| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
 Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1°  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;
 Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento  (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modifiche;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle    sopra    indicate   modalita'   e   procedure   nel   settore turistico-alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese, e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i contratti di programma;
 Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di programma;
 Vista  la  propria  delibera  20 dicembre  2004,  n.  84  (Gazzetta Ufficiale  n.  86/2005), con la quale si autorizza il Ministero delle attivita'  produttive alla stipula del contratto di programma con con le  societa':  «Sviluppo  Italia  turismo  S.p.a.»,  «Terme  di Santa Cesarea S.p.a.», «Torre d'Otranto S.p.a.», «S.A.P.O. S.p.a.» e «Costa di  Sibari  S.p.a.», per la realizzazione di poli turistici integrati in  Sicilia  (Sciacca - AG), Calabria (Simeri Crichi - CZ, Gizzeria - CZ   e  Sibari  -  CZ)  e  Puglia  (Otranto  -  LE),  aree  ricadenti nell'obiettivo  1,  coperte  da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.  Sono  ammessi  investimenti  per 319.266.000 euro, agevolazioni finanziarie  pari a 141.151.470 euro (di cui 74.534.500 euro a carico dello   Stato,   7.507.630   euro  carico  della  Regione  siciliana, 40.000.000  euro  a carico della regione Calabria e 19.109.340 euro a carico della regione Puglia) e nuova occupazione diretta pari a 1.449 U.L.A.  Il termine per la realizzazione degli investimenti e' fissato in trentasei mesi a decorrere dalla stipula del contratto;
 Vista  la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle  attivita'  produttive  ha  sottoposto  a  questo  Comitato  la proposta  di  rettifica  dei  dati occupazionali e dell'ubicazione di alcune  delle  iniziative  indicata nella citata delibera n. 84/2004, cosi' come e' risultato dall'istruttoria sui progetti esecutivi;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 
 1.  La  tabella  1  allegata  alla  delibera  n.  84/2004 citata in premessa, e' sostituita con la corrispondente tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
 2.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova occupazione   diretta   non  inferiore  a  n.  1.203  U.L.A.  (Unita' lavorative annue).
 3.  Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 84/2004.
 4.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera' agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
 Roma, 22 marzo 2006 Il Segretario del CIPE: Baldassarri
 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 124
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