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| Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale non dirigente  del  CNEL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 |  | 
 |  |  |  | In  data  18  luglio 2006 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: 
 L'ARAN:
 
 nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna          firmato
 
 e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 
 Organizzazioni Sindacali             Confederazioni Sindacali
 
 CGIL/FP firmato CGIL                      firmato
 
 CISL/FPS firmato CISL                     firmato
 
 UIL/P.A. firmato UIL                      firmato
 
 UGL FEDEP firmato UGL                     firmato
 Al  termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL  relativo al personale non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
 Art. 1
 Campo di applicazione
 
 1.  Il presente contratto collettivo nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  si  applica  a tutto il personale  -  esclusi  i  dirigenti  - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato   o  a  tempo  determinato,  dipendente  dal  Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti CNEL).
 2.  Il  riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
 |  |  |  | Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 
 1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre  2005,  per  la  parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003, per la parte economica.
 2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla data di stipulazione,  salvo  specifica  e  diversa prescrizione e decorrenza espressamente  prevista dal contratto stesso. L'avvenuta stipulazione viene  portata  a conoscenza del CNEL con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.
 3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CNEL entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In   caso   di   disdetta,  le  disposizioni  contrattuali  rimangono integralmente  in  vigore  fino  a  quando  non  siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
 5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
 6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti  del CNEL sara' corrisposta la relativa indennita' secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 7.  In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo  quanto  previsto  dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma 6.
 |  |  |  | Art. 3 Relazioni sindacali
 
 1.  Si  conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL  del  14  febbraio  2001, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
 |  |  |  | Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
 
 1.  Il  testo  dell'art. 5 del CCNL 14 febbraio 2001 e' sostituito dal seguente:
 "1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si  riferiscono  a  tutti  gli  istituti  contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la  loro  efficacia  fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono  fatte  salve specifiche materie previste dal presente contratto che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. La contrattazione integrativa  verifica  con  cadenza  annuale  la disponibilita' delle risorse  all'uopo  destinate,  nell'ambito dell'autonomia di bilancio del  CNEL  e  secondo  quanto  previsto  dal  presente  contratto,  e individua le modalita' di utilizzo delle stesse.
 2. II CNEL provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa di cui al comma 1 entro 30 giorni da quello successivo  alla  data  di  stipulazione  del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL del  14  febbraio  2001,  per  l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi  della contrattazione  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa  certificazione  degli  oneri e' effettuato dal collegio dei revisori  del  CNEL.  A  tal  fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo  definita  dalla delegazione trattante e' inviata entro 5 giorni  al  collegio  dei revisori, corredata dall'apposita relazione illustrativa  tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il  contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica,   la   sottoscrizione  e'  demandata  al  presidente  della delegazione  trattante.  In caso di rilievi da parte del collegio dei revisori, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
 4.  I  contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
 5.  Il CNEL e' tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla   sottoscrizione  definitiva,  il  testo  contrattuale  con  la specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".
 |  |  |  | Art. 5 Modifiche all'art. 6 del CCNL del 14 febbraio 2001
 (sistema della partecipazione)
 
 1.  All'art.  6  del  CCNL  del  14  febbraio  2001 (sistema della partecipazione),  lett. A) Informazione, comma 2, dopo la lett. n) e' aggiunta  la  seguente  lettera:  "o)  programmi di esternalizzazione delle attivita'".
 |  |  |  | Art. 6 Modifiche all'art. 9 del CCNL del 14 febbraio 2001
 (composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa)
 
 1.  All'art.  9  del CCNL del 14 febbraio 2001 (composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa) la lettera a) del comma 1  e'  cosi'  sostituita: "a) per la parte pubblica: dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato e da una rappresentanza dei  dirigenti  titolari  degli  uffici direttamente interessati alla trattativa;".
 |  |  |  | Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 
 1.  Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo,  sempre  con  maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso  come  forma  di  violenza  morale  o psichica in occasione di lavoro  -  attuato  dal  datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti  di  un  lavoratore. Esso e' caratterizzato da una serie di atti,  atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo   sistematico   ed  abituale,  aventi  connotazioni  aggressive, denigratorie  e  vessatorie  tali  da  comportare  un  degrado  delle condizioni   di  lavoro,  idoneo  a  compromettere  la  salute  o  la professionalita'  o  la  dignita'  del  lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio  di  appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
 2.  In  relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose  per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente contratto  e',  pertanto, istituito uno specifico comitato paritetico con i seguenti compiti:
 a)   raccolta   dei  dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo  del  fenomeno  del  mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
 b)   individuazione  delle  possibili  cause  del  fenomeno,  con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c)  formulazione  di  proposte  di azioni positive in ordine alla prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
 4.  Le proposte formulate dal comitato sono presentate al CNEL per i  conseguenti  adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle   strutture   esistenti,   l'istituzione   della   figura   del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
 5.  In  relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il comitato valuta l'opportunita' di attuare, nell'ambito dei  piani  generali per la formazione, previsti dall'art. 24, idonei interventi  formativi  e  di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 a)  affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b)  favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dipendenti, attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il   recupero   della   motivazione   e  dell'affezione  all'ambiente lavorativo da parte del personale.
 6.  Il  comitato  e'  costituito  da  un  componente  designato da ciascuna  delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero  di rappresentanti dell'ente. Il presidente del Comitato viene designato  tra  i  rappresentanti  dell'ente ed il vicepresidente dai componenti  di  parte  sindacale.  Per  ogni componente effettivo, e' previsto  un  componente  supplente.  Ferma rimanendo la composizione paritetica   del   Comitato,   dello   stesso   fa   parte  anche  un rappresentante  del  comitato per le pari opportunita', appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 7.  Il  CNEL  favorisce  l'operativita'  del comitato e garantisce tutti  gli  strumenti  idonei  al  suo  funzionamento. In particolare valorizza  e  pubblicizza  con  ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati  del  lavoro  svolto  dallo stesso. Il comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 8. Il comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata  di  un  quadriennio  e,  comunque, fino alla costituzione del nuovo.   I   componenti   del   comitato   possono  essere  rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 9. Nell'ambito dei programmi formativi di cui all'art. 24, il CNEL promuove  specifiche  iniziative  di formazione rivolte ai componenti del comitato di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 8 Norma di rinvio
 
 1.  Per  le  prerogative  e  diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.
 |  |  |  | Art. 9 Obiettivi e finalita'
 
 1.   Il   nuovo  sistema  di  classificazione  del  personale,  in continuita'  con  il  previgente  sistema  introdotto dal CCNL del 14 febbraio  2001,  persegue  l'obiettivo  di  un ulteriore sviluppo del modello   organizzativo   dell'ente,   secondo   i   principi   della flessibilita'   organizzativa  e  dell'accrescimento  continuo  delle competenze  professionali,  in coerenza con la missione istituzionale del CNEL e con le sue funzioni.
 2.  Gli  obiettivi  di pieno riconoscimento della professionalita' dei   dipendenti   e  della  qualita'  delle  prestazioni  lavorative individuali  richiedono  l'impegno delle parti al fine di definire un sistema  di  classificazione  professionale  che,  in  un  quadro  di coerenza  con  le  funzioni  di  rilevanza costituzionale proprie del CNEL,  assuma  le caratteristiche di efficace strumento di supporto e di impulso della riforma.
 3.  Il  nuovo modello di classificazione del personale si basa sui seguenti principi:
 a)  valorizzazione  delle  professionalita' interne per garantire prestazioni di elevata qualificazione;
 b)   flessibilita'   nella   gestione   delle  risorse  umane  in correlazione all'effettivo sviluppo professionale.
 4.   Coerentemente  con  tali  finalita',  un  ruolo  primario  e' attribuito   alla  formazione  continua,  che  attraverso  una  serie organica  ed  articolata  di  interventi, costituisce un fondamentale fattore   di  accrescimento  professionale,  di  aggiornamento  delle competenze, nonche' di affermazione di una nuova cultura gestionale.
 |  |  |  | Art. 10 Classificazione
 
