| IL COMMISSARIO DELEGATO 
 Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
 Visto  che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il  territorio  della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 29 settembre  2003  ha  dichiarato lo stato di emergenza prorogato al 31 dicembre  2006  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 2 dicembre 2005;
 Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325  del  7 novembre  2003  con la quale l'assessore alla protezione civile  della regione Toscana e' stato nominato commissario delegato, ai  sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Viste  le  competenze  attribuite  al  commissario  ai  sensi degli articoli 1  e  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
 Considerato  che con ordinanza commissariale A/31 del 7 aprile 2006 e'  stata  attivata  una procedura per la concessione di contributi a favore  di  privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 3,  lettera c) dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3325/2003;
 Richiamate  le disposizioni generali per l'erogazione di contributi a  privati  gravemente  danneggiati  di  cui  all'allegato  «A»  alla suddetta  ordinanza  commissariale e in particolare il paragrafo 2.1. parte  seconda ove e' prevista la concessione di contributi oltre che per  i  danni a beni immobili (punto 2.1.1.) anche per i danni a beni mobili (punto 2.1.2) e mobili registrati (punto 2.1.4.);
 Considerato   che   ai   sensi   del  punto  2.1.4  delle  predette disposizioni  il  limite  massimo  del valore del danno a beni mobili registrati e' quello indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre);
 Visto  che  i  listini  delle  riviste  specializzate  prendono  in considerazione   ai  fini  della  valutazione  commerciale  solo  gli autoveicoli immatricolati a partire dall'anno 1994;
 Considerato  che il comune di Carrara ha evidenziato la sussistenza di  domande  di  contributo per danni a beni mobili registrati, nello specifico  autovetture  immatricolate in anni precedenti l'anno 1994, che quindi non risultano nei predetti listini;
 Valutata  la necessita' di individuare il limite massimo del valore del  danno  subito  da  beni  mobili registrati immatricolati in anni antecedenti l'anno 1994;
 Ordina:
 
 1.  Di  integrare  il  punto  2.1.4  (beni mobili registrati) parte seconda delle disposizioni generali per l'erogazione di contributi ai privati  gravemente  danneggiati  di  cui  all'allegato «A» ordinanza commissariale   A/31  del  7 aprile  2006  inserendo  dopo  il  primo capoverso i seguenti capoversi:
 «Per  i  beni  mobili registrati immatricolati in anni precedenti l'anno  1994 (ultimo anno di immatricolazione preso in considerazione dalle  riviste specializzate), il limite massimo del valore del danno e'  dato dal valore dello stesso bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994.
 Per  i  beni  mobili  registrati  per  i  quali  non  risulta  la valutazione  nei  listini  delle  riviste  specializzate,  il  limite massimo  del  valore  del  danno e' dato dal valore di un bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994 analogo per cilindrata e casa produttrice.».
 2.  Di  comunicare  la presente ordinanza ai comuni di Carrara e di Massa  di  disporne  la pubblicazione, sul bollettino ufficiale della regione  Toscana  nonche'  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Firenze, 17 luglio 2006
 Il commissario delegato: Artusa
 |