Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Accordo tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della Repubblica italiana e il Ministero dell'economia, del commercio e del-l'energia della Repubblica di Albania.

Con il presente Accordo tra il Ministero delle attivita' produttive, (di seguito il MAP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito il MATT), e da una parte il Ministero dell'economia, del commercio e dell'energia (di seguito il METE), dall'altra parte;
Il MAP, il MATT e il METE congiuntamente definiti di seguito come le parti;
Premesso:
che nell'ordinamento italiano il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) all'art. 11, prevede che a decorrere dall'anno 2001 gli importatori ed i soggetti responsabili degli impianti che in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 (di seguito: il decreto ministeriale 11 novembre 1999), prevede all'art. 4, comma 6, che detto obbligo potesse essere adempiuto anche attraverso l'importazione di energia elettrica da Paesi terzi, anche non comunitari, a condizione che tali Paesi adottassero strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli adottati in Italia;
che il decreto ministeriale dell'11 novembre 1999, prevede all'art. 4, comma 6, che il soggetto tenuto al rispetto di detto obbligo dovesse presentare al Gestore della rete di trasmissione S.p.a. (di seguito il GRTN) la domanda di cui all'art. 4, comma 3, del decreto citato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ubicato all'estero ed al titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale;
che, in base al disposto di cui al punto precedente, nel caso di Paesi non appartenenti all'Unione europea l'accettazione della domanda, da parte del GRTN, era subordinata alla stipula di una convenzione, che determinasse le modalita' per le necessarie verifiche, tra il GRTN ed analoga autorita' locale;
che nell'ordinamento albanese la legge 22 maggio 2003, n. 9072 (di seguito la legge n. 9072/2003), ha introdotto, a carico dei soggetti produttori di energia con impianti superiori ai 100 MW, l'obbligo di immettere nel sistema nazionale una quota di energia, prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; la medesima legge ha inoltre abrogato le leggi 13 luglio 1995, n. 7962, e 2 novembre 2000, n. 8679, che in precedenza regolamentavano la materia;
che, in base all'art. 39, comma 2, della legge n. 9072/2003, detto obbligo puo' essere adempiuto anche mediante importazione di energia elettrica da altri Paesi qualora l'Albanian Electricity Regulatory Authority (di seguito: l'ERE) attesti che l'energia importata e' prodotta da fonti rinnovabili e purche' ci siano accordi di reciprocita' con il Paese dal quale viene fatta l'importazione;
che l'ERE ha presentato al GRTN in data 24 aprile 2001 richiesta per addivenire alla stipula della convenzione di cui all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 11 novembre 1999;
che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Convenzione di concessione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il GRTN, approvata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, con comunicazione del 26 novembre 2001 il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato esprimeva parere favorevole sullo schema di convenzione tra il GRTN e l'ERE;
che in data 14 gennaio 2002 il GRTN e l'ERE avevano stipulato una convenzione avente ad oggetto le procedure di verifica dei requisiti e dei controlli necessari per l'importazione e l'esportazione tra i due Paesi, di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito la Convenzione), la cui validita', secondo quanto previsto dalla medesima Convenzione, e' venuta meno a causa delle modifiche intervenute nelle disposizioni legislative italiane con l'adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);
che con il decreto legislativo n. 387/2003 l'Italia ha recepito la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
che il decreto legislativo n. 387/2003 ha introdotto in Italia la «garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili»;
che il decreto legislativo n. 387/2003 ha inoltre stabilito, al suo art. 20, comma 4, che il rilascio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti rinnovabili ubicati in Paesi che adottano strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e' fatto sulla base di accordi stipulati tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata;
che il decreto legislativo n. 387/2003 ha infine stabilito, al suo art. 20, comma 3, che l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili importata da Paesi membri dell'Unione europea e' subordinata all'avvenuto rilascio della garanzia di origine prevista dalla direttiva 2001/77/CE. In caso di importazioni da Stati terzi, detta esenzione e' subordinata alla stipula di un accordo tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricita' viene importata, che preveda che l'elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili sia garantita come tale con le medesime modalita' di cui all'art. 5 della direttiva 2001/77/CE;
che in base alla legge albanese 22 maggio 2003, n. 9072, ERE e' il soggetto abilitato alla certificazione dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica;
che in attuazione della legge 27 ottobre 2003, n. 290, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ha disposto il trasferimento dal GRTN a Terna S.p.a. delle attivita', funzioni, beni, e rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999 - ad eccezione dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003;
che a seguito della predetta cessione, il GRTN ha mutato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN;
che tuttavia il Gestore del sistema elettrico - GRTN continua a mantenere competenza nelle materie correlate al decreto legislativo n. 387/2003 e continua altresi' a mantenere il simbolo GRTN, per cui nel seguito di tale accordo il medesimo simbolo continuera' ad essere utilizzato con riferimento, tuttavia, al Gestore del sistema elettrico - GRTN;
che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' stato abrogato con decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 ottobre 2001, avente per oggetto «aggiornamento delle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
che le parti intendono quindi con il presente accordo confermare le intese gia' raggiunte con la Convenzione, aggiornando le procedure di verifica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della direttiva 2001/77/CE;
che l'ERE per l'Albania e il GRTN per l'Italia concorderanno la procedura di verifica degli scambi di energia elettrica da fonte rinnovabile ai fini di cui al successivo art. 7, tutto cio' premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Finalita' e oggetto

