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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2006 |  | Organizzazione del Ministero delle infrastrutture. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per   la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per  la semplificazione amministrativa»;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  152, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la  struttura  organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,  recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320,  recante  Regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,  recante  Riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  ministeriale  19 aprile  2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  8 marzo  2006 supplemento ordinario  n.  56,  recante  Individuazione  degli  uffici di livello dirigenziale  non  generale  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto   il   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 1° giugno  2006  adottato  ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge  n.  181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via  amministrativa  delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge  nonche'  alla  individuazione, in via provvisoria, del contingente   minimo   degli   uffici   strumentali   e   di  diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;
 Visto il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di controllo  di  legittimita'  sugli  atti  dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti e comunicato con nota in data 28 giugno 2006 in merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 Ritenuta  l'esigenza  di apportare al citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo;
 D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Sentiti   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  il  Ministro  dei trasporti;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Competenze del Ministero delle infrastrutture
 
 1.  Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
 a) programmazione,  finanziamento, realizzazione e gestione delle reti  infrastrutturali  di  interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche,  idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i  sistemi  di  trasporto  nonche'  delle  altre  opere  pubbliche di competenza  dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione  degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
 b) concerto  sul  piano generale dei trasporti e della logistica, piani  urbani  della  mobilita'  e  pianificazione  di  settore per i trasporti;
 c) edilizia residenziale: aree urbane;
 d) pianificazione   delle   reti,  della  logistica  e  dei  nodi infrastrutturali  di  interesse  nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
 e) politiche  dell'edilizia  concernenti  anche  il sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
 f) identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto  del territorio  con  riferimento  alle reti infrastrutturali e al sistema delle  citta'  e  delle  aree  metropolitane, reti infrastrutturali e opere   di  competenza  statale,  politiche  urbane  e  dell'edilizia abitativa,  opere  marittime  e portuali e infrastrutture idrauliche, opere  infrastrutturali  per  la viabilita', ivi comprese sicurezza e regolazione  tecnica  concernenti  le  funzioni e i compiti spettanti allo Stato;
 g) monitoraggio,     controllo    e    vigilanza    in    materia infrastrutturale  e  nelle  aree di cui al presente articolo, nonche' vigilanza  sui  gestori  del  trasporto  derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla  realizzazione  e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei  compiti  e  delle  funzioni  spettanti  allo  Stato ai sensi del presente   articolo,   fatto   salvo   quanto  previsto  dal  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 2. Competenze del Ministero dei trasporti
 
 1.  Al  Ministero  dei  trasporti  sono  trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
 a) proposta  del  piano generale dei trasporti e della logistica, dei  piani  urbani  della mobilita' e della pianificazione di settore per i trasporti;
 b) concerto  sugli  atti  di  programmazione  di  competenza  del Ministero  delle  infrastrutture di cui all'art. 1, lettera a) e, per quanto di competenza, alle lettere d) ed f);
 c) navigazione   e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui  porti; demanio  marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e trasporto nelle acque   interne;   programmazione,   previa  intesa  con  le  regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
 d) trasporto  terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;
 e) sicurezza  e  regolazione  tecnica concernenti le funzioni e i compiti  spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilita', ivi compresa la intermodalita';
 f) monitoraggio,  controllo e vigilanza in materia di mobilita' e nelle aree di cui al presente articolo, nonche' vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di  programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;
 g) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 3. Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture
 