 1.  Il  sistema  di  classificazione  del  personale, improntato a criteri  di flessibilita' correlati alle esigenze connesse ai modelli organizzativi   del   CNEL,   continua   ad  articolarsi  nelle  aree professionali A, B e C.
 2.   Le   aree   continuano  ad  essere  individuate  mediante  le declaratorie  che  descrivono  l'insieme dei requisiti indispensabili per  l'inquadramento  nell'area  medesima.  Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento  di  una  vasta  e  diversificata  gamma  di attivita' lavorative,  secondo  quanto  previsto  dall'allegato A) del presente CCNL.
 3.  Nelle  aree  e'  previsto  un unico accesso dall'esterno nella posizione iniziale dell'area.
 4.   I  profili,  collocati  nelle  aree  A,  B  e  C  secondo  le caratteristiche  professionali  di  base  indicate  nell'allegato A), descrivono  i  contenuti  professionali  delle  attribuzioni  proprie dell'area  di  appartenenza, precedentemente articolati sulle diverse posizioni economiche.
 5.  Nel  sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione piu' flessibile e razionale del personale nonche' a garantire una migliore corrispondenza  delle  prestazioni  lavorative  dei  dipendenti  agli obiettivi del CNEL.
 6.  Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni  dipendente  e'  tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti  all'interno  della medesima area, fatte salve quelle per il   cui   espletamento   siano   richieste  specifiche  abilitazioni professionali.  Ogni dipendente e' tenuto, altresi', a svolgere tutte le  attivita'  strumentali  e  complementari  a  quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.
 |  |  |  | Art. 11 Istituzione di nuovi profili
 
 1.  Il  CNEL,  in relazione alle proprie necessita' organizzative, puo'  prevedere,  previa  contrattazione  integrativa  con i soggetti sindacali   di  cui  all'art.  8  del  CCNL  del  14  febbraio  2001, l'istituzione   di  nuovi  profili  professionali  nell'ambito  delle dotazioni organiche, sulla base dei criteri dell'art. 13.
 |  |  |  | Art. 12 Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
 
 1.  Il  personale  in  servizio alla data di entrata in vigore del presente  CCNL e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto  automatico  dalla  stessa  data mediante il riconoscimento - all'interno  di  ciascuna  area  -  della  posizione  gia' conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella posizione economica corrispondente secondo la tabella A).
 2.  Nel  caso  in  cui  siano tuttora in corso le procedure per le selezioni  secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento  avviene  secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla   data   di   entrata   in   vigore  del  presente  contratto  e successivamente,  conclusa  la  procedura,  si  provvede  ad un nuovo inquadramento  del  dipendente  stesso  che  avverra' con le medesime modalita' enunciate al comma 1.
 |  |  |  | Art. 13 Criteri per la definizione di nuovi profili professionali
 
 1.   Ai  fini  della  definizione  dei  profili  professionali  la contrattazione integrativa tiene conto dei seguenti criteri:
 a)  costituzione  di profili che comprendano, al proprio interno, attivita' tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune,   pur  nel  rispetto  della  differenziazione  dei  contenuti professionali;
 b)   semplificazione   dei   contenuti  professionali  attraverso l'utilizzazione  di  formulazioni  ampie  ed  esaustive  che  evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
 c)  attualizzazione  dei  contenuti professionali in relazione ai processi di ammodernamento del CNEL e alle nuove tecnologie adottate.
 2.  Nei  casi  di  istituzione di nuovi profili, la contrattazione integrativa  definisce  altresi'  i  criteri  per  il  passaggio  dei dipendenti  ai  profili  di  nuova  istituzione,  ferma  restando  la posizione  economica  acquisita.  Ai  fini  della copertura dei nuovi profili,   il  CNEL  e'  tenuto  ad  una  preventiva  verifica  delle professionalita' esistenti all'interno dell'ente.
 |  |  |  | Art. 14 Accesso dall'esterno
 
 1. Le modalita' di reclutamento del personale avvengono attraverso procedure  concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed  integrazioni,  ai  sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 165 del  2001,  le quali devono garantire adeguate percentuali di accesso dall'esterno.
 2.  In  considerazione  di quanto previsto dal comma 1, il CNEL e' tenuto  a  riservare  all'accesso  dall'esterno una quota adeguata ed equilibrata  dei posti da coprire, secondo le vigenti disposizioni di legge.
 3.  L'accesso  dall'esterno  alle  aree  del  presente  sistema di classificazione   avviene   nella  posizione  economica  iniziale  di ciascuna area e con i requisiti indicati nell'allegato A).
 4.  Al personale assunto dall'esterno e' attribuito il trattamento economico iniziale previsto per l'area di assunzione.
 |  |  |  | Art. 15 Progressione all'interno del sistema di classificazione
 
 1.  In  relazione  al  sistema  di  classificazione  previsto  dal presente  contratto,  i passaggi dei dipendenti all'interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come:
 a) Progressioni verticali tra le aree:
 - i  passaggi  tra  le aree avvengono dall'area sottostante alla posizione   economica   iniziale  dell'area  superiore  nel  rispetto dall'art. 14, comma 2.
 b) Sviluppi economici all'interno delle aree:
 - si  configurano  come progressione economica all'interno delle aree  che  si  realizza  mediante  la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell'area, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli articoli 18 e 19.
 |  |  |  | Art. 16 Progressioni verticali tra le aree
 
 1.  I  passaggi  da  un'area  alla posizione economica iniziale di quella  immediatamente  superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
 a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno;
 b)  valutazione  ponderata  di  tutti  i  titoli  presentati  dai candidati,   in   relazione   alle   peculiarita'  professionali  che caratterizzano  le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto,  con riferimento all'esperienza professionale, al titolo di studio,  agli  altri  titoli  culturali  e professionali, ai corsi di aggiornamento  e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali e' attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del  punteggio  complessivo  ottenuto  nella  graduatoria  finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione;
 2.  I  passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal  fine  individuati e si attuano mediante selezione interna aperta alla   partecipazione   dei  dipendenti  in  possesso  dei  requisiti culturali  e  professionali  previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
 3. La selezione del comma 2 e' basata sulla:
 a)   verifica   della   professionalita'  richiesta  dal  profilo superiore  attraverso  apposita  prova  teorico-pratica e/o colloquio volti  ad accertare il possesso delle nuove capacita' acquisite anche attraverso percorsi formativi;
 b)  valutazione  dei seguenti titoli attraverso criteri oggettivi formulati  con  le  procedure  di  cui  all'art.  17 e, in tale sede, ulteriormente integrabili e specificabili:
 b1)   titoli   di   studio,   diplomi   di   specializzazione  o perfezionamento;
 b2) esperienza professionale maturata;
 b3)  corsi  di formazione - qualificati quanto alla durata ed ai contenuti  - i quali devono essere correlati all'attivita' lavorativa affidata e per i quali sia previsto l'esame finale.
 4.  Gli elementi della selezione indicati al comma 3 sono tra loro diversamente  combinati  e  ponderati  in relazione alle peculiarita' professionali  che  caratterizzano  le  aree  ed  i  profili  cui  si riferiscono  le  selezioni.  In  ogni  caso  ai  titoli  di studio ed all'esperienza  professionale  deve  essere  attribuito  ai sensi del comma 1, lettera b) un peso equilibrato.
 5. I passaggi di cui al presente articolo sono finanziati dal CNEL sulla  base  della  programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle  risorse  umane  e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
 |  |  |  | Art. 17 Procedure per le progressioni verticali tra le aree
 
 1.  Le  procedure  relative  alle  modalita'  di svolgimento delle selezioni  per  i  passaggi tra le aree e l'integrazione dei relativi criteri  di  cui  all'art.  16  sono  individuate  dal  CNEL,  previa concertazione   con   le   organizzazioni   sindacali,  con  atti  di organizzazione  di  natura  privatistica  improntati  a  principi  di imparzialita',  trasparenza,  tempestivita', economicita' e celerita' di  espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001.
 2.  Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo non abbiano  consentito  la  copertura  dei  posti  ad esse destinati, e' possibile ricorrere all'accesso dall'esterno.
 3.   Al  dipendente  viene  attribuito  il  trattamento  economico iniziale  della  nuova area conseguito per effetto della progressione verticale.
 4.  Il  CNEL  comunica  per  iscritto al dipendente interessato il nuovo  inquadramento  conseguito,  nonche' le eventuali modifiche del rapporto   di   lavoro  ad  esso  correlate,  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 152 del 1997.
 |  |  |  | Art. 18 Sviluppi economici all'interno delle aree
 
