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| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 20 giugno 2006 |  | Rilevazione  dei  clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti  nelle  interruzioni  del  servizio  elettrico (modifiche e integrazioni  dell'articolo 14 del testo integrato della qualita' dei servizi elettrici). (Deliberazione n. 122/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 giugno 2006
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  30 gennaio  2004,  n.  4/04,  (di seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente modificata e integrata, e in  particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualita);
 la relazione tecnica alla deliberazione n. 4/04;
 la  deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2005, n. 250/05, (di seguito  deliberazione  n.  250/05)  in materia di determinazione dei recuperi  di  continuita'  del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2004;
 il  documento  per la consultazione dell'Autorita' 11 aprile 2006 «Rilevazione  dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti  nelle  interruzioni  del  servizio elettrico» (di seguito: documento per la consultazione 11 aprile 2006);
 le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti interessati  in  merito  alle  proposte  di  cui  al documento per la consultazione 11 aprile 2006.
 Considerato che:
 con il Testo integrato della qualita' l'Autorita':
 ha  introdotto  l'obbligo per le imprese distributrici con piu' di  5.000  clienti  alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT)  di  dotarsi  di  sistemi  per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico;
 tale  obbligo  e' stato introdotto in quanto e' funzionale alla successiva  introduzione  di  standard  individuali  di continuita' e indennizzi  automatici  anche  per  i clienti BT, attualmente esclusi dalla  regolazione individuale delle interruzioni prevista solo per i clienti alimentati in media e alta tensione;
 per tenere conto della complessita' di realizzazione di sistemi di  rilevazione  del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione   del   servizio  elettrico  l'Autorita'  ha  introdotto l'obbligo  con  un particolare anticipo sul termine per l'adeguamento delle  imprese  distributrici,  fissato al 31 dicembre 2007 dall'art. 14, comma 14.3, del Testo integrato per la qualita';
 con  deliberazione  n.  250/2005,  l'Autorita'  ha  accertato,  a seguito  di verifiche ispettive, che una impresa distributrice (Ae-Ew Bolzano)  e' gia' attualmente in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione in qualsiasi condizione di  rete,  disponendo  di  un  sistema  automatico  di  aggiornamento quotidiano  del  numero  effettivo  di  clienti  BT in servizio; tale impresa  e'  stata  pertanto  ammessa a beneficiare del meccanismo di aumento  della  franchigia  per le penalita' previsto per incentivare gia'  nel corrente periodo di regolazione la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti;
 a  seguito  delle risultanze delle suddette verifiche ispettive e di sollecitazioni di chiarimenti da parte delle imprese distributrici e  di  loro  associazioni circa l'attuazione del comma 14.3 del Testo integrato   della   qualita',  gli  Uffici  dell'Autorita'  nel  mese di dicembre  2005  hanno avviato una richiesta di informazioni presso le imprese distributrici con piu' di 5.000 clienti BT con lo scopo di acquisire   informazioni   relative   al   grado   di   conoscenza  e informatizzazione della rete di bassa tensione (di seguito: rete BT), alle modalita' di esercizio della rete BT e alla metodologia che tali imprese intendono utilizzare per il calcolo dei clienti BT interrotti in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita';
 le  informazioni  pervenute  sono  state  esaminate  dagli Uffici dell'Autorita'  e sono state utilizzate quale base di partenza per la formulazione   delle   proposte   contenute   nel  documento  per  la consultazione 11 aprile 2006 in materia di:
 identificazione     e    adozione    di    regimi    operativi, convenzionalmente   identificati   dalle   lettere   A,   B   e  C  e caratterizzati  da  una  progressiva  migliore  approssimazione  e da differenti   tempi  e  modalita'  di  aggiornamento  dei  sistemi  di rappresentazione della rete BT;
 scelta  di  ogni  impresa distributrice del regime operativo da adottare e dichiarazione all'Autorita' di tale scelta;
 utilizzo  della  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo  dei clienti  BT  interrotti,  in relazione al regime operativo prescelto, anche per il calcolo degli indicatori di continuita' del servizio, in modo  particolare  per i casi di guasto monofase su linee BT protette da organi di interruzione unipolari;
 gradualita'  di  attuazione e tempi per l'entrata in vigore dei nuovi  obblighi  di  registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
 per  le  imprese  che adotteranno il regime operativo C tramite l'ausilio  del  sistema  di  telegestione dei misuratori elettronici, adozione  di  un  regime  transitorio  per  la parte di utenza BT non ancora coperta da telegestione;
 estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT;
 tempi  per  la comunicazione all'Autorita' del regime operativo prescelto da parte delle imprese distributrici e casi di proroga;
 ulteriori  proposte  iniziali,  da  meglio  precisare a seguito della  consultazione  in materia di penalizzazioni in caso di mancata attuazione  dei  nuovi  obblighi  di  registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita' e di incentivazione del regime   operativo  C,  sotto  forma  di  erogazione  una  tantum  di contributi  al  costo  di integrazione del sistema di telegestione ai fini dell'identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni;
 tempi per l'introduzione di standard di continuita' individuali e  indennizzi automatici per i clienti BT, sia in relazione al numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT sia in relazione alla durata massima di interruzione per singolo cliente.