 1.  Sono  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  delle infrastrutture la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria  tecnica  del  Ministro,  l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa,   il   Servizio  di  controllo  interno,  le  Segreterie  dei Sottosegretari di Stato.
 2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro delle  infrastrutture,  emanato  ai  sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, trovano applicazione, relativamente  agli  uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante  il  regolamento  di  organizzazione  degli uffici di diretta collaborazione  del  Ministro  dei lavori pubblici. In considerazione dell'assetto  dipartimentale  del  Ministero,  in  luogo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243,  si  rende  applicabile  l'art.  7,  comma 1,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  24 aprile  2001, n. 225. Gli incarichi dirigenziali  con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o  di  diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  2 luglio  2004 sono conferiti nel limite di tre.
 3.  Fermo  il  contingente  di  personale del Servizio di controllo interno,   nel  limite  di  sette  unita',  e  delle  Segreterie  dei Sottosegretari  di  Stato del Ministro delle infrastrutture, previsto dal  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243:
 a) il   contingente   di   personale   degli  Uffici  di  diretta collaborazione   del   Ministro  delle  infrastrutture  e'  stabilito complessivamente in novantasei unita';
 b) non e' consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione   di  collaboratori  assunti  con  contratto  a  tempo determinato,  esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni,  anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
 c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda  fascia  che,  nell'ambito del contingente complessivo di cui alla  lettera a),  possono  essere  individuati,  ai  sensi e per gli effetti  dell'art.  19,  comma 10,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, e' stabilito in misura non superiore a tre;
 d) il  Servizio di controllo interno e' organo monocratico che si avvale di un contingente di personale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 243 del 2001 nel limite massimo di sette unita'.
 4.  La  spesa  complessiva  per  il  funzionamento  degli Uffici di diretta  collaborazione  e'  in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto  alle  risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine,  entro  il 30 settembre 2006, i Ministeri interessati procedono alla  verifica  del  rispetto  del suddetto principio di contenimento della  spesa  con  i  competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti
 
 1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti la  Segreteria  del  Ministro,  l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica  del  Ministro,  l'Ufficio  legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio  di  controllo  interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
 2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro delle  infrastrutture,  emanato  ai  sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, trovano applicazione, relativamente  agli  uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, recante  il  regolamento  di  organizzazione  degli uffici di diretta collaborazione  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione. Gli incarichi  dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto  del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.
 3.   Fermo   il  contingente  di  personale  delle  Segreterie  dei Sottosegretari  di  Stato  del  Ministro  dei trasporti, previsto dal regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225:
 a) il   contingente   di   personale   degli  Uffici  di  diretta collaborazione    del    Ministro    dei   trasporti   e'   stabilito complessivamente in novantasei unita';
 b) non e' consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione   di  collaboratori  assunti  con  contratto  a  tempo determinato,  esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni,  anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
 c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda  fascia  che,  nell'ambito del contingente complessivo di cui alla  lettera a),  possono  essere  individuati,  ai  sensi e per gli effetti  dell'art.  19,  comma 10,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, e' stabilito in misura non superiore a tre;
 d) il  Servizio di controllo interno e' organo monocratico che si avvale  di  un  contingente  di  personale  nel limite massimo di sei unita';
 e) il  trattamento  economico  previsto  ai  sensi  dell'art.  7, comma 3,  del  citato  decreto  n.  225  del  2001  per il Capo della segreteria  e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e'  consentito  nel limite massimo di uno per ciascun Sottosegretario di Stato.
 4.  La  spesa  complessiva  per  il  funzionamento  degli Uffici di diretta  collaborazione  e'  in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto  alle  risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine,  entro  il  30 settembre 2006 i Ministeri interessati procedono alla  verifica  del  rispetto  del suddetto principio di contenimento della  spesa  con  i  competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 5. Articolazioni del Ministero delle infrastrutture
 
