| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
 di Venezia
 
 Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  e  sua  circolare  n.  33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento    agli    uffici    territoriali   dell'adozione   del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
 Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novem bre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle  attivita'  produttive e del direttore generale della direzione generale  e  degli  AA.GG.  Risorse  umane  e  attivita'  ispettiva - Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (gia' Uffici e ispettorati  provinciali  del  lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;
 Vista  la  nota  1470234  del  21 ottobre  2002 del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;
 Acquisito   il  parere  di  massima  favorevole  della  Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;
 Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e che nessuna opposizione risulta pervenuta;
 Vista  la  nota  n.  18283  del  21 giugno 2006 del Ministero dello sviluppo  economico  -  Direzione  generale  degli enti cooperativi - Divisione V;
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile laddove prevede che l'autorita' di vigilanza possa sciogliere le societa' cooperative e  gli  enti  mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non  sono  in  condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti  o  che  per  due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;
 Decreta
 
 lo  scioglimento delle societa' cooperative sotto elencate - ai sensi dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile - senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:
 
 ---->   Vedere Elenco a pag. 11  <----
 
 Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e verra'   trasmesso   agli   organi  competenti  per  i  provvedimenti conseguenziali.
 Avverso  lo stesso e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
 Venezia-Mestre, 20 luglio 2006
 Il direttore provinciale: Monaco
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