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| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 19 giugno 2006 |  | Determinazione  della  misura  e  delle  modalita' di versamento, per l'anno  2006,  del contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 117/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 giugno 2006
 Visti:
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto  legislativo 19 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 la   legge  30 dicembre  2004,  n.  312  (di  seguito:  legge  n. 312/2004);
 la   legge  23 dicembre  2005,  n.  266  (di  seguito:  legge  n. 266/2005);
 la legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 51/2006;
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445   (di   seguito:  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000);
 il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del 21 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 21 luglio 2005);
 la  deliberazione  20 ottobre  2004,  n.  182/04,  con  la  quale l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento;
 la deliberazione 28 dicembre 2004 n. 245/04, come successivamente modificata  ed  integrata  dalle  deliberazioni  19 dicembre 2005, n. 280/05  e  29 dicembre 2005, n. 294/05, mediante la quale l'Autorita' ha  approvato  il  proprio  Regolamento  di contabilita' con allegato schema dei conti;
 la deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2005, n. 154/05;
 la  deliberazione  29 dicembre  2005 n. 295/05, mediante la quale l'Autorita'  ha  approvato  il  proprio  bilancio  di  previsione per l'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006;
 Considerato che:
 la legge n. 481/1995, ha previsto che, a decorrere dal 1996, alle spese  di  funzionamento  dell'Autorita'  si  provvedesse mediante un sistema  di  contribuzione  da parte dei soggetti esercenti i servizi nei  settori  dell'energia  elettrica e il gas, senza alcun onere sul bilancio  dello  Stato,  nella  misura  e secondo modalita' stabilite annualmente  con  decreto  emanato  dal  Ministero  delle  finanze di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro;  e che per l'anno 2005, con decreto ministeriale 21 luglio 2005 la misura del contributo e' stata fissata  nello  0,3  per  mille  dei  ricavi  conseguiti dai soggetti regolati nell'esercizio 2004;
 il regime di finanziamento sopra descritto e' stato modificato ad opera   del   comma 68-bis  dell'art.  1  della  legge  n.  266/2005, introdotto  dall'art. 39-quinquies della legge n. 51/2006 secondo cui l'entita'  della  contribuzione  a  carico  dei soggetti operanti nei settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas,  «resta fissata in una misura   non  superiore  all'uno  per  mille  dei  ricavi  risultanti dall'ultimo  bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della  presente  legge. Successive variazioni alla misura, necessarie ai  fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e  delle  modalita' della contribuzione possono essere adottate dalla Autorita'  entro  il  predetto  limite massimo dell'uno per mille dei ricavi  risultanti  dal  bilancio  approvato  relativo  all'esercizio immediatamente  precedente  la  variazione  stessa,  con  la medesima procedura disciplinata dal comma 65»;
 il  predetto  comma 68-bis  dell'art.  1  ha  disposto, altresi', l'abrogazione  dell'art.  2,  comma 39  della  legge n. 481/1995, che assegnava al Ministro delle finanze il potere di adeguare annualmente la misura del contributo a carico dei soggetti esercenti in relazione agli oneri atti a coprire le spese di funzionamento dell'Autorita';
 ai sensi del sopra richiamato comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005,  la  deliberazione  con  cui l'Autorita' modifica l'entita' della   contribuzione   fissandone   i  termini  e  le  modalita'  di versamento,  deve  essere  sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri,  per  l'approvazione,  sentito  il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto entro venti giorni dal ricevimento; e che, ai  sensi del medesimo comma 65, il decorso di tale termine senza che siano  state  formulate  osservazioni  comporta  l'esecutivita' della suddetta deliberazione;
 il comma 40, dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal  comma 24  dell'art.  18  della  legge n. 312/2004 prevede che le somme   versate   dai  soggetti  regolati,  afferenti  all'Autorita', affluiscono direttamente al bilancio della stessa;
 il   bilancio   di   previsione  dell'Autorita'  per  l'esercizio 1° gennaio   2006-31 dicembre  2006  ha  previsto  entrate  per  euro 23.500.000  stimate sul gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della precitata misura del contributo pari allo 0,3 per mille;
 la   misura   del   contributo,  una  volta  definita,  determina l'ammontare  dei  versamenti  in  favore  dell'Autorita' da parte dei soggetti  operanti  nei  settori  dell'energia  elettrica  e il gas e costituisce l'unica fonte di entrata della medesima Autorita' per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
 Ritenuto che:
 sia   opportuno   mantenere   per   l'anno   2006,   in   ragione dell'ammontare  dei versamenti conseguiti nell'anno 2005, nonche' del fabbisogno  di  spesa  per  l'anno  2006,  quale risulta dal relativo bilancio di previsione dell'Autorita', l'aliquota dello 0,3 per mille gia'  definita,  per  l'anno 2005, con decreto ministeriale 21 luglio 2005;