 1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture,  per  l'espletamento  dei compiti  ad  esso  demandati,  e'  articolato  a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:
 a) Dipartimento   per   il   coordinamento   dello  sviluppo  del territorio,  per  il  personale  ed i servizi generali, che assume la denominazione   di   Dipartimento   per   la   programmazione  ed  il coordinamento  dello  sviluppo  del territorio, per il personale ed i servizi generali;
 b) Dipartimento  infrastrutture  stradali,  per  l'edilizia  e la regolazione  dei  lavori  pubblici,  che  assume  la denominazione di Dipartimento   per   le   infrastrutture  statali,  l'edilizia  e  la regolazione dei lavori pubblici.
 2.  Il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo  del  territorio,  per il personale ed i servizi generali e' articolato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile  2005,  quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 4,  lettera  a) del presente decreto. Allo stesso Dipartimento afferiscono:
 1)  presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio,  le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni statali in materia di dighe nonche' quelle di cui all'art. 1, lettera b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative gia'  incardinate  presso  la  Direzione  generale per la navigazione aerea  del  Dipartimento  per  la  navigazione  marittima  ed  aerea, istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 luglio  2004,  n.  184  -  Divisione VII, Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati, per quanto di competenza;
 2) i  compiti  inerenti  la  gestione  dei  sistemi informativi e statistici  e il disbrigo degli affari generali gia' rientranti nelle articolazioni  delle  direzioni  generali di cui al n. 3, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento;
 3)  le  seguenti  strutture dirigenziali non generali, inquadrate presso  la  Direzione  generale  per  le  politiche  di  sviluppo del territorio:
 a) strutture  dirigenziali  non  generali  gia'  individuate ai sensi   dell'art.   4,   comma 3,  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005 presso la Direzione generale   per  le  strade  e  autostrade  del  Dipartimento  per  le infrastrutture  stradali,  l'edilizia  e  la  regolazione  dei lavori pubblici,  istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
 1)   Divisione   2:   Vigilanza   sull'Anas,  che  assume  la denominazione  di Programmazione delle infrastrutture stradali, fermo quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  lettera b) del presente decreto e nei limiti dei seguenti compiti:
 predisposizione  dei  contratti  di  programma  Anas per la parte di attuazione degli interventi di viabilita' stradale;
 predisposizione  dei  piani  pluriennali  della  viabilita' stradale;
 2) Divisione  3  - Concessioni autostradali, limitatamente ai seguenti   compiti:  Predisposizione  del  piano  pluriennale  e  del contratto di programma per la parte della rete autostradale;
 b) strutture  dirigenziali  non  generali  gia'  individuate ai sensi   dell'art.   5,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005 presso la Direzione generale  per  le  infrastrutture  della  navigazione  marittima  del Dipartimento  per  la  navigazione  marittima  ed aerea, istituito ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
 1)  Divisione  IV  -  Programmazione  delle  risorse  per  le infrastrutture portuali;
 c) strutture  dirigenziali  non  generali  gia'  individuate ai sensi   dell'art.   5,   comma 3,  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima  ed  aerea,  istituito  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
 1)  Divisione  V  - Aeroporti, che assume la denominazione di infrastrutture aeroportuali;
 d) strutture  dirigenziali  non  generali  gia'  individuate ai sensi   dell'art.   6,   comma 4,  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005 presso la Direzione generale  dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  istituito  a  norma  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  2 luglio  2004,  n. 184, per quanto di competenza:
 1)   Divisione   1   -   Programmazione  degli  investimenti, organizzazione, rapporti istituzionali;
 e) strutture  dirigenziali  non  generali  gia'  individuate ai sensi   dell'art.   6,   comma 6,  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005 presso la Direzione generale  del  trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri,  istituito  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184:
 1)  Divisione  2  - Infrastrutture: Concessione, Contratto di programma, contabilita';
 2)  Divisione  4  -  Opere  civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programmi investimenti interportuali, limitatamente   ai   seguenti   compiti:   Aspetti   programmatici  e convenzionali  concernenti  programmi  ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per trasporto intermodale.
 3.  Il  Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione   dei  lavori  pubblici  e'  articolato  ai  sensi  delle disposizioni  riferite  al  Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici  dirigenziali  generali,  e  nel  decreto  del  Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali   non  generali,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  6, comma 4, lettera b), del presente decreto. Nello stesso Dipartimento, presso  la  Direzione  generale  per  le  strade  e autostrade di cui all'art.  5,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 2 luglio  2004,  n. 184, la Divisione 2 - Vigilanza sull'Anas, di cui all'art.  4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19 aprile  2005, assume la denominazione di Vigilanza sul  sistema  infrastrutturale  stradale e autostradale, fermo quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera a).
 4.  Al  Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione  dei  lavori  pubblici  afferiscono  altresi' le seguenti strutture  dirigenziali  non  generali  nonche' i compiti inerenti il disbrigo  degli  affari  generali gia' rientranti nelle articolazioni delle  direzioni  generali  di  cui  al  presente  comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:
 a) strutture  dirigenziali non generali gia' individuate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19 aprile  2005  presso  la Direzione generale per le infrastrutture  della  navigazione  marittima del Dipartimento per la navigazione  marittima  ed  aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  2 luglio  2004,  n. 184, per quanto di competenza:
 1)   Divisione   V   -   Vigilanza   sulla   realizzazione   di infrastrutture portuali;
 2) Divisione VII - Ufficio Tecnico;
 b) strutture  dirigenziali non generali gia' individuate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di  trasporto  ad  impianti  fissi  del  Dipartimento per i trasporti terrestri,  istituito  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
 1) Divisione  3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale  -  interventi e finanziamenti, che assume la denominazione di Interventi  infrastrutturali  e finanziamenti nel settore ferroviario locale,  limitatamente  alle  questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;
 2) Divisione  4  -  Opere  civili  ed  armamento  del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera c);
 3)  Divisione  5  -  Sistemi  di trasporto rapido di massa, che assume   la  denominazione  di  Interventi  infrastrutturali  per  il trasporto rapido di massa, quanto ai seguenti compiti:
 attuazione  del  programma di interventi di cui alla legge n. 211/1992  per  i  sistemi  di trasporto rapido di massa, e successivi rifinanziamenti;
 istruttoria,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 190/2002, sui progetti di competenza;
 4) Divisione 6 - Impianti a fune;
 c) strutture  dirigenziali non generali gia' individuate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19 aprile  2005  presso  la  Direzione  generale  del trasporto  ferroviario  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri, istituito  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
 1)  Divisione  5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza,  che  assume  la  denominazione  di Normativa nazionale ed internazionale  per  la  sicurezza  dell'infrastruttura  ferroviaria, limitatamente  alle  questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;
 2)   Divisione   6   -   Attivita'  ispettive,  che  assume  la denominazione  di  Attivita'  ispettive  in materia infrastrutturale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto.
 5.  Sono  organi  decentrati  del  Ministero delle infrastrutture e assumono    la   denominazione   di   Provveditorati   regionali   ed interregionali  per  le  opere pubbliche i Settori infrastrutture dei Servizi  integrati  infrastrutture  e trasporti di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli  ambiti  di  attivita'  di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  salvo  quanto  previsto dall'art. 6, comma 5.
 |  |  |  | Art. 6. Articolazioni del Ministero dei trasporti
 
