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| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2006 (vai al sommario) |  | CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE |  | DETERMINAZIONE 19 luglio 2006 |  | Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 6). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE 
 Visto   il   decreto   legislativo   29 settembre   1999,  n.  381, «Istituzione  dell'istituto  nazionale  di  geofisica e vulcanologia, nonche'  disposizioni  concernenti  gli  enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9,  comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e  tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visti  l'art.  8,  comma 4,  e  gli  ivi  richiamati  commi 9  e 10 dell'art.  6  della  legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti  approvati  dall'organo  competente  siano  trasmessi  al Ministero  per  il  controllo  di  legittimita' e di merito e che, in assenza  di  rilievi  nel  termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente di  data  27 aprile  2006,  n. 28, con la quale venivano approvate le modifiche  al  «Regolamento  di  organizzazione  e funzionamento» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
 Vista  la nota di data 11 maggio 2006, prot. n. CDA/LV/3225, con la quale  la  citata deliberazione del CdA dell'ente veniva trasmessa al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca per i controlli  di  legittimita' e di merito; la quale risultava pervenuta al  Ministero  stesso  in  data  17 maggio  2006, per cui il silenzio assenso  previsto  dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 17 luglio 2006;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Principi e contenuti del regolamento
 
 1.  Ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Consorzio per l'area di ricerca  scientifica  e tecnologica di Trieste, adottato con delibera del  consiglio  di amministrazione di data 21 novembre 2001, n. 64, e pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2002, il presente regolamento disciplina:
 il  funzionamento  degli  organi  e  i  criteri  per  stabilire i compensi;
 l'articolazione delle strutture e i relativi compiti;
 i  criteri  e  le  modalita'  di  assegnazione degli incarichi di direzione e responsabilita' delle stesse;
 i  compiti  e  le  responsabilita'  dei  dirigenti  e le relative modalita' di valutazione.
 2.  Con  il  presente  regolamento,  nell'esercizio  della  propria potesta'  regolamentare,  l'ente  recepisce  i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
 |  |  |  | Art. 2. Separazione   delle   funzioni   e   responsabilita'   di   indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni e responsabilita' gestionali 
 1.  Il  consiglio di amministrazione, e la giunta per le materie ad essa   delegate  dal  consiglio  di  amministrazione,  esercitano  le funzioni  di indirizzo politico-amministrativo, secondo le previsioni dell'art. 7 dello statuto.
 2.  Il  direttore  generale e, relativamente agli incarichi ad essi attribuiti  o  alle  specifiche materie ad essi delegate, i dirigenti dell'ente,  esercitano  le funzioni amministrative, mediante autonomi poteri  di spesa, di impegnare l'ente verso l'esterno, di organizzare le  risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in  via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 |  |  |  | Art. 3. Consiglio di amministrazione
 
