| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale,  che  fra l'altro modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare,  l'art.  55,  n.  4  laddove si precisa che rimangono in vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin, relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.  173,  che  demanda a questo Comitato la determinazione di limiti, criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole, della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
 Vista  la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n.  193/2001),  con  la  quale  il  Servizio  per  la  programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica  e'  stato  autorizzato a stipulare con il «Consorzio latte societa'   consortile   a   r.l.»,  il  contratto  di  programma  per l'attuazione   di   investimenti  nel  settore  del  latte  ovino  da realizzarsi  nella  regione  Sardegna (obiettivo 1), con investimenti pari  a  128.217.139  euro,  cui  corrispondono  agevolazioni  pari a 63.718.645  euro  (di  cui  48.534.812  euro a carico dello Stato e i restanti   15.183.833   euro   a   carico  della  regione  Sardegna); un'occupazione  pari a 295,7 U.L.A. e il termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003;
 Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 44 (Gazzetta Ufficiale n.  303/2005),  con  la  quale  il termine per la realizzazione degli investimenti  del  contratto  di  programma  di  cui  sopra  e' stato prorogato all'8 dicembre 2006;
 Vista  la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha proposto la rimodulazione del contratto di  programma  «Consorzio  latte societa' consortile» che prevede una riduzione  degli investimenti pari a 28.679.840 euro, cui corrisponde una  diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 9.062.537, un aumento dell'occupazione pari a 8,562 U.L.A. e la proroga del termine di realizzazione dei nuovi investimenti;
 Tenuto  conto  che,  con  verbale  del  25 ottobre 2001, sono state definite  le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione  negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive;
 Considerato  che  il Ministero delle attivita' produttive evidenzia che  il contratto aggiornato mantiene inalterata la propria validita' tecnico-finanziaria e viene presentato con il parere favorevole della banca istruttrice;
 Considerato  che il Ministero delle attivita' produttive propone di utilizzare  parte  delle  risorse  derivanti  dalle rimodulazioni del contratto   di   programma   «Consorzio   latte   Sardegna»   per  la realizzazione da parte dello stesso Consorzio, di interventi relativi alla  comunicazione  e marketing e alla realizzazione di controlli di qualita' e alle attivita' di ricerca;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 
 1.  E'  approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle  premesse,  presentato  dal  «Consorzio  latte Sardegna societa' consortile  a r.l.», che prevede investimenti nella regione Sardegna, arearicompresa  nell'obiettivo  1,  coperta  dalla  deroga  dell'art. 87.3.a)  del  trattato  C.E.  per  un importo pari a 99.537.299 euro, relativi  a ventisei iniziative, cosi' come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
 2.  Le  agevolazioni  finanziarie,  relative  alle nuove iniziative proposte,  in  conformita'  a  quanto  previsto dalla decisione della Commissione  europea  citata  in  premessa,  per gli investimenti nel settore   agricolo   sono   calcolate   entro   i   limiti  riportati nell'allegata tabella 1.
 3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica,  per  la concessione  delle  agevolazioni  finanziarie, previsto al punto 1.3. della  citata delibera n. 56/2001, e' determinato in 51.800.886 euro, di  cui 39.472.275 euro a carico dello Stato e la restante somma pari a 12.328.611 euro a carico della regione Sardegna.
 4. Gli investimenti relativi ai nuovi interventi previsti ai numeri 24, 25 e 26 dell'allegata tabella 1, dovranno essere realizzati entro ventiquattro  mesi  dalla stipula dell'atto aggiuntivo. Per tutti gli altri  interventi e' confermato il termine dell'8 dicembre 2006, gia' previsto al punto 1. della citata delibera n. 44/2005.
 5.  Le  iniziative  relative al contratto di programma di cui sopra dovranno  realizzare,  a  regime,  un  nuova occupazione pari a 304,2 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
 6. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 56/2001.
 7.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive dovra' verificare il rispetto  di  tutte  le  condizioni  previste  dal  regime  di  aiuti 729/A/2000 in materia agricola e della pesca, citato in premessa.
 8.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
 Roma, 22 marzo 2006
 
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il Segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
 
 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 122
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