Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialita' medicinale per uso veterinario «Octacillin».

Decreto n. 60 del 27 giugno 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0214/001 del 21 dicembre 2005.
Specialita' medicinale per uso veterinario OCTACILLIN polvere solubile per polli.
Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V., con sede legale in Handelsweg, 25 - 5531 AE Bladel (PO Box, 179 - 5530 AD Bladel) - Paesi Bassi.
Produttore: Eurovet Animal Health B.V., con sede legale in Handelsweg, 25 - 5531 AE Bladel (PO Box, 179 - 5530 AD Bladel) - Paesi Bassi.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacchetto da 100 g - A.I.C. n. 103775019;
sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 103775021;
sacchetto da 500 g - A.I.C. n. 103775033;
sacchetto da 1000 g - A.I.C. n. 103775045.
Composizione: 100 g di polvere idrosolubile per uso orale contengono:
principio attivo: amoxicillina triidrato 69,70 g;
eccipienti: cosi' come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: polli (ad esclusione delle galline che producono uova per il consumo umano).
Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni nei polli causate da batteri sensibili all'amoxicillina. Non e' attivo contro gli organismi che producono beta-lattamasi.
Validita':
periodo di validita' del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;
periodo di validita' dopo prima apertura del confezionamento primario: la polvere restante puo' essere conservata per 3 mesi in luogo asciutto e dopo aver richiuso il sacchetto con un fermaglio (dopo aver ripiegato il bordo del sacchetto aperto);
periodo di validita' dopo diluizione o ricostituzione in acqua, il prodotto rimanente dopo 12 ore deve essere eliminato dato che i contenitori metallici possono influire negativamente sulla stabilita' del prodotto, si raccomanda di non usare contenitori metallici per la conservazione delle soluzioni.
Tempi di attesa:
carne: 24 ore;
uova: uso non consentito, durante l'ovodeposizione, in galline che producono uova per consumo umano.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.
 
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