 1.  Composizione,  modalita'  di nomina e funzioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto.
 2.  Il  consiglio  di  amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame del piano triennale e del bilancio di previsione, nonche'  del  conto consuntivo. Il consiglio si riunisce inoltre ogni qual  volta  il  Presidente  ne  ravvisi  l'opportunita',  oppure  su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
 3.  Il  consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o, in  caso  di  vacanza,  assenza  o  impedimento,  dal vicepresidente, mediante  comunicazione  scritta,  anche  a mezzo posta elettronica o facsimile,  che  deve  essere inviata almeno dieci giorni prima della data  della riunione, e che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli  atti  relativi;  qualora tali atti non siano stati trasmessi con l'ordine  del  giorno, sono messi a disposizione del consiglio presso la  sede  dell'ente,  almeno  cinque  giorni  prima della riunione. I termini previsti dal presente comma possono essere abbreviati in caso di effettiva urgenza.
 4.  Le riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono  verbalizzate  a  cura del segretario. Le funzioni di segretario sono  attribuite  dal  consiglio  di amministrazione, su proposta del presidente,  ad  un  dirigente  o  funzionario  dell'ente. Il verbale redatto  dal  segretario contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti  discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte.  Le  deliberazioni  sono  assunte  con  voto palese; ciascun componente del consiglio puo' richiedere che sia inserito nel verbale il  proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto  e  letto  nel  corso  della  stessa seduta; di tale facolta' possono  avvalersi  i componenti del collegio dei revisori dei conti, il  magistrato  della  Corte  dei  conti  e  il  direttore  generale, limitatamente  ai propri interventi. Il verbale e' di norma approvato nella  riunione  successiva. Il verbale approvato e' sottoscritto dal presidente  di  seduta  e  dal  segretario.  I verbali approvati e le deliberazioni  adottate vengono numerate e raccolte cronologicamente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge o di statuto.
 5.   L'ingiustificata  assenza  di  un  consigliere  a  due  sedute consecutive  del  consiglio  di amministrazione e' causa di decadenza dall'ufficio.   Le   giustificazioni   devono  essere  presentate  al presidente per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o facsimile. La  decadenza  ha  effetto  dalla  presa  d'atto  del  presidente, da operarsi  nella  seduta immediatamente successiva e da far constare a verbale.  Qualora  uno  o  piu'  consiglieri  risultino  decaduti, il consiglio  di amministrazione mantiene le proprie funzioni e continua a  funzionare regolarmente nella composizione ridotta fino a scadenza del  mandato,  fatta salva la facolta' del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di  nominare  un nuovo membro in sostituzione.
 6.  Il  consiglio  di  amministrazione, su proposta del presidente, puo'  istituire  nel  proprio  ambito  delle  commissioni con compiti istruttori e con specifici obiettivi. Il provvedimento di istituzione ne  individua  compiti,  oggetto, durata e composizione. Le sedute di commissione  devono constare da sintetico verbale, redatto da uno dei membri  o,  in alternativa, da dipendente appositamente designato dal direttore generale.
 |  |  |  | Art. 4. G i u n t a
 
 1.  Composizione,  modalita' di nomina e funzioni della giunta sono disciplinate dallo statuto.
 2.  La  giunta si riunisce ogni qual volta il presidente ne ravvisi l'opportunita',  oppure  su richiesta di almeno due membri. La giunta e'  convocata  dal  presidente  o,  in  caso  di  vacanza,  assenza o impedimento,  dal  vicepresidente,  mediante  comunicazione  scritta, anche  a  mezzo  posta  elettronica  o  facsimile, da inviarsi almeno cinque  giorni  prima  della data della riunione, contenente l'ordine del  giorno.  Le norme previste per il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, per quanto compatibili, alla giunta.
 |  |  |  | Art. 5. Collegio dei revisori
 
 1.  Composizione,  modalita'  di nomina e funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dallo statuto e dalla legge.
 |  |  |  | Art. 6. Presidente
 
 1.  Modalita' di nomina e funzioni del presidente sono disciplinate dallo statuto.
 |  |  |  | Art. 7. Vicepresidente
 
 1.   Modalita'   di  nomina  e  funzioni  del  vicepresidente  sono disciplinate dallo statuto.
 |  |  |  | Art. 8. Trattamento economico
 