 sia  conseguentemente necessario variare la misura del contributo per  l'anno  2006,  fissata  dall'art. 1, comma 68-bis della legge n. 51/2006,  nonche' definire i termini e le modalita' di versamento del predetto contributo;
 la  misura  del contributo per l'anno 2006, versandosi in fase di prima  applicazione  della nuova disciplina legislativa, debba essere riferita  da  ciascun  soggetto  operante  nei  settori  dell'energia elettrica  e  il  gas  ai  ricavi  risultanti  dal bilancio approvato nell'anno  2005, in quanto ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge n. 266/2005;
 sia  opportuno  confermare  le medesime modalita' adottate per il versamento   del  contributo  per  l'anno  2005  affinche'  le  somme derivanti  dai  versamenti da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia  elettrica  e  il gas, da effettuarsi entro il 31 luglio 2006, affluiscano tempestivamente e direttamente all'Autorita';
 sia  necessario  prevedere,  in  coerenza con quanto precisato al precedente  alinea,  un'unica  modalita' di versamento del contributo per   l'anno   2006  da  parte  dei  soggetti  operanti  nei  settori dell'energia  elettrica  e  il  gas,  tramite  bonifico  bancario  su apposito  conto  corrente  intestato  all'Autorita'  presso  la Banca Intesa  S.p.a.  che  esercita  il  servizio  di  tesoreria  per conto dell'Autorita';
 sia  opportuno,  altresi',  prevedere modalita' che consentano ai soggetti  operanti  nei settori dell'energia elettrica e del gas, che abbiano  versato  somme  non  dovute  di  ottenere  il  rimborso o la compensazione di quanto indebitamente corrisposto;
 la   variazione  dell'entita'  della  contribuzione  fissata  dal comma 68-bis  dell'art.  1  della  legge n. 266/2005, unitamente alla fissazione   dei   termini   e  delle  modalita'  di  versamento  del contributo,  renda  necessario inviare la presente deliberazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ai fini del perfezionamento dell'iter     procedimentale    di    approvazione    della    stessa specificatamente  previsto  dai  commi 65  e 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
 Delibera:
 Art. 1.
 Misura del contributo per l'anno 2006
 1. Per l'anno 2006, il contributo dovuto all'Autorita' dai soggetti operanti  nei  settori dell'energia elettrica ed il gas e' confermato nella  misura  dello  0,3 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio  approvato prima della data di entrata in vigore della legge n. 266/2005.
 |  |  |  | Art. 2. Termini del versamento del contributo per l'anno 2006
 1.  Il  contributo per l'anno 2006 viene versato entro il 31 luglio 2006  ed affluisce direttamente al bilancio dell'Autorita' secondo le modalita' di cui al successivo art. 3.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' del versamento del contributo per l'anno 2006
 1.  I soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas sono  tenuti  ad  effettuare  il versamento del contributo per l'anno 2006  unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorita' di cui al modello allegato (Allegato A).
 |  |  |  | Art. 4. Indebiti versamenti
 1. Il soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e il gas che abbia versato un contributo senza esservi tenuto ovvero in misura superiore  a  quella  dovuta  puo'  scegliere  tra  la  compensazione dell'indebito,  computandolo  in diminuzione rispetto alla misura del contributo  relativo  all'anno successivo, ed il rimborso delle somme indebitamente versate.
 2.   La  facolta'  di  scelta  di  cui  al  comma precedente  viene esercitata  attraverso  la  presentazione  di  una  istanza motivata, corredata  da  idonea  documentazione  giustificativa,  all'Autorita' entro  il termine del 31 ottobre dell'anno in cui e' stato effettuato l'indebito  versamento. Decorso tale termine, e' possibile presentare l'istanza  entro  e  non  oltre  il 31 ottobre dell'anno successivo a quello dell'indebito versamento, al fine di ottenere la compensazione o  il  rimborso  di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima.
 3.  Qualora, l'Autorita' non si pronunci entro il termine di trenta giorni  dalla  ricezione  dell'istanza,  la  medesima  si  intendera' accolta.
 4.  Le  somme  dovute  in  esito  all'accoglimento delle istanze di rimborso  sono  erogate  dall'Autorita',  a  valere  sul  gettito del contributo  riscosso  per  l'anno  successivo  a quello dell'indebito versamento.
 5.  Le  somme  dovute  in  esito  all'accoglimento delle istanze di compensazione  sono  portate  in  compensazione  a valere sulle somme dovute   per   l'anno   in  cui  e'  stata  presentata  l'istanza  di compensazione.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 1.  Per  gli indebiti versamenti effettuati in epoca anteriore alla data  di  entrata  in vigore del presente provvedimento, l'istanza di cui al comma 4.2 dovra' essere presentata entro il termine perentorio del  31 ottobre  2006. In difetto, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 4.2.
 2.  La  presente  deliberazione  e'  trasmessa  al  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  per  l'approvazione  di  cui  al  combinato disposto  previsto  dai  commi 65 e 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005.
 3. La presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi dei  citati  commi  65  e  68-bis,  viene  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   Internet dell'Autorita'.
 Milano, 19 giugno 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> vedere allegato da pag. 31 a pag. 32 della G.U. <----
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