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| Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 24 luglio 2006 |  | Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia  di  Riassicurazione  Svizzera  SA,  con  sede  in  Milano, all'esercizio  dell'attivita'  riassicurativa in tutti i rami vita di cui  all'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie,  limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2447). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni modificative e integrative;
 Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il  Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4 del medesimo decreto;
 Vista  l'istanza  del  10 marzo 2006 con la quale la rappresentanza generale  per  l'Italia  della  Revios  Compagnia  di Riassicurazione Svizzera  SA, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa in tutti i rami vita e nei rami danni   1.   Infortuni,   2.   Malattia  e  16.  Perdite  pecuniarie, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione;
 Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i successivi  documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo in data 11 luglio 2006;
 Considerato  che  la  rappresentanza  generale  per  l'Italia della Revios   Compagnia   di   Riassicurazione  Svizzera  SA  soddisfa  le condizioni di accesso indicate negli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
 Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta  del  20 luglio  2006, ha espresso parere favorevole in ordine alla citata istanza;
 Dispone:
 
 La  rappresentanza  generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione  Svizzera  SA, con sede in Milano, via A. Appiani, n. 12,  e' autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa in tutti i  rami  vita  di  cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209 e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16.    Perdite   pecuniarie,   limitatamente   ai   rischi   relativi all'occupazione,  di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il presidente: Giannini
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