 1.  Al presidente dell'ente e' corrisposta una indennita' di carica il  cui  importo  e'  fissato dal consiglio di amministrazione per la durata  del  mandato,  nonche' un gettone per la presenza alle sedute del  consiglio, della giunta e delle commissioni, nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri.
 2.  Al  vicepresidente  dell'ente  e' corrisposta una indennita' di carica il cui importo e' fissato dal consiglio di amministrazione per la durata del mandato, nonche' un gettone per la presenza alle sedute del  consiglio, della giunta e delle commissioni, nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri.
 3.  Ai  componenti  del consiglio di amministrazione e' corrisposta una  indennita'  di  carica,  nonche' un gettone per la presenza alle sedute  del  consiglio,  della  giunta e delle commissioni. L'importo dell'indennita' e' fissato per la durata del mandato dal consiglio di amministrazione.  L'eventuale  partecipazione  a  piu'  riunioni  del consiglio,  della  giunta e delle commissioni nella medesima giornata da' diritto ad un solo gettone di presenza giornaliero.
 4.  Ai  componenti  il  collegio  dei  revisori  e' corrisposta una indennita'  di carica, nella misura fissata per la durata del mandato dal consiglio di amministrazione e un gettone di presenza alle sedute nella   stessa   misura   del   gettone   spettante  ai  consiglieri. L'indennita'  attribuita al presidente del collegio e' maggiorata del cinquanta per cento rispetto a quella degli altri componenti.
 5.  Al  presidente, al vicepresidente, ai consiglieri e ai revisori e'  corrisposto  altresi'  il  trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sostenute per partecipazione alle riunioni  o  per  lo svolgimento di incarichi connessi alla funzione, nella  misura  e  con le modalita' previste per il direttore generale dell'ente.
 6.  La  misura  delle  indennita' dei gettoni e' determinata con le modalita'  e  i  criteri  di  cui  alla  dir. P.C.M. 9 gennaio 2001 e ss.mm.aa. e con particolare riferimento agli altri enti di ricerca.
 7.   Al  segretario  di  cui  all'art.  3,  comma 4,  del  presente regolamento,  se  dipendente  di  qualifica inferiore a dirigente, e' corrisposto  un  compenso per ogni redazione di verbale del consiglio di  amministrazione  e  della  giunta.  L'importo  e'  stabilito  dal consiglio di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 9. Principi generali di funzionamento della struttura
 
 1.   La  struttura  organizzativa  dell'ente  da'  attuazione  alle politiche  stabilite  dagli organi di indirizzo dell'ente ai fini del perseguimento  delle  finalita' istituzionali di progresso culturale, economico  e  sociale  attraverso  interventi  volti  ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell'innovazione, in  armonia  con  gli  indirizzi  nazionali nel settore. La struttura organizzativa  dell'ente  assolve compiti promozione e valorizzazione delle attivita' di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, che favoriscano  l'innovazione  e  la  competitivita' delle imprese della regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  la  creazione  di nuove imprese a tecnologia  innovativa.  La struttura organizzativa dell'ente assolve inoltre   compiti   di   promozione,  sviluppo,  gestione  del  parco scientifico  e  di  prestazione  di servizi e assistenza tecnica alle imprese,  centri  e  laboratori  di  ricerca  in questo insediati. La struttura  organizzativa  dell'ente assicura le attivita' di supporto agli  organi  dell'ente,  nonche'  i compiti amministrativi e tecnici relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto.
 2.  Nell'organizzazione  della  struttura,  il presente regolamento nonche'  tutti  gli  atti,  amministrativi  e  di diritto privato, di ulteriore  organizzazione  degli  uffici  e  del lavoro, rispettano i seguenti principi generali:
 a) massimo  snellimento  delle  strutture,  anche  attraverso  la semplificazione dei procedimenti e l'informatizzazione;
 b) massima   funzionalita'   complessiva  dell'ente  rispetto  ai compiti   e  ai  programmi  di  attivita',  nel  perseguimento  degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita';
 c) ampia   flessibilita',   garantendo   adeguati   margini  alle determinazioni  operative  e gestionali adottate dai dirigenti con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro;
 d) diffusione  di  modalita'  di lavoro collaborativo e per linee orizzontali tra le strutture dell'ente;
 e) garanzia  della  imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
 |  |  |  | Art. 10. Direttore generale
 
