Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 marzo 2006
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il «Consorzio latte societa' consortile a r.l.» - I aggiornamento. (Deliberazione n. 16/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che fra l'altro modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni;
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione di limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 193/2001), con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio latte societa' consortile a r.l.», il contratto di programma per l'attuazione di investimenti nel settore del latte ovino da realizzarsi nella regione Sardegna (obiettivo 1), con investimenti pari a 128.217.139 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 63.718.645 euro (di cui 48.534.812 euro a carico dello Stato e i restanti 15.183.833 euro a carico della regione Sardegna); un'occupazione pari a 295,7 U.L.A. e il termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003;
Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 44 (Gazzetta Ufficiale n. 303/2005), con la quale il termine per la realizzazione degli investimenti del contratto di programma di cui sopra e' stato prorogato all'8 dicembre 2006;
Vista la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha proposto la rimodulazione del contratto di programma «Consorzio latte societa' consortile» che prevede una riduzione degli investimenti pari a 28.679.840 euro, cui corrisponde una diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 9.062.537, un aumento dell'occupazione pari a 8,562 U.L.A. e la proroga del termine di realizzazione dei nuovi investimenti;
Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che il Ministero delle attivita' produttive evidenzia che il contratto aggiornato mantiene inalterata la propria validita' tecnico-finanziaria e viene presentato con il parere favorevole della banca istruttrice;
Considerato che il Ministero delle attivita' produttive propone di utilizzare parte delle risorse derivanti dalle rimodulazioni del contratto di programma «Consorzio latte Sardegna» per la realizzazione da parte dello stesso Consorzio, di interventi relativi alla comunicazione e marketing e alla realizzazione di controlli di qualita' e alle attivita' di ricerca;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:

1. E' approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal «Consorzio latte Sardegna societa' consortile a r.l.», che prevede investimenti nella regione Sardegna, arearicompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del trattato C.E. per un importo pari a 99.537.299 euro, relativi a ventisei iniziative, cosi' come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
2. Le agevolazioni finanziarie, relative alle nuove iniziative proposte, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti nel settore agricolo sono calcolate entro i limiti riportati nell'allegata tabella 1.
3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica, per la concessione delle agevolazioni finanziarie, previsto al punto 1.3. della citata delibera n. 56/2001, e' determinato in 51.800.886 euro, di cui 39.472.275 euro a carico dello Stato e la restante somma pari a 12.328.611 euro a carico della regione Sardegna.
4. Gli investimenti relativi ai nuovi interventi previsti ai numeri 24, 25 e 26 dell'allegata tabella 1, dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto aggiuntivo. Per tutti gli altri interventi e' confermato il termine dell'8 dicembre 2006, gia' previsto al punto 1. della citata delibera n. 44/2005.
5. Le iniziative relative al contratto di programma di cui sopra dovranno realizzare, a regime, un nuova occupazione pari a 304,2 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
6. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 56/2001.
7. Il Ministero delle attivita' produttive dovra' verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal regime di aiuti 729/A/2000 in materia agricola e della pesca, citato in premessa.
8. Il Ministero delle attivita' produttive provvedera' agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
Berlusconi

Il Segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 122
 
Tabella 1
----> Vedere Tabella a pag. 18 <----
 
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