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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 luglio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Foca  Catalin  Ionel,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig. Foca Catalin Ionel, nato l'11 settembre 1971  a Mangalia (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno  di  «Inginer in profilul mecanic - Specializarea autovehicule rutiere»   conseguito   presso   l'«Universitatea   Politehnica   din Bucaresti» nella sessione di giugno 1996 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului»  in  data  25  ottobre  1996,  ai  fini  dell'accesso all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Vista   la   dichiarazione  di  valore  rilasciata  dall'ambasciata d'Italia  a  Bucarest  datata  1° marzo  2006 e pervenuta il 30 marzo 2006,  risulta  che  il  titolo  di  cui  e'  in  possesso  l'istante conferisce  alla  stessa  la facolta' di esercitare la professione di ingegnere in Romania;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Sentito  il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 7 giugno 2003, rinnovato il 1°  dicembre  2004  con validita' fino al 1° dicembre 2006 per motivi lavoro subordinato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Foca  Catalin  Ionel, nato l'11 settembre 1971 a Mangalia (Romania),  cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  ingegneri  sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima  professione  in  Italia, fatta salva la perdurante validita' del  permesso  di  soggiorno  e  il  rispetto  delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) impianti  di  propulsione  navale, 2) deontologia professionale (solo orale).
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A,   che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.
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