IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005; Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana e' stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003; Considerato che con ordinanza commissariale A/31 del 7 aprile 2006 e' stata attivata una procedura per la concessione di contributi a favore di privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003; Richiamate le disposizioni generali per l'erogazione di contributi a privati gravemente danneggiati di cui all'allegato «A» alla suddetta ordinanza commissariale e in particolare il paragrafo 2.1. parte seconda ove e' prevista la concessione di contributi oltre che per i danni a beni immobili (punto 2.1.1.) anche per i danni a beni mobili (punto 2.1.2) e mobili registrati (punto 2.1.4.); Considerato che ai sensi del punto 2.1.4 delle predette disposizioni il limite massimo del valore del danno a beni mobili registrati e' quello indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre); Visto che i listini delle riviste specializzate prendono in considerazione ai fini della valutazione commerciale solo gli autoveicoli immatricolati a partire dall'anno 1994; Considerato che il comune di Carrara ha evidenziato la sussistenza di domande di contributo per danni a beni mobili registrati, nello specifico autovetture immatricolate in anni precedenti l'anno 1994, che quindi non risultano nei predetti listini; Valutata la necessita' di individuare il limite massimo del valore del danno subito da beni mobili registrati immatricolati in anni antecedenti l'anno 1994; Ordina:
1. Di integrare il punto 2.1.4 (beni mobili registrati) parte seconda delle disposizioni generali per l'erogazione di contributi ai privati gravemente danneggiati di cui all'allegato «A» ordinanza commissariale A/31 del 7 aprile 2006 inserendo dopo il primo capoverso i seguenti capoversi: «Per i beni mobili registrati immatricolati in anni precedenti l'anno 1994 (ultimo anno di immatricolazione preso in considerazione dalle riviste specializzate), il limite massimo del valore del danno e' dato dal valore dello stesso bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994. Per i beni mobili registrati per i quali non risulta la valutazione nei listini delle riviste specializzate, il limite massimo del valore del danno e' dato dal valore di un bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994 analogo per cilindrata e casa produttrice.». 2. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e di Massa di disporne la pubblicazione, sul bollettino ufficiale della regione Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 17 luglio 2006 Il commissario delegato: Artusa |