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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 28 luglio 2006 |  | Costituzione  di  un Comitato di coordinamento per la diffusione e lo scambio di informazioni in materia di recupero dei crediti. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI 
 Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della  direttiva  2001/44/CE  del  Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica  la  direttiva  76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa  all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dai prelievi   agricoli,  dai  dazi  doganali,  dall'imposta  sul  valore aggiunto e da talune accise;
 Vista  la  direttiva  2002/94/CE  della Commissione, del 9 dicembre 2002,  recante  talune  modalita'  di  applicazione  della  direttiva 76/308/CEE  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero dei crediti  risultanti  da  taluni  contributi,  dazi,  imposte ed altre misure,  modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio  2005,  n.  179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre  2005,  recante  il  regolamento  di  attuazione del decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  69, e di recepimento della direttiva 2002/94/CE;
 Visto,   l'art.   2,  comma 7,  del  citato  decreto  del  Ministro dell'economia  e delle finanze n. 179 del 2005, il quale ha istituito presso  il  Dipartimento  per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali,  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, un Comitato  di coordinamento, cui e' demandato il compito di assicurare la  diffusione e lo scambio delle informazioni in materia di recupero dei  crediti,  nonche'  l'esame delle questioni di carattere generale relative   alla  mutua  assistenza  amministrativa  disciplinata  dal suddetto decreto;
 Visto,   l'art.   2,  comma 9,  del  citato  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle finanze n. 179 del 2005, il quale prevede che con  decreto  del  capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero  dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli ulteriori criteri  di  composizione  del  Comitato  di  coordinamento,  nonche' l'organizzazione interna ed il suo funzionamento;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle finanze;
 Viste  le note dell'Agenzia delle dogane, n. 201235 del 27 dicembre 2005,  e  dell'Agenzia  delle entrate, n. 212468 del 17 gennaio 2006, con   le   quali   e'   stata  data  conferma  in  merito  ai  propri rappresentanti   individuati   quali   componenti   del  Comitato  di coordinamento;
 Ritenuta   la  necessita'  di  dare  esecuzione  alle  disposizioni contenute  nel  predetto  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Composizione del Comitato di coordinamento
 1. Il Comitato di coordinamento e' composto da:
 a) un   dirigente   dell'Ufficio   relazioni  internazionali  del Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  che ricopre le funzioni di presidente;
 b) un     dirigente     dell'Ufficio     studi     e    politiche giuridico-tributarie  del Dipartimento per le politiche fiscali, o un suo rappresentante autorizzato;
 c) un  dirigente dell'Ufficio agenzie ed enti della fiscalita', o un suo rappresentante autorizzato;
 d) il dirigente del Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.)  dell'Agenzia  delle  dogane,  che  funge  da  punto  di contatto  ai  fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa, ai sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  22 luglio  2005, n. 179, o un suo rappresentante autorizzato;
 e) il  dirigente  dell'Ufficio  riscossione  internazionale della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, che funge da   punto   di  contatto  ai  fini  dell'attuazione  dell'assistenza amministrativa,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del  decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, o un suo rappresentante autorizzato;
 2. Il  Comitato  designa  il  componente  che svolge le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
 3.  Il  Comitato  e'  assistito,  per le funzioni di segreteria, da personale  dell'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento per le politiche fiscali.
 |  |  |  | Art. 2. Collaborazioni
 1. Il Comitato di coordinamento puo' avvalersi della collaborazione di  idonei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e  di  altre  amministrazioni  nonche' di qualificati esperti esterni della  materia,  senza oneri finanziari a carico del Dipartimento per le politiche fiscali.
 |  |  |  | Art. 3. Funzioni
 1.  Al  Comitato  di  coordinamento  e'  demandato  il  compito  di assicurare:
 a) la  diffusione  e lo scambio delle informazioni, in materia di recupero  dei  crediti,  tra  le  strutture  incaricate dello scambio diretto delle richieste di assistenza amministrativa;
 b) l'esame  delle  questioni  di carattere generale relative alla mutua  assistenza disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, ivi comprese le eventuali criticita'   che   dovessero   emergere   nella   trasmissione  delle comunicazioni per via elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni;
 c) la  verifica dei dati che, annualmente, il Dipartimento per le politiche  fiscali,  Ufficio  relazioni  internazionali, deve fornire alla  Commissione europea, relativamente al numero delle richieste di informazioni, delle domande di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti  cautelari  inviate  e  ricevute  nel  corso dell'anno, all'importo  dei  crediti  da  recuperare  e  all'ammontare di quelli recuperati.
 |  |  |  | Art. 4. Convocazione
 1.  Il  Comitato  e'  convocato dal presidente e, tranne in casi di particolare urgenza o necessita' ritenuti tali dal presidente stesso, si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi.
 |  |  |  | Art. 5. Ordine del giorno
 1.  Il  presidente,  sentiti  i  membri  del  Comitato,  stabilisce l'ordine  del  giorno  e  lo trasmette ai medesimi membri, unitamente alla convocazione.
 |  |  |  | Art. 6. Verbale delle riunioni
 1.  Sotto  la  responsabilita'  del  presidente,  viene  redatto il verbale  di  ogni riunione del Comitato che viene trasmesso ai membri del  Comitato stesso entro quindici giorni successivi alla data della riunione.
 2.  Il verbale viene trasmesso, entro il termine di cui al comma 1, anche  al  capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  e ai direttori dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, per le eventuali determinazioni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 luglio 2006
 
 Il capo del Dipartimento: Ciocca
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