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| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | COMUNICATO |  | Accordo  tra  il  Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della Repubblica italiana e  il  Ministero  dell'economia,  del commercio e del-l'energia della Repubblica di Albania. |  | 
 |  |  |  | Con   il  presente  Accordo  tra  il  Ministero  delle  attivita' produttive,  (di  seguito il MAP), il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  (di  seguito  il  MATT),  e  da una parte il Ministero  dell'economia, del commercio e dell'energia (di seguito il METE), dall'altra parte; Il MAP, il MATT e il METE congiuntamente definiti di seguito come le parti;
 Premesso:
 che  nell'ordinamento  italiano il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) all'art. 11,  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2001 gli importatori ed i soggetti responsabili degli impianti che in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di  immettere  nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 che  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   11 novembre   1999   (di   seguito:   il   decreto ministeriale  11 novembre  1999),  prevede  all'art.  4, comma 6, che detto    obbligo    potesse   essere   adempiuto   anche   attraverso l'importazione  di  energia  elettrica  da  Paesi  terzi,  anche  non comunitari,  a  condizione  che  tali  Paesi adottassero strumenti di promozione  ed  incentivazione  delle  fonti  rinnovabili  analoghi a quelli adottati in Italia;
 che  il  decreto  ministeriale  dell'11 novembre  1999, prevede all'art.  4,  comma 6,  che  il  soggetto tenuto al rispetto di detto obbligo  dovesse  presentare  al  Gestore  della rete di trasmissione S.p.a.  (di  seguito  il GRTN) la domanda di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto citato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta  dall'impianto  ubicato  all'estero  ed al titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale;
 che,  in  base al disposto di cui al punto precedente, nel caso di  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea l'accettazione della domanda,  da  parte  del  GRTN,  era  subordinata alla stipula di una convenzione,   che   determinasse  le  modalita'  per  le  necessarie verifiche, tra il GRTN ed analoga autorita' locale;
 che  nell'ordinamento albanese la legge 22 maggio 2003, n. 9072 (di  seguito  la  legge  n.  9072/2003),  ha introdotto, a carico dei soggetti  produttori  di  energia  con  impianti superiori ai 100 MW, l'obbligo  di  immettere  nel sistema nazionale una quota di energia, prodotta  da  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili; la medesima legge  ha  inoltre  abrogato  le  leggi  13 luglio  1995,  n. 7962, e 2 novembre  2000,  n.  8679,  che  in  precedenza  regolamentavano la materia;
 che,  in  base  all'art. 39, comma 2, della legge n. 9072/2003, detto  obbligo  puo'  essere adempiuto anche mediante importazione di energia  elettrica  da  altri  Paesi  qualora  l'Albanian Electricity Regulatory  Authority  (di  seguito:  l'ERE)  attesti  che  l'energia importata e' prodotta da fonti rinnovabili e purche' ci siano accordi di reciprocita' con il Paese dal quale viene fatta l'importazione;
 che  l'ERE  ha  presentato  al  GRTN  in  data  24 aprile  2001 richiesta  per  addivenire  alla  stipula  della  convenzione  di cui all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 11 novembre 1999;
 che,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma 2,  della Convenzione di concessione   tra   il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  e  il  GRTN,  approvata  con  decreto del Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, con comunicazione  del  26 novembre  2001 il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato esprimeva parere favorevole sullo schema di convenzione tra il GRTN e l'ERE;
 che  in  data 14 gennaio 2002 il GRTN e l'ERE avevano stipulato una  convenzione  avente  ad  oggetto  le  procedure  di verifica dei requisiti   e   dei   controlli   necessari   per   l'importazione  e l'esportazione  tra  i  due  Paesi,  di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito la Convenzione), la cui validita', secondo quanto previsto dalla medesima Convenzione, e' venuta meno a causa delle modifiche intervenute nelle disposizioni legislative   italiane   con   l'adozione   del  decreto  legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  (di  seguito:  il decreto legislativo n. 387/2003);
 che con il decreto legislativo n. 387/2003 l'Italia ha recepito la   direttiva   2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato interno dell'elettricita';
 che  il decreto legislativo n. 387/2003 ha introdotto in Italia la «garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili»;
 che il decreto legislativo n. 387/2003 ha inoltre stabilito, al suo   art.  20,  comma 4,  che  il  rilascio  dei  certificati  verdi all'energia  prodotta  da  impianti  rinnovabili ubicati in Paesi che adottano  strumenti  di  promozione  ed  incentivazione  delle  fonti rinnovabili  analoghi  a quelli vigenti in Italia e' fatto sulla base di  accordi  stipulati  tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri del  Paese  estero  da  cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata;
 che  il decreto legislativo n. 387/2003 ha infine stabilito, al suo  art.  20,  comma 3, che l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili importata da  Paesi  membri  dell'Unione  europea  e'  subordinata all'avvenuto rilascio   della   garanzia   di  origine  prevista  dalla  direttiva 2001/77/CE.  In  caso di importazioni da Stati terzi, detta esenzione e'  subordinata  alla  stipula di un accordo tra il MAP e il MATT e i competenti  Ministeri  del  Paese  estero da cui l'elettricita' viene importata, che preveda che l'elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili  sia garantita come tale con le medesime modalita' di cui all'art. 5 della direttiva 2001/77/CE;
 che in base alla legge albanese 22 maggio 2003, n. 9072, ERE e' il  soggetto  abilitato  alla certificazione dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica;
 che  in  attuazione  della  legge  27 ottobre  2003, n. 290, il decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ha disposto  il  trasferimento  dal GRTN a Terna S.p.a. delle attivita', funzioni,  beni,  e rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la  titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del  decreto legislativo n. 79/1999 - ad eccezione dei beni, rapporti giuridici  e  personale  afferenti  alle  funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n.  79/1999,  nonche'  le  attivita'  correlate  di  cui  al  decreto legislativo n. 387/2003;
 che  a  seguito  della  predetta cessione, il GRTN ha mutato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN;
 che tuttavia il Gestore del sistema elettrico - GRTN continua a mantenere  competenza  nelle materie correlate al decreto legislativo n.  387/2003 e continua altresi' a mantenere il simbolo GRTN, per cui nel seguito di tale accordo il medesimo simbolo continuera' ad essere utilizzato   con   riferimento,  tuttavia,  al  Gestore  del  sistema elettrico - GRTN;
 che  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  11 novembre  1999 e' stato abrogato con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  24 ottobre  2001,  avente per oggetto  «aggiornamento  delle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
 che   le   parti  intendono  quindi  con  il  presente  accordo confermare  le  intese gia' raggiunte con la Convenzione, aggiornando le procedure di verifica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della direttiva 2001/77/CE;
 che l'ERE per l'Albania e il GRTN per l'Italia concorderanno la procedura  di  verifica  degli  scambi  di energia elettrica da fonte rinnovabile ai fini di cui al successivo art. 7, tutto cio' premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
 Art. 1.
 Finalita' e oggetto
 