1. Le parti con il presente Accordo riconoscono le modalita' di certificazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e la reciprocita' dei relativi sistemi di incentivazione basati sul meccanismo di mercato dei certificati verdi e intendono regolare le procedure di verifica dei requisiti e dei controlli necessari per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da e verso Italia ed Albania, e le modalita' di rilascio dei relativi certificati verdi.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
 
Art. 2.
Definizioni

1. Agli effetti del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
a) fonti energetiche rinnovabili sono le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, da rifiuti). In particolare per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) garanzia di origine e' la certificazione attestante la produzione di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili rilasciata, su richiesta dei produttori, in Italia dal GRTN e in Albania dall'ERE. Tale garanzia riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta l'elettricita', la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica;
c) soggetti obbligati sono gli importatori ed i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, ai quali e' imposto l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, in ciascun anno, una quota di elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, calcolata con riferimento alle produzioni e importazioni da fonti non rinnovabili dell'anno precedente;
d) titolo valido e' quello relativo al superamento per gli impianti di produzione di energia rinnovabile della procedura di qualificazione, risultante dall'espletamento delle procedure vigenti all'interno di ciascun Paese, e necessario al rilascio dei certificati verdi;
e) certificato verde e' la certificazione negoziabile di produzione rilasciata agli impianti di generazione qualificati, alimentati da fonti rinnovabili, valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo in capo ai soggetti di cui alla lettera c);
f) producibilita' attesa e' la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di impianti di nuova costruzione, in base ai dati di progetto;
g) centrali ibride sono le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
h) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale.
 
Art. 3.
Garanzia di origine

1. Possono ottenere il rilascio della garanzia di origine gli impianti che producono energia elettrica utilizzando una delle fonti energetiche individuate all'art. 2, lettera a).
La garanzia di origine viene rilasciata all'avvenuta produzione di energia elettrica, certificata secondo le disposizioni contenute nelle normative nazionali.
2. La garanzia di origine rilasciata in Italia dal GRTN e in Albania dall'ERE e' reciprocamente riconosciuta, previa verifica positiva, effettuata dal GRTN entro 60 (sessanta) giorni dalla data di firma del presente accordo, che la certificazione dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica rilasciata in Albania dall'ERE in base alla legge albanese 22 maggio 2003, n. 9072, e' compatibile con le disposizioni dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE.
3. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'energia elettrica importata in Italia dall'Albania e certificata dall'ERE con garanzia di origine, sara' conteggiata quale energia rinnovabile al fine degli adempimenti comunitari sanciti dalla direttiva 2001/77/CE. Pariteticamente, l'energia importata in Albania dall'Italia, che sia accompagnata dalla garanzia di origine, puo' essere utilizzata ai fini stabiliti dalla normativa nazionale, anche in ottemperanza di obblighi internazionali.
 
Art. 4.
Impianti qualificabili

1. Gli impianti che possono ottenere la qualifica di nuovo impianto alimentato da fonte rinnovabile - la cui produzione di energia puo' essere utilizzata per ottemperare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 387/2003 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 ottobre 2005 (italiano) ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 della legge albanese n. 9072/2003 e quindi ottenere i certificati verdi - sono esclusivamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999 per l'Italia e successivamente al 2 novembre 2000 per l'Albania.
2. A questi fini:
a) per gli impianti idroelettrici e' esclusa la quota di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;
b) per le centrali ibride la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e' calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale.
3. Le parti concordano che, successivamente alla stipula del presente Accordo, potranno avviare un confronto sulle modalita' per includere tra gli impianti qualificabili anche gli impianti oggetto di rifacimento totale, a partire dalla definizione stabilita dalla normativa italiana.
 
Art. 5.
Qualificazione degli impianti e relativo riconoscimento

1. Il soggetto obbligato ad immettere in rete una quota di energia rinnovabile in base all'ordinamento italiano presenta al GRTN, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ubicato in Albania ed al titolo valido rilasciato dall'ERE, la domanda per il riconoscimento al suddetto impianto della qualifica di impianto alimentato da fonte rinnovabile, ai sensi di quanto disposto dal decreto 24 ottobre 2005. Parimenti, il soggetto obbligato in base all'ordinamento albanese presenta all'ERE, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ubicato in Italia ed al titolo valido rilasciato dal GRTN, la domanda per il riconoscimento al suddetto impianto della qualifica di impianto alimentato da fonte rinnovabile, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 9072/2003.
2. In entrambi i casi la domanda deve riportare:
a) il titolo valido rilasciato dall'ERE o dal GRTN rispettivamente;
b) i dati informativi e una sintetica relazione tecnica dell'impianto specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione;
c) la data di entrata in esercizio dell'impianto.
3. Il GRTN si riserva la facolta' di richiedere all'ERE tutti i chiarimenti necessari al fine del riconoscimento del titolo valido rilasciato all'impianto localizzato in Albania ed oggetto della domanda di cui al punto uno. L'ERE si riserva la facolta' di richiedere al GRTN tutti i chiarimenti necessari al fine del riconoscimento del titolo valido rilasciato all'impianto localizzato in Italia ed oggetto della domanda di cui al punto uno.
4. Nel caso in cui, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta di cui al comma precedente da parte del GRTN o dell'ERE, non pervenga risposta la domanda di riconoscimento non verra' accolta.
 
Art. 6.
Emissione dei certificati verdi

1. L'emissione, da parte del GRTN e dell'ERE, dei certificati verdi per gli impianti che abbiano superato il riconoscimento di cui all'art. 5, e' subordinata a verifiche di attendibilita' dei dati forniti.
2. Nell'ambito del presente Accordo, il rilascio di certificati verdi da parte del GRTN, per gli impianti localizzati in Albania, e dell'ERE, per quelli localizzati in Italia, e' consentito esclusivamente per le produzioni effettivamente realizzate e solo per la quota di energia elettrica oggetto di un contratto di esportazione rispettivamente verso l'Italia o l'Albania. Non e' ammesso il rilascio di certificati verdi a preventivo.
Le modalita' di emissione dei certificati sono disciplinata dalla normativa e dalle procedure vigenti nei due Paesi.
 
Art. 7.
Durata

1. Il presente Accordo ha durata di anni tre a decorrere dalla firma della stessa e sara' tacitamente rinnovata per successivi periodi di uguale durata se non venga data disdetta da una delle parti firmatarie, almeno tre mesi prima della prima o delle successive scadenze, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel caso in cui, successivamente alla firma del presente Accordo, dovessero intervenire eventuali variazioni o integrazioni alle procedure di qualificazione degli impianti vigenti nei singoli Paesi, tali da farle differire sostanzialmente da quelle adottate dall'altro Paese, le stesse dovranno essere reciprocamente comunicate, nonche' approvate entro un termine di 60 (sessanta) giorni, pena la risoluzione di diritto della presente Accordo.
3. Il presente Accordo potra' essere risolto da ciascuna Parte, con 30 (trenta) giorni di preavviso scritto all'altra, qualora vengano adottate modifiche alle normative nazionali citate in premessa, tali da far venir meno la reciprocita' di trattamento tra i due Paesi o tali da modificare sostanzialmente il trattamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in un Paese rispetto all'altro.
In tal caso le Parti si impegnano reciprocamente a valutare la possibilita' di addivenire ad un nuovo accordo in funzione delle modifiche normative intervenute.
4. Resta inteso che fintanto che l'energia da fonti rinnovabili sia prodotta da impianti localizzati in Albania ed importata dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 (italiano), o da impianti localizzati in Italia ed importata da soggetti obbligati ai sensi della legge n. 9072/2003 (albanese), continueranno a trovare applicazione i controlli di cui al precedente art. 6.
 
Art. 8.
Clausola di riservatezza

1. Le Parti sono tenute al rispetto dell'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di natura commerciale delle quali siano venute a conoscenza nello svolgimento delle attivita' oggetto della presente Accordo, o di quelle ad esse connesse e che siano chiaramente identificate come tali, nonche' rispetto alle informazioni che per propria natura devono essere considerate o qualificate come «riservate».
2. Le Parti non possono utilizzare le informazioni commerciali riservate per alcun motivo, ne' divulgarle a terzi anche all'interno del proprio Paese.
Ciascuna delle Parti, per quanto di competenza di ciascuna, si impegna altresi' a far si' che uguale obbligo di riservatezza sia rispettato dal GRTN e dall'ERE.
 
Art. 9.
Arbitrato

1. Le controversie comunque relative al presente Accordo per le quali non si dovesse raggiungere un accordo diretto tra le Parti sono deferite, entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare avanzata da una delle Parti, ad un collegio arbitrale presso la Camera di commercio internazionale di Parigi, composto da uno o piu' arbitri nominati conformemente al regolamento della Camera medesima.
2. La lingua dell'arbitrato sara' l'inglese e la sua sede sara' Parigi.
 
Art. 10.
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo e' redatta in tre lingue: albanese, italiano ed inglese. In caso di disaccordo tra le Parti sull'interpretazione del testo, prevarra' la lingua inglese.
2. L'accordo entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2006

Per la Repubblica italiana

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Per la Repubblica di Albania

Il Ministro dell'economia, del commercio e dell'energia
Ruli
 
Allegato 1

IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Dati informativi e tecnici:

Dati generali

Nome del soggetto richiedente produttore/societa' .... ......................... gruppo .... indirizzo della sede legale via .... c.a.p. ....................; comune ....; provincia ....; nazione ....

Nome dell'impianto ....
Localita' di ubicazione .... dell'impianto .... comune/i di ....

Dati specifici
Fonte rinnovabile utilizzata: ....
Potenza nominale dell'impianto: .... (MW): ....
Producibilità attesa .............. (GWh): ....

Caso 1: Impianto in esercizio: l'impianto e' entrato in esercizio in data: .........................
Caso 2: Impianto non ancora in esercizio: la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto e' il ....
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Annesso all'allegato 1

RELAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO

La relazione deve riportare una sintetica descrizione tecnica dell'impianto contenente la corografia; la planimetria generale ed uno schema funzionale dello stesso con l'indicazione della posizione dei misuratori previsti per la contabilizzazione della produzione di energia elettrica.
 
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