 Considerate:
 le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di:
 utilizzare metodologie differenti per il calcolo del numero dei clienti  interrotti  e il calcolo degli indicatori di continuita' del servizio  relativi  alla  durata  di  interruzione  per  cliente,  in particolare  per  i  casi  di  guasto  monofase  e bifase su linee BT protette da interruttori unipolari;
 non  avviare un regime transitorio per le imprese distributrici che  adotteranno  il regime operativo C per la parte di utenza BT non coperta da telegestione;
 prevedere tempi piu' lunghi per le imprese distributrici per la comunicazione  all'Autorita'  circa  il  regime  operativo prescelto, subordinando  tale  comunicazione  alle  forme  di incentivazione che l'Autorita' introdurra';
 ulteriori  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da  parte  dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di:
 non  prevedere  penalizzazioni  per  il  mancato avvio da parte delle   imprese   distributrici   delle   attivita'   necessarie  per l'adempimento  ai  nuovi  obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita';
 introdurre  forme  di incentivazione anche del regime operativo B;
 prevedere  l'erogazione di una tantum per l'adozione dei regimi operativi  B e C, anche qualora tali adozioni abbiano luogo nel corso di periodi di regolazione successivi al terzo;
 differire  al  terzo  periodo  di regolazione l'introduzione di standard sul numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT e sulla durata massima di interruzione per singolo cliente BT.
 Ritenuto che:
 sia  necessario  confermare  il rilievo della disposizione di cui all'art.  14,  comma 14.3  del Testo integrato della qualita', che e' funzionale  all'introduzione  di  standard  individuali di qualita' e indennizzi  automatici anche per i clienti BT, come peraltro indicato nel  documento  per  la  consultazione 11 aprile 2006 nel quale viene delineata  la  tempistica  di  utilizzo  dei  dati di continuita' per singolo cliente BT a tali fini (cap. 7 del documento citato);
 in   relazione   al   rilievo  dell'obiettivo  complessivo  sopra indicato,  in  termini  sia  di  protezione dei clienti con eccessivo numero   di  interruzioni  sia  di  miglioramento  complessivo  della qualita'  del  servizio,  sia opportuno procedere immediatamente alla modifica  e  integrazione  dell'art.  14  del  Testo  integrato della qualita',  al  fine di rendere disponibili alle imprese distributrici gli  elementi necessari ad attuare nei tempi previsti gli obblighi di registrazione  dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni attraverso uno  dei  possibili regimi operativi descritti, di cui il regime A e' da  considerare  come  quello  minimo  per  l'intero terzo periodo di regolazione,  ferma  restando  la  possibilita'  per  le  imprese  di adottare  regimi  operativi  con requisiti funzionali non inferiori a quelli del regime operativo A;
 sia  opportuno  confermare,  anche  alla  luce delle osservazioni pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel  documento  per  la  consultazione 11 aprile 2006, concernenti in particolare:
 l'identificazione    e    l'adozione    di   regimi   operativi caratterizzati  da  una  progressiva  migliore  approssimazione  e da differenti   tempi  e  modalita'  di  aggiornamento  dei  sistemi  di rappresentazione della rete BT;
 la  possibilita'  che  le imprese distributrici adottino regimi operativi  non  codificati  dall'Autorita', purche' caratterizzati da errori  di approssimazione ridotti e decrescenti nel tempo e da tempi e  modalita'  di  aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete  BT  non peggiori di quelli identificati per il regime operativo A;
 l'introduzione di forme di gradualita' di attuazione e di tempi di  entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle  dimensioni  delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
 l'estensione  dei  nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT con adeguata gradualita';
 i  casi  di  proroga  per  le imprese distributrici con piu' di 100.000  clienti BT che adotteranno fin da subito il regime operativo B  o  C  senza  ausilio  della telegestione e per quelle che hanno in corso fusioni o acquisizioni rilevanti;
