| 
| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 luglio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Nita  (Gabor) Florentina, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Nita  (Gabor)  Florentina, nata il 21 marzo  1959  a  Tamaseni  (Romania),  cittadina rumena, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo   115/1992,   il   riconoscimento   del  titolo accademico-professionale  rumeno  di  «Inginer in profilul electric - Specializarea  si  electronica  si telecomunicatii» conseguito presso l'«Institutul  Politehnic  gh.  Asachi Iasi» nella sessione di giugno 1983 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamantului» rumeno in  data  14  gennaio  1984,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli ingegneri  -  sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Vista   la   dichiarazione  di  valore  rilasciata  dall'ambasciata d'Italia  a  Bucarest  datata  1°  marzo 2006 e pervenuta il 30 marzo 2006,  risulta  che  il  titolo  di  cui  e'  in  possesso  l'istante conferisce  alla  stessa  la facolta' di esercitare la professione di ingegnere in Romania.
 Vista  l'attivita' professionale svolta dal 1983 al 2000 in Romania e  l'esperienza  professionale  maturata  in Italia dal 2001 al 2005, come documentato in atti;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006;
 Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere - sezione A - settore dell'informazione, e quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del  decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche   per   cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Brescia a tempo indeterminato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Nita  (Gabor)  Florentina,  nata  il  21 marzo 1959 a Tamaseni  (Romania),  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi nella materia: costruzione di macchine.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  di adattamento sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 Il   tirocinio   di   adattamento   e'  diretto  ad  ampliare  ed approfondire  le  conoscenze  di base, specialistiche e professionali relative  alla  materia  di  cui al precedente art. 2. 11 richiedente presentera'  al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la   copia   autenticata   del  presente  provvedimento,  nonche'  la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si   svolgera'   presso  un  ingegnere,  scelto  dall'istante  tra  i professionisti  che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e  che  abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno  cinque  anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento   del  tirocinio,  a  mezzo  del  presidente  dell'ordine provinciale.
 |  |  |  |  |