| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  possono  essere  modificati  i termini riguardanti gli adempimenti  dei  contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
 Visto  il  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
 Visto  il  regolamento  recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
 Visto  il  regolamento  recante le modalita' per la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta sul   valore   aggiunto   e  all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con  l'unita  delega  di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei   ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
 Considerato   che  i  termini  di  effettuazione  dei  versamenti ricadenti  nel  mese  di agosto  2006  coincidono  con  il periodo di sospensione feriale estiva delle attivita' lavorative;
 Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini  per  consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo periodo   di  tempo  per  l'effettuazione  dei  predetti  versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Gli  adempimenti  fiscali ed il versamento delle somme di cui agli  articoli 17  e  20,  comma  4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed  il  giorno  21 del mese di agosto 2006, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 21, senza alcuna maggiorazione.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 luglio 2006
 
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Prodi
 
 Il vice Ministro dell'economia e delle finanze
 Visco
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