 sia  opportuno  dare  seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti   interessati,  prevedendo  che  per  il  terzo  periodo  di regolazione  sara' concesso tenere conto, in proporzione al numero di fasi  interessate,  del  minor numero di clienti coinvolti in caso di guasto  monofase  o  bifase  su  linee  BT  protette  da interruttori unipolari  ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore di continuita' del servizio relativo alla durata media di interruzione per cliente;
 sia  opportuno,  in  considerazione  delle osservazioni pervenute circa  il  rischio  di  dilazionamento dei piani di installazione dei misuratori  telegestiti  per via della proposta di adozione, da parte delle imprese che adotteranno il regime operativo C con telegestione, di  un  regime  transitorio  per la parte di utenza BT non coperta da telegestione,  formulare  una  disposizione  che minimizzi il rischio segnalato  ma  nello  stesso  tempo  garantisca  la  possibilita'  di applicare   dall'inizio  del  terzo  periodo  di  regolazione  almeno standard    di    qualita'    sul   tempo   massimo   di   ripristino dell'alimentazione  e relativi indennizzi automatici a clienti BT che subiscono   interruzioni  prolungate  oltre  tali  standard,  per  la determinazione dei quali e' in corso un processo di consultazione.
 Ritenuto inoltre che:
 sia    opportuno    confermare   l'introduzione   di   forme   di penalizzazione   per   il   mancato  avvio  da  parte  delle  imprese distributrici  delle  attivita' necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di registrazione, rinviando alla consultazione relativa alla regolazione della qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione gli orientamenti finali dell'Autorita' su tale materia anche  alla  luce  della concreta attuazione delle norme disposte dal presente provvedimento;
 sia  opportuno  limitare  le possibili forme di incentivazione al solo  regime  operativo C realizzato attraverso l'ausilio dei sistemi di  telegestione  dei  misuratori  elettronici in bassa tensione, dal momento  che solo il regime operativo C, rispetto al regime operativo B,  valorizza  l'utilizzo  di  organi di protezione delle linee BT di tipo  unipolare e rispetto al regime operativo C realizzato tramite i sistemi    informativi   consente   la   massima   precisione   nella registrazione  dell'istante  di inizio delle interruzioni, agevolando in tal modo anche la conduzione delle verifiche ispettive;
 sia  opportuno pertanto approfondire ulteriormente la struttura e l'ammontare  delle  possibili  incentivazioni  al  regime operativo C nell'ambito    della    prossima    consultazione    sulle   proposte dell'Autorita'  per  la  diffusione  dei misuratori elettronici e dei sistemi  di  telegestione  di bassa tensione, fermo restando che tale possibilita'   potra'  essere  limitata  al  solo  terzo  periodo  di regolazione;
 sia   pertanto   necessario   prevedere   che   la  comunicazione all'Autorita'  per  l'adozione dei soli regimi operativi B e C potra' essere   effettuata   successivamente,   in   modo   che  le  imprese distributrici  possano  operare  le proprie scelte anche in base alle forme  di  incentivazione che l'Autorita' potra' introdurre a seguito delle suddette consultazioni.
 Delibera:
 1)  di  sostituire l'art. 14 del Testo integrato della qualita' con il   disposto   normativo  di  cui  all'Allegato A  che  forma  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 2)   di  pubblicare  sul  sito  internet  dell'Autorita'  il  Testo integrato della qualita' come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento;
 3) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' affinche'   entri   in   vigore   dal   giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Milano, 20 giugno 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A Art. 14.
 Gradualita' degli obblighi di registrazione delle interruzioni
 14.1. Per  le  imprese distributrici con numero di clienti BT non superiore  a  5.000  alla  data del 31 dicembre 2002, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente art. 3 decorrono dal 1° gennaio 2007.
 14.2. Per  le  imprese  distributrici  con  numero  di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2006 la  registrazione  delle interruzioni brevi deve essere effettuata in assetto reale di rete.
