interruzioni prolungate oltre tali standard, per la determinazione dei quali e' in corso un processo di consultazione.
Ritenuto inoltre che:
sia opportuno confermare l'introduzione di forme di penalizzazione per il mancato avvio da parte delle imprese distributrici delle attivita' necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di registrazione, rinviando alla consultazione relativa alla regolazione della qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione gli orientamenti finali dell'Autorita' su tale materia anche alla luce della concreta attuazione delle norme disposte dal presente provvedimento;
sia opportuno limitare le possibili forme di incentivazione al solo regime operativo C realizzato attraverso l'ausilio dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici in bassa tensione, dal momento che solo il regime operativo C, rispetto al regime operativo B, valorizza l'utilizzo di organi di protezione delle linee BT di tipo unipolare e rispetto al regime operativo C realizzato tramite i sistemi informativi consente la massima precisione nella registrazione dell'istante di inizio delle interruzioni, agevolando in tal modo anche la conduzione delle verifiche ispettive;
sia opportuno pertanto approfondire ulteriormente la struttura e l'ammontare delle possibili incentivazioni al regime operativo C nell'ambito della prossima consultazione sulle proposte dell'Autorita' per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione, fermo restando che tale possibilita' potra' essere limitata al solo terzo periodo di regolazione;
sia pertanto necessario prevedere che la comunicazione all'Autorita' per l'adozione dei soli regimi operativi B e C potra' essere effettuata successivamente, in modo che le imprese distributrici possano operare le proprie scelte anche in base alle forme di incentivazione che l'Autorita' potra' introdurre a seguito delle suddette consultazioni.
Delibera:
1) di sostituire l'art. 14 del Testo integrato della qualita' con il disposto normativo di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' il Testo integrato della qualita' come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento;
3) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Milano, 20 giugno 2006
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
Art. 14.
Gradualita' degli obblighi di registrazione delle interruzioni
14.1. Per le imprese distributrici con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente art. 3 decorrono dal 1° gennaio 2007.
14.2. Per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2006 la registrazione delle interruzioni brevi deve essere effettuata in assetto reale di rete.
14.3. Le imprese distributrici si dotano di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, comprovata dalla lista dei medesimi, come di seguito specificati:
a) sistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi; in tal caso, sia le interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;
b) sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti tutti i clienti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;
c) sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi.
14.4. Le imprese distributrici adottano almeno il sistema di cui al precedente comma 14.3, lettera a):
a) con decorrenza 1° gennaio 2008 per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009, almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011;
b) con decorrenza 1° gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per il 2010, almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
c) con decorrenza 1° gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
d) con decorrenza 1° gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal 2013.
14.5. Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera b), oppure lettera c) senza ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, si applicano le date di entrata in vigore indicate al precedente comma 14.4, salvo per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005 per le quali l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1° gennaio 2009. Le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera b), garantiscono le medesime cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT indicate al comma 14.4 anche per manovre e riparazione di guasti sulla rete BT.
14.6. Le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera c), aggiornano lo schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con cadenza continuativa. Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera c), tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1° gennaio 2010. In via transitoria per gli anni 2008 e 2009 le stesse imprese effettuano, anche con sistemi non automatici, la rilevazione del numero reale di clienti BT soggetti a interruzioni solo quando le stesse sono prolungate oltre gli standard di tempo massimo di ripristino dell'alimentazione che l'Autorita' potra' stabilire con apposito provvedimento.
14.7. Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione purche' caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 14.3, lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 14.4, ferme restando le date di entrata in vigore ivi indicate.
14.8. In via transitoria fino al 31 dicembre 2007, le imprese distributrici che per via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari al 25% possono presentare istanza motivata all'Autorita' per rinviare di un anno gli obblighi di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti. L'Autorita' si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorita' si pronunci l'istanza si intende tacitamente approvata.
 
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