Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2006 (vai al sommario)
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
DETERMINAZIONE 14 luglio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. (Determinazione n. 4).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 20 dicembre 2005, n. 78, con la quale veniva approvato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Vista la nota di data 21 dicembre 2005, prot. CDA/LV/8340, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali per l'espressione del parere di competenza;
Vista la nota di data 23 febbraio 2006 (prot. 3LEG/06/1488) con la quale, a seguito di contatti intercorsi con gli uffici del Garante, si provvedeva a modificare il testo del regolamento stesso;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali di data 7 marzo 2006, prot. n. 0004728, con la quale si trasmetteva copia del provvedimento collegiale con il quale l'Autorita' esprimeva parere favorevole allo schema di regolamento;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 4 aprile 2006, n. 11, con la quale veniva approvato il testo del regolamento a seguito del parere del Garante di cui sopra;
Vista la nota di data 4 maggio 2006, prot. n. CDA/LV/3041, con la quale la citata deliberazione n. 11 del consiglio di amministrazione dell'Ente veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i controlli di legittimita' e di merito; la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 8 maggio 2006, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data dell'8 luglio 2006;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Principi e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, e le operazioni indispensabili a perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.
 
Art. 2.
Oggetto e modalita' del trattamento

1. Il trattamento ha ad oggetto i dati sensibili e giudiziari identificati nelle schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, e contraddistinte con le lettere da A a C, in riferimento alle operazioni eseguibili per l'attuazione delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo n. 196/2003 (art. 68, comma 1; art. 71; art. 73, comma 2, lettera a); art. 95; art. 112).
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).
 
Art. 3. Identificazione e denominazione dei trattamenti finalita', fonti
normative e operazioni eseguibili

1. In relazione alle finalita' di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo n. 196/2003, sono state identificate tre categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:
A. Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, dei collaboratori esterni e di coloro che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
B. Attivita' di formazione e di assistenza a fini di promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park;
C. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, attivita' di consulenza giuridica e gestione delle polizze assicurative dell'Ente.
2. Per ciascuna di queste categorie di trattamento e' stata redatta una scheda che specifica:
a. denominazione del trattamento;
b. tipi di dati trattati e descrizione riassuntiva del contesto;
c. principali fonti normative legittimanti il trattamento;
d. finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento;
e. operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento «ordinario» dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (comunicazione).
 
Art. 4.
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita' del presente regolamento, ogni modifica o integrazione delle fonti normative legittimanti il trattamento sara' automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalita' perseguite.
----> Vedere Schede da pag. 21 a pag. 26 <----

Trieste, 14 luglio 2006
Il presidente: Pedicchio
 
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