 1.  Le  parti  si  danno  atto che alla maggiore flessibilita' del sistema   di   classificazione  del  personale,  deve  corrispondere, all'interno  delle  singole  aree,  un articolato sistema di sviluppo economico  correlato  al  diverso  grado  di  abilita'  professionale progressivamente  acquisito  dai  dipendenti  nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.
 2.  Ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nell'area  lo  sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo   il   trattamento   economico  iniziale,  di  successive  fasce retributive  i  cui  numeri  e  valori economici annui sono stabiliti nelle allegate tabelle G1 e G2.
 3.  I  criteri  e  le  procedure  per  lo  sviluppo economico sono definiti nel contratto integrativo, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 19.
 4.  Il  numero dei passaggi e' stabilito in funzione delle risorse finanziarie  esistenti  e  disponibili  nel fondo di cui all'art. 39, destinate  dalla  contrattazione  integrativa, nel rispetto di quanto stabilito  dall'art.  72,  comma  3  del  CCNL  del  14 febbraio 2001 (certezza e stabilita' delle risorse).
 |  |  |  | Art. 19 Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico
 all'interno dell'area
 
 1.  Lo sviluppo economico di cui all'art. 18 e' effettuato secondo i  criteri  e  le  procedure di cui al presente articolo, integrabili nella  contrattazione  integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati   in  relazione  al  diverso  livello  di  professionalita' richiesto per i singoli profili in ciascuna area.
 2.  I  passaggi  da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva  avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio per tutti i lavoratori,   ivi   compresi   quelli   che  rivestono  la  posizione organizzativa  o  professionale,  selezionati  in base ai criteri del presente articolo.
 3.  I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono  sulla  base  dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:
 a) esperienza professionale maturata;
 b)  titoli  di  studio e titoli culturali (pubblicazioni e titoli vari) non altrimenti valutati;
 c)  specifici  percorsi  formativi  e di apprendimento, correlati alla    selezione,    con   valutazione   finale   dell'arricchimento professionale,  se garantiti dal CNEL per la totalita' dei dipendenti interessati alla selezione. Ove il CNEL non attui i predetti percorsi il presente criterio non puo' essere utilizzato. In tal caso, restano comunque fermi i criteri di cui alle lettere a) e b).
 4.  I  criteri  selettivi  di  cui  al comma 3 - integrabili nella contrattazione  integrativa  - sono equamente valutati, sulla base di valori  percentuali  da  definirsi  a  tale  livello  e sono tra loro combinati  e  ponderati  in  modo  da  evitare la prevalenza dell'uno sull'altro  e  garantire  una  effettiva  selettivita' dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico.
 |  |  |  | Art. 20 Posizioni organizzative e professionali
 
 1.  Il  CNEL,  sulla  base del proprio ordinamento ed in relazione alle   esigenze   organizzative,   puo'   conferire   ai   dipendenti appartenenti  alla  area  C  effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale, che, pur rientrando nell'ambito delle  funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilita' ed alta professionalita'.
 2.  Le  posizioni di cui al comma 1 possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di:
 a)  funzioni di direzione di unita' organizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia e complessita' gestionale;
 b)    rilevanti   attivita'   tecnico-scientifiche,   gestionali, progettuali  e  di  ricerca,  svolte  anche  in  posizione  di staff, caratterizzate  da  elevati  contenuti  specialistici  e  da  elevata autonomia  ed  esperienza,  in coerenza con la missione istituzionale del CNEL.
 3.  Ai  fini  del  comma 2, il CNEL procede alla graduazione delle funzioni  connesse  con  gli  incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri  adottati  con  proprio  atto,  previa  concertazione  con  i soggetti  di  cui  all'art.  8  del  CCNL del 14 febbraio 2001. Nella graduazione   delle   funzioni   il   CNEL   tiene  conto,  a  titolo esemplificativo,   dei  seguenti  elementi,  anche  integrandoli  con riferimento alla specifica situazione organizzativa:
 a)  livello di autonomia e responsabilita' della posizione, anche in  relazione  alla  effettiva  presenza  di  posizioni  dirigenziali sovraordinate;
 b)  grado di specializzazione e di professionalita' richiesta dai compiti affidati;
 c) complessita' delle competenze attribuite;
 d)  entita'  delle  risorse  umane,  finanziarie,  tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
 e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi del CNEL.
 4.  Ai  fini  della individuazione delle posizioni organizzative o professionali,   si  tiene  conto  della  oggettiva  rilevanza  delle funzioni di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 21 Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali
 
 1.  Gli  incarichi di posizione organizzativa e professionale sono conferiti  con  atto  scritto  e motivato dal segretario generale del CNEL   su   proposta   del  capodipartimento,  sentito  il  dirigente interessato,  per  un  periodo  di  un  anno,  sulla base di appositi criteri generali definiti dal CNEL medesimo, previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 8 del CCNL del 14 febbraio 2001.
 2.  Tali  incarichi  possono  essere  rinnovati  con  le  medesime formalita'.
 3.  Per  il  conferimento  degli  incarichi, il CNEL tiene conto - rispetto  alle  funzioni  ed attivita' prevalenti da svolgere - della natura  e  caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali   posseduti   dal  dipendente,  delle  attitudini  e  delle capacita'  professionali  e  della esperienza acquisita dal personale inquadrato nell'area C.
 4.   In   relazione  all'incarico  conferito,  e'  corrisposta  la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 22.
 5.  Il  risultato  delle attivita' svolte dai dipendenti cui siano stati  attribuiti  i  predetti  incarichi  e'  soggetto a specifica e periodica  valutazione  di  cadenza  annuale  con  i  criteri  di cui all'art. 23, comma 1, lett. B) b3). La valutazione positiva da' anche titolo  alla  corresponsione  della  retribuzione di risultato di cui all'art. 22, comma 5.
 6.  In caso di eventuale valutazione negativa il CNEL, prima della definitiva   formalizzazione,   acquisisce   in   contraddittorio  le considerazioni  del  dipendente,  anche  assistito  da  un  dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
 7.  Gli  incarichi  possono  essere  revocati  con  atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
 a)   inosservanza   delle   direttive   contenute   nell'atto  di conferimento;
 b) intervenuti mutamenti organizzativi;
 c) accertamento di risultati negativi.
 8.  La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 22 e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza con decorrenza dalla revoca medesima.
 9.  Nel  periodo  di  permanenza nell'incarico, il dipendente puo' partecipare  alle selezioni per lo sviluppo economico di cui all'art. 19, qualora sia in possesso dei relativi requisiti.
 |  |  |  | Art. 22 Retribuzione di posizione e di risultato
 
