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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 luglio 2006 |  | Individuazione  dei  siti  internet  destinati  all'incremento  degli avvisi  di  vendita,  di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  legge  14 maggio  2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;
 Visto  l'art.  490  del codice di procedura civile, come modificato dall'art.  2,  comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, secondo cui in  caso  di  espropriazione  di beni mobili registrati per un valore superiore  a  venticinquemila  euro,  e di beni immobili, l'avviso di vendita  unitamente  a  copia  dell'ordinanza  del  giudice  e  della relazione   di   stima  redatta  ai  sensi  dell'art.  173-bis  delle disposizioni  di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile, «e' altresi'  inserito  in  appositi siti internet, almeno quarantacinque giorni  prima  del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
 Visto,   in  particolare,  l'art.  173-ter  delle  disposizioni  di attuazione  del codice di procedura civile come inserito dall'art. 2, comma 3-ter,  del  decreto-legge  n.  35  del  2005, rubricato «della pubblicita'  degli  avvisi  tramite  internet»,  secondo il quale «il Ministro  della  giustizia  stabilisce  con  proprio  decreto  i siti internet  destinati  all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;
 Visto  altresi'  l'art.  159  delle  disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati   all'incanto   dei  beni  mobili  e  all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.   445  recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4 recante «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1° marzo 2005  recante  «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici  e  i  diversi livelli per l'accessibilita' per gli strumenti informatici»;
 Ritenuta  la  necessita'  di  individuare i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di procedura civile;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Criteri e modalita' di individuazione dei siti internet
 
 1.  Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' con cui sono  individuati  i  siti  internet  destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.
 |  |  |  | Art. 2. Elenco
 
 1.  I  siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art.  4,  che  possono  effettuare  gli  avvisi di vendita di cui all'art.  1,  sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per  gli  affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile.
 2.  Sono  iscritti  di  diritto nell'elenco i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a  norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti professionali e incompatibilita'
 
 1.   I   soggetti   o,   se   persone  giuridiche,  i  loro  legali rappresentanti   o   i  soggetti  preposti  all'amministrazione,  che gestiscono, anche per interposta persona o societa' collegate, i siti internet  debbono  possedere  la  capacita'  organizzativa, tecnica e finanziaria al fine di essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 2.
 2.   Gli   stessi   soggetti   debbono  possedere  i  requisiti  di onorabilita'  di  cui  al  quinto comma, dell'art. 26 del testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
 3.  Al  fine  di  garantire  trasparenza delle vendite forzate, non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 i siti internet gestiti, anche per interposta persone o societa' collegate, da coloro che  esercitano attivita' di intermediazione finanziaria, mobiliare o immobiliare  e  bancaria,  nonche'  dai  destinatari  del  divieto di esercizio dell'attivita' commerciale.
 |  |  |  | Art. 4. Regole tecniche
 
 1.  Il  sito  rispetta  le regole di accessibilita' WAI di cui alla raccomandazione  W3C  del  5  maggio  1999.  In  particolare  il sito garantisce  un'appropriata  trasformazione  della  pagina  a cura dei diversi  browser  piu'  diffusi,  compatibilita'  e  portabilita' del codice   html,   e   rende   i   contenuti  facilmente  navigabili  e comprensibili.
 2.  Il sito rispetta le esigenze di soggetti diversamente abili nel rispetto  della  legge  9 gennaio  2004,  n.  4  e  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75 nonche' del decreto ministeriale 8 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. Verifica della sussistenza dei requisiti professionali e tecnici
 
 1.  La  Direzione  generale  della  giustizia civile accerta, prima dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  all'art.  2,  il possesso dei requisisti di professionalita' e la insussistenza delle situazioni di incompatibilita'  di  cui  all'art.  3  e,  acquisito il parere della Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati, verifica la rispondenza  del sito ai requisiti di accessibilita' e fruibilita' di cui   all'art.   4  secondo  un  apposito  piano  di  verifiche  reso disponibile sul sito del Ministero.
 |  |  |  | Art. 6. Acquisizione dei dati
 
 1.  Il  sito  acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento  telematico  con  l'Ufficio  giudiziario  e  secondo gli standard  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
 2.  Il  sito,  se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione  ufficiale,  acquisisce i dati su supporto elettronico o per posta  telematica  con  modalita' che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate.
 3.  Le  modalita'  di  acquisizione  vengono  definite dall'Ufficio giudiziario   e  sono  comunicate  al  Ministero  della  giustizia  - Direzione  generale  dei  Sistemi informativi automatizzati, che puo' disporne  la  modifica  per  garantire  la  sicurezza  del sistema di pubblicita' e l'esattezza e regolarita' delle pubblicazioni.
 |  |  |  | Art. 7. Portale vendite giudiziarie
 
 1.   Il   Ministero  della  giustizia  attiva  il  Portale  vendite giudiziarie  del  Ministero  della  giustizia  per  la  ricerca  e il monitoraggio  dei  dati pubblicati sui siti al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso.
 2.  Il Ministero della giustizia stabilisce gli standard minimi dei dati da pubblicare per favorire il motore di ricerca del Portale.
 3. Il Portale verifica gli standard di funzionamento dei siti. Esso certifica  l'inizio  di  ciascuna  inserzione  pubblicitaria,  la sua durata  e  gli eventi significativi all'Ufficio giudiziario dalle ore 15,00  alle  ore  20,00  del  giorno  precedente a quello fissato per l'esperimento di vendita.
 4.  La certificazione viene inviata attraverso la posta certificata del   processo   telematico   all'indirizzo   indicato   dall'Ufficio giudiziario.
 5.  L'indirizzo  e'  unico  per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario.
 6.  Il Portale pubblica, su area riservata accessibile al Ministero della   giustizia  e  all'ufficio  giudiziario  che  ha  disposto  le inserzioni  pubblicitarie,  i dati statistici relativi all'accesso ai siti.
 |  |  |  | Art. 8. Cancellazione dall'elenco
 
 1.  L'accertamento  dell'assenza  o  del venir meno dei requisiti e delle  condizioni  di  cui  agli  articoli 3,  4  e  5,  comporta  la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 27 luglio 2006
 Il Ministro: Mastella
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