Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 luglio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Caldas Farinas Belen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Caldas Farinas Belen, nata il 21 dicembre 1979 a Pontevedra (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra» (Spagna) cui e' iscritta dal 10 gennaio 2006, ai fini del-l'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Dereito» presso l'«Universidade de Vigo» nel giugno 2004 e rilasciato in data 16 luglio 2004; Considerato che la sig.ra Caldas Farinas ha sostenuto nove esami all'interno del quadro Socrates - Erasmus presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Pisa nell'anno accademico 2001-2002; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006; Visto il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 24 marzo 2006; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Caldas Farinas Belen, nata il 21 dicembre 1979 a Pontevedra (Spagna), cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 luglio 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta, in considerazione degli esami svolti presso l'Universita' di Pisa, consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di diritto penale e di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale, in considerazione degli esami universitari svolti in Italia, verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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