 1.  Il  Ministero  dei trasporti, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,  e'  articolato  a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:
 a) Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  che  assume  la denominazione  di  Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti;
 b) Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.
 2. Il  Dipartimento  per  la  navigazione  marittima  ed  aerea  e' articolato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19  aprile  2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto  previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2, n. 3, lettere b) e c) e comma 4, lettera a).
 3.  Il  Dipartimento  per  i trasporti terrestri, personale, affari generali  e la pianificazione generale dei trasporti e' articolato ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto  agli  uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2, n. 3, lettere d) ed e) e 4, lettere b) e c).
 4.  Al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, Ufficio generale del  Dipartimento, afferiscono, per quanto di competenza, in coerenza con le attribuzioni del Ministero di cui all'art. 2:
 1)  le  risorse  residue delle strutture dipartimentali di cui al citato  art. 5, comma 2, n. 3, lettere d) ed e) e comma 4, lettere b) e c);
 2)  le  risorse  occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui  all'art.  2,  lettera  b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle  risorse  organizzative  gia'  incardinate  presso  le seguenti strutture  dirigenziali  non generali della Direzione generale per la programmazione   e  i  programmi  europei  del  Dipartimento  per  il coordinamento  e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali,  istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
 a) Divisione 4 - Programma operativo nazionale trasporti;
 b) Divisione 6 - Programmazione negoziata;
 c) Divisione 9 - Reti e corridoi trans-europea;
 3)  le  seguenti  strutture dirigenziali non generali e i compiti inerenti  il  disbrigo  degli  affari  generali gia' rientranti nelle articolazioni  delle  direzioni  generali  di  cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:
 a) strutture  dirigenziali  non  generali  gia'  individuate ai sensi   dell'art.   3,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005 presso la Direzione generale  per  la  programmazione e i programmi europei, istituita ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:
 1)  Divisione  3  -  Piano  generale  dei  trasporti  e della logistica;
 b) strutture  dirigenziali  non  generali  gia'  individuate ai sensi   dell'art.   4,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  19 aprile 2005 presso la Direzione generale   per  le  strade  e  autostrade  del  Dipartimento  per  le infrastrutture  stradali,  l'edilizia  e  la  regolazione  dei lavori pubblici,  istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  2 luglio  2004,  n.  184,  per quanto di competenza e nei limiti  delle  funzioni  di competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 2:
 1) Divisione   2:   Vigilanza   sull'Anas,   che   assume  la denominazione  di  Vigilanza sulla sicurezza dei trasporti terrestri, limitatamente  agli  aspetti  concernenti  il  servizio  di mobilita' stradale e autostradale;
 2) Divisione  5  -  Sicurezza  delle  infrastrutture viarie e gestione  dell'Archivio  nazionale  delle  strade,  ad  eccezione dei seguenti  compiti:  Approvazione dei programmi di adeguamento e messa in   sicurezza   delle  infrastrutture  di  viabilita'  di  interesse nazionale.
 5. Sono  organi  decentrati  del  Ministero dei trasporti i Settori trasporti  dei  Servizi  integrati  infrastrutture e trasporti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.  184, per gli ambiti di attivita' di cui all'art. 10, comma 3, del medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, nonche' quelli concernenti  le attivita' di competenza di articolazioni centrali del Ministero dei trasporti ai sensi del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 7. Personale
 
