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| Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 24 luglio 2006 |  | Collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
 
 Vista  la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo comma,  stabilisce  che gli importi delle sanzioni amministrative ive previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base alla   variazione   dell'indice   del   costo  della  vita  calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del  9 maggio  1989  e  successivi decreti di adeguamento, nonche' da ultimo il decreto direttoriale del 29 luglio 2003;
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare  l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti generali la  competenza  a  adottare  atti di gestione e «atti o provvedimenti amministrativi»;
 Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica n. 2364  del 19 giugno 2006 da cui risulta che la variazione dell'indice del  costo  della  vita  e'  stata  pari  a  +6,1% nel periodo maggio 2003-maggio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Gli  importi  di  cui  al  primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideterminati  dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro 112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31.
 2. Gli  importi  di  cui  al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideterminati  dal decreto di adeguamento  del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro 22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 24 luglio 2006
 
 Il direttore generale: Battistoni
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