Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 luglio 2006 |
Costituzione di un Comitato di coordinamento per la diffusione e lo scambio di informazioni in materia di recupero dei crediti. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise; Vista la direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2005, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e di recepimento della direttiva 2002/94/CE; Visto, l'art. 2, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2005, il quale ha istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, del Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato di coordinamento, cui e' demandato il compito di assicurare la diffusione e lo scambio delle informazioni in materia di recupero dei crediti, nonche' l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza amministrativa disciplinata dal suddetto decreto; Visto, l'art. 2, comma 9, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2005, il quale prevede che con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli ulteriori criteri di composizione del Comitato di coordinamento, nonche' l'organizzazione interna ed il suo funzionamento; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; Viste le note dell'Agenzia delle dogane, n. 201235 del 27 dicembre 2005, e dell'Agenzia delle entrate, n. 212468 del 17 gennaio 2006, con le quali e' stata data conferma in merito ai propri rappresentanti individuati quali componenti del Comitato di coordinamento; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2005; Decreta: Art. 1. Composizione del Comitato di coordinamento 1. Il Comitato di coordinamento e' composto da: a) un dirigente dell'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento per le politiche fiscali che ricopre le funzioni di presidente; b) un dirigente dell'Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie del Dipartimento per le politiche fiscali, o un suo rappresentante autorizzato; c) un dirigente dell'Ufficio agenzie ed enti della fiscalita', o un suo rappresentante autorizzato; d) il dirigente del Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.) dell'Agenzia delle dogane, che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, o un suo rappresentante autorizzato; e) il dirigente dell'Ufficio riscossione internazionale della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, o un suo rappresentante autorizzato; 2. Il Comitato designa il componente che svolge le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. 3. Il Comitato e' assistito, per le funzioni di segreteria, da personale dell'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento per le politiche fiscali. |
| Art. 2. Collaborazioni 1. Il Comitato di coordinamento puo' avvalersi della collaborazione di idonei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni nonche' di qualificati esperti esterni della materia, senza oneri finanziari a carico del Dipartimento per le politiche fiscali. |
| Art. 3. Funzioni 1. Al Comitato di coordinamento e' demandato il compito di assicurare: a) la diffusione e lo scambio delle informazioni, in materia di recupero dei crediti, tra le strutture incaricate dello scambio diretto delle richieste di assistenza amministrativa; b) l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, ivi comprese le eventuali criticita' che dovessero emergere nella trasmissione delle comunicazioni per via elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni; c) la verifica dei dati che, annualmente, il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, deve fornire alla Commissione europea, relativamente al numero delle richieste di informazioni, delle domande di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, all'importo dei crediti da recuperare e all'ammontare di quelli recuperati. |
| Art. 4. Convocazione 1. Il Comitato e' convocato dal presidente e, tranne in casi di particolare urgenza o necessita' ritenuti tali dal presidente stesso, si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi. |
| Art. 5. Ordine del giorno 1. Il presidente, sentiti i membri del Comitato, stabilisce l'ordine del giorno e lo trasmette ai medesimi membri, unitamente alla convocazione. |
| Art. 6. Verbale delle riunioni 1. Sotto la responsabilita' del presidente, viene redatto il verbale di ogni riunione del Comitato che viene trasmesso ai membri del Comitato stesso entro quindici giorni successivi alla data della riunione. 2. Il verbale viene trasmesso, entro il termine di cui al comma 1, anche al capo del Dipartimento per le politiche fiscali e ai direttori dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, per le eventuali determinazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2006
Il capo del Dipartimento: Ciocca |
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