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| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 27 aprile 2006 |  | Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto  di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  che ha approvato il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  che  ha  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione   del   nuovo   codice   della   strada»,   e   successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre  1996  ed  i  relativi  allegati «A» e «B», di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio  2001,  che  modifica  la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
 Visto  il  decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della  direttiva  1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  del 2 aprile 2003, concernente le procedure  di  designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
 Vista  la  norma  UNI  EN 12972 relativa alle prove, al controllo e alla marcatura dei serbatoi metallici per il trasporto su strada e su rotaia  delle merci pericolose, esplicitamente citata dalla normativa ADR;
 Considerato  che  gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 dispongono del personale, delle  infrastrutture  e  delle  capacita'  per  svolgere  in maniera adeguata  i  compiti tecnici connessi con le operazioni di verifica e d'ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 2 dell'ADR;
 Considerato  che  gli allegati alla direttiva 94/55/CE e successive modificazioni  ed  integrazioni  prevedono che le prove e i controlli possono  essere  effettuate  da  esperti  riconosciuti dall'autorita' competente;
 Tenuto   conto  che  i  controlli  periodici  sulle  cisterne  sono effettuati a cura ed a carico dei proprietari delle medesime, i quali sono   tenuti   a  mettere  a  disposizione  dell'amministrazione  le attrezzature  ed  il  personale  necessario  per  l'effettuazione dei controlli stessi;
 Tenuto  conto  delle  obiettive  difficolta'  di  ordine pratico in questione  e  della necessita' di soddisfare pienamente alle esigenze di sicurezza;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione e finalita'
 
 1.  Le  procedure  stabilite dal presente decreto si applicano alle cisterne  destinate  al trasporto di merci pericolose su strada della classe  2  dell'ADR  che  non rientrano nel campo di applicazione del decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23  ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo.
 2.  Gli  organismi  notificati  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto legislativo  2 febbraio  2002,  n. 23, qualora riconosciuti idonei ai sensi  dell'art.  2  del  presente  decreto,  possono  effettuare, le operazioni  nell'ambito  dei  controlli  periodici relativo all'esame interno delle cisterne;
 3. Fermo  restando  le  vigenti  procedure  relative ai controlli delle  cisterne  rientranti  nel  campo  di  applicazione del decreto legislativo   2 febbraio   2002,  n.  23,  le  procedure  alternative stabilite dal presente decreto si applicano a richiesta dell'utenza.
 |  |  |  | Art. 2. Riconoscimento di idoneita' degli organismi notificati
 
 1.  Gli  organismi  notificati  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,  che  intendono  ottenere  il riconoscimento  di  idoneita'  per  l'effettuazione  delle operazioni decreto-legge  cui  al  comma 2  dell'art.  1  del  presente decreto, devono:
 a) presentare  apposita  istanza  al  Dipartimento  dei trasporti terrestri nella quale dichiarano:
 a.1  -  che  le  operazioni  di cui al comma 2 dell'art. 1 sono effettuate da personale qualificato, dotata di provata esperienza nel settore dei controlli sui materiali e sulle saldature;
 a.2  -  di  operare,  nel  rispetto della pertinente normativa, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12972;
 b) allegare alla suddetta istanza:
 b.1   -   la   documentazione   attestante   che  la  copertura assicurativa    per    la    responsabilita'   civile   verso   terzi dell'assicurazione,  gia'  posseduta  quale  organismo notificato, e' estesa  anche  alle  operazioni  di  cui  al  comma 2 dell'art. 1 del presente decreto;
 b.2  - una dichiarazione nella quale sono indicati i nominativi delle  persone  alle  quali  e'  riconosciuta  la  facolta' di firma, designati  per  la  sottoscrizione  delle  dichiarazioni  di cui agli allegati  1  e 2 e che riporti anche le firme dei soggetti designati, autenticate nei modi di legge.
 2.  Il  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri comunichera' agli uffici  del  S.I.I.T.  l'elenco  degli  organismi riconosciuti per le effettuazioni  delle  operazioni  di  cui  al  comma 2,  dell'art. 1, allegando  copia delle firme depositate dei soggetti designati di cui al punto b.2 del comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. Procedure   operative   per  gli  organismi  che  hanno  ottenuto  il riconoscimento di idoneita'.
 
