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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 luglio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Yahia  Ariel  Angel,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Yahia Ariel Angel, nato a Buenos Aires (Argentina)  il  26  luglio  1973,  cittadino  argentino,  diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico  professionale  di  «Ingeniero  Industrial»  conseguito in Argentina  presso la «Universidad de BuenosAires» (Argentina) in data 9 marzo  1999  e  rilasciato il 18 novembre 1999 ai fini dell'accesso all'albo   degli  «ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale»  e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional  de  Ingenieria Industrial» di Buenos Aires dal 10 giugno 2005 al n. 4424;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6  n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo n. 286/1998 - e successive  modifiche  - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi familiari;
 Considerato  che  il sig. Yahia possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di  Brescia  in  data 18 settembre 2003, rinnovato  il  20 giugno 2004 con validita' fino all'8 settembre 2006 per motivi familiari;
 Decreta
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Yahia  Ariel Angel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26 luglio   1973,   cittadino   argentino,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) impianti elettrici.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «industriale».
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