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| Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 luglio 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Caldas Farinas Belen, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista   l'istanza  della  sig.ra  Caldas  Farinas  Belen,  nata  il 21 dicembre  1979  a Pontevedra (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  legislativo n. 115/1992,  cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il  riconoscimento  del  titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre  Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra» (Spagna) cui  e'  iscritta  dal  10  gennaio  2006,  ai  fini del-l'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Dereito» presso l'«Universidade de Vigo» nel giugno 2004 e rilasciato in data 16 luglio 2004;
 Considerato  che  la  sig.ra Caldas Farinas ha sostenuto nove esami all'interno  del  quadro  Socrates  -  Erasmus  presso la facolta' di giurisprudenza   dell'Universita'   di   Pisa   nell'anno  accademico 2001-2002;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 24 marzo 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Caldas  Farinas  Belen,  nata  il  21 dicembre 1979 a Pontevedra  (Spagna),  cittadina  spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova scritta, in considerazione degli esami svolti presso l'Universita' di Pisa, consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) una a scelta del candidato  tra le restanti materie, ad esclusione di diritto penale e di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale,  in  considerazione degli esami universitari svolti in Italia, verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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