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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 luglio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di assistente sociale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, nato a Il Cairo (Egitto)   il  21  febbraio  1973,  cittadino  egiziano,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «assistente  sociale»  conseguito in Egitto - come attestato   dall'Ordine   generale  degli  assistenti  sociali  della Republica   Araba   d'Egitto  cui  il  richiedente  risulta  iscritto dall'8 settembre  2005  al  n.  8333  - ai fini dell'accesso all'albo degli  assistenti  sociali  -  sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale  di  «Bachelor» in assistenza sociale presso l'«Istituto superiore  d'assistenza  sociale» de Il Cairo (Egitto) nella sessione di maggio 1994 e rilasciato il 28 giugno 1994;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  assistente  sociale  -  sez. A e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del  decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998 - e successive  modifiche  - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi familiari;
 Considerato  che  il  sig. Anwar Ahmed Taha possiede un permesso di soggiorno  rilasciato dalla questura di Verona in data 4 maggio 2004, rinnovato  in data 22 settembre 2005 con validita' fino al 13 ottobre 2007 per motivi familiari;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Anwar  Ahmed  Taha  Ahmed, nato a Il Cairo (Egitto) il 21 febbraio  1973,  cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo di cui in  premessa  quale  titolo  valido  per l'iscrizione nella sezione A dell'albo  degli  assistenti  sociali  e  l'esercizio in Italia della omonima professione, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) politiche  sociali; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione e legislazione dei servizi sociali.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato   A  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 Il   candidato,   per   essere   ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale  il  candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia superato, con successo, quello scritto.
 La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.
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