Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 luglio 2006 |
Individuazione dei siti internet destinati all'incremento degli avvisi di vendita, di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»; Visto l'art. 490 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, secondo cui in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a venticinquemila euro, e di beni immobili, l'avviso di vendita unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, «e' altresi' inserito in appositi siti internet, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»; Visto, in particolare, l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile come inserito dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, rubricato «della pubblicita' degli avvisi tramite internet», secondo il quale «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»; Visto altresi' l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1° marzo 2005 recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' per gli strumenti informatici»; Ritenuta la necessita' di individuare i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di procedura civile; Decreta:
Art. 1. Criteri e modalita' di individuazione dei siti internet
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' con cui sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile. |
| Art. 2. Elenco
1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, che possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile. 2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. |
| Art. 3. Requisiti professionali e incompatibilita'
1. I soggetti o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti o i soggetti preposti all'amministrazione, che gestiscono, anche per interposta persona o societa' collegate, i siti internet debbono possedere la capacita' organizzativa, tecnica e finanziaria al fine di essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 2. 2. Gli stessi soggetti debbono possedere i requisiti di onorabilita' di cui al quinto comma, dell'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 3. Al fine di garantire trasparenza delle vendite forzate, non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 i siti internet gestiti, anche per interposta persone o societa' collegate, da coloro che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria, mobiliare o immobiliare e bancaria, nonche' dai destinatari del divieto di esercizio dell'attivita' commerciale. |
| Art. 4. Regole tecniche
1. Il sito rispetta le regole di accessibilita' WAI di cui alla raccomandazione W3C del 5 maggio 1999. In particolare il sito garantisce un'appropriata trasformazione della pagina a cura dei diversi browser piu' diffusi, compatibilita' e portabilita' del codice html, e rende i contenuti facilmente navigabili e comprensibili. 2. Il sito rispetta le esigenze di soggetti diversamente abili nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75 nonche' del decreto ministeriale 8 luglio 2005. |
| Art. 5. Verifica della sussistenza dei requisiti professionali e tecnici
1. La Direzione generale della giustizia civile accerta, prima dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2, il possesso dei requisisti di professionalita' e la insussistenza delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 3 e, acquisito il parere della Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati, verifica la rispondenza del sito ai requisiti di accessibilita' e fruibilita' di cui all'art. 4 secondo un apposito piano di verifiche reso disponibile sul sito del Ministero. |
| Art. 6. Acquisizione dei dati
1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento telematico con l'Ufficio giudiziario e secondo gli standard di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 2. Il sito, se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione ufficiale, acquisisce i dati su supporto elettronico o per posta telematica con modalita' che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate. 3. Le modalita' di acquisizione vengono definite dall'Ufficio giudiziario e sono comunicate al Ministero della giustizia - Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati, che puo' disporne la modifica per garantire la sicurezza del sistema di pubblicita' e l'esattezza e regolarita' delle pubblicazioni. |
| Art. 7. Portale vendite giudiziarie
1. Il Ministero della giustizia attiva il Portale vendite giudiziarie del Ministero della giustizia per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso. 2. Il Ministero della giustizia stabilisce gli standard minimi dei dati da pubblicare per favorire il motore di ricerca del Portale. 3. Il Portale verifica gli standard di funzionamento dei siti. Esso certifica l'inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli eventi significativi all'Ufficio giudiziario dalle ore 15,00 alle ore 20,00 del giorno precedente a quello fissato per l'esperimento di vendita. 4. La certificazione viene inviata attraverso la posta certificata del processo telematico all'indirizzo indicato dall'Ufficio giudiziario. 5. L'indirizzo e' unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario. 6. Il Portale pubblica, su area riservata accessibile al Ministero della giustizia e all'ufficio giudiziario che ha disposto le inserzioni pubblicitarie, i dati statistici relativi all'accesso ai siti. |
| Art. 8. Cancellazione dall'elenco
1. L'accertamento dell'assenza o del venir meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2006 Il Ministro: Mastella |
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