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| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 luglio 2006 |  | Decadenze  dall'assegnazione  delle  concessioni  per l'esercizio del gioco  del  Bingo,  di  cui  al  decreto  11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
 Vista  la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il  bando  di  gara  mediante pubblico incanto, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle  inserzioni  n.  278,  del 28 novembre  2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;
 Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;
 Considerato  che,  ai sensi del punto 13, lettera j) del bando di gara  per  l'assegnazione  delle  concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo  periodo,  del  citato  decreto  direttoriale  11 luglio 2001, nonche'  dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale  debitamente  attrezzate  e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione  entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale  di aggiudicazione, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
 Considerato  che  la comunicazione ufficiale di aggiudicazione ai soggetti  indicati  nel  seguente  elenco  e' stata effettuata con il decreto  direttoriale  13 settembre  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2004, n. 218:
 
 ----> vedere tabella a pag. 13 della G.U. <----
 
 Considerato  che  ai  sensi  del  punto  11 del bando di gara per l'assegnazione  delle  concessioni del Bingo, per ciascuna offerta e' prestata  la cauzione pari ad Euro 5.146,56 e che, ai sensi dell'art. 1,   comma 3,   ultimo   periodo,  del  citato  decreto  direttoriale 13 settembre  2004,  nel  caso  in  cui  i soggetti assegnatari delle concessioni  non provvedano a presentare, entro il termine perentorio di  trenta  giorni,  rinnovata ed idonea cauzione provvisoria saranno ritenuti rinunciatari all'assegnazione della concessione;
 Considerato   che   le  societa'  «Costruzioni  Begnini  S.p.a.», «Universal   Bingo   S.r.l.»   e   «Gregory   S.r.l.»,   con  lettere rispettivamente  del  30 settembre  2004,  del  23 settembre  2004  e dell'11 ottobre  2004 hanno comunicato di rinunciare all'assegnazione della  concessione  e  che  le ulteriori societa' e ditte individuali indicate  nell'elenco  di  cui  sopra sono decadute dall'assegnazione delle concessioni non avendo provveduto:
 a  richiedere  il  collaudo nei termini perentori stabiliti dal bando  di  gara  e richiamati nel provvedimento di assegnazione della concessione;
 a  rinnovare  la  cauzione  provvisoria  presentata  a garanzia dell'offerta di gara;
 Considerato  che  si  ritiene  opportuno  procedere,  nei  limiti previsti  dal  piano  di  distribuzione territoriale approvato con il citato  decreto direttoriale 16 novembre 2000, all'assegnazione delle concessioni  ai concorrenti eventualmente collocati nelle graduatorie provinciali  di  cui  al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive   modificazioni,  nelle  posizioni  progressivamente  piu' favorevoli;
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che sono decaduti dalle  graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto  direttoriale  11 luglio 2001 e successive modificazioni, per espressa   rinuncia   ovvero  per  non  aver  rinnovato  la  cauzione provvisoria    e   non   aver   richiesto   l'esecuzione   da   parte dell'Amministrazione  delle  operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, entro la  scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo e dall'art. 1, ultimo  periodo,  del  decreto  direttoriale  11 luglio 2001, termini prorogati  dall'art.  52,  comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  (legge  finanziaria 2002) e successive modificazioni, e indicati nel   provvedimento   di   assegnazione  delle  concessione  (decreto direttoriale 13 settembre 2004):
 
 ----> vedere tabella a pag. 14 della G.U. <----
 
 2. Nell'elenco  di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano   assegnatari  delle  concessioni  in  luogo  dei  soggetti indicati   al   comma 1,   in   quanto  collocati,  nelle  rispettive graduatorie   provinciali,   nelle  posizioni  progressivamente  piu' favorevoli:
 
 ----> vedere tabella a pag. 15 della G.U. <----
 
 3. I  soggetti  indicati  nell'elenco  di cui al comma 2 dovranno ritirare,    ove    non    vi   abbiano   gia'   provveduto,   presso l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo  di  attenersi,  in  sede di realizzazione dei lavori, alla proposta  inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni,  della  superficie  utile  netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonche' delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso   di   divergenza   grave  ricadranno  sugli  assegnatari  delle concessioni   tutte   le  conseguenti  responsabilita'  di  carattere risarcitorio  e  eventualmente penale. Entro il termine perentorio di centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  presente  decreto, i soggetti indicati nell'elenco di cui  al  comma 2 dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti   per  il  collaudo  da  parte  dell'Amministrazione  con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite  dall'art.  52,  comma 48  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.
 4.  Restano  ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale  11  luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001.
 5.  Avverso  il  presente  decreto,  che  sara'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 26 luglio 2006
 Il direttore: Tagliaferri
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