 1.  Al  dipendente  cui  sia  conferito  l'incarico  per una delle posizioni  organizzative  o  professionali  di cui agli articoli 20 e seguenti  compete,  oltre  al  trattamento  economico  in  godimento, comprese  le  fasce  retributive  di  appartenenza,  un'indennita' di posizione  in  misura  variabile  da  un  minimo  di € 4.000,00 ad un massimo di € 7.000,00 annui lordi per tredici mensilita'.
 2. Il valore dell'indennita' di posizione e' stabilito dal CNEL in relazione  alla  graduazione  delle  funzioni  ai sensi dell'art. 20, comma 3.
 3.  In  relazione alla corresponsione dell'indennita' di posizione non  sono  piu'  attribuiti  al  dipendente  i  compensi  per  lavoro straordinario.
 4.  Al  finanziamento dell'indennita' di posizione si provvede con il  fondo  unico  di  amministrazione di cui all'art. 71, comma 2 del CCNL  del  14 febbraio 2001, come integrato dall'art. 39 del presente CCNL.
 5.  La  valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta l'attribuzione  di  una  retribuzione  di risultato secondo i criteri definiti  dalla  contrattazione  integrativa.  Alla  retribuzione  di risultato e' destinato almeno il 10% e non piu' del 20% delle risorse complessivamente  destinate  a remunerare la indennita' di posizione, ai sensi del comma 4.
 6.   In   relazione  alla  corresponsione  della  retribuzione  di risultato,  non  sono  piu' attribuiti i compensi di cui all'art. 72, comma 2, lettere a) e b) del CCNL del 14 febbraio 2001.
 7.  Al  finanziamento  della retribuzione di risultato si provvede con  il  fondo  unico  di  amministrazione  di  cui  all'art. 71 come integrato dall'art. 39 del presente CCNL. Tra le risorse del predetto fondo   sono   altresi'   recuperate   le  somme  del  fondo  per  lo straordinario  di  cui all'art. 70 del CCNL del 14 febbraio 2001, non piu'  corrisposte  per  effetto  dell'applicazione  del comma 3. Tali somme   sono   destinate   al  finanziamento  della  retribuzione  di risultato.  Sono altresi' destinate alla retribuzione di risultato le risorse  del  fondo unico di amministrazione non piu' corrisposte per effetto dell'applicazione del comma 6.
 |  |  |  | Art. 23 Relazioni sindacali del sistema di classificazione
 
 1.  Nell'ambito  del  sistema  di  classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
 A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
 a1)  determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 19;
 a2) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 11.
 B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
 b1)  individuazione  dei  contingenti  destinati  alle  selezioni interne ai sensi dell'art. 16;
 b2)  determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 16;
 b3) con riferimento agli articoli 20 e seguenti: criteri generali per  il  conferimento  e  la  revoca  degli  incarichi  di  posizione organizzativa;  graduazione  delle  posizioni  organizzative  ai fini dell'attribuzione  della  relativa indennita'; criteri e procedure di valutazione   periodica   delle   attivita'   svolte  dai  dipendenti interessati nonche' le necessarie garanzie di contraddittorio.
 |  |  |  | Art. 24 La formazione del personale: obiettivi e strumenti
 
 1.  Il  testo dell'art. 48 del CCNL 14 febbraio 2001 e' sostituito dal seguente:
 "1. Le parti concordano che nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione   della   Pubblica   Amministrazione,  la  formazione costituisce   una   leva  strategica  fondamentale  per  lo  sviluppo professionale  dei  dipendenti  e  per  il  necessario  sostegno agli obiettivi di cambiamento.
 2. La formazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale sono  assunti  dal CNEL, come metodo permanente per la valorizzazione delle  capacita' e delle attitudini dei lavoratori, per facilitare il loro inserimento nell'organizzazione dell'ente nel caso di lavoratori neoassunti e quale supporto ai processi di cambiamento organizzativo.
 3.  L'attivita'  di formazione, addestramento e aggiornamento del personale  comunque  in  servizio,  in  coerenza  con quanto previsto dall'art.  7-bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e  con  le direttive  in  materia  del  Dipartimento  funzione  pubblica,  viene programmata  annualmente attraverso la predisposizione di un piano di formazione.  Detto  piano,  in  conformita'  alle  linee di indirizzo concordate  ai  sensi  dell'art. 4, comma 3, lett. c) del CCNL del 14 febbraio  2001,  tiene  conto  dei  fabbisogni formativi rilevati, in relazione  alle  innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai  processi  di  mobilita',  ai  processi  di  reclutamento di nuovo personale,  ai programmi di sviluppo della qualita' dei servizi, alle esigenze  di  accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento  alla  riqualificazione  e progressione professionale del personale.  Il  piano  individua  anche  le  risorse  finanziarie  da destinare  alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari.
 4.  Al  finanziamento  delle  attivita' di formazione si provvede utilizzando  una  quota  annua  non inferiore all'1% del monte salari Ulteriori  risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti  dai  processi di riorganizzazione e di esternalizzazione e dall'utilizzo   di   fondi  comunitari  nonche'  di  quelli  ordinari nazionali e regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio   finanziario   di   riferimento,  sono  vincolate  al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.
 5.  Il  personale  che  partecipa  alle  attivita'  di formazione organizzate  dal CNEL e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I  relativi  oneri  sono  a  carico del CNEL. I corsi sono tenuti, di norma,  durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed   il   rimborso  delle  spese  di  viaggio  ove  ne  sussistano  i presupposti.
 6.  Il CNEL individua i dipendenti che partecipano alle attivita' di  formazione  sulla  base  di  criteri  generali  definiti ai sensi dell'art.  4  in  relazione  alle  esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari Uffici, nonche' di riqualificazione professionale del  personale  in  mobilita',  tenendo  conto anche delle attitudini personali  e  culturali  degli  interessati  e  garantendo a tutto il personale  pari opportunita' di partecipazione, anche nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  57,  comma  1  lettera  c)  del  decreto legislativo n. 165/2001.
 7.  Ad integrazione delle forme di partecipazione di cui all'art. 6,  lett.  D) del CCNL del 14 febbraio 2001, e' costituita, presso il CNEL una apposita commissione bilaterale, alla quale sono affidate le seguenti funzioni:
 a)  acquisire  dal  CNEL  gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
 b)  formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del  personale,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  di  cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 3.
 c)  effettuare  il  monitoraggio  sulla attuazione dei programmi formativi  e  sulla  utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa."
 |  |  |  | Art. 25 Clausola generale
 
 1.  E'  confermata  la disciplina contenuta nel titolo IX del CCNL del  14  febbraio  2001,  fatte  salve  le  modificazioni  di  cui ai successivi articoli.
 |  |  |  | Art. 26 Modifiche all'art. 57 del CCNL del 14 febbraio 2001 in materia di
 obblighi del dipendente
 
 1.  All'art.  57  del  CCNL del 14 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" e' modificata in "obblighi del dipendente";
 b)  nel  primo  periodo  del  comma  1,  la  parola  "doveri"  e' sostituita dalla parola "obblighi";
 c)  al  termine  del  comma  1,  lettera  e), prima del punto, e' aggiunta   la   seguente  frase:  "nonche'  attuare  le  disposizioni dell'ente  in  ordine  al  DPR  28  dicembre  2000, n. 445 in tema di autocertificazione";
 d)  al  comma  1, lettera o), dopo le parole "interessi propri" e prima  del  punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi".
 e) al termine del comma 1, dopo il punto, e' aggiunta la seguente frase:  "Il  dipendente  adegua  altresi' il proprio comportamento ai principi  riguardanti  il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato" (allegato C al presente CCNL).
 |  |  |  | Art. 27 Modifiche all'art. 60 del CCNL del 14 febbraio 2001 in materia di
 "Sanzioni e procedimento disciplinare"
 
 1.  All'art.  60  del  CCNL  del  14  febbraio  2001  ("sanzioni e procedimento disciplinare) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
 "1.  Le  violazioni  da  parte  dei  lavoratori,  degli obblighi disciplinati  all'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
 a) rimprovero verbale;
 b) rimprovero scritto (censura);
 c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
 d)  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 e)  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
 f) licenziamento con preavviso;
 g) licenziamento senza preavviso."
 b)  al  comma  4 il riferimento all'art. 59, comma 4, del decreto legislativo  n.  29  del  1993"  deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001";
 c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
 "4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione  da  applicare  non  sia di spettanza del responsabile della struttura,   questi,   entro  5  giorni,  trasmette  tutti  gli  atti all'ufficio    competente,    dandone    contestuale    comunicazione all'interessato.   Il   procedimento   prosegue  senza  soluzione  di continuita' presso quest'ultimo ufficio."
 d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9-bis:
 "9-bis  Con  riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori  il  termine  iniziale  e  quello  finale  del procedimento disciplinare.  Nelle  fasi  intermedie i termini ivi previsti saranno comunque  applicati  nel  rispetto  dei  principi di tempestivita' ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche"
 e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 "10.  Per  quanto  non  previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".
 |  |  |  | Art. 28 Codice disciplinare
 
