Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 luglio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mahboobi Homa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Mahboobi Homa, nata il 21 settembre 1965 a Tehran (Iran), cittadina iraniana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Biologo» conseguito in Turchia ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A - ed esercizio in Italia della omonima professione; Rilevato che la richiedente ha conseguito i seguenti titoli accademici presso la «Middle East Technical University» di Ankara (Turchia): «Bachelor of Science in Biology» conseguito a seguito di un percorso accademico della durata quadriennale in data 28 giugno 1990, «Master of Science in Biochemistry» conseguito a seguito di un percorso biennale in data 25 maggio 1992 e «Doctor of Philosophy in Biochemistry», conseguito a seguito di un percorso quadriennale in data 8 giugno 2000. Rilevato, altresi', che la sig.ra Mahboobi e' membro della «Societa' dei biologi» di Ankara dal 2004 con matricola n. 778; Rilevato che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attivita' di collaborazione e ricerca presso l'Universita' degli studi del Piemonte Orientale «A. Avogadro» dal 2000 al 2004; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006; Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 10 aprile 2006; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo - sezione A - e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Mahboobi possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino in data 3 novembre 2000, rinnovato in data 11 febbraio 2004 con validita' fino al 26 maggio 2009 per motivi familiari; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Mahboobi Homa, nata il 21 settembre 1965 a Tehran (Iran), cittadina iraniana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: legislazione professionale e codice deontologico italiano. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 luglio 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A. |
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