 14.3.  Le  imprese  distributrici  si  dotano  di  sistemi per la rilevazione  del  numero  reale  di  clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione,  comprovata  dalla  lista dei medesimi, come di seguito specificati:
 a) sistemi  in  grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea  BT,  identificata  in  assetto  standard  della  rete  BT  per interruzioni  di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo  conto  delle  variazioni  di  assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo  a  quanto  indicato ai commi successivi; in tal caso, sia le interruzioni  relative  ad  una parte di linea BT sia le interruzioni relative  alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;
 b) sistemi  in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea  BT  sottesa  a  un  organo  di  protezione o sezionamento, con identificazione  dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi  origine  e  di  aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre  e  riparazione  di  guasti  e  per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi; per interruzioni  con  origini  sulla rete BT sono considerati interrotti tutti  i  clienti  BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta,  anche  in  caso  anche  in  caso  di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;
 c) sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna  BT  con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale  associazione  tenendo  conto  delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per  variazioni  di  consistenza  dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi.
 14.4.  Le imprese distributrici adottano almeno il sistema di cui al precedente comma 14.3, lettera a):
 a) con  decorrenza 1° gennaio 2008 per le imprese distributrici con   numero  di  clienti  BT  superiore  a  100.000  alla  data  del 31 dicembre   2005,  aggiornando  lo  schema  di  rete  BT  per  sole espansioni  e  la  consistenza  dei  clienti  BT  con  cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009, almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011;
 b) con  decorrenza 1° gennaio 2010 per le imprese distributrici con  numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre   2005,  aggiornando  lo  schema  di  rete  BT  per  sole espansioni  e  la  consistenza  dei  clienti  BT  con  cadenza almeno semestrale  per il 2010, almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
 c) con  decorrenza 1° gennaio 2011 per le imprese distributrici con  numero  di  clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre   2005,  aggiornando  lo  schema  di  rete  BT  per  sole espansioni  e  la  consistenza  dei  clienti  BT  con  cadenza almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;
 d) con  decorrenza 1° gennaio 2012 per le imprese distributrici con  numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005,  aggiornando  lo  schema  di  rete  BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal 2013.
 14.5. Per  le  imprese  distributrici  che  intendono adottare il sistema  di  cui  al  comma 14.3, lettera b), oppure lettera c) senza ausilio  del  sistema  di telegestione dei misuratori elettronici, si applicano  le  date  di  entrata  in  vigore  indicate  al precedente comma 14.4,  salvo per le imprese distributrici con numero di clienti BT  superiore  a  100.000 alla data del 31 dicembre 2005 per le quali l'obbligo  di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre  dal  1° gennaio 2009. Le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera b), garantiscono le medesime cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT indicate al comma 14.4 anche per manovre e riparazione di guasti sulla rete BT.
 14.6.  Le  imprese  distributrici  di  qualunque  dimensione  che intendono  adottare  il  sistema  di  cui  al comma 14.3, lettera c), aggiornano  lo  schema  di  rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione  di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con  cadenza  continuativa. Per le imprese distributrici di qualunque dimensione  che  intendono  adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera c),   tramite  l'ausilio  del  sistema  di  telegestione  dei misuratori  elettronici,  l'obbligo di registrazione del numero reale di  clienti  BT  interrotti  decorre  dal  1° gennaio  2010.  In  via transitoria  per  gli  anni 2008 e 2009 le stesse imprese effettuano, anche  con sistemi non automatici, la rilevazione del numero reale di clienti  BT  soggetti  a  interruzioni  solo  quando  le  stesse sono prolungate   oltre  gli  standard  di  tempo  massimo  di  ripristino dell'alimentazione  che  l'Autorita'  potra'  stabilire  con apposito provvedimento.
 14.7.  Le  imprese  distributrici di qualsiasi dimensione possono definire  propri  sistemi  per  la  rilevazione  del  numero reale di clienti  BT coinvolti in ciascuna interruzione purche' caratterizzati da  requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 14.3, lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 14.4, ferme restando le date di entrata in vigore ivi indicate.
 14.8.  In  via  transitoria  fino  al  31 dicembre 2007, le imprese distributrici  che  per  via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti  di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari al 25% possono presentare istanza motivata all'Autorita' per rinviare di  un anno gli obblighi di registrazione del numero reale di clienti BT  interrotti. L'Autorita' si pronuncia entro il termine di sessanta giorni  dal  ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorita' si pronunci l'istanza si intende tacitamente approvata.
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