IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Venezia
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novem bre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attivita' produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (gia' Uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione; Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi; Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003; Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e che nessuna opposizione risulta pervenuta; Vista la nota n. 18283 del 21 giugno 2006 del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione V; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile laddove prevede che l'autorita' di vigilanza possa sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione; Decreta
lo scioglimento delle societa' cooperative sotto elencate - ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile - senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:
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Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e verra' trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali. Avverso lo stesso e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore. Venezia-Mestre, 20 luglio 2006 Il direttore provinciale: Monaco |