 1.  Il  personale  in  servizio  presso i Dipartimenti ed i Servizi integrati  di  cui  agli  articoli 5  e  6 resta in servizio presso i rispettivi  uffici,  conservando  lo  stato giuridico ed economico in godimento.
 2.  La  cassa  di  previdenza  ed  assistenza  istituita  ai  sensi dell'art.  6  del  decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito  dall'articolo unico  della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonche'   l'abilitazione  all'espletamento  dei  servizi  di  polizia stradale,  di  cui  all'art.  12,  comma 3,  del  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285, continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso i Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 8. Risorse finanziarie
 
 1.  I  rapporti  pendenti  gia' facenti capo al soppresso Ministero delle  infrastrutture e trasporti proseguono, rispettivamente, con il Ministero  delle  infrastrutture  o  con  il  Ministero dei trasporti secondo  i  criteri  di  distribuzione delle attribuzioni di cui agli articoli 1  e 2 e di individuazione delle articolazioni competenti di cui  agli  articoli 5  e  6.  Alle  articolazioni del Ministero delle infrastrutture  e  del  Ministero  dei  trasporti,  come  determinate rispettivamente  ai  sensi  degli  articoli 5 e 6, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta  dei  Ministri  competenti,  sono  apportate  le  occorrenti variazioni di bilancio.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la registrazione.
 Roma, 5 luglio 2006
 
 Il Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 Prodi
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa-Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro   n. 9, foglio n. 125
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