 1.  Il  testo dell'art. 61 del CCNL 14 febbraio 2001 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e in conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
 a)   il  tipo  e  l'entita'  di  ciascuna  delle  sanzioni  sono determinati anche in relazione:
 - alla  intenzionalita' del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
 - al  grado  di  disservizio  o  di  pericolo  provocato  dalla negligenza,  imprudenza  o  imperizia  dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento;
 - all'eventuale   sussistenza   di   circostanze  aggravanti  o attenuanti;
 - alle  responsabilita'  derivanti  dalla  posizione  di lavoro occupata dal dipendente;
 - al  concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra loro;
 - al  comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
 - al comportamento verso gli utenti;
 b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura gia'  sanzionate  nel  biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda della gravita' del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entita' prevista nell'ambito del medesimo comma;
 c)  al  dipendente  responsabile  di  piu'  mancanze compiute in un'unica  azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
 2.  La  sanzione  disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto   al  massimo  della  multa  di  importo  pari  a  4  ore  di retribuzione si applica al dipendente per:
 a)  inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
 b)  condotta  non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
 c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a  lui  affidati  o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare azione di vigilanza;
 d)  inosservanza  delle  norme  in  materia  di prevenzione degli infortuni  e  di  sicurezza  sul  lavoro  nel  caso in cui non ne sia derivato  un  pregiudizio  al servizio o agli interessi del CNEL o di terzi;
 e)  rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del  patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
 f) insufficiente rendimento.
 L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio del CNEL e destinato ad attivita' sociali.
 3.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  fino  ad  un massimo di 10 giorni si applica per:
 a)  recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del  massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravita';
 b)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni o arbitrario  abbandono  dello  stesso; in tali ipotesi l'entita' della sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o dell'abbandono  dal  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla gravita'   della  violazione  degli  obblighi  del  dipendente,  agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
 c)  svolgimento di altre attivita' lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
 d)   rifiuto   di  testimonianza  oppure  testimonianza  falsa  o reticente in procedimenti disciplinari;
 e)  minacce,  ingiurie  gravi,  calunnie  o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
 f) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, tenuto conto del  rispetto  della  liberta'  di pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 legge n. 300 del 1970;
 g)  qualsiasi  comportamento  da  cui sia derivato danno grave al CNEL o a terzi;
 h)  atti,  comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;
 i)  sistematici  e  reiterati  atti  o  comportamenti aggressivi, ostili  e  denigratori  che  assumano  forme  di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
 4.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
 a)  recidiva  nel  biennio  delle  mancanze  previste  nel  comma precedente  quando  sia  stata  comminata  la sanzione massima oppure quando  le  mancanze  previste  al  comma  3  presentino caratteri di particolare gravita';
 b)  assenza  ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
 c)  occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,   distrazione  di  somme  o  beni  di  spettanza  o  di pertinenza  del  CNEL  o  ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
 d)   insufficiente   persistente   scarso   rendimento  dovuto  a comportamento negligente;
 e)   esercizio,   attraverso   sistematici  e  reiterati  atti  e comportamenti  aggressivi  ostili e denigratori, di forme di violenza morale  o  di  persecuzione  psicologica  nei  confronti  di un altro dipendente  al  fine  di  procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
 f)  atti,  comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di  particolare  gravita'  che  siano  lesivi  della  dignita'  della persona.
 Nella  sospensione  dal  servizio  prevista dal presente comma, il dipendente  e'  privato  della  retribuzione  fino  al  decimo giorno mentre,  a  decorrere  dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una  indennita'  pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 77, comma  2,  primo  alinea,  del  CCNL del 14 febbraio 2001 nonche' gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non  e',  in  ogni  caso,  computabile  ai  fini  dell'anzianita'  di servizio.
 5.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si applica per:
 a)  recidiva  plurima,  almeno  tre volte nell'anno, in una delle mancanze  previste  ai  commi  3  e  4, anche se di diversa natura, o recidiva,   nel   biennio,  in  una  mancanza  che  abbia  comportato l'applicazione  della  sanzione  massima di 6 mesi di sospensione dal servizio  e  dalla  retribuzione,  salvo  quanto previsto al comma 6, lett. a);
 b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
 c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per riconosciute  e  motivate  esigenze  di  servizio  nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilita' attivata;
 d)  mancata  ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo  superiore  a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
 e)  continuita',  nel  biennio,  dei  comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a  comportamento  negligente  ovvero  per  qualsiasi  fatto grave che dimostri   la  piena  incapacita'  ad  adempiere  adeguatamente  agli obblighi di servizio;
 f)  recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di  sistematici  e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori   e  di  forme  di  violenza  morale  o  di  persecuzione psicologica  nei  confronti  di  un collega al fine di procurargli un danno  in  ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
 g)  recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;
 h)  condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio  o  fuori  dal  servizio  ma non attinente in via diretta al rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione per la sua specifica gravita'.
 6.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
 a)  terza  recidiva  nel  biennio  di  minacce,  ingiurie  gravi, calunnie  o  diffamazioni  verso  il  pubblico  o  altri  dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
 b)  condanna  passata  in  giudicato  per  un delitto commesso in servizio  o  fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravita';
 c)   accertamento   che   l'impiego  fu  conseguito  mediante  la produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque, con mezzi fraudolenti ovvero  che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
 d)  commissione  in  genere  -  anche nei confronti di terzi - di fatti  o  atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale,  sono  di  gravita'  tale  da  non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
 e) condanna passata in giudicato:
 - per  i  delitti  indicati  nell'art.  1,  commi 1 e 4 septies, lettere  a),  b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
 - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - per  i  delitti  previsti  dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
 7.  Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque  sanzionate  secondo  i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,  quanto  all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi  dei  lavoratori di cui all'art. 57 del CCNL del 14 febbraio 2001, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
 8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data  la  massima  pubblicita'  mediante  affissione in ogni posto di lavoro  in  luogo  accessibile  a  tutti  i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre".
 |  |  |  | Art. 29 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
 
 1.  Dopo  l'art.  62  del CCNL del 14 febbraio 2001 e' aggiunto il seguente  art.  62  bis  "Rapporto  tra  procedimento  disciplinare e procedimento penale":
 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza  penale  il  CNEL  inizia  il  procedimento disciplinare ed inoltra  la  denuncia  penale.  Il  procedimento  disciplinare rimane tuttavia  sospeso  fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione e'  disposta  anche  nel  caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.
 2.  Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando il CNEL  venga  a  conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico  del  dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.
 3.  Fatto  salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n.  97  del  2001,  in  linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso  ai  sensi  del  presente  articolo,  e' riattivato entro 180 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
 4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e' riattivato  entro  90 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza  definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
 5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista dall'art. 28 , come conseguenza  delle  condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett.  b)  ed  e),  non  ha  carattere  automatico  essendo correlata all'esperimento  del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 6.  In  caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 653,  comma  1,  c.p.p.  Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia  stata  assoluzione,  siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
 7.  In  caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
 8.   In   caso   di  sentenza  irrevocabile  di  condanna,  trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
 9.  Il  dipendente  licenziato  ai  sensi dell'art. (precedente), comma  5  lettera  h)  e  comma  6, lett. b) ed e), e successivamente assolto  a  seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della  sentenza  di  assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima  sede  o  in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella  medesima  qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento.
 10.   Il   dipendente   riammesso   ai  sensi  del  comma  9,  e' reinquadrato,  nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e' confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia  intervenuta  una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario".
 |  |  |  | Art. 30 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
 
