Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 luglio 2006
Collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ive previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti di adeguamento, nonche' da ultimo il decreto direttoriale del 29 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti generali la competenza a adottare atti di gestione e «atti o provvedimenti amministrativi»;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 2364 del 19 giugno 2006 da cui risulta che la variazione dell'indice del costo della vita e' stata pari a +6,1% nel periodo maggio 2003-maggio 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro 112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31.
2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro 22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68.
 
Art. 2.
Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: Battistoni
 
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