Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2006
Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Ordinanza n. 3534).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; autorizzando a tal fine la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006;
Visto il medesimo art. 1, comma 100, che rinvia per la ripartizione dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando due milioni di euro al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici, nonche' dieci milioni di euro alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, quattro milioni di euro alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, e due milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004 ed un milione di euro all'Agenzia interregionale per il fiume Po per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorita' di bacino competente;
Acquisita l'intesa le regioni interessate in occasione della Conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Per la durata di quindici anni, il contributo di cui all'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ripartito tra le regioni interessate nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle calamita' ivi individuate.
2. Le predette risorse affluiscono annualmente ai bilanci delle regioni interessate ovvero alle apposite contabilita' speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2006
Il Presidente: Prodi
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 11 <----
 
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