 1.  Il  testo dell'art. 63 del CCNL 14 febbraio 2001 e' sostituito dal seguente:
 "1.  II  dipendente  che  sia colpito da misura restrittiva della liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della  retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
 2.  Il  CNEL, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo di sospensione  del  dipendente,  fino  alla  sentenza  definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.
 3. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale,   quando   sia   stato   rinviato  a  giudizio  per  fatti direttamente  attinenti  al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 28, commi 5 e 6.
 4.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  per  i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
 5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97  del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione di cui al presente articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.
 6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti, si applica quanto previsto   dall'art.   29,  in  tema  di  rapporti  tra  procedimento disciplinare e procedimento penale.
 7.  Al  dipendente  sospeso,  ai  sensi  dei commi da 1 a 5, sono corrisposti  un'indennita'  pari  al  50% della retribuzione indicata all'art.  77,  comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001, cosi' come  modificata  dall'art. 2 del CCNL 24/7/2003, nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
 8.  Nel  caso  di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento,   ai  sensi  dell'art.  29,  commi  6  e  7,  quanto corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se fosse  rimasto  in  servizio,  escluse le indennita' o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio  disciplinare  riprenda  per  altre infrazioni, ai sensi del medesimo  art  29  ,  comma  6, secondo periodo, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
 9.  In  tutti  gli  altri  casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o per  prestazioni  di  carattere  straordinario  nonche'  i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
 10.  Quando  vi  sia  stata  sospensione cautelare del servizio a causa  di  procedimento  penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto  e  il  dipendente  e' riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare  rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale".
 |  |  |  | Art. 31 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
 
 1. I procedimenti disciplinari, in corso alla data di stipulazione del  presente  contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
 2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano  - qualora piu' favorevoli - le sanzioni previste dall'art. 28, in luogo di quelle previste dall'art. 61 del CCNL del 14 febbraio 2001.
 |  |  |  | Art. 32 Norma di rinvio
 
 1.  In  materia  di  conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto   dall'art.   6  CCNQ  del  23  gennaio  2001  e  successive modificazioni, integrazioni o proroghe.
 |  |  |  | Art. 33 Assegnazione temporanea presso altro ente o amministrazione
 
 1.  Il  dipendente  puo' essere assegnato temporaneamente ad altro ente    o    amministrazione    ovvero   istituzioni   ed   organismi internazionali,   che   ne  facciano  richiesta  per  utilizzarne  le prestazioni (posizione di "comando").
 2.  Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con   il  consenso  dell'interessato  e  con  le  procedure  previste dall'ordinamento dell'ente.
 3.  Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso  altro  ente  o  amministrazione,  continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche del CNEL.
 4.  La  posizione  di comando cessa al termine previsto e non puo' superare la durata di 12 mesi rinnovabili.
 5.  Alla  scadenza  del  termine  massimo  di  cui  al comma 4, il dipendente  rientra  al CNEL. Egli puo' chiedere il passaggio diretto all'amministrazione presso cui e' stato temporaneamente assegnato, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 6.  Il  comando puo' cessare, prima del termine previsto dal comma 4,  per  effetto  del  ritiro  dell'assenso da parte dell'interessato ovvero  per  il  venir  meno  dell'interesse  del CNEL o dell' ente o amministrazione che lo ha richiesto.
 7.  La  posizione  di comando puo' essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
 a)  qualora  norme  di  legge e di regolamento prevedano appositi contingenti   di   personale  in  assegnazione  temporanea,  comunque denominata, presso altra amministrazione;
 b)  per  gli  uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
 c)  per  gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
 8.  Il dipendente in assegnazione temporanea puo' partecipare alle procedure  selettive  predisposte dal CNEL ai fini delle progressioni all'interno  del  sistema  di  classificazione  di cui all'art. 15 e, qualora    passi    all'area    superiore,    cessa   contestualmente dall'assegnazione    temporanea.   Le   iniziative   di   formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 24.
 9.  L'assegnazione  temporanea  di  cui  al  presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianita'  lavorativa,  dei  trattamenti  di  fine  lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.
 10.  I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che gia' si trovano in assegnazione temporanea alla data di entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale il CNEL, qualora  ne  abbia interesse, assume tutte le iniziative per favorire il  passaggio  diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilita', e' confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.
 11.  La  spesa  per  il  personale di cui ai commi precedenti e' a carico   dell'ente   o   amministrazione   presso   cui  e'  disposta l'assegnazione temporanea.
 |  |  |  | Art. 34 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali
 nei luoghi di lavoro
 
 1.  Il  CNEL, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL  del  14  febbraio  2001,  adotta con proprio atto, il codice di condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla raccomandazione  della  Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti,  allo  scopo  di  fornire  linee  guida  uniformi  in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo (allegato B).
 |  |  |  | Art. 35 Stipendio tabellare
 
 1.   Gli   stipendi  tabellari  sono  incrementati  tenendo  conto dell'inflazione  programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata  del  biennio  precedente nonche' delle ulteriori risorse destinate  al  trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
 2.  Ai  sensi  del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art.  2  del CCNL del 4/12/2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella B, alle scadenze ivi previste.
 3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  l'indennita' integrativa speciale  (IIS),  cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione  ed  e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento  non  ha  effetti  diretti  o indiretti sul trattamento economico  complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
 4.  Gli  importi  annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi  1,  2  e  3  sono  rideterminati  nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella C.
 |  |  |  | Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi
 
 1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita'  di  cui  agli  articoli  28,  comma  4 e 30, comma 7 (Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)  del  presente  CCNL,  sull'equo  indennizzo,  sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.
 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 35 sono  computati ai fini previdenziali, secondo l'ordinamento vigente, alle  scadenze  e  negli  importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti  del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,  nel  periodo  di vigenza economica del presente contratto. Agli  effetti  del  trattamento  di  fine  servizio, della indennita' sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 3.  Il  conglobamento  sullo  stipendio  tabellare dell'indennita' integrativa  speciale,  di  cui all'art. 35, comma 3, non modifica le modalita'  di  determinazione  della  base  di  calcolo  in  atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
 |  |  |  | Art. 37 Tredicesima mensilita'
 
 1.  Il  CNEL  corrisponde  ai  lavoratori con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita' nel periodo indicato dall'art. 77, comma 1 del CCNL 14/2/2001 (tra il 16  e  il  18  del  mese di dicembre). Qualora, nel giorno stabilito, ricorra  una  festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
 2.   L'importo   della   tredicesima   mensilita'   e'  pari  alla retribuzione  individuale  mensile di cui all'art. 77, comma 2, lett. b)  del  CCNL del 14 febbraio 2001, cosi' come modificata dall'art. 2 del  CCNL  24/7/2003,  spettante  al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
 3.  Nel  caso  dei passaggi di cui all'art. 16 e all'art. 18 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
 4.   La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al personale  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso anno.
 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno, la tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo  per  il  periodo di servizio prestato nel mese,  ed  e' calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
 6.  I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in  aspettativa  per  motivi  personali  o  di  famiglia  o  in altra condizione   che   comporti   la  sospensione  o  la  privazione  del trattamento economico.
 7.  Per  i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione del trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita', relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative vigenti.
 |  |  |  | Art. 38 Incrementi indennita' di amministrazione
 
 1.  Gli  importi relativi all'indennita' di amministrazione di cui all'art. 4 del CCNL del 4/12/2001 sono incrementati con le decorrenze e negli importi indicati nell'allegata tabella D.
 2.  I  nuovi  valori dell'indennita' di amministrazione attribuiti per  dodici  mensilita', per effetto degli incrementi di cui al comma 1, sono indicati nell'allegata tabella E.
 3.  I valori dell'indennita' di amministrazione sono ulteriormente incrementati negli importi e con la decorrenza indicati nell'allegata tabella F. Per la copertura degli incrementi di cui al presente comma sono  prelevate,  con la medesima decorrenza, risorse certe e stabili dal fondo unico di amministrazione di cui all'art. 39, in misura pari a € 3.534,91 pro-capite annuali. Le risorse prelevate riducono in via stabile e definitiva le disponibilita' del fondo.
 4.  Gli incrementi di cui al comma 3 riassorbono gli emolumenti in atto  con  carattere di fissita' e continuita', attribuiti secondo la disciplina   del   contratto  integrativo.  Tali  emolumenti  cessano pertanto  di  essere  corrisposti.  Nel caso in cui la contrattazione integrativa per l'anno 2005 abbia previsto l'erogazione di emolumenti con   carattere   di   fissita'  e  continuita',  utilizzando,  anche parzialmente, le risorse da dedicare al finanziamento dell'indennita' di  amministrazione  ai  sensi  del  comma  3,  tali  emolumenti sono riassorbiti nella predetta indennita' di amministrazione.
 5.  I  valori  dell'indennita'  di  amministrazione  per  le nuove posizioni  economiche  C5  e  B4  sono confermati rispettivamente nei valori previsti per le posizioni economiche C4 e B3.
 |  |  |  | Art. 39 Integrazione della disciplina relativa
 al fondo unico di amministrazione
 
 1.  Il  fondo  unico  di  amministrazione,  determinato  ai  sensi dell'art. 71 del CCNL del 14/2/2001 e dell'art. 5 del CCNL 4/12/2001, e'  incrementato  di un importo pari a € 12,62 pro-capite mensili per tredici mensilita' con decorrenza 1° gennaio 2003.
 2.  Ad integrazione delle risorse che alimentano il fondo unico ai sensi  dell'art.  71  del  CCNL  del 14/2/2001 e dell'art. 5 del CCNL 4/12/2001, sono previste le seguenti ulteriori risorse:
 a)  10%  delle  risorse  del  fondo  per  lo straordinario di cui all'art.  70  del  CCNL  del  14/2/2001;  le  predette  risorse  sono prelevate  una  sola  volta,  in  via  definitiva,  dal  fondo per lo straordinario, riducendone stabilmente le disponibilita';
 b)  risorse  del  fondo  per  lo straordinario non utilizzate per effetto  dell'applicazione dell'art. 22, comma 3 (compensi per lavoro straordinario   non   piu'   corrisposti  ai  titolari  di  posizione organizzativa) accertate a consuntivo; tali risorse sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato secondo quanto previsto dall'art.  22, comma 7; qualora non sia possibile l'utilizzo per tale finalita',  sono  utilizzate  secondo  la  disciplina generale di cui all'art. 72 del CCNL del 14/2/2001.
 3.  Sono  confermate  le  modalita' di utilizzo del fondo unico di amministrazione previste dall'art. 72 del CCNL del 14/2/2001.
 |  |  |  | Art. 40 Modifiche a discipline precedenti
 
 1.   A   seguito  del  conglobamento  dell'indennita'  integrativa speciale di cui all'art. 35, comma 3, tutti i riferimenti a tale voce retributiva  contenuti  nei  testi vigenti di precedenti CCNL sono da intendersi riferiti al solo stipendio tabellare.
 |  |  |  | Art. 41 Conferma di discipline precedenti
 
 1.  Nei  confronti  del  personale  del  CNEL  continua  a trovare applicazione  la  disciplina  degli articoli 1 e 2 della legge n. 336 del  1970  e  successive  modificazioni  e  integrazioni. Il previsto incremento  di anzianita' viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' pari al 2,50% della nozione di retribuzione  di  cui  all'art. 77, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio  2001,  cosi'  come  modificata  dall'art.  2  del  CCNL del 24/7/2002,   per   ogni   biennio   considerato   o   in  percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
 2.  Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove   non   disapplicate,  le  discipline  dei  contratti  collettivi nazionali  di  lavoro  gia' stipulati il 14/2/2001, il 4/12/2001 e il 24/7/2003.  Sono,  in  via  esemplificativa,  confermate  le seguenti discipline  del CCNL 14/2/2001: art. 41 sull'orario di lavoro e sulla relativa  quantificazione in 36 ore settimanali; art. 15 sulle ferie; tutte  le  altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compresi gli articoli 42, 43, 44, 46 e 47.
 
 TABELLE CITATE NEL TESTO
 
 ---->  Vedere TABELLE da pag. 55 a pag. 62 del S.O.  <----
 |  |  |  | ALLEGATO A DECLARATORIE
 Area C
 
 L'area  ricomprende quelle figure professionali che, in attuazione degli  indirizzi  generali  e  nell'ambito  dei  processi  gestionali esistenti  nell'organizzazione  del  segretariato  generale del CNEL, svolgono attivita' presupponenti:
 - elevate  conoscenze  plurispecialistiche  (la  base  teorica di conoscenze  si  acquisisce  con  laurea,  laurea  specialistica o con equivalente elevata esperienza e apprendimento sul lavoro);
 - contenuti   di   tipo   tecnico,  gestionale  o  direttivo  con responsabilita'  di risultato riferita a rilevanti processi in cui si specifica l'attivita' del CNEL;
 - attitudine  al  "problem  solving"  rapportate  al  particolare livello   di   responsabilita'   e   conoscenza   approfondita  delle strumentazioni gestionali e operative del CNEL;
 - attitudine alla gestione delle risorse umane;
 - capacita'   di   assumere  decisioni  anche  in  situazioni  di criticita'  e di orientare il contributo personale all'ottimizzazione del   sistema,  al  monitoraggio  sistematico  della  qualita',  alla circolazione delle informazioni, all'integrazione interna ed esterna.
 
 Accesso dall'esterno
 Nella posizione C1 mediante procedure selettive pubbliche.
 Requisiti:  Diploma  di  laurea  o diploma di laurea specialistica secondo   le   caratteristiche   del   profilo  ed  eventuali  titoli professionali  o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
 Accesso dall'interno
 Dall'Area  B  alla posizione economica iniziale dell'Area C con le modalita' previste dall'art. 16.
 Requisiti: per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso  dall'esterno,  non  e'  richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza.
 In  mancanza  dei requisiti per l'accesso dall'esterno, e nel caso in  cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivita' professionale, al personale, purche' in possesso  del  diploma  di  scuola  media secondaria superiore, viene richiesta,   per   i  profili  per  i  quali  e'  previsto  l'accesso dall'esterno   con   il   solo  diploma  di  laurea,  una  esperienza professionale complessiva di 6 anni nell'area di provenienza.
 Area B
 
 Appartengono a quest'area le figure professionali presupponenti:
 - approfondite  conoscenze monospecialistiche (la base teorica e' acquisibile  con  il  diploma  di  scuola media secondaria di secondo grado  o  con  equivalente  elevata  esperienza  e  apprendimento sul lavoro);
 - svolgimento  di  attivita'  istruttoria collegata alle funzioni degli  organi  consiliari  e  di  gestione giuridico-amministrativa e contabile, con utilizzo di strumenti informatici;
 - contenuto concettuale con responsabilita' di risultato riferita a specifici processi produttivi/amministrativi;
 - media complessita' dei problemi da affrontare basata su modelli esterni   predefiniti   e   significativa  ampiezza  delle  soluzioni possibili;
 - relazioni organizzative interne/esterne e interazione anche con soggetti  esterni  per  le  necessita'  connesse allo svolgimento dei compiti assegnati;
 - attitudini a mansioni qualificate di accoglienza (call-center).
 Accesso dall'esterno
 Nella   posizione   B1  mediante  procedure  selettive  pubbliche. Requisiti:  diploma  di  scuola  media  secondaria  di secondo grado. Accesso dall'interno
 Dall'Area  A  alla posizione economica iniziale dell'Area B con le modalita' previste dall'art. 16.
 Requisiti: per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso  dall'esterno,  non  e'  richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza.
 In   mancanza   del   titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso dall'esterno,  e  nel  caso  in  cui  lo  stesso  non  sia  requisito necessario  per  lo  svolgimento  dell'attivita' professionale, fatti salvi  i titolo professionali o abilitativi, per legge, al personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado, e' richiesta  una  esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni nell'area di provenienza.
 Area A
 
 Appartengono  a  quest'area  i  lavoratori  che svolgono attivita' caratterizzate da:
 - conoscenze  di tipo operativo generale (la cui base si sviluppa nella  scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta nella mansione;
 - conoscenze   di   base   su   natura   e  ruolo  dell'attivita' istituzionale del CNEL e sulle normative interne fondamentali;
 - capacita'  di  assicurare  il  necessario  supporto ai processi gestionali  con  l'utilizzo  di  apparecchiature  di  uso comune e di tecniche  ordinarie;  requisiti di affidabilita' nella gestione delle risorse tecniche affidate;
 - capacita' di fronteggiare imprevisti;
 - mansioni ausiliarie di accoglienza (front-line e call-center);
 - custodia e trasporto di persone e cose.
 Accesso dall'esterno
 Nella  posizione  A1  attraverso le procedure di cui alla legge n. 56/1987 e successive modificazioni.
 Requisiti:  assolvimento  dell'obbligo  scolastico  o  diploma  di istruzione secondaria di primo grado.
 ALLEGATO B
 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
 NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
 Art. 1
 (Definizione)
 
 1.  Per  molestia  sessuale  si  intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
 Art. 2
 (Principi)
 
 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
 a)  e'  inammissibile  ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 b)  e'  sancito  il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria liberta' personale;
 c)  e'  sancito  il  diritto  delle  lavoratrici/dei lavoratori a denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
 d)  e'  istituita  la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94,  e  denominata/o  d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene  garantito  l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del  personale  che  si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire, mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
 e)  viene  garantito  l'impegno  dell'Amministrazione  a definire preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere  le  Amministrazioni  individuano  al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
 f)  e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti,  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
 g)  nei  confronti  delle  lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del  2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i  presupposti,  un'apposita  tipologia  di  infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono   comunque  valutabili  ai  fini  disciplinari  ai  sensi  delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
 h)  l'amministrazione  si  impegna  a  dare ampia informazione, a fornire  copia  ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di  comportamento  e,  in particolare, alle procedure da adottarsi in caso  di  molestie  sessuali,  allo  scopo  di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo  di  valutazione  con  le  conseguenze  previste dai CCNL in vigore.
 Art. 3
 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
 
 1.  Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
 2.   L'intervento   della   Consigliera/del   Consigliere   dovra' concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla delicatezza dell'argomento affrontato.
 3.  La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve possedere adeguati requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di contribuire alla soluzione del caso.
 Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
 
 1.  La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
 2.  L'intervento  della  Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
 Art. 5
 (Denuncia formale)
 
 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara' tenuta/o   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competenze  dei procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la  dirigente/il  dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
 3.   Nel   corso   degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
 4.  Nel  rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora  l'Amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con  le  OO.SS.  e  sentita  la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative  ritenute  di  volta  in  volta  utili  alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente  di  lavoro  in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
 5.  Sempre  nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare  ritenga  fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha  la  possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di  essere  trasferito  altrove  in  una  sede  che  non gli comporti disagio.
 6.  Nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle Organizzazioni  Sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
 Art. 6
 (Attivita' di sensibilizzazione)
 
 1.  Nei  programmi  di formazione del personale e dei dirigenti le aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
 2.   L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
 3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione  promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
 4.  Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
 5.   Sara'   cura  dell'Amministrazione  promuovere  un'azione  di monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
 6.   L'Amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  Protocollo d'Intesa   per   l'adozione  del  presente  Codice  si  impegnano  ad incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti ottenuti  con  l'adozione  del  Codice di condotta contro le molestie sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
 ALLEGATO C
 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE
 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 Art. 1
 (Disposizioni di carattere generale)
 
 1.  I  principi  e  i  contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
 2.  I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilita' disciplinare. Restano ferme  le  disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
 3.  Le  disposizioni  che  seguono trovano applicazione in tutti i casi  in  cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o regolamenti.  Nel  rispetto  dei  principi  enunciati dall'art. 2, le previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate e specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi  dell'art.  54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Art. 2
 (Principi)
 
 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di  servire  esclusivamente  la  Nazione con disciplina ed onore e di rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita' dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
 2.  Il  dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di  evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni,  anche solo apparenti, di conflitto di interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
 3.  Nel  rispetto  dell'orario  di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti.
 4.  Il  dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
 5.  Il  comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un   rapporto   di   fiducia  e  collaborazione  tra  i  cittadini  e l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
 6.  Il  dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando, comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita' loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
 Art. 3
 (Regali e altre utilita)
 
 1.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta, neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
 2.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri, ne' accetta, regali  o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto  grado.  Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
 Art. 4
 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
 
 1.   Nel   rispetto   della  disciplina  vigente  del  diritto  di associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
 2.  Il  dipendente  non  costringe  altri dipendenti ad aderire ad associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
 Art. 5
 (Trasparenza negli interessi finanziari)
 
 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
 a)  se  egli,  o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che  abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
 2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
 Art. 6
 (Obbligo di astensione)
 
 1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione di decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore, procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
 Art. 7
 (Attivita' collaterali)
 
 1.    Il    dipendente    non    accetta   da   soggetti   diversi dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
 2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di collaborazione con individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.
 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
 Art. 8
 (Imparzialita)
 
 1.  Il  dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
 2.  Il  dipendente  si attiene a corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi superiori.
 Art. 9
 (Comportamento nella vita sociale)
 
 1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la  posizione  che  ricopre nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
 Art. 10
 (Comportamento in servizio)
 
 1.  Il  dipendente,  salvo  giustificato  motivo,  non ritarda ne' affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
 2.  Nel  rispetto  delle  previsioni  contrattuali,  il dipendente limita   le  assenze  dal  luogo  di  lavoro  a  quelle  strettamente necessarie.
 3.   Il  dipendente  non  utilizza  a  fini  privati  materiale  o attrezzature  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio. Salvo casi d'urgenza,  egli  non  utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze  personali.  Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee all'amministrazione.
 4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a  titolo  personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
 Art. 11
 (Rapporti con il pubblico)
 
 1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con  il pubblico presta adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro reclami.
 2.   Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli organi di stampa.
 3.  Il  dipendente  non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'.
 4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e comprensibile.
 5.  Il  dipendente  che  svolge la sua attivita' lavorativa in una amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui livelli di qualita'.
 Art. 12
 (Contratti)
 
 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
 2.  Il  dipendente  non  conclude, per conto dell'amministrazione, contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle attivita' relative all'esecuzione del contratto.
 3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a  titolo privato con imprese  con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per  iscritto il dirigente dell'ufficio.
 4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 si trova il dirigente,  questi  informa  per  iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
 Art. 13
 (Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
 
 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo  tutte  le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei  risultati  conseguiti  dall'ufficio  presso  il  quale  prestano servizio.  L'informazione  e'  resa  con  particolare  riguardo  alle seguenti   finalita':   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita' dell'ufficio;  qualita'  dei servizi prestati; parita' di trattamento tra  le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,  specie  per gli utenti disabili; semplificazione e celerita' delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle   procedure;   sollecita   risposta   a   reclami,   istanze  e segnalazioni.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
 Le  parti  riconoscono  e  condividono  l'esigenza  di  una comune riflessione  sui  criteri  selettivi  di cui all'art. 19, comma 3, da condurre  nell'ambito  del  sistema  delle  relazioni  sindacali, che consenta,  in prospettiva, di integrare i predetti criteri selettivi, per  tener  conto  delle  risultanze del sistema di valutazione delle prestazioni lavorative. A tal fine, si danno atto della necessita' di dare  concreto  avvio  a  tale  sistema,  anche  attraverso modalita' sperimentali.  Si condivide inoltre l'opportunita' di avviare analoga riflessione   anche   per  i  criteri  selettivi  delle  progressioni verticali di cui all'art. 16.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 
 Le  parti  concordano nel ritenere che la disciplina relativa alla banca  delle  ore  di  cui  all'art.  45 del CCNL del 14/2/2001 - nel rinviare  ad  incontri tra le parti l'assunzione di iniziative tese a favorire  l'utilizzazione  delle  ore  accantonate  -  non esclude la possibilita'   che   le   anzidette  ore  siano  fruite  come  riposi compensativi   ad   ore,   tenendo  conto  delle  esigenze  tecniche, organizzative e di servizio.
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