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| Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 24 luglio 2006 |  | Estensione   delle   indicazioni   terapeutiche   della   specialita' medicinale «Herceptin» (trastuzumab), autorizzata con decisione della Commissione  europea  in  data  22 maggio  2006. (Determinazione/C n. 100/2006). |  | 
 |  |  |  | Estensione   delle  indicazioni  terapeutiche  della  specialita' medicinale  «Herceptin»  (trastuzumab) «Trattamento in fase iniziale: trattamento  di  pazienti  con  carcinoma  mammario  in fase iniziale HER-2-   positivo   dopo  chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o adiuvante)  e  radioterapia (se applicabile), «Herceptin» deve essere utilizzato soltanto in pazienti affette da tumore con iperespressione di  HER2 o con amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato». Autorizzata  con  decisione  della  Commissione  europea  in data 22 maggio 2006.
 Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Sistema sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo in seguito alle nuove indicazioni terapeutiche;
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 novembre 2005;
 Vista la determinazione AIFA del 15 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2005 con la   quale  si  decide  l'inserimento  della  specialita'  medicinale «Herceptin»  nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge   21 ottobre  1996,  n.  536,  convertito  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 648;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La   specialita'   medicinale   HERCEPTIN   (trastuzumab)   per  il «Trattamento  in fase iniziale: trattamento di pazienti con carcinoma mammario   in   fase   iniziale   HER-2-   positivo  dopo  chirurgia, chemioterapia   (neoadiuvante   o   adiuvante)   e  radioterapia  (se applicabile), «Herceptin» deve essere utilizzato soltanto in pazienti affette  da  tumore  con iperespressione di HER2 o con amplificazione del   gene   HER2  come  determinato  mediante  un  test  accurato  e convalidato», e' classificata come segue:
 confezione:  150  mg  polvere  per  concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso;
 A.I.C. n. 034949014/E (in base 10), 11BKWQ (in base 32);
 classe di rimborsabilita' H;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 640,41 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1056,93 euro.
 Sconto  obbligatorio  del  5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche  del  Sistema  sanitario nazionale per tutte le indicazioni autorizzate.
 Ai  fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovra' inviare   all'AIFA,   con  periodicita'  trimestrale,  il  numero  di confezioni  cedute  e  relativo  importo, distinti per singoli centri acquirenti,    secondo    le    indicazioni   pubblicate   sul   sito http://aifa-onco. agenziafarmaco.it/
 Ai  fini del monitoraggio delle prescrizioni, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile  in  ambiente  ospedaliero,  o  in una struttura ad esso assimilabile  o  in  ambito extra-ospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 3. Farmacovigilanza
 
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio. In pari data il medicinale sara' escluso dall'elenco  dei  prodotti  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Martini
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