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| Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2006 (vai al sommario) |  | CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE |  | DETERMINAZIONE 14 luglio 2006 |  | Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili e giudiziari. (Determinazione n. 4). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE 
 Visto   il   decreto   legislativo   29 settembre  1999,  n.  381 «Istituzione  dell'istituto  nazionale  di  geofisica e vulcanologia, nonche'  disposizioni  concernenti  gli  enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9,   comma 2,   prevede  che  il  Consorzio  per  l'area  di  ricerca scientifica  e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per  i  quali  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visti  l'art.  8,  comma 4,  e  gli  ivi  richiamati commi 9 e 10 dell'art.  6  della  legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti  approvati  dall'organo  competente  siano  trasmessi  al Ministero  per  il  controllo  di  legittimita' e di merito e che, in assenza  di  rilievi  nel  termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;
 Vista  la  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione del Consorzio  di  data  20 dicembre  2005,  n.  78,  con la quale veniva approvato  il  «Regolamento  per  il trattamento dei dati sensibili e giudiziari»  del  Consorzio  per  l'area  di  ricerca  scientifica  e tecnologica di Trieste;
 Vista la nota di data 21 dicembre 2005, prot. CDA/LV/8340, con la quale  la  citata  deliberazione  veniva  trasmessa al Garante per la protezione  dei  dati  personali  per  l'espressione  del  parere  di competenza;
 Vista  la  nota di data 23 febbraio 2006 (prot. 3LEG/06/1488) con la  quale,  a  seguito  di  contatti  intercorsi  con  gli uffici del Garante, si provvedeva a modificare il testo del regolamento stesso;
 Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali di data  7 marzo  2006,  prot.  n.  0004728, con la quale si trasmetteva copia del provvedimento collegiale con il quale l'Autorita' esprimeva parere favorevole allo schema di regolamento;
 Vista  la  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione del Consorzio di data 4 aprile 2006, n. 11, con la quale veniva approvato il  testo  del  regolamento  a  seguito del parere del Garante di cui sopra;
 Vista la nota di data 4 maggio 2006, prot. n. CDA/LV/3041, con la quale  la citata deliberazione n. 11 del consiglio di amministrazione dell'Ente    veniva    trasmessa    al   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i controlli di legittimita' e di merito;  la  quale  risultava  pervenuta  al Ministero stesso in data 8 maggio  2006,  per  cui  il  silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4,  e  dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data dell'8 luglio 2006;
 
 Emana
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Principi e contenuti del regolamento
 
 1.  Il  presente regolamento, in attuazione del codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  (articoli 20,  comma 2,  e  21, comma 2,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le  tipologie  di  dati  sensibili  e  giudiziari,  e  le  operazioni indispensabili  a  perseguire  le  finalita'  di  rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto e modalita' del trattamento
 
 1.  Il  trattamento  ha  ad oggetto i dati sensibili e giudiziari identificati  nelle schede allegate, che formano parte integrante del regolamento,   e  contraddistinte  con  le  lettere  da  A  a  C,  in riferimento   alle   operazioni  eseguibili  per  l'attuazione  delle specifiche  finalita'  di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli  casi  ed  espressamente  elencate nel decreto legislativo n. 196/2003  (art.  68,  comma 1; art. 71; art. 73, comma 2, lettera a); art. 95; art. 112).
 2.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza, completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite nei  singoli  casi,  specie  nel  caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
 3.  Le  operazioni  di  comunicazione  individuate  nel  presente regolamento  sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli  obblighi  o  compiti  di  volta  in  volta  indicati,  per  il perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione  dei  dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 4.  Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati  in  violazione della disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).
 |  |  |  | Art. 3. Identificazione  e  denominazione  dei  trattamenti  finalita', fonti normative e operazioni eseguibili
 
 1.  In  relazione  alle finalita' di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo n. 196/2003, sono state identificate tre categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:
 A.  Gestione  del  rapporto di lavoro del personale dipendente, dei  collaboratori  esterni e di coloro che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
 B. Attivita' di formazione e di assistenza a fini di promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park;
 C.   Gestione  del  contenzioso  giudiziale  e  stragiudiziale, attivita'   di   consulenza   giuridica   e  gestione  delle  polizze assicurative dell'Ente.
 2.  Per  ciascuna  di  queste  categorie  di trattamento e' stata redatta una scheda che specifica:
 a. denominazione del trattamento;
 b.   tipi  di  dati  trattati  e  descrizione  riassuntiva  del contesto;
 c. principali fonti normative legittimanti il trattamento;
 d.  finalita'  di  rilevante  interesse pubblico perseguite dal trattamento;
 e.  operazioni  eseguibili,  distinguendo  fra  il  trattamento «ordinario»   dei   dati  (raccolta,  registrazione,  organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,   utilizzo,   blocco,   cancellazione  e  distruzione)  e particolari forme di trattamento (comunicazione).
 |  |  |  | Art. 4. Riferimenti normativi
 
 Al  fine  di  una  maggiore  semplificazione  e  leggibilita' del presente  regolamento,  ogni  modifica  o  integrazione  delle  fonti normative   legittimanti  il  trattamento  sara'  automaticamente  da intendersi  come  recepita,  sempre  che non modifichi i tipi di dati trattati  e  le  operazioni  effettuate  in relazione alle specifiche finalita' perseguite.
 ---->   Vedere Schede da pag. 21 a pag. 26  <----
 
 Trieste, 14 luglio 2006
 Il presidente: Pedicchio
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