 1.   Il   direttore   generale   e'   nominato   dal  consiglio  di amministrazione,  su  proposta  del  presidente,  ed  e'  scelto  tra dirigenti con alta esperienza presso pubbliche amministrazioni, o tra esperti    di   elevata   qualificazione   professionale   in   campo amministrativo  o aziendale. L'incarico puo' essere attribuito per il periodo  massimo  previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato.
 2.   Il  direttore  generale  e'  assunto  con  contratto  a  tempo determinato; il trattamento economico spettante al direttore generale e'  determinato  dal  consiglio  di amministrazione, sulla base della specifica    qualificazione    professionale,   della   temporaneita' dell'incarico,  della  complessita'  dei  compiti  assegnati  e delle condizioni   di   mercato.   Al  direttore  generale  si  applica  il trattamento  giuridico  previsto  per i dirigenti di livello generale dello Stato in quanto compatibile.
 3. La funzione di direttore generale e' incompatibile con qualsiasi altra  attivita',  fatta  eccezione  per  gli  incarichi attribuiti o autorizzati   dal   consiglio   di   amministrazione   nell'interesse dell'ente.  Eventuali  incompatibilita'  devono  cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.
 4.  Le  funzioni del direttore generale sono disciplinate dall'art. 11 dello statuto.
 5.  Il  direttore  generale  puo'  designare un dirigente dell'ente quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento. Il  dirigente  vicario  sostituisce il direttore generale a tutti gli effetti,  assumendone  le  relative  funzioni.  Nel  caso  in  cui la sostituzione  si  protragga oltre trenta giorni, al dirigente vicario compete,  per  il  periodo eccedente, un'integrazione del trattamento economico stabilita dal consiglio di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 11. Servizi, aree e gruppi di lavoro
 
 1.  Gli uffici di livello dirigenziale dell'ente sono articolati in servizi,   costituiti   su   proposta   del  direttore  generale  con deliberazione    del   consiglio   di   amministrazione,   contenente l'indicazione delle competenze.
 2.  Qualora  lo  richiedano esigenze organizzative o funzionali, il direttore  generale  puo' attribuire a uno o piu' dirigenti dell'ente l'incarico  di  coordinare  i  servizi,  accorpati per aree omogenee. L'incarico  e'  conferito  a  termine,  e  consente  al  dirigente di mantenere   la  responsabilita'  e  direzione  del  servizio  cui  e' assegnato.   L'incarico   di  coordinamento  comporta  assunzione  di responsabilita'  in  ordine  all'attivita'  delle aree assegnate, nei limiti delle direttive impartite.
 3.  Qualora  lo  richiedano esigenze organizzative o funzionali, il direttore  generale  puo'  costituire gruppi di lavoro su progetti di interesse  generale  per  l'ente, individuando la figura responsabile del  progetto  all'interno  del  personale  dipendente a vario titolo dell'ente,  in ragione di particolari esigenze e competenze richieste dal progetto stesso.
 |  |  |  | Art. 12. U f f i c i
 
 1.  I  Servizi possono essere articolati in uffici, da costituirsi, su proposta del competente dirigente, con provvedimento del direttore generale  che  contiene  l'indicazione delle competenze. A capo degli uffici  e'  preposto personale dipendente con qualifica non inferiore al V  livello  dei  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro delle istituzioni  ed  enti  di  ricerca  e sperimentazione, con compiti di organizzazione  dell'attivita' e coordinamento delle risorse umane in dotazione.
 2.  Gli  uffici  possono  essere  di  diretta collaborazione con il direttore generale.
 |  |  |  | Art. 13. Incarichi di funzioni dirigenziali
 
 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi    prefissati,   delle   attitudini   e   delle   capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nelle direttive e negli atti di indirizzo del consiglio di amministrazione.
 2.  Gli  incarichi  di direzione dei servizi sono conferiti a tempo determinato  a dirigenti amministrativi, e, nel caso, a ricercatori e tecnologi  dell'ente,  con  atto del direttore generale, che contiene l'indicazione delle competenze, degli obiettivi e delle risorse umane e  organizzative  a  disposizione  del  dirigente. Gli incarichi sono conferiti  per  la  durata prevista per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato.
 3.  Gli  incarichi  possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato rinnovabile, e con le medesime procedure, entro il limite di  un'unita'  dell'organico  dei  dirigenti amministrativi a persone esterne   all'ente   di   particolare   e  comprovata  qualificazione professionale,  che  abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni  dirigenziali,  o che abbiano conseguito una particolare specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche  o  da  concrete esperienze di lavoro, o provenienti dal profilo  di  ricercatore  o  tecnologo  degli  altri enti pubblici di ricerca  o,  infine, a ricercatori e professori delle universita'. Il trattamento   economico  puo'  essere  integrato  da  una  indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione  professionale,  tenendo conto  della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
 4.  I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di servizi svolgono,  su incarico del direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.
 |  |  |  | Art. 14. Responsabilita' dirigenziale
 
