Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2006
Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;
Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonche' dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione ai soggetti indicati nel seguente elenco e' stata effettuata con il decreto direttoriale 13 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2004, n. 218:

----> vedere tabella a pag. 13 della G.U. <----

Considerato che ai sensi del punto 11 del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, per ciascuna offerta e' prestata la cauzione pari ad Euro 5.146,56 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 13 settembre 2004, nel caso in cui i soggetti assegnatari delle concessioni non provvedano a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni, rinnovata ed idonea cauzione provvisoria saranno ritenuti rinunciatari all'assegnazione della concessione;
Considerato che le societa' «Costruzioni Begnini S.p.a.», «Universal Bingo S.r.l.» e «Gregory S.r.l.», con lettere rispettivamente del 30 settembre 2004, del 23 settembre 2004 e dell'11 ottobre 2004 hanno comunicato di rinunciare all'assegnazione della concessione e che le ulteriori societa' e ditte individuali indicate nell'elenco di cui sopra sono decadute dall'assegnazione delle concessioni non avendo provveduto:
a richiedere il collaudo nei termini perentori stabiliti dal bando di gara e richiamati nel provvedimento di assegnazione della concessione;
a rinnovare la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell'offerta di gara;
Considerato che si ritiene opportuno procedere, nei limiti previsti dal piano di distribuzione territoriale approvato con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti eventualmente collocati nelle graduatorie provinciali di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, per espressa rinuncia ovvero per non aver rinnovato la cauzione provvisoria e non aver richiesto l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, entro la scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo e dall'art. 1, ultimo periodo, del decreto direttoriale 11 luglio 2001, termini prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, e indicati nel provvedimento di assegnazione delle concessione (decreto direttoriale 13 settembre 2004):

----> vedere tabella a pag. 14 della G.U. <----

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli:

----> vedere tabella a pag. 15 della G.U. <----

3. I soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano gia' provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonche' delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.
4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001.
5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 26 luglio 2006
Il direttore: Tagliaferri
 
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