 1.  Le  parti con il presente Accordo riconoscono le modalita' di certificazione  dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  e la reciprocita'  dei  relativi  sistemi  di  incentivazione  basati  sul meccanismo  di  mercato dei certificati verdi e intendono regolare le procedure  di  verifica  dei  requisiti e dei controlli necessari per l'importazione  e  l'esportazione  di  energia  elettrica prodotta da impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  da  e  verso  Italia ed Albania, e le modalita' di rilascio dei relativi certificati verdi.
 2.  Le  premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 
 1.  Agli  effetti  del  presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
 a) fonti  energetiche rinnovabili sono le fonti energetiche non fossili  (eolica,  solare,  geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica,  biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  biogas,  da  rifiuti). In particolare per biomasse si intende:  la  parte  biodegradabile  dei  prodotti, rifiuti e residui provenienti   dall'agricoltura   (comprendente  sostanze  vegetali  e animali)  e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 b) garanzia  di  origine  e'  la  certificazione  attestante la produzione   di   elettricita'   da   fonti  energetiche  rinnovabili rilasciata,  su  richiesta  dei  produttori,  in Italia dal GRTN e in Albania  dall'ERE.  Tale garanzia riporta l'ubicazione dell'impianto, la   fonte   energetica   rinnovabile   da   cui  e'  stata  prodotta l'elettricita',   la   tecnologia  utilizzata,  la  potenza  nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica;
 c) soggetti  obbligati  sono gli importatori ed i produttori di energia  elettrica  da  fonti  non  rinnovabili,  ai quali e' imposto l'obbligo  di  immettere  nel sistema elettrico nazionale, in ciascun anno,  una  quota  di elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  calcolata  con  riferimento  alle  produzioni  e importazioni da fonti non rinnovabili dell'anno precedente;
 d) titolo  valido  e'  quello  relativo  al superamento per gli impianti  di  produzione  di  energia  rinnovabile della procedura di qualificazione,  risultante dall'espletamento delle procedure vigenti all'interno   di   ciascun   Paese,  e  necessario  al  rilascio  dei certificati verdi;
 e) certificato   verde  e'  la  certificazione  negoziabile  di produzione  rilasciata  agli  impianti  di  generazione  qualificati, alimentati  da  fonti  rinnovabili,  valida  ai fini dell'adempimento dell'obbligo in capo ai soggetti di cui alla lettera c);
 f) producibilita'   attesa   e'   la   produzione  annua  netta ottenibile  dall'impianto,  espressa in MWh, valutata in base ai dati storici  di  produzione o, nel caso di impianti di nuova costruzione, in base ai dati di progetto;
 g) centrali  ibride  sono  le  centrali  che  producono energia elettrica   utilizzando   sia   fonti   non  rinnovabili,  sia  fonti rinnovabili,  ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli  impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
 h) data  di  entrata  in esercizio di un impianto e' la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale.
 |  |  |  | Art. 3. Garanzia di origine
 
 1.  Possono  ottenere  il  rilascio della garanzia di origine gli impianti  che producono energia elettrica utilizzando una delle fonti energetiche individuate all'art. 2, lettera a).
 La  garanzia  di origine viene rilasciata all'avvenuta produzione di  energia  elettrica, certificata secondo le disposizioni contenute nelle normative nazionali.
 2.  La  garanzia  di  origine  rilasciata in Italia dal GRTN e in Albania  dall'ERE  e'  reciprocamente  riconosciuta,  previa verifica positiva,  effettuata  dal GRTN entro 60 (sessanta) giorni dalla data di  firma  del  presente  accordo, che la certificazione dell'origine rinnovabile  dell'energia elettrica rilasciata in Albania dall'ERE in base  alla legge albanese 22 maggio 2003, n. 9072, e' compatibile con le disposizioni dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE.
 3.  Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'energia elettrica importata in Italia dall'Albania e certificata dall'ERE con garanzia  di  origine, sara' conteggiata quale energia rinnovabile al fine degli adempimenti comunitari sanciti dalla direttiva 2001/77/CE. Pariteticamente,  l'energia importata in Albania dall'Italia, che sia accompagnata  dalla  garanzia  di  origine, puo' essere utilizzata ai fini  stabiliti  dalla  normativa nazionale, anche in ottemperanza di obblighi internazionali.
 |  |  |  | Art. 4. Impianti qualificabili
 
 1.  Gli  impianti  che  possono  ottenere  la  qualifica di nuovo impianto  alimentato  da  fonte  rinnovabile  -  la cui produzione di energia   puo'   essere   utilizzata  per  ottemperare  l'obbligo  di immissione  nel sistema elettrico nazionale di energia rinnovabile ai sensi  di  quanto  disposto dal decreto legislativo n. 387/2003 e dal decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  24 ottobre 2005 (italiano)  ed  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 39 della legge albanese  n.  9072/2003  e quindi ottenere i certificati verdi - sono esclusivamente  gli  impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in  esercizio  successivamente  al  1° aprile  1999  per  l'Italia  e successivamente al 2 novembre 2000 per l'Albania.
 2. A questi fini:
 a) per  gli  impianti  idroelettrici  e'  esclusa  la  quota di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;
 b) per  le  centrali  ibride la produzione di energia elettrica imputabile   a   fonti   rinnovabili  e'  calcolata  sottraendo  alla produzione  totale  la  parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle   condizioni  effettive  di  esercizio  dell'impianto,  qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale.
 3.  Le  parti  concordano  che,  successivamente alla stipula del presente  Accordo,  potranno avviare un confronto sulle modalita' per includere  tra  gli impianti qualificabili anche gli impianti oggetto di  rifacimento  totale,  a partire dalla definizione stabilita dalla normativa italiana.
 |  |  |  | Art. 5. Qualificazione degli impianti e relativo riconoscimento
 
 1.  Il  soggetto  obbligato  ad  immettere  in  rete una quota di energia  rinnovabile  in  base  all'ordinamento  italiano presenta al GRTN,  unitamente  al  contratto  di  acquisto  dell'energia prodotta dall'impianto  ubicato  in  Albania  ed  al  titolo valido rilasciato dall'ERE, la domanda per il riconoscimento al suddetto impianto della qualifica  di  impianto  alimentato da fonte rinnovabile, ai sensi di quanto  disposto  dal decreto 24 ottobre 2005. Parimenti, il soggetto obbligato   in   base   all'ordinamento  albanese  presenta  all'ERE, unitamente   al   contratto   di   acquisto   dell'energia   prodotta dall'impianto  ubicato  in  Italia ed al titolo valido rilasciato dal GRTN,  la  domanda  per  il riconoscimento al suddetto impianto della qualifica  di  impianto  alimentato da fonte rinnovabile, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 9072/2003.
 2. In entrambi i casi la domanda deve riportare:
 a) il   titolo   valido   rilasciato   dall'ERE   o   dal  GRTN rispettivamente;
 b) i   dati  informativi  e  una  sintetica  relazione  tecnica dell'impianto specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione;
 c) la data di entrata in esercizio dell'impianto.
 3.  Il  GRTN si riserva la facolta' di richiedere all'ERE tutti i chiarimenti  necessari  al  fine del riconoscimento del titolo valido rilasciato  all'impianto  localizzato  in  Albania  ed  oggetto della domanda  di  cui  al  punto  uno.  L'ERE  si  riserva  la facolta' di richiedere  al  GRTN  tutti  i  chiarimenti  necessari  al  fine  del riconoscimento  del titolo valido rilasciato all'impianto localizzato in Italia ed oggetto della domanda di cui al punto uno.
 4.  Nel  caso  in  cui, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta  di  cui  al comma precedente da parte del GRTN o dell'ERE, non  pervenga  risposta  la  domanda  di  riconoscimento  non  verra' accolta.
 |  |  |  | Art. 6. Emissione dei certificati verdi
 
 1.  L'emissione,  da  parte  del GRTN e dell'ERE, dei certificati verdi  per gli impianti che abbiano superato il riconoscimento di cui all'art.  5,  e'  subordinata  a verifiche di attendibilita' dei dati forniti.
 2.  Nell'ambito  del presente Accordo, il rilascio di certificati verdi  da  parte del GRTN, per gli impianti localizzati in Albania, e dell'ERE,   per   quelli   localizzati   in   Italia,  e'  consentito esclusivamente per le produzioni effettivamente realizzate e solo per la quota di energia elettrica oggetto di un contratto di esportazione rispettivamente  verso  l'Italia  o  l'Albania.  Non  e'  ammesso  il rilascio di certificati verdi a preventivo.
 Le modalita' di emissione dei certificati sono disciplinata dalla normativa e dalle procedure vigenti nei due Paesi.
 |  |  |  | Art. 7. Durata
 
 1.  Il  presente  Accordo ha durata di anni tre a decorrere dalla firma  della  stessa  e  sara'  tacitamente  rinnovata per successivi periodi  di  uguale  durata  se  non venga data disdetta da una delle parti   firmatarie,  almeno  tre  mesi  prima  della  prima  o  delle successive   scadenze,   con   lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento.
 2.  Nel  caso  in  cui,  successivamente  alla firma del presente Accordo,  dovessero  intervenire  eventuali variazioni o integrazioni alle  procedure  di qualificazione degli impianti vigenti nei singoli Paesi,  tali  da  farle  differire sostanzialmente da quelle adottate dall'altro   Paese,   le   stesse   dovranno   essere  reciprocamente comunicate,  nonche'  approvate  entro  un  termine  di 60 (sessanta) giorni, pena la risoluzione di diritto della presente Accordo.
 3.  Il  presente Accordo potra' essere risolto da ciascuna Parte, con  30  (trenta)  giorni  di  preavviso  scritto  all'altra, qualora vengano   adottate  modifiche  alle  normative  nazionali  citate  in premessa, tali da far venir meno la reciprocita' di trattamento tra i due  Paesi  o  tali  da  modificare  sostanzialmente  il  trattamento dell'energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili  in  un Paese rispetto all'altro.
 In  tal  caso  le Parti si impegnano reciprocamente a valutare la possibilita'  di  addivenire  ad  un  nuovo accordo in funzione delle modifiche normative intervenute.
 4.  Resta  inteso che fintanto che l'energia da fonti rinnovabili sia  prodotta  da  impianti  localizzati  in Albania ed importata dai soggetti  obbligati  ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999  (italiano), o da impianti localizzati in Italia ed importata da  soggetti  obbligati ai sensi della legge n. 9072/2003 (albanese), continueranno a trovare applicazione i controlli di cui al precedente art. 6.
 |  |  |  | Art. 8. Clausola di riservatezza
 
 1.  Le Parti sono tenute al rispetto dell'obbligo di riservatezza relativamente  a  tutte  le  informazioni di natura commerciale delle quali  siano  venute  a  conoscenza nello svolgimento delle attivita' oggetto  della  presente  Accordo, o di quelle ad esse connesse e che siano  chiaramente  identificate  come  tali,  nonche'  rispetto alle informazioni  che  per  propria  natura  devono  essere considerate o qualificate come «riservate».
 2.  Le  Parti  non possono utilizzare le informazioni commerciali riservate  per alcun motivo, ne' divulgarle a terzi anche all'interno del proprio Paese.
 Ciascuna  delle  Parti,  per quanto di competenza di ciascuna, si impegna  altresi'  a  far  si' che uguale obbligo di riservatezza sia rispettato dal GRTN e dall'ERE.
 |  |  |  | Art. 9. Arbitrato
 
 1.  Le  controversie comunque relative al presente Accordo per le quali non si dovesse raggiungere un accordo diretto tra le Parti sono deferite,  entro  sessanta giorni dalla richiesta a trattare avanzata da  una  delle  Parti,  ad  un collegio arbitrale presso la Camera di commercio  internazionale  di  Parigi, composto da uno o piu' arbitri nominati conformemente al regolamento della Camera medesima.
 2.  La  lingua dell'arbitrato sara' l'inglese e la sua sede sara' Parigi.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finali
 
 1.  Il  presente  Accordo  e'  redatta  in  tre lingue: albanese, italiano   ed   inglese.   In   caso   di  disaccordo  tra  le  Parti sull'interpretazione del testo, prevarra' la lingua inglese.
 2.  L'accordo  entra  in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 maggio 2006
 
 Per la Repubblica italiana
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Per la Repubblica di Albania
 
 Il Ministro dell'economia, del commercio e dell'energia
 Ruli
 |  |  |  | Allegato 1 
 IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI DI NUOVA COSTRUZIONE
 
 Dati informativi e tecnici:
 
 Dati generali
 
 Nome    del   soggetto   richiedente   produttore/societa'   .... ......................... gruppo .... indirizzo della sede legale via ....   c.a.p.  ....................;  comune  ....;  provincia  ....; nazione ....
 
 Nome dell'impianto ....
 Localita' di ubicazione .... dell'impianto .... comune/i di ....
 
 Dati specifici
 Fonte rinnovabile utilizzata: ....
 Potenza nominale dell'impianto: ....   (MW): ....
 Producibilità attesa ..............   (GWh): ....
 
 Caso 1: Impianto in esercizio: l'impianto e' entrato in esercizio in data: .........................
 Caso  2:  Impianto  non ancora in esercizio: la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto e' il ....
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 Annesso all'allegato 1
 
 RELAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO
 
 La  relazione  deve  riportare  una sintetica descrizione tecnica dell'impianto  contenente  la  corografia; la planimetria generale ed uno  schema funzionale dello stesso con l'indicazione della posizione dei  misuratori previsti per la contabilizzazione della produzione di energia elettrica.
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