 1.  I  dirigenti  sono  responsabili  del  risultato dell'attivita' svolta  dai  servizi ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati  nei  programmi  di  gestione.  Si  applica  la disciplina in materia  di  responsabilita'  dirigenziale  prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2.  Anche  qualora  le  posizioni  di  vertice  dei  servizi  siano ricoperte  da  ricercatori  o  tecnologi,  si  applicano,  per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 15. Funzioni dei dirigenti responsabili di servizi
 
 1.  Ai  dirigenti  responsabili  dei  servizi  spetta  la  gestione finanziaria,  tecnica  e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli  atti  che  impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi  poteri  di  spesa,  di organizzazione delle risorse umane e strumentali  e  di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
 2. I responsabili dei servizi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
 a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;
 b) curano  l'attuazione  dei  progetti  e  delle gestioni ad essi assegnati  dal  direttore  generale,  adottando  i  relativi  atti  e provvedimenti  amministrativi  ed  esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 c) svolgono   tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  delegati  dal direttore generale;
 d) dirigono,  coordinano  e  controllano l'attivita' degli uffici che   da   essi   dipendono   e  dei  responsabili  dei  procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 e) provvedono   alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 f) individuano,  in  base  alla  legge  7 agosto  1990, n. 241, i responsabili   dei   procedimenti   che  fanno  capo  al  servizio  e verificano,  anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
 3.  Anche  qualora  le  posizioni  di  vertice  dei  servizi  siano ricoperte  da  ricercatori  o  tecnologi,  si  applicano,  per quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo.
 |  |  |  | Art. 16. Principi generali per la valutazione
 
 1.  La  valutazione  misura,  sulla  base  anche  dei risultati del controllo  di  gestione  e in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro, le prestazioni dei dirigenti,  nonche' i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici  e  del  lavoro  e allo sviluppo delle risorse professionali e umane  ad  essi  assegnate.  La valutazione delle prestazioni e delle competenze  organizzative  dei  dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione.
 2.  La  valutazione dell'attivita' dei dirigenti e' effettuata, con la  partecipazione  del  valutato,  in  prima istanza dalla struttura esterna di controllo, istituita ai sensi dell'art. 7, punto n), dello statuto,  ed  e'  successivamente  approvata, in seconda istanza, dal direttore generale. La valutazione ha periodicita' annuale.
 3.   La   procedura  di  valutazione  costituisce  presupposto  per l'applicazione  delle  misure richiamate dall'art. 14. Tali misure si applicano    allorche'    i    risultati    negativi   dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi   emergono   dalle   ordinarie   ed  annuali  procedure  di valutazione.  Tuttavia,  quando  il  rischio  grave  di  un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
 4.   La   valutazione  dell'attivita'  del  direttore  generale  e' effettuata   annualmente   dal   presidente   e   dal   consiglio  di amministrazione  con  la  partecipazione del valutato e tenendo conto della  valutazione svolta in prima istanza dalla struttura esterna di controllo,  istituita  ai sensi dell'art. 7, punto n), dello statuto. Si  applicano,  per  quanto  compatibili,  i  principi  in materia di valutazione previsti dal comma 1, nonche' la disciplina in materia di responsabilita'.
 5.  Anche  qualora  le  posizioni  di  vertice  dei  servizi  siano ricoperte  da  ricercatori  o  tecnologi,  si  applicano,  per quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo.
 Trieste, 19 luglio 2006
 Il presidente: Pedicchio
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