 1.   L'organismo   riconosciuto  idoneo,  dopo  avere  eseguito  le operazioni  previste dal presente decreto, redige un processo verbale delle  medesime  operazioni,  effettuate  secondo  i pertinenti punti della norma UNI EN 12972, e rilascia una dichiarazione in conformita' allo schema di cui all'allegato.
 2.  I  processi  verbali di cui al comma 1 devono essere redatti su carta  intestata  dell'organismo  riconosciuto  idoneo e sottoscritti anche da uno dei soggetti di cui al punto b.2 del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.
 3.  Le  operazioni  di cui al comma 1 debbono essere effettuate non oltre  un  mese  prima della data di richiesta della visita periodica della cisterna.
 |  |  |  | Art. 4. Procedure operative per gli uffici dei S.I.I.T.
 
 1.  In  fase  di  esecuzione dei controlli periodici delle cisterne destinate  al  trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, che  non  rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio  2002,  n.  23, gli uffici dei S.I.I.T., competenti per le operazioni,  acquisiscono,  agli  atti,  a  richiesta dell'utenza, le dichiarazioni  di  cui  all'art.  3  e  completano l'iter procedurale previsto  dalla  vigente normativa per la definizione delle richieste dei  controlli periodici, senza procedere alla ripetizione dell'esame interno della cisterna.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 1.  La  commissione  di cui all'art. 9 del decreto dirigenziale del Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici  del 2 aprile 2003 puo' svolgere ispezioni sulla attivita' svolta  dagli organismi riconosciuti idonei che debbono provvede alla conservazione  delle copie delle certificazioni emesse e dei relativi processi verbali per un periodo non inferiore ai dieci anni.
 2.  Copie dei medesimi processi verbali delle operazioni effettuate possono essere richieste dagli uffici del S.I.I.T., competenti per il controlli  periodici  e  le prove di tenuta ed essere disponibili, su richiesta,   ai  funzionari  incaricati  per  i  controlli  periodici previsti dal presente decreto.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
 
 Ufficio  controllo  atti Ministeri delle infrastruttre ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 326
 |  |  |  | Allegato Da redigere su carta intestata
 dell'organismo riconosciuto
 
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' n. ............... del ........................ Rif. Processo verbale
 n. ............... del ........................
 
 All'Ufficio di ....
 
 Il sottoscritto.... nato a .... il .................... residente a ....  in via ...., in qualita' di designato dall'organismo notificato ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e,  riconosciuto  idoneo  dal  Dipartimento dei trasporti terrestri a poter  effettuare  le  visite  interne delle cisterne che trasportano materie pericolose della classe 2 dell'ADR:
 DICHIARA
 
 sotto   la   propria'   personale   responsabilita',   che   in  data ...................., presso ...., da personale di provata esperienza di  cui  al  punto  a.1  dell'art. 2 del decreto ministeriale .... e' stata effettuata, con riferimento alla vigente normativa e secondo le procedure   indicate  nella  norma  UNI  EN  12972,  l'operazione  di ispezione interna alla cisterna:
 Costruttore ....
 Tipo .... n. f. ....
 costruita il .................... installata sul veicolo targa ....
 di proprieta' della Ditta .... ai fini del controllo periodico.
 Dichiara di aver esaminato e controfirmato il verbale di esecuzione delle prove effettuate in data .................... in localita' .... presso .... che verra' archiviato, unitamente a copia del libretto MC 452  a cura di questo organismo presso la sede di .... per un periodo di  almeno  dieci  anni  e  reso  disponibile  al  Dipartimento per i trasporti terrestri.
 Il  verbale  e'  stato  redatto con riferimento ai pertinenti punti della norma UNI EN 12972. In particolare si dichiara che internamente la  cisterna rispetta le caratteristiche indicate nel libretto MC 452 e  non  esistono alterazioni che interessano il materiale costituente l'involucro delle cisterna e dei diaframmi.
 Le prove e verifiche effettuate hanno avuto esito .... (*).
 Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace. Il rappresentante dell'organismo riconosciuto Data e Luogo ....
 (